19.066 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Ticino, Vaud, Vallese e Ginevra del 6 dicembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Ticino, Vaud, Vallese e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-2406

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Ticino, Vaud, Vallese e Ginevra. Le modifiche sono conformi al diritto federale: è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri: ­

la regolazione degli effettivi di grandi predatori;

­

l'estensione del sistema maggioritario nelle elezioni del Gran Consiglio;

nel Cantone Ticino: ­

i diritti politici dei Ticinesi all'estero;

­

i termini della raccolta di firme;

­

il voto popolare in caso di iniziative popolari legislative;

­

i progetti con varianti in caso di modifica della Costituzione cantonale;

nel Cantone di Vaud: ­

l'accesso a centri di accoglienza medico-sociali (rettifica);

nel Cantone del Vallese: ­

la data della sessione costitutiva del Gran Consiglio e il termine tra il primo e il secondo turno nelle elezioni cantonali;

nel Cantone di Ginevra: ­

138

i compiti pubblici in ambito artistico e culturale.

FF 2020

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 10 febbraio 2019

Nella votazione popolare cantonale del 10 febbraio 2019 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato, con 6061 voti favorevoli e 2570 voti contrari, il nuovo articolo 49 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 28 ottobre 1984 1 (Cost./UR) sulla regolazione degli effettivi di grandi predatori. Con lettera del 20 febbraio 2019 il direttore della cancelleria, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2 Vecchio testo

Regolazione degli effettivi di grandi predatori Nuovo testo Art. 49 cpv. 2 2 Il Cantone emana prescrizioni sulla protezione dai grandi predatori e sulla limitazione e regolazione dei loro effettivi. È vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori.

Ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 primo periodo della Cost./UR il Cantone deve emanare prescrizioni per la protezione dai grandi predatori. Secondo il diritto federale in questa categoria rientrano la lince, l'orso, il lupo e lo sciacallo dorato2.

L'obbligo dei Cantoni di prendere provvedimenti per evitare danni causati dalla selvaggina e di conseguenza per la protezione dai grandi predatori 3, stabilito anche dal diritto federale, prevede un ampio margine di manovra. D'altra parte, secondo la disposizione costituzionale, il Cantone di Uri deve emanare prescrizioni che limitino e regolino gli effettivi dei grandi predatori. L'abbattimento di singoli lupi e la regolazione degli effettivi sono disciplinati dal diritto federale4. Ai sensi dell'articolo 25 della legge sulla caccia (LCP), i Cantoni sono incaricati della sua esecuzione sotto la sorveglianza della Confederazione. Dunque in linea di massima i Cantoni possono ad esempio precisare le misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 9bis capoverso 3 dell'ordinanza sulla caccia (OCP). Per quel che riguarda le misure da prendere per proteggere le greggi, è opportuno prestare particolare attenzione all'articolo 10ter capoversi 1 e 2 OCP; poiché questa disposizione non 1 2

3 4

RS 131.214 Cfr. art. 12 cpv. 5 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0), art. 10ter dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01), nonché le spiegazioni del 6 novembre 2013 sulla revisione dell'OCP.

Cfr. art. 12 cpv. 1 LCP.

Cfr. art. 12 cpv. 2 LCP in combinato disposto con l'art. 9bis OCP risp. 12 cpv. 4 LCP in combinato disposto con l'art. 4 risp. 4bis OCP.

139

FF 2020

disciplina tali misure in maniera esaustiva, i Cantoni possono prevederne altre.

Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni federali che disciplinano le misure contro singoli lupi e la regolazione degli effettivi sono direttamente applicabili. Il margine di manovra per le prescrizioni cantonali è dunque modesto.

Ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 secondo periodo della Cost./UR è vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori. La LCP non prevede espressamente il sostegno agli effettivi dei grandi predatori da parte della Confederazione. Questa tuttavia è tenuta a promuovere (finanziariamente) e coordinare le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito5. Indirettamente vi si può leggere anche un sostegno ai grandi predatori con lo scopo di ridurre il potenziale di conflitto e fare in modo che la popolazione accetti la presenza del lupo. Se avesse come obiettivo unicamente il divieto della promozione finanziaria da parte del Cantone, l'articolo 49 capoverso 2 secondo periodo della Cost./UR non sarebbe contrario al diritto federale, dato che l'articolo 12 capoverso 5 LCP obbliga la Confederazione a fornire soltanto un sostegno finanziario. Occorre notare che il Cantone di Uri in questo caso tuttavia continua a essere tenuto a eseguire le misure promosse dalla Confederazione. Se l'articolo 49 capoverso 2 secondo periodo della Cost./UR vietasse ogni misura di protezione, sarebbe in contraddizione con l'articolo 12 capoverso 1 LCP che obbliga i Cantoni a prendere misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

L'articolo 49 capoverso 2 Cost./UR può quindi assumere un significato che non lo rende chiaramente inammissibile secondo il diritto federale (principio di favore) 6. La modifica alla Cost./UR è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale. Le disposizioni di attuazione cantonali devono essere tuttavia compatibili con il diritto di rango superiore, in particolare con la LPC e la OPC.

1.1.3

Votazione popolare cantonale del 19 maggio 2019

Nella votazione popolare cantonale del 19 maggio 2019 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato, con 5287 voti favorevoli e 3909 voti contrari, la modifica dell'articolo 88 capoverso 1 della Cost./UR sull'estensione del sistema maggioritario nelle elezioni del Gran Consiglio. Con lettera del 29 maggio 2019 il direttore della cancelleria, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

5 6

140

Cfr. FF 2014 4237, 4271 e art. 12 cpv. 5 LCP.

DTF 139 I 292 cons. 5.7.

FF 2020

1.1.4

Estensione del sistema maggioritario nelle elezioni del Gran Consiglio

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 88 Elezione 1 ... Nei Comuni cui spettano tre o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. ...

Art. 88 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. ...

La modifica dell'articolo 88 Cost./UR estende il sistema maggioritario nelle elezioni del Gran Consiglio ai Comuni in cui devono essere assegnati non più di quattro seggi. Nei Comuni di Attinghausen, Flüelen, Seedorf e Silenen il Gran Consiglio non viene dunque più eletto secondo il sistema proporzionale, seguito ormai solo nei Comuni di Altdorf, Bürglen, Erstfeld e Schattdorf, ma secondo quello maggioritario.

I parlamenti cantonali vengono eletti secondo questo sistema misto ormai solo nel Cantone di Uri e in quello di Appenzello Esterno. Ambedue i sistemi sono stati oggetto di decisioni del Tribunale federale7 che ha giudicato l'elezione secondo il sistema maggioritario conforme all'articolo 34 della Costituzione federale (Cost.) 8 fintanto che per gli aventi diritto di voto nei Comuni in questione fossero determinanti i candidati e non la loro appartenenza partitica. Il Tribunale federale ha ritenuto soddisfatta questa condizione in ambedue i Cantoni9.

Si potrebbe opinare l'inammissibilità dell'estensione del sistema maggioritario ai Comuni in cui devono essere assegnati non più di quattro seggi, dato che nella decisione relativa al Cantone di Uri il Tribunale federale aveva giudicato conforme alla Costituzione federale l'elezione secondo il sistema maggioritario, a patto che nei Comuni con almeno tre seggi in Gran Consiglio venisse applicato un sistema realmente proporzionale10. In seguito ad una recente decisione del Tribunale federale concernente il Cantone dei Grigioni si potrebbe però anche argomentare che l'estensione è ammissibile, dato che il Tribunale presume che in circondari elettorali in cui la popolazione svizzera consta di meno di 7000 persone e i seggi da assegnare sono al massimo cinque si può ritenere che sussista una certa familiarità tra i candidati e gli aventi diritto di voto, e che la personalità dei primi, ed eventualmente la loro appartenenza ad un determinato gruppo politico, sia stata di importanza fondamentale per una maggior parte dei votanti11. Inoltre il Tribunale federale ha confermato con questa decisione che i sistemi elettorali misti sono ammissibili ed ha espressamente rilevato che un tale sistema potrebbe essere adottato nel Cantone dei Grigioni12. Le condizioni di cui nella più recente decisione del Tribunale federale sarebbero soddisfatte nel Cantone di Uri anche dopo l'estensione del sistema mag-

