20.409 Iniziativa parlamentare Modifiche di durata limitata del regolamento del Consiglio nazionale concernenti le deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 23 aprile 2020

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica di durata limitata del regolamento del Consiglio nazionale (RCN).

L'Ufficio del Consiglio nazionale vi propone di approvare il progetto allegato.

23 aprile 2020

In nome dell'Ufficio: La presidente, Isabelle Moret

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Attualmente le Camere federali non possono riunirsi nel Palazzo del Parlamento poiché né quest'ultimo né le sale dei Consigli consentono di rispettare le regole comportamentali e igieniche applicate in seguito alla pandemia di coronavirus. La sessione straordinaria prevista dal 4 all'8 maggio 2020 si terrà pertanto presso il centro esposizioni Bernexpo di Berna. Questo rende necessari diversi adeguamenti del regolamento del Consiglio nazionale. Le votazioni non potranno essere effettuate utilizzando il sistema di voto elettronico installato nella sala del Consiglio nazionale.

Nel contempo, occorre garantire che le procedure possano essere organizzate per quanto possibile per via elettronica e che non sia necessario distribuire documenti.

L'Ufficio del Consiglio nazionale aveva deciso già il 19 marzo 2020 di esaminare e avviare le necessarie modifiche al regolamento. Il 23 aprile 2020 ha deciso di elaborare l'iniziativa commissionale oggetto del presente rapporto e di sottoporre al suo Consiglio le modifiche temporanee al regolamento del Consiglio nazionale (RCN; RS 171.13). Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), è possibile rinunciare al parere del Consiglio federale, poiché queste modifiche non concernono direttamente il Governo.

L'esame del presente oggetto e la votazione finale avranno luogo all'inizio della seduta del Consiglio nazionale del 4 maggio 2020. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente e rimarranno valide fino al ritorno del Consiglio nazionale nel Palazzo del Parlamento.

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Punti essenziali del progetto

Le modifiche proposte per il periodo in cui il Consiglio nazionale si riunirà in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento concernono: ­

le regole relative alla presentazione di proposte, interventi e iniziative parlamentari, nonché alla distribuzione di documenti;

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le regole relative alla procedura in caso di guasto del sistema di voto elettronico e alla comunicazione dei dati concernenti le votazioni.

Le regole relative alla presentazione di proposte, interventi e iniziative parlamentari e quelle relative ai cofirmatari sono adeguate per questo periodo in modo tale che la presentazione avvenga per posta elettronica e non in forma cartacea.

Questo consentirà il rispetto delle misure comportamentali e igieniche adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Inoltre, i deputati che non possono partecipare alle riunioni del loro Consiglio potranno almeno presentare proposte, interventi e iniziative parlamentari durante la sessione.

L'adeguamento delle regole relative alle votazioni consentirà di votare per alzata e seduta in caso di guasto dei dispositivi elettronici di voto, evitando in tal modo di 3902

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votare per appello nominale come previsto dal diritto vigente; una votazione per appello nominale dura infatti circa mezz'ora.

3 Art. 24a

Commento ai singoli articoli Documentazione per i deputati

La documentazione è di norma messa a disposizione in forma elettronica. A titolo eccezionale, i paragrammi più voluminosi possono essere distribuiti o messi a disposizione prima dell'inizio della seduta. Durante le sedute non viene distribuita alcuna documentazione cartacea, fatta eccezione per le schede di voto. Scopo di questa regola è permettere di attuare le misure comportamentali e igieniche nella sala in cui si riunisce il Consiglio nazionale.

Art. 25

Presentazione

Secondo il diritto vigente un deputato o un gruppo parlamentare può presentare un'iniziativa parlamentare o un intervento in forma scritta, quindi su carta, unicamente durante una seduta della Camera. È di conseguenza necessaria la presenza fisica dei deputati. L'Ufficio propone che i deputati e i gruppi parlamentari possano presentare iniziative o interventi per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale durante la sessione. La presenza dei deputati non è necessaria: i deputati assenti, a prescindere dal motivo della loro assenza, possono pertanto presentare iniziative parlamentari e proposte (vedi anche art. 50 del progetto). Dall'apertura della sessione fino alla sua chiusura, le iniziative e gli interventi possono quindi essere presentati tramite il presidente della Camera, anche al di fuori degli orari delle sedute. Le iniziative e gli interventi presentati dopo la fine ufficiale della sessione non possono più essere presi in considerazione e dovranno essere presentati nel corso della sessione successiva. La ricezione di un intervento o di un'iniziativa è confermata per posta elettronica.

