Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Nell'intero atto «stazioni di ricerche» è sostituito con «stazione di ricerca agronomica», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 2 cpv. 1 lett. e, nonché 4bis 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: e.

promuove la ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati e la consulenza nella filiera agroalimentare nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali;

I provvedimenti della Confederazione sostengono la digitalizzazione nella filiera agroalimentare.

4bis

Art. 3 cpv. 3 e 3bis Alla pesca professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 4 del titolo settimo.

3

Ai prodotti d'acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto, del 3bis

1 2

FF 2020 3567 RS 910.1

2019-3253

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Legge sull'agricoltura

FF 2020

titolo sesto e del capitolo 4 del titolo settimo. Questi provvedimenti presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere ac.

Art.6a

Perdite di sostanze nutritive

Le perdite di azoto e di fosforo in agricoltura sono ridotte del 10 per cento entro il 2025 e del 20 per cento entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014­2016.

1

Il Consiglio federale stabilisce il metodo per misurare il raggiungimento della riduzione di cui al capoverso 1.

2

Le organizzazioni di categoria interessate prendono i provvedimenti necessari per la riduzione e riferiscono periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti, la prima volta al più tardi alla fine del 2023.

3

Qualora non vengano presi provvedimenti o i provvedimenti presi dalle organizzazioni di categoria non siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale, entro il 2025, prende i provvedimenti necessari per garantire la riduzione del 20 per cento entro il 2030.

4

Art. 16 cpv. 4 Abrogato Art 28 cpv. 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38, 39 e 41, anche al latte di capra, di pecora e di bufala.

2

Art. 38 cpv. 1 e 1bis Ai produttori è versato un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

1

Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato tramite i valorizzatori del latte. Se il supplemento è versato tramite i valorizzatori del latte, la Confederazione fornisce questa prestazione con effetto liberatorio.

1bis

Art. 39 cpv. 1bis e 2 Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato tramite i valorizzatori del latte. Se il supplemento è versato tramite i valorizzatori del latte, la Confederazione fornisce questa prestazione con effetto liberatorio.

1bis

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

2

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Titolo prima dell'art. 41

Sezione 4a: Contributo al controllo del latte Art. 41 Per garantire l'igiene del latte, si possono versare contributi a parziale copertura dei costi di laboratorio dei laboratori di analisi incaricati dalle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte.

1

I contributi sono versati sotto forma di contributi forfettari alle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura per la concessione dei contributi.

3

Art. 43 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 46 cpv. 3 3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: a.

la stazione di ricerca agronomica della Confederazione;

b.

le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari delle aziende dei settori lattiero e alimentare;

c.

le aziende sperimentali.

Art. 58 cpv. 2 e 62 Abrogati Art. 70 cpv. 1 e 2 Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti alle persone fisiche e giuridiche che gestiscono un'azienda agricola.

1

2

I pagamenti diretti comprendono: a.

contributi per il paesaggio rurale;

b.

contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;

c.

contributi per la biodiversità;

d.

contributi per i sistemi di produzione;

e.

contributi per un'agricoltura adeguata alle condizioni locali;

f.

contributi di transizione.

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Art. 70a cpv. 1 lett. c e i, nonché 2 e 3 1

2

3

3

I pagamenti diretti sono versati se: c.

le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali sono rispettate;

i.

la moglie, il marito o il partner registrato del gestore dispone di una copertura personale in materia di assicurazioni sociali, purché collabori regolarmente e in misura considerevole nell'azienda.

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a.

una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;

b.

un bilancio delle sostanze nutritive con perdite di sostanze nutritive limitate;

c.

una sufficiente promozione della biodiversità;

d.

la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio;

e.

un avvicendamento disciplinato delle colture;

f.

un'adeguata protezione del suolo;

g.

una protezione dei vegetali rispettosa dell'ambiente;

h.

requisiti per la protezione degli ecosistemi specifici per determinate regioni;

i.

il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle acque.

