10 Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 418,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca d'importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

1

In virtù dell'articolo 41 capoverso 5 LPRI, del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo 37,3 milioni di franchi a favore dell'iniziativa di promozione nazionale Swiss Personalised Health Network (SPHN) per l'infrastruttura nazionale di dati in ambito clinico.

2

Art. 2

Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa di cui all'articolo 1 si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

1 2 3

a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295

2019-2974

3555

Crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 2021­2024. DF

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 3

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

3556

FF 2020