7 8 9 10 11 12

DTF 140 I 394 e 143 I 92.

RS 101 Cfr. la decisione del Tribunale federale 1C_59/2012 / 1C_61/2012 del 26 settembre 2014 cons. 12.5 segg. (non pubblicata nel DTF 140 I 394) e DTF 143 I 92 cons. 6 segg.

DTF 143 I 92 cons. 6.5.

Decisione del Tribunale federale 1C_495/2017 del 29 luglio 2019 cons. 8.4.

Decisione del Tribunale federale 1C_495/2017 del 29 luglio 2019 cons. 8.5.3.

141

FF 2020

gioritario: i Comuni in questione constano infatti di una popolazione di al massimo 2000 persone e i seggi da assegnare non sono più di quattro13.

Secondo l'opinione del Consiglio federale si tratta di un caso limite. Tenendo conto della prassi del Collegio governativo di accordare la garanzia federale alle costituzioni cantonali quando possibile, l'Esecutivo propone all'Assemblea federale di accordare la garanzia federale alla modifica dell'articolo 88 capoverso 1 Cost./UR.

1.2

Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 10 febbraio 2019

Nella votazione popolare cantonale del 10 febbraio 2019 gli aventi diritto di voto del Canton Ticino hanno approvato, con 50 231 voti favorevoli e 16 140 voti contrari, la modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 199714 (Cost./TI), concernente i diritti politici dei Ticinesi all'estero. Hanno inoltre approvato con 52 722 voti favorevoli e 14 030 voti contrari le modifiche degli articoli 37, 42, 83 e 85 Cost./TI sui termini della raccolta di firme, con 47 630 voti favorevoli e 17 297 voti contrari la modifica dell'articolo 39 Cost./TI sul voto popolare in caso di iniziative popolari legislative e con 57 531 voti favorevoli e 8145 voti contrari la modifica dell'articolo 82 Cost./TI sui progetti con varianti in caso di modifica della Costituzione cantonale. Con lettera del 13 marzo 2019 il presidente e il cancelliere, in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, chiedono la garanzia federale.

1.2.2

Diritti politici dei Ticinesi all'estero, termini della raccolta di firme, voto popolare in caso di iniziative popolari legislative, progetti con varianti in caso di modifica della Costituzione cantonale

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 30 5. ticinesi all'estero Il ticinese all'estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l'esercizio.

Art. 30 5. Ticinesi all'estero La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

Art. 37 3 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 37 cpv. 3 3 La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

13 14

142

Cfr. www.ur.ch > Verwaltung > Publikationen > Filtern: «Stand der Wohnbevölkerung Gemeinden / Regionen» > Bestand der Wohnbevölkerung in Uri 2017 (solo in tedesco).

RS 131.229

FF 2020

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 39 2 Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

Art. 39 cpv. 2 e 2bis 2 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

2bis In entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare.