Il Consiglio federale: a.

concretizza la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, tenendo conto della sopportabilità degli ecosistemi;

b.

stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere e­h;

c.

può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera h;

d.

può stabilire quali tipi di aziende o quali tipi di gestori non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;

e.

stabilisce le esigenze di cui al capoverso 1 lettere g e h per i capiazienda nel caso di persone giuridiche;

f.

può limitare la somma dei contributi per azienda e la somma dei contributi per tipo di contributo;

g.

concretizza la copertura in materia di assicurazioni sociali di cui al capoverso 1 lettera i.

RS 451

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Art. 71 cpv. 1 lett. a Abrogata Art. 72

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari e salvaguardare le basi della produzione agricola sono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono: 1

a.

un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di salvaguardare la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili e compensare gli svantaggi rispetto all'estero dovuti ai costi più elevati in Svizzera;

b.

un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni.

I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere versati anche per superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane.

2

Art. 73

Contributi per la biodiversità

Per promuovere e preservare la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono: 1

a.

un contributo per ettaro graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità;

b.

contributi per prestazioni particolari nel settore della biodiversità;

c.

contributi per i costi di consulenza nel settore della biodiversità.

Il Consiglio federale stabilisce per quali tipi e per quali livelli qualitativi delle superfici per la promozione della biodiversità nonché per quali prestazioni particolari sono versati contributi.

2

Art. 74 Abrogato Art. 75 cpv. 1 lett. b e d, nonché 2 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono: 1

4

b.

un contributo, graduato secondo il tipo di utilizzazione e l'efficacia, per forme di produzione aziendali parziali;

d.

un contributo, graduato secondo le categorie di animali, per una promozione mirata della salute degli animali.

RS 631.0

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Il Consiglio federale stabilisce quali forme di produzione e quali strumenti per promuovere la salute degli animali sono sostenuti.

2

Art. 76

Contributi per un'agricoltura adeguata alle condizioni locali

Per promuovere un'agricoltura adeguata alle condizioni locali, sono versati contributi in relazione ai progetti per: 1

a.

l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità;

b.

la promozione, la preservazione e l'ulteriore sviluppo di paesaggi rurali variati;

c.

un impiego sostenibile, adeguato alla sopportabilità degli ecosistemi, di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per il miglioramento dell'efficienza nell'impiego di mezzi di produzione.

La Confederazione sostiene un progetto, se si basa su una strategia agricola regionale da essa approvata. La strategia comprende un'analisi della situazione, nonché obiettivi, misure e contributi.

2

La Confederazione si assume al massimo il 90 per cento dei contributi stabiliti nella strategia. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

3

Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per ettaro e per carico usuale.

4

Art. 77

Contributi di transizione

Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.

1

I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui all'articolo 70 capoverso 2 lettere a­e, per i contributi per l'impiego sostenibile delle risorse naturali di cui agli articoli 77a e 77b nonché per le indennità di cui all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque.

2

I contributi di transizione sono versati in relazione all'azienda. Il calcolo dei valori di base per i contributi delle singole aziende è stabilito in funzione della differenza tra il contributo per il paesaggio rurale di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettera a nella versione della modifica del 22 marzo 20136 e i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 72 nella versione della modifica del 22 marzo 2013, da un lato, e i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 72, dall'altro.

3

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il calcolo dei contributi delle singole aziende nonché in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali.

4

5 6

RS 814.20 RU 2013 3463

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Titolo prima dell'art. 78

Titolo quarto: Gestione del rischio aziendale Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale Titolo prima dell'art. 86b

Capitolo 3: Contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto Art. 86b La Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra i rischi che si presentano su larga scala, come la siccità e il gelo.

1

I contributi sono accordati ai gestori assicurati. La Confederazione paga il contributo agli assicuratori presso i quali i gestori sono assicurati. Gli assicuratori utilizzano i contributi esclusivamente per ridurre i premi d'assicurazione.

2

3

Il contributo federale ammonta al 30 per cento al massimo dei premi.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati.

4

Se i rischi sono assicurabili nell'ambito delle assicurazioni per il raccolto promosse, sono escluse altre sovvenzioni della Confederazione per il risarcimento di danni.

5

Art. 87

Scopo

La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali per: a.

rafforzare la competitività delle aziende;

b.

migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aziende;

c.

proteggere e migliorare la capacità di produzione dell'agricoltura;

d.

promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali;

e.

rafforzare le aree rurali, in particolare la regione di montagna.