La presentazione in forma elettronica, per mezzo degli appositi moduli, avviene per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale (zs.kanzlei@parl.admin.ch) a partire da un indirizzo dell'Assemblea federale con il suffisso parl.ch. In tal modo si garantisce che gli interventi e le iniziative parlamentari, nonché le proposte secondo l'articolo 50 RCN, possano essere presentate soltanto dalle persone autorizzate.

Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera e art. 28b Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera, nonché cifra II Una minoranza (Glättli, Andrey, Kälin) propone di completare il regolamento: per l'esame di mozioni e postulati, nonché per l'esame preliminare di iniziative parlamentari presentati in relazione al coronavirus, vanno garantiti tempi di trattazione più rapidi prevedendo termini più brevi. La maggioranza dell'Ufficio non ritiene necessario agire in questo senso; a parer suo tale richiesta necessita di essere esaminata attentamente e attuata in un contesto globale.

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Art. 29

Cofirmatari

La presentazione in forma elettronica si applica anche alla firma di interventi da parte di più deputati ai sensi dell'articolo 29 RCN. Anche in questo caso la comunicazione può avvenire unicamente per mezzo di un indirizzo di posta elettronica dell'Assemblea federale. I deputati che intendono firmare un'iniziativa parlamentare o un intervento lo comunicano alla Segreteria centrale, specificando di quale iniziativa o intervento si tratta, al più tardi il giorno di seduta successivo alla presentazione dell'iniziativa o dell'intervento. Gli interventi o le iniziative parlamentari presentati l'ultimo giorno di sessione possono essere firmati soltanto entro la fine della sessione.

Art. 31 cpv. 2, 3 e 4bis

Ora delle domande

Sono modificate anche le regole relative a un'eventuale ora delle domande, affinché i lavori vengano svolti provvisoriamente soltanto per via elettronica. Il Consiglio federale risponde anche alle domande degli interroganti scusati ai sensi dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e che di conseguenza non possono prendere parte alla seduta.

Art. 40 cpv. 1 e 2

Assenze

Ogni giorno di sessione il segretario generale dell'Assemblea federale allestisce una lista delle presenze. Se sono impossibilitati a partecipare a una seduta, i deputati lo comunicano al segretario generale per posta elettronica (nrcn@parl.admin.ch), possibilmente in anticipo.

Art. 41 cpv. 2

Domanda e concessione della parola

Il presidente del Consiglio sa già prima della trattazione di un oggetto, indipendentemente dalla forma di deliberazione, chi prenderà la parola (relatore di una commissione, portavoce di una minoranza, autore di una proposta, rappresentante del Consiglio federale, ecc.). Soltanto nel caso dei gruppi parlamentari non sa chi rappresenterà il gruppo. In questo caso, il presidente del Consiglio si rivolge al gruppo e il rappresentante designato del gruppo prende la parola. Non è quindi necessario annunciarsi per scritto o per posta elettronica.

Art. 50 cpv. 1 e 2

Proposte

Per gli stessi motivi elencati nel commento dell'articolo 25, anche le proposte possono essere presentate soltanto per posta elettronica; esse vanno indirizzate alla Segreteria della Camera (nrcn@parl.admin.ch). Anche in questi casi sono prese in considerazione unicamente le proposte inviate da un indirizzo dell'Assemblea federale che termina con il suffisso parl.ch. Le proposte non vengono distribuite in sala.

La presentazione deve avvenire prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono. Secondo il diritto vigente, in caso di discussioni complesse e di una certa entità, il presidente può fissare un termine per l'inoltro delle proposte.

Affinché i dibattiti parlamentari possano essere organizzati in modo efficiente anche in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento, al presidente è conferita la facoltà di

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fissare un termine per la presentazione delle proposte per tutti gli oggetti in deliberazione.