Art. 42 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

Art. 42 frase introduttiva Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

Art. 82 2 Il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

Art. 82 cpv. 2 2 I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

Art. 83 2 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 83 cpv. 2 2 La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 85

Art. 85 cpv. 4 e nota marginale Revisione parziale 1. Proposta

Revisione parziale 1. per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio 2. per iniziativa del popolo 4 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

4

La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all'articolo 3 Cost. La modifica dell'articolo 30 Cost./TI prevede che la legge definisca i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici in materia cantonale e comunale. Tale modifica permetterà di esigere non solo la cittadinanza ticinese, ma in particolare anche l'ultimo domicilio in Ticino. Le modifiche agli articoli 37, 83 e 85 Cost./TI prolungano il termine di raccolta delle firme in caso di iniziativa popolare da 60 a 100 giorni e quello all'articolo 42 Cost./TI da 45 a 60 giorni in caso di referendum. L'articolo 39 Cost./TI introduce il principio per il quale in caso di iniziative popolari presentate in forma generica la proposta del Gran Consiglio venga sottoposta al Popolo per votazione se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio. La modifica all'articolo 82 Cost./TI stabilisce infine che solo progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti. Le modifiche riguardano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale e si basano sull'auto143

FF 2020

nomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3

Costituzione del Cantone di Vaud

1.3.1

Votazione popolare del 27 settembre 2009

Nella votazione popolare del 27 settembre 2009 gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud hanno approvato con 161 364 voti favorevoli e 8741 voti contrari il nuovo articolo 65 capoverso 2 lettera cbis della Costituzione cantonale del 14 aprile 2003 15 (Cost./VD) concernente l'accesso a centri di accoglienza medico-sociali. Con lettera del 13 febbraio 2010 il presidente e il cancelliere, in nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto la garanzia federale.

1.3.2 Vecchio testo

Accesso a centri di accoglienza medico-sociali (rettifica) Nuovo testo Art. 65 cpv. 2 lett. cbis 2 Per contribuire alla tutela della salute della popolazione, lo Stato e i Comuni: cbis. assicurano che le persone che a causa dell'età, di un'invalidità oppure di un danno alla salute non possono restare a casa abbiano accesso a centri di accoglienza medico-sociali adeguati alle loro esigenze.

Per contribuire alla tutela della salute della popolazione, l'articolo 65 capoverso 2 lettera c Cost./VD impone allo Stato e ai Comuni di promuovere le cure domiciliari affinché i pazienti possano restare a casa. Per completare questo principio la nuova lettera cbis impone allo Stato e ai Comuni di provvedere affinché le persone abbiano accesso a centri di accoglienza su misura nei casi in cui non possano rimanere a casa per motivi d'età avanzata, di invalidità o di salute. Questo nuovo compito sociale affidato allo Stato rientra nella sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost.

L'articolo 65 capoverso 2 lettera cbis Cost./VD è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

La domanda del Cantone di Vaud di garanzia federale per l'articolo 65 capoverso 2 lettera cbis Cost./VD è stata già trattata nel messaggio del 30 giugno 201016 concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Argovia, Turgovia, Vaud, Ginevra e del Giura. Tuttavia in tale occasione il Consiglio federale non aveva chiesto all'Assemblea federale di conferire la garanzia a tale disposizione, ma a un suo progetto, che oltretutto non riguardava la lettera cbis, 15 16

144

RS 131.231 FF 2010 4295

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bensì la lettera d. Le Camere hanno ripreso invariato il testo del Consiglio federale 17 e, secondo l'articolo 1 numero 3 del decreto federale dell'8 dicembre 2010 18 che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni, hanno accordato la garanzia federale all'articolo 65 capoverso 2 lettera d Cost./VD. Tuttavia questa garanzia era priva d'oggetto sin dall'inizio dato che nella votazione popolare del 27 settembre 2009 gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud non avevano approvato né una lettera d dell'articolo 65 capoverso 2 Cost./Vaud né una disposizione conforme al tenore cui il Consiglio federale aveva chiesto di conferire la garanzia. La garanzia federale accordata all'articolo 65 capoverso 2 lettera d Cost./VD di cui nel decreto federale dell'8 dicembre 2010 deve pertanto essere revocata.