Art. 87a 1

Provvedimenti sostenuti

La Confederazione sostiene: a.

i seguenti provvedimenti di miglioramento strutturale nel settore del genio rurale: 1. migliorie fondiarie, 2. infrastrutture di trasporto agricole, 3. impianti e provvedimenti nel settore del bilancio idrico e del suolo, 4. infrastrutture di base nelle aree rurali;

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2

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b.

i seguenti provvedimenti di miglioramento strutturale nel settore delle costruzioni: 1. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali, 2. edifici di economia rurale, case d'abitazione agricole e impianti, 3. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;

c.

progetti di sviluppo regionale;

d.

i seguenti provvedimenti supplementari di miglioramento strutturale: 1. provvedimenti per promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali, 2. provvedimenti per promuovere la cooperazione interaziendale, 3. provvedimenti per promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli, 4. elaborazione di strategie agricole regionali.

Il sostegno riguarda provvedimenti collettivi e individuali.

Art. 88

Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi

Il sostegno riguarda provvedimenti collettivi e provvedimenti collettivi di ampia portata.

1

I provvedimenti collettivi beneficiano di un sostegno se le seguenti aziende sono interessate in misura determinante: 2

3

a.

almeno due aziende di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera a;

b.

un'azienda d'estivazione; o

c.

una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.

I provvedimenti collettivi di ampia portata beneficiano di un sostegno se: a.

concernono una regione delimitata naturalmente o economicamente; e

b.

promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

Art. 89, rubrica, cpv. 1 lett. b, g e h, nonché 3 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali I provvedimenti individuali beneficiano di un sostegno se sono adempiute le seguenti condizioni: 1

b.

il richiedente gestisce l'azienda in modo economicamente efficace;

g.

il proprietario gestisce in prima persona l'azienda o la gestirà in prima persona dopo l'investimento;

h.

l'affittuario costituisce un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, fa annotare il contratto di affitto

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nel registro fondiario, conformemente all'articolo 290 del Codice delle obbligazioni7, per la durata del credito d'investimento.

3

Il Consiglio federale può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera g.

Art. 93

Principio

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali con contributi.

1

I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili. In casi eccezionali il contributo può essere aumentato al 60 per cento al massimo.

2

L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico, nonché una partecipazione minima dei responsabili del progetto.

3

Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo dei costi computabili, se anche con una partecipazione adeguata del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico i lavori necessari non possono essere finanziati.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle aliquote di contribuzione, i costi computabili e i casi eccezionali. Gradua l'importo dei contributi in funzione del livello di realizzazione su base collettiva. Può stabilire l'importo dei contributi in maniera forfettaria.

5

Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione dei contributi a condizioni e oneri.

6

Art. 94 Abrogato Art. 95

Contributi per provvedimenti individuali

I contributi per provvedimenti individuali sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a numeri 2­4, b e d numero 1.

Art. 96

Contributi per provvedimenti collettivi

I contributi per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a, b numeri 1 e 2, c e d numeri 2 e 4.

Art. 97 cpv. 1, 2 e 6 1

Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.

Se è interessato un inventario federale, il Cantone chiede sollecitamente il parere dell'UFAG.

2

7

RS 220

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6

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Abrogato

Art. 97a Abrogato Art. 98

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 87a capoverso 1.

Art. 105 1

Principio

La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d'investimento.

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d'investimento.

2

I Cantoni accordano i crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

3

4

I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

5

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei crediti d'investimento e le modalità di rimborso.

6

Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d'investimento a condizioni e oneri.

7

Art. 106

Crediti d'investimento per provvedimenti individuali

I crediti d'investimento per provvedimenti individuali sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere b e d numeri 1 e 3.

Art. 107

Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi

I crediti d'investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a, b, c e d numero 2.

1

Per progetti collettivi rilevanti possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

2

Art. 107a Abrogato

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Titolo dopo l'art. 112

Titolo sesto: Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nonché risorse genetiche Capitolo 1: Principio Art. 113 cpv. 1 La Confederazione promuove l'elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze nella filiera agroalimentare, sostenendone così gli sforzi volti a produrre in modo razionale e sostenibile.

