Decreto federale sul programma di legislatura 2019­2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 20203, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici Art. 1 Nella legislatura 2019­2023 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti: 1.

La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione (sezione 2).

2.

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale (sezione 3).

3.

La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

Sezione 2: La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione Art. 2

Obiettivo 1: la Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finanziario stabile

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1 2 3

RS 101 RS 171.10 FF 2020 1565

2019-2245

1695

Programma di legislatura 2019­2023. DF

FF 2020

1.

Adozione del messaggio relativo alla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (riforme strutturali)

2.

Adozione del rapporto concernente il riesame della ripartizione dei compiti e della responsabilità finanziaria tra Confederazione e Cantoni (progetto relativo alla ripartizione dei compiti II)

Art. 3

Obiettivo 2: la Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 3.

Adozione del messaggio relativo alla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione

4.

Attuazione della «Strategia di e-government Svizzera 2020­2023»

5.

Adozione del messaggio concernente la revisione totale della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane

6.

Adozione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020­2023

7.

Introduzione di una verifica continua dei compiti della Confederazione

Art. 4

Obiettivo 3: la Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 8.

Adozione del messaggio concernente la modifica dell'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

9.

Adozione del messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero 5 (Successione d'imprese)

10. Adozione del messaggio concernente la legge federale sullo sgravio amministrativo delle imprese (in adempimento della mozione 16.3388 Sollberger) 11. Adozione del messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024-2027 12. Adozione del rapporto sulla Strategia per una piazza finanziaria e fiscale svizzera competitiva Art. 5

Obiettivo 4: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4 5

RS 631.0 RS 210

1696

Programma di legislatura 2019­2023. DF

FF 2020

13. Adozione dell'ordinanza concernente l'attuazione di Basilea III finale: modifica dell'ordinanza del 1° giugno 20126 sui fondi propri 14. Discussione di principio sulle sfide fiscali dell'economia digitalizzata ­ Progetto OCSE per misure consensuali e a lungo termine 15. Adozione del messaggio concernente la modifica delle basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni 16. Adozione ed attuazione della strategia economica esterna Art. 6

Obiettivo 5: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 17. Ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale» 18. Adozione del Piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina 2020­2025 19. Adozione del messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per gli anni 2021­2024 (messaggio ERI) 20. Adozione del messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2027 (pacchetto Orizzonte) 21. Mandato negoziale per la partecipazione della Svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2027 (pacchetto Orizzonte) 22. Mandato negoziale per l'associazione della Svizzera al programma di formazione europeo 2021­2027 (Erasmus) Art. 7

Obiettivo 6: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 23. Adozione del messaggio concernente il limite di spesa 2024­2027 per le strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 e il credito d'impegno 24. Adozione del messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici dell'infrastruttura ferroviaria nonché degli impianti privati per il traffico merci ferroviario negli anni 2021­2024 25. Adozione del Piano settoriale dei trasporti, Parte programmatica

6

RS 952.03

1697

Programma di legislatura 2019­2023. DF

FF 2020

Sezione 3: La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale Art. 8

Obiettivo 7: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 26. Adozione del rapporto sulla promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale 27. Adozione del messaggio concernente la promozione della cultura per il periodo 2021­2024 (Messaggio sulla cultura 2021­2024) Art. 9

Obiettivo 8: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 28. Adozione di una Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 20202023 Art. 10

Obiettivo 9: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 29. Adozione del messaggio concernente la riforma della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 11

Obiettivo 10: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 30. Adozione del messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie: misure di contenimento dei costi ­ pacchetto 2; e attuazione della revisione parziale della LAMal: misure di contenimento dei costi ­ pacchetto 1

7 8

RS 831.40 RS 832.10

1698

Programma di legislatura 2019­2023. DF

Art. 12

FF 2020

Obiettivo 11: la Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 31. Adozione della strategia di politica estera 2020­2023 32. Adozione del messaggio sulla strategia concernente la cooperazione internazionale 2021­2024 33. Adozione del messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospitante nel periodo 2024­2027 Art. 13

Obiettivo 12: la Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 34. Adozione del messaggio sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE

Sezione 4: La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale Art. 14

Obiettivo 13: