6 Decreto federale Disegno sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 20212024 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19873 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20204, decreta:
Art. 1
Cooperazione internazionale in materia di educazione
Per gli anni 20212024 per le seguenti attività di promozione secondo l'articolo 3 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: 1
2
1 2 3 4
a.
198,9 milioni di franchi per le attività nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità e cooperazione nell'educazione;
b.
27,0 milioni di franchi per le attività nell'ambito della promozione di talenti e delle cooperazioni internazionali a livello istituzionale.
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.
RS 101 RS 414.51 RS 416.2 FF 2020 3295
2019-2970
3547
Crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 20212024. DF
Art. 2
FF 2020
Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco
39,6 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a sono bloccati.
1
Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 20212024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.
2
Art. 3
Borse di studio a studenti e artisti stranieri
Per gli anni 20212024 è stanziato un credito d'impegno di 39,6 milioni di franchi per le borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera.
1
2
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 4
Previsioni sul rincaro
I crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 5
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
3548