1

Art. 114 1

Stazione di ricerca agronomica

La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.

La stazione di ricerca agronomica è composta da un campus di ricerca centrale con centri di ricerca regionali e stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali devono essere ripartite in diverse regioni del Paese.

2

3

La stazione di ricerca agronomica è subordinata all'UFAG.

Art. 115

Compiti della stazione di ricerca agronomica

La stazione di ricerca agronomica ha segnatamente i seguenti compiti: a.

elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la pratica, la formazione e la consulenza agricole;

b.

elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola;

c.

sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola;

d.

fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura;

e.

fornire le basi per forme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali;

f.

svolgere compiti d'esecuzione.

Art. 116

Aiuti finanziari e mandati di ricerca

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che forniscono prestazioni nell'ambito della ricerca.

1

2

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca.

Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

3

Art. 117 Abrogato 3831

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Titolo prima dell'art. 118

Capitolo 2: Valorizzazione e scambio delle conoscenze Art. 118

Interconnessione

La Confederazione può versare aiuti finanziari a organizzazioni e per progetti che contribuiscono all'interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

Art. 119

Progetti pilota e dimostrativi

La Confederazione può versare aiuti finanziari per: a.

progetti pilota che sperimentano le conoscenze scientifiche acquisite nel campo della ricerca al fine dell'applicazione pratica;

b.

progetti dimostrativi che divulgano agli operatori del settore e al pubblico nuove tecnologie nonché nuovi metodi, processi e servizi.

Art. 120

Reti di competenze e d'innovazione

La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d'innovazione.

Art. 121

Istituto di allevamento equino

La Confederazione gestisce un istituto di allevamento equino come centro di competenza per l'allevamento e la detenzione di cavalli. L'istituto di allevamento equino è subordinato all'UFAG.

1

2

La Confederazione stabilisce i compiti dell'istituto di allevamento equino.

Art. 141

Promozione dell'allevamento di animali da reddito

La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito adatti alle condizioni naturali del Paese, sani e atti a garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

1

La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute e da istituti universitari federali e cantonali.

2

3

I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per: a.

la gestione di un proprio programma zootecnico volto a sviluppare le basi genetiche con tenuta di un libro genealogico, monitoraggio delle risorse zoogenetiche nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell'efficienza delle risorse, dell'impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;

b.

misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;

c.

progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.

3832

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FF 2020

Il Consiglio federale può stabilire requisiti aggiuntivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere contributi proporzionalmente maggiori per i provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera a.

4

Gli allevatori di animali da reddito devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da essi e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.

5

6

Le misure zootecniche devono corrispondere a norme internazionali.

7

L'allevamento di animali transgenici è escluso dai contributi.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e la concessione dei contributi.

8

Art. 142­144 Abrogati Art. 146a

Animali da reddito clonati e geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito clonati e geneticamente modificati e dei loro discendenti.

Art. 146b

Utilizzo di dati a scopi scientifici

Le organizzazioni sostenute in virtù dell'articolo 141 devono mettere a disposizione i dati sulle caratteristiche zootecniche a scopi scientifici.

1

2

Il Consiglio federale disciplina il tipo, la portata e gli scopi di utilizzo dei dati.

Art. 147, 149 cpv. 2 e 151 Abrogati Titolo prima dell'art. 152

Sezione 2: Salute dei vegetali Art. 152 cpv. 1 e 2bis Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e sull'immissione in commercio di: 1

a.

organismi nocivi particolarmente pericolosi;

b.

materiale vegetale e oggetti che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

3833

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FF 2020

Chiunque importa, produce, o immette in commercio materiale vegetale ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2bis

Art. 153, rubrica Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 153a

Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi

Se è necessario un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti adeguati per lottare contro gli organismi nocivi che, a causa delle loro proprietà biologiche o della loro diffusione, non sono considerati organismi nocivi particolarmente pericolosi secondo l'articolo 152 capoverso 1.

1

2

I provvedimenti possono comprendere in particolare: a.

la sorveglianza della situazione fitosanitaria;

b.

il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da tali organismi nocivi.

Art. 156 cpv. 1 Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall'autorità secondo l'articolo 153, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.

