Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 300845 del 1° maggio 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 16c LOTC, decide:

1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Gli integratori alimentari composti da vitamina B12, fabbricati secondo il diritto tedesco e legalmente immessi in commercio in Germania, possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare3;

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) GU L 31 dell1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.

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Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)4; Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari5; Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (Nahrungsergänzungsmittelverordnung - NemV) vom 24. Mai 20046; Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione7; Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari8.

3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera devono essere osservate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

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Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626).

GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1203, GU L 173 del 6.7.2017, pag. 9.

Nahrungsergänzungsmittelverordnung vom 24. Mai 2004 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch Artikel 11 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272).

GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283, GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1047/2012 GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

12 maggio 2020

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria