1 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

Disegno

(Legge COVID-19) (Casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20201, decreta: I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 100, 101 capoverso 2, 102, 103, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)3, Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, 2 e 2bis Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: condizioni Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati da questi Cantoni a favore delle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché 1

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FF 2020 7713 RS 818.102 RS 101

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le aziende turistiche, a condizione che gli stessi Cantoni partecipino al finanziamento dei relativi costi come segue: a.

nella misura del 50 per cento ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la prima tranche di aiuti finanziari, che ammonta a 400 milioni di franchi;

b.

nella misura del 20 per cento ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la seconda tranche di aiuti finanziari, che ammonta a 600 milioni di franchi.

Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive.

1bis

La partecipazione ridotta di un Cantone secondo il capoverso 1 lettera b si applica soltanto se il Cantone interessato ha esaurito la propria quota della prima tranche di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a.

2

Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell'epidemia di COVID-19 l'impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

2bis

Art. 12a

Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative agli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19465 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1

I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative agli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi: 2

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a.

i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

b.

le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

RS 951.261 RS 831.10

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I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

3

Il segreto bancario, fiscale, d'ufficio, statistico o delle revisioni non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

4

Art. 12b

Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

La Confederazione sostiene mediante contributi a fondo perso per un totale di al massimo 115 milioni di franchi: 1

a.

club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni delle rispettive leghe professionistiche;

b.

club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo come pure club di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega del rispettivo sport.

È considerato club ai sensi del capoverso 1 la persona giuridica proprietaria di una squadra nella disciplina sportiva in questione.

2

I contributi sono accordati per compensare le minori entrate per le partite del campionato nazionale che dal 29 ottobre 2020 devono tenersi a porte chiuse oppure in presenza di un numero ridotto di spettatori a causa dei provvedimenti della Confederazione.

3

Tali contributi ammontano, per ciascuna partita, al massimo a due terzi delle entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti che il club ha realizzato nelle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019. Dall'importo sono dedotte le entrate effettive derivanti da eventuali vendite di biglietti dal 29 ottobre 2020.

4

Se un club secondo il capoverso 1 lettera b ha diritto sia a contributi in virtù della presente disposizione sia a prestazioni in denaro nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport, può far valere soltanto uno dei due diritti.

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6

La concessione dei contributi è vincolata alle condizioni seguenti: a.

per un periodo di cinque anni dall'ottenimento dei contributi, il club non può distribuire né dividendi né tantièmes e non può restituire gli apporti di capitale;

b.

al momento del versamento dei contributi, il club deve ridurre all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, o almeno nella misura del 20 per cento, tutti i redditi dei suoi dipendenti, compresi tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro che superano tale importo massimo. Le riduzioni salariali già effettuate

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nell'ambito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a seguito dell'epidemia di COVID-19 sono computate; c.

dopo la riduzione dei redditi di cui alla lettera b, per un periodo di cinque anni dall'ottenimento dei contributi il reddito medio per impiegato può aumentare al massimo nella misura dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore;

d.

per cinque anni, i club proseguono l'attuazione delle proprie misure di promozione dei giovani e dello sport femminile almeno nella stessa misura della stagione 2018/2019.

Il club presenta annualmente alla Confederazione un rapporto sul rispetto delle condizioni di cui al capoverso 6. Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti tali rapporti e la loro pubblicazione.

7

Se le condizioni di cui al capoverso 6 o l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono rispettati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge federale del 5 ottobre 19906 sui sussidi.

8

Art. 13

Provvedimenti nel settore dello sport: mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

La Confederazione può sostenere club di cui all'articolo 12b capoverso 1 fondamentalmente solvibili, ma minacciati da problemi di liquidità anche dopo la concessione dei contributi secondo l'articolo 12b, accordando mutui senza interessi per complessivamente al massimo 235 milioni di franchi. I mutui devono essere rimborsati entro dieci anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari almeno al 25 per cento del mutuo.

1

I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio registrati dai club per la partecipazione della propria squadra al campionato nazionale in una lega secondo l'articolo 12b capoverso 1 nella stagione 2018/2019.

2

La Confederazione può concedere una postergazione del credito se in tal modo è presumibilmente possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione.

3

Art. 17 lett. b, f e g Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 19827 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a: b.

6 7

la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro ha superato l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);

RS 616.1 RS 837.0

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f.

il diritto all'indennità per lavoro ridotto e il versamento di tale indennità per persone di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI;

g.

il periodo d'attesa di cui all'articolo 32 capoverso 2 LADI.

Art. 21 cpv. 6 La durata di validità degli articoli 1 e 17 lettere a­c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.

6

II La legge del 18 marzo 20168 sulle multe disciplinari è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 12a È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: 1

a.

in una delle seguenti leggi: 12a. legge del 28 settembre 20129 sulle epidemie,

III La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.10). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

2

Fatti salvi i capoversi 3 e 4, entra in vigore il giorno seguente la sua adozione.

3

L'articolo 17 lettere b e g entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.

L'articolo 17 lettera e nella versione del 25 settembre 202011 entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.

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RS 314.1 RS 818.101 RS 101 RU 2020 3835

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