1

Art. 160b

Qualità di parte in procedure concernenti i prodotti fitosanitari

Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio possono richiedere la qualità di parte all'autorità di omologazione entro 14 giorni dall'informazione in merito a una procedura di omologazione di un prodotto fitosanitario.

1

2

Chi non richiede la qualità di parte è escluso dal seguito della procedura.

Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità di omologazione non è tenuta a sentire le organizzazioni che hanno ottenuto la qualità di parte.

3

4

8

Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

RS 451

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Art. 164a

FF 2020

Obbligo di trasparenza per le forniture di sostanze nutritive

Chiunque mette in commercio alimenti per animali o concimi ha l'obbligo di notificare alla Confederazione i dati concernenti la consegna alle aziende agricole.

1

Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati devono essere registrati e dove devono essere notificati.

2

Art. 166 cpv. 1, secondo periodo, 2 e 3 ... Sono escluse le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63; è invece ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Contro le decisioni prese dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.

2

L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

3

Art. 168 cpv. 2 2

Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 170 cpv. 2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.

2bis

Art. 172 cpv. 1, secondo periodo ... In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4.

1

Art. 173 cpv. 1 lett. f, gquater e h Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: 1

9

RS 0.916.026.81

3835

Legge sull'agricoltura

f.

FF 2020

impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti per i termini vinicoli specifici di cui all'articolo 63 capoverso 4;

gquater. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a o 165a; h.

contravviene alle prescrizioni per preservare la salute dei vegetali emanate secondo gli articoli 152, 153 o 153a;

Art. 179 cpv. 2, primo periodo Se un Cantone esegue manchevolmente la legge, la Confederazione può chiedere la restituzione degli aiuti finanziari oppure ridurli o negarli. ...

2

Art. 180 cpv. 2, terzo periodo ... Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità; ne sono esclusi gli organismi di certificazione a cui è stato affidato il controllo dei prodotti designati in virtù dell'articolo 14 della presente legge e dell'articolo 41a della legge federale del 4 ottobre 199110 sulle foreste. ...

2

Art. 181 cpv. 7 La Confederazione può finanziare le analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari.

7

Art. 185 cpv. 3bis Il Consiglio federale può obbligare i gestori di aziende agricole che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente legge a consegnare i dati individuali, necessari per raggiungere gli obiettivi secondo il capoverso 1 lettere b e d. Il Consiglio federale rende noto a chi ha trasmesso i dati.

3bis

Art. 187e

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

I contributi per la biodiversità secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b del diritto anteriore e i contributi per la qualità del paesaggio secondo l'articolo 74 del diritto anteriore sono versati al massimo per tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... .

1

Per le procedure contro decisioni di commissioni di ricorso di organismi di certificazione di cui all'articolo 166 capoverso 1 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

10

RS 921.0

3836

Legge sull'agricoltura

FF 2020

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

L'articolo 86b si applica per otto anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3837

Legge sull'agricoltura

FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 gennaio 199111 sulla protezione delle acque Art. 14, rubrica, cpv. 4, primo periodo, 6 e 6 bis Impiego e deposito del concime di fattoria La quantità sparsa per ettaro di superficie utile non deve superare l'equivalente di due unità e mezzo di bestiame grosso-letame. ...

4

L'autorità cantonale riduce le unità di bestiame grosso-letame ammesse per ettaro, qualora la capacità di ritenzione del suolo, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

6

Se non si raggiunge la riduzione delle perdite di azoto e di fosforo di cui all'articolo 6a capoverso 1 della legge del 29 aprile 199812 sull'agricoltura, in deroga al capoverso 4 il Consiglio federale può fissare valori inferiori per le unità di bestiame grosso-letame ammesse per ettaro, se ciò è necessario per raggiungere l'obiettivo.

6bis

2. Legge del 6 ottobre 199513 sul servizio civile Art. 4 cpv. 2 lett. c Abrogato

3. Legge forestale del 4 ottobre 199114 Art. 41a cpv. 2 e 3 La registrazione, la protezione delle designazioni, nonché la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 199815 sull'agricoltura.

2

3

Il Consiglio federale può affidare a terzi i controlli.

11 12 13 14 15

RS 814.20 RS 910.1 RS 824.0 RS 921.0 RS 910.1

3838