Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera dell'8 dicembre 2020

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ai sensi degli articoli 86 e seguenti della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco č stata modificata. La lista aggiornata puņ essere consultata in linea (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html) Rimedio giuridico La presente decisione puņ essere impugnata mediante opposizione scritta, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le richieste, le relative motivazioni, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

8 dicembre 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

2020-3679

8191