Termine di referendum: 8 ottobre 2020

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana) del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20192, decreta:

Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 20153 contro il traffico di organi umani è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Esso comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che l'Ufficio federale della sanità pubblica è il servizio di contatto nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 lettera b della Convenzione.

3

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

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RS 101 FF 2019 4903 RS ...; FF 2019 4951

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 20204 Termine di referendum: 8 ottobre 2020

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'8 ottobre 20045 sui trapianti Art. 6 cpv. 1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.

1

Art. 7 cpv. 1 1

È vietato: a.

il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana;

b.

il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio.

Art. 69, rubrica, cpv. 1 lett. a­cbis, 2 e 4 Crimini e delitti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale 6, chiunque intenzionalmente: 1

a.

offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);

b.

esercita il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a);

c.

preleva o trapianta organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio (art. 7 cpv. 1 lett. b);

cbis. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule senza che il consenso al prelievo sia stato dato;

5 6

RS 810.21 RS 311.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani. DF

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Se l'autore ha agito per mestiere o se il reato di cui al capoverso 1 lettere a­cbis concerne l'organo di un minorenne vivente, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

2

L'autore è altresì punibile se il reato di cui al capoverso 1 lettere a­cbis o di cui al capoverso 2 è commesso all'estero. È applicabile l'articolo 7 del Codice penale.

4

Art. 71 cpv. 3 Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla base dell'articolo 69 capoverso 1 lettere a­cbis.

3

2. Legge del 30 settembre 20117 sulla ricerca umana Art. 9

Divieto di commercializzazione

È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un compenso o un altro vantaggio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali.

1

È altresì vietato utilizzare il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un atto illecito secondo il capoverso 1.

2

Art. 62 cpv. 1 lett. c e cbis Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale8, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

c.

offre, concede, richiede o accetta un compenso o un altro vantaggio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali;

cbis. utilizza il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un reato secondo la lettera c; Art. 64 cpv. 3 Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla base degli articoli 62 capoverso 1 lettere b­cbis o 63 capoverso 1 lettera c a seguito di un reato di cui è stato oggetto il corpo umano o sue parti.

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RS 810.30 RS 311.0

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