Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20202, decreta:

Art. 1 1

1 2 3 4 5

Sono approvati: a.

lo scambio di note del 20 dicembre 20183 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisone 2010/261/UE;

b.

lo scambio di note del 20 dicembre 20184 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006;

c.

lo scambio di note del 20 dicembre 20185 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso

RS 101 FF 2020 3117 RS 0.362.380.086 RS 0.362.380.085 RS ...; FF 2020 3247

2019-2789

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del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 È adottata la modifica delle leggi federali in allegato.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'allegato.

2

6

RS 0.362.31

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 67 cpv. 1 e 2 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se: 1

2

a.

l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a­c;

b.

lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;

c.

lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

d.

lo straniero è stato punito per un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure ha tentato di commettere un tale reato.

La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che: a.

ha causato spese di aiuto sociale;

b.

si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75­78).

Inserire gli art. 68a­68e prima del titolo della sezione 4 Art. 68a

Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

1

L'autorità competente inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti ai sensi della direttiva 2008/115/CE8:

7 8

a.

un allontanamento secondo l'articolo 64;

b.

un'espulsione secondo l'articolo 68;

RS 142.20 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

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c.

un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP9 oppure dell'articolo 49a o 49abis CPM10 in presenza di ordine esecutivo;

d.

un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi11.

2

I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione giudiziaria sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/186112.

3

La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) in virtù dell'articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

4 Le

autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Esse registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l'immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili, ai fini della trasmissione al SIS.

5

In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest'ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.

6

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1­5 ai fini delle segnalazioni nel SIS.

Art. 68b

Autorità competente

1

Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l'articolo 68a capoversi 1 e 2 tra le competenti autorità degli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).

2

Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l'obbligo di rimpatrio, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l'ufficio SIRENE.

3

Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l'ufficio SIRENE.

9 10 11 12

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

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Art. 68c

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Partenza e conferma del rimpatrio

1

Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell'avvenuta partenza all'attenzione dell'ufficio SIRENE. L'ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest'ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio.

2

L'ufficio SIRENE inoltra le conferme del rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all'autorità segnalante in Svizzera affinché quest'ultima cancelli la segnalazione.

Art. 68d

Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS

1

Le segnalazioni di cui all'articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall'autorità segnalante non appena: a.

la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;

b.

le decisioni sono state revocate o annullate; oppure

c.

è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

2 La

competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen attraverso la Svizzera.

3

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno di cui all'articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall'autorità segnalante non appena: a.

la durata del divieto d'entrata o dell'espulsione giudiziaria è scaduta;

b.

le decisioni sono state revocate o annullate; oppure

c.

è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

4

Al momento di cancellare le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS la segnalazione corrispondente ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Art. 68e

Comunicazione di dati del SIS a terzi

I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.

1

La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento 2

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di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/186013.

Art. 98c

Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Nel quadro dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui compete l'esecuzione della presente legge verificano, se stranieri rappresentano un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia si informa fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate.

Art. 109b cpv. 2 lett. e Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto: 2

e.

dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/186114 o il regolamento (UE) 2018/186015.

2. Legge del 26 giugno 199816 sull'asilo Art. 5b

Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Nel quadro dei propri compiti e competenze la SEM verifica se stranieri rappresentano un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia si informa fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate.

Art. 45a

Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

1

La SEM inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE17.

13

14 15 16 17

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 68a cpv. 2.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 68e cpv. 2.

RS 142.31 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

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2

Gli allontanamenti di rifugiati sono registrati nel SIS dall'autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l'articolo 64 o 68 LstrI18.

3

Gli articoli 68b­68e LStrI si applicano per analogia.

Art. 89a cpv. 1 1

La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge, nonché gli articoli 58 e 87 LStrI19 oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.

Art. 89b

Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario

1

La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI20 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.

2

Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.

3. Legge federale del 20 giugno 200321 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: 2

h.

il trattamento di dati personali concernenti misure di allontanamento e respingimento;

Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo: 3

18 19 20 21

RS 142.20 RS 142.20 RS 142.20 RS 142.51

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j.

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il trattamento di dati personali concernenti misure di allontanamento e respingimento.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, lett. abis e 2 lett. abis La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

abis autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)22 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192723 (CPM); La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

abis autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP oppure dell'articolo 49a o 49abis CPM;

4. Codice penale svizzero24 Art. 354 cpv. 2 lett. e, 4 lett. d e 5 2

Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: e.

4

la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il Consiglio federale: d.

disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.

5 La

SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati in N-SIS e SIS mediante procedura automatizzata ai fini delle segnalazioni nel SIS.

Art. 355a cpv. 1 Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

1

Art. 355e cpv. 1 1

Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).

22 23 24

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0

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5. Legge federale del 13 giugno 200825 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 5a

Trattamento di dati contrario allo scopo nel SIS

È punito con una multa chi tratta dati del SIS per scopi diversi da quelli previsti nell'articolo 16.

