Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista e fumista Modifica del 27 febbraio 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le professioni di piastrellista e fumista, allegato al decreto del Consiglio federale del 2 luglio 20181, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Allegato 1

1.1 Adeguamento dei salari effettivi ... i salari effettivi di tutti i lavoratori soggetti ... nelle categorie salariali A, B, C1, C2, C2, D1, D2 e D3 sono aumentati di 30 franchi.

1.2 Salari minimi (ai sensi dell'art. 7.1.2 CCNL) Salari minimi

Fr.

Categoria A

5170.­

Categoria B

4670.­

Categoria C1

4215.­

Categoria C2

4215.­

Categoria D 1, 85% di A

4395.­

Categoria D 2, 87% di A

4498.­

1

FF 2018 3583

2020-0454

1703

FF 2020

Salari minimi

Fr.

Categoria D 3, 94% di A

4860.­

Categoria E

Salario solo previa approvazione della CPPR

Categoria F

v. art. 7.1.2

Salari minimi delle persone in formazione

Fr.

Piastrellista/Fumista AFC 1° Anno di tirocinio

750.­

Piastrellista/Fumista AFC 2° Anno di tirocinio

900.­

Piastrellista/Fumista AFC 3° Anno di tirocinio

1200.­

Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 2° Anno di tirocinio

1550.­

Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 3° Anno di tirocinio

2000.­

Apprendista piastrellista CFP 1° anno di tirocinio

620.­

Apprendista piastrellista CFP 2° anno di tirocinio

750.­

Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 2° anno di tirocinio

900.­

Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 3° anno di tirocinio

1200.­

1.3 Indennità per il pranzo (ai sensi dell'art. 9.2 CCNL) 250 franchi forfettari al mese oppure 18 franchi per ciascun pasto.

1.4 Orario di lavoro annuo massimo lordo (ai sensi dell'art. 6.1.4 CCNL)

2020

1704

Orario di lavoro annuo massimo lordo

Giornate lavorative annue lorde

Ore mensili medie

2148,40

262

179,03

FF 2020

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

27 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1705

FF 2020

1706