6 Decreto federale Disegno sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021­2024 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19873 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20204, decreta:

Art. 1

Cooperazione internazionale in materia di educazione

Per gli anni 2021­2024 per le seguenti attività di promozione secondo l'articolo 3 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: 1

2

1 2 3 4

a.

198,9 milioni di franchi per le attività nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità e cooperazione nell'educazione;

b.

27,0 milioni di franchi per le attività nell'ambito della promozione di talenti e delle cooperazioni internazionali a livello istituzionale.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

RS 101 RS 414.51 RS 416.2 FF 2020 3295

2019-2970

3547

Crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021­2024. DF

Art. 2

FF 2020

Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

39,6 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a sono bloccati.

1

Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021­2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

2

Art. 3

Borse di studio a studenti e artisti stranieri

Per gli anni 2021­2024 è stanziato un credito d'impegno di 39,6 milioni di franchi per le borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera.

1

2

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4

Previsioni sul rincaro

I crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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