Art. 5b

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 5a spetta ai Cantoni.

Art. 15

Sistema di ricerca informatizzato di polizia

Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 1

25 26 27 28 29

a.

arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;

b

cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;

c.

eseguire misure di protezione delle persone: 1. trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza, 2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, 3. trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l'incolumità, previo consenso dell'interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;

d.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia;

e.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis del Codice penale26 oppure l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192727 (CPM), la LStrI28 e la legge del 26 giugno 199829 sull'asilo (LAsi);

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31

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f.

confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;

g.

comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;

h.

individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;

i.

ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;

j.

segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199730 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

k.

raccogliere e scambiare informazioni mediante una sorveglianza discreta, un controllo di indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;

l.

controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale;

m. individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all'articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 199531 sul servizio civile sostitutivo.

Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l'oggetto) e ai reati non chiariti.

2

Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema d'informazione: 3

30 31

a.

fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;

b.

la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;

RS 120 RS 824.0

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d.

l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198032 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;

e

le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale oppure l'articolo 49a o 49abis CPM di cui al capoverso 1 lettera e;

f

l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 198133 sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;

g.

la SEM, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f;

h.

la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;

i.

le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;

j.

le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;

k.

le altre autorità civili cantonali designate mediante ordinanza dal Consiglio federale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i;

l.

il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema d'informazione mediante procedura di richiamo: 4

32 33

a.

le autorità menzionate nel capoverso 3;

b.

il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;

c.

le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

d.

la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;

e.

gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;

f.

l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;

RS 0.211.230.02 RS 351.1

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g.

la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;

h.

le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 200134 sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;

i.

il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201535 sulle attività informative (LAIn);

j.

l'Ufficio federale dell'aviazione, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, i motori e altre parti identificabili;

k.

la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione: 1. per la verifica delle condizioni per l'entrata e il soggiorno in Svizzera, 2. per le procedure concernenti l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;

l.

le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza.

5 Il

sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

Art. 16

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

1

Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

34 35

a.

arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;

b.

cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;

RS 143.1 RS 121

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c.

ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis del Codice penale36 oppure l'articolo 49a o 49abis CPM37, la LStrI38 o la LAsi 39 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;

d.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse;

e.

trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;

f.

individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;

g.

raccogliere e scambiare informazioni mediante una sorveglianza discreta, un controllo di indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;

h.

ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;

i.

verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;

j.

verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 199740 sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199641 sul materiale bellico (LMB);

k.

confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;

l.

verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;

m. identificare i cittadini di Stati terzi che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera; n.

36 37 38 39 40 41

identificare i richiedenti l'asilo;

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 514.54 RS 514.51

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS). DF

FF 2020

o.

controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)42;

p.

verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)43;

q.

svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 201444 sulla cittadinanza (LCit);

r.

procedere a controlli doganali sul territorio svizzero.

Il sistema contiene i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse.

3 4

I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

e.

il SIC;

f.

la SEM nonché le autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;

g.

le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all'estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;

h.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene;

i.

le autorità della giustizia militare;

j.

le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale per ordinanza e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere b ed e.

I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: 5

42

43

44

a.

le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a­d;

b.

il SIC esclusivamente allo scopo di prevenire, accertare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi;

c.

le autorità doganali e di confine per il: Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25.

RS 141.0

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1.

2.

FF 2020

controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, controllo doganale sul territorio svizzero;

d.

la SEM dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;

e.

la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per l'esame delle domande e l'adozione delle relative decisioni conformemente al codice dei visti;

f.

la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione per: 1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso, 2. svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;

g.

la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e dei cittadini di Stati terzi che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera;

h.

le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis del Codice penale oppure l'articolo 49a o 49abis CPM, la LStrI o la LAsi;

i.

fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la LArm e la LMB;

j.

l'Ufficio federale dell'aviazione civile;

k.

gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.

6

Nella misura in cui il SIC tratti i dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201845 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.

7

Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali in virtù dell'articolo 354 del Codice penale e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200346 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

8

45 46

RS 235.3 RS 142.51

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Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina: 9

a.

il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

b.

la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c.

le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;

d.

le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e.

i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;

f.

l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se: 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS, 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

g.

la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63­66 LAIn47.

10

Allegato 3 Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

47

RS 121

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Allegato Allegato 3 (art. 16 cpv. 2 lett. c)

Accordi di associazione a Schengen Gli accordi di associazione a Schengen comprendono:

48 49 50 51 52 53

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200448 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

b.

l'Accordo del 26 ottobre 200449 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

la Convenzione del 22 settembre 201150 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

d.

l'Accordo del 17 dicembre 200451 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia ;

e.

l'Accordo del 28 aprile 200552 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

f.

il Protocollo del 28 febbraio 200853 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311

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