Durante la sessione le mozioni d'ordine possono essere presentate per posta elettronica alla Segreteria della Camera (nrcn@parl.admin.ch).

La ricezione di una proposta o di una mozione d'ordine è confermata per posta elettronica.

Art. 56 cpv. 4

Espressione del voto

Nella sala del Consiglio nazionale i deputati possono votare soltanto dal proprio banco. Per le sedute nei locali di Bernexpo il sistema di voto impiegato è diverso e non è legato al banco di ogni deputato. Per tale motivo il regolamento prevede espressamente che i deputati devono esprimere il loro voto in sala e, se possibile, dal loro posto. Questa disposizione non si applica, in particolare, ai relatori.

Art. 57 cpv. 1

Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

Nei locali di Bernexpo non sono installati tabelloni elettronici su cui sono mostrati, come nella sala del Consiglio nazionale, i voti dei deputati e i risultati delle votazioni. Il secondo periodo dell'articolo 57 capoverso 1 RCN è pertanto abrogato. Con il sistema di voto utilizzato nella sala del Consiglio nazionale le liste dei nomi possono essere pubblicate abbastanza rapidamente dopo la votazione. Anche il sistema di voto installato presso Bernexpo consente di stilare liste di nomi a posteriori. Tuttavia, questo implica un onere considerevole e può prendere fino a una settimana.

Art. 58

Eccezioni all'espressione del voto mediante procedimento elettronico

Secondo il diritto vigente, in caso di guasto dei dispositivi elettronici di voto, la votazione avviene per appello nominale. Poiché l'appello nominale è molto laborioso e richiede molto tempo (fino a 30 minuti) e, inoltre, si tratta di un sistema di voto nuovo, l'Ufficio propone che, in caso di guasto del sistema di voto elettronico, la votazione avvenga per alzata e seduta. I risultati saranno accertati dagli scrutatori e dagli scrutatori supplenti.

La votazione per appello nominale è possibile in casi eccezionali se richiesta da almeno 75 deputati. Il limite di 75 deputati è stato fissato per evitare che un gruppo parlamentare da solo possa ritardare i dibattiti chiedendo la votazione per appello nominale. Corrisponde al numero minimo di deputati che può richiedere un dibattito d'attualità secondo l'articolo 30a RCN. Il deputato che chiede una votazione per appello nominale invia la corrispondente richiesta per posta elettronica al presidente della Camera (nrcn@parl.admin.ch). Qust'ultimo invita i deputati che appoggiano la richiesta ad alzarsi in piedi. Se almeno 75 deputati sono favorevoli, la votazione avviene per appello nominale.

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Art. 58a

Votazione per alzata e seduta

Il capoverso 1 semplifica la procedura nel caso in cui il risultato di una votazione sia manifesto: i voti non devono allora essere contati. Il capoverso 2 disciplina i casi in cui i voti e le astensioni devono essere conteggiati.

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Aspetti giuridici

Secondo l'articolo 36 LParl ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.

La presente revisione disciplina le regole applicabili alle sedute che si svolgono in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento e che devono essere adottate a causa della pandemia di coronavirus. La regolamentazione prevista dalla presente revisione ha pertanto una durata di validità limitata nel tempo: essa decadrà quando il Consiglio nazionale tornerà a riunirsi nella sua sala nel Palazzo del Parlamento.

Sui progetti di modifica del regolamento del Consiglio nazionale si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto (art. 53 RCN).

Siccome la presente revisione è limitata nel tempo e deve entrare in vigore sin dall'inizio della sessione straordinaria, si rinuncia a una seconda lettura; la verifica da parte della Commissione di redazione prima della votazione finale è invece già avvenuta.

La legge sulle pubblicazioni ufficiali prevede che gli atti legislativi dell'Assemblea federale siano pubblicati nella Raccolta ufficiale almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore o in forma urgente. Scopo della pubblicazione è informare le eventuali cerchie interessate e garantire in tal modo l'efficacia giuridica degli atti normativi. Poiché i membri delle Camere sono già informati della presente revisione e visto che quest'ultima non esplica effetti esterni, si rinuncia a una pubblicazione urgente. Approvando l'entrata in vigore del regolamento riveduto, il Consiglio nazionale si dichiara disposto ad applicarlo immediatamente.

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