1.4

Costituzione del Cantone del Vallese

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 19 maggio 2019

Nella votazione popolare del 19 maggio 2019 gli aventi diritto di voto del Cantone del Vallese hanno approvato con 77 473 voti favorevoli e 12 400 voti contrari le modifiche degli articoli 44, 52 e 85a della Costituzione cantonale dell'8 marzo 190719 (Cost./VS) concernenti la data della sessione costitutiva del Gran Consiglio e il termine tra il primo e il secondo turno nelle elezioni cantonali. Con lettera del 5 giugno 2019 il presidente e il cancelliere, in nome del Consiglio di Stato del Cantone del Vallese, hanno chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Data della sessione costitutiva del Gran Consiglio e termine tra il primo e il secondo turno nelle elezioni cantonali

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 44 1 Il Gran Consiglio si riunisce di diritto: 1. in sessione costitutiva, il quarto lunedì dopo il suo rinnovo integrale;

Art. 44 cpv. 1 n. 1 1 Il Gran Consiglio si riunisce di diritto: 1. in sessione costitutiva, il settimo lunedì dopo il suo rinnovo integrale;

Art. 52 6 ... Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la seconda domenica successiva. ...

Art. 52 cpv. 6 secondo periodo 6 ... Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la terza domenica successiva. ...

17 18 19

Boll. Uff. 2010 S 1018, 2010 N 1901 FF 2011 253 RS 131.232

145

FF 2020

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 85a 2 ... Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la seconda domenica successiva. ...

Art. 85a cpv. 2 secondo periodo 2 ... Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la terza domenica successiva. ...

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all'articolo 3 Cost. L'articolo 150 capoverso 3 Cost. stabilisce inoltre che la procedura d'elezione al Consiglio degli Stati è determinata dal Cantone. La modifica dell'articolo 44 Cost./VS sposta la data della sessione costitutiva del Gran Consiglio dal quarto al settimo lunedì seguente il rinnovo integrale. La modifica degli articoli 52 e 85a Cost./VS prolunga da due a tre settimane il periodo tra il primo e il secondo turno elettorale nelle elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati. Le modifiche riguardano l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e l'autonomia organizzativa cantonale. Le modifiche sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.5

Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 19 maggio 2019

Nella votazione popolare del 19 maggio 2019 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno accettato con 93 085 voti favorevoli e 18 826 voti contrari la modifica dell'articolo 216 della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 201220 (Cost./GE) concernente i compiti pubblici in ambito artistico e culturale. Con lettera del 26 giugno 2019 il presidente e la cancelliera, in nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.5.2

Compiti pubblici in ambito artistico e culturale

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 216 Arte e cultura 1 Lo Stato promuove la creazione artistica e le attività culturali. Garantisce la loro diversificazione e accessibilità.

Art. 216 Arte e cultura 1 Lo Stato promuove la creazione artistica e le attività culturali. Ne garantisce la varietà, l'accessibilità e l'insegnamento. Incoraggia gli scambi culturali.

2 A tale scopo mette a disposizione mezzi finanziari, spazi e strumenti di lavoro adeguati.

2

A tale scopo mette a disposizione mezzi finanziari, spazi e strumenti di lavoro adeguati.

20

146

RS 131.234

FF 2020

Vecchio testo

Nuovo testo

3

3

Incoraggia gli scambi culturali.

In concertazione con i Comuni, il Cantone coordina una politica culturale coerente nel Cantone. Gli operatori culturali sono consultati.

4 Il Cantone e i Comuni elaborano e attuano una strategia di cofinanziamento della creazione artistica e delle istituzioni culturali.

Ai sensi dell'articolo 69 capoverso 1 Cost. il settore culturale rientra nella competenza cantonale. Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 Cost. l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. La modifica dell'articolo 216 Cost./GE estende i compiti pubblici, in particolare negli ambiti della politica culturale e del finanziamento delle attività culturali, dal Cantone ai Comuni. La modifica è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Uri, Ticino, Vaud, Vallese e Ginevra adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, dunque la garanzia è conferita con un decreto federale semplice (cfr. l'art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

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