10 Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 418,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca d'importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.
1
In virtù dell'articolo 41 capoverso 5 LPRI, del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo 37,3 milioni di franchi a favore dell'iniziativa di promozione nazionale Swiss Personalised Health Network (SPHN) per l'infrastruttura nazionale di dati in ambito clinico.
2
Art. 2
Previsioni sul rincaro
Il limite di spesa di cui all'articolo 1 si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:
1 2 3
a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295
2019-2974
3555
Crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 20212024. DF
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 3
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
3556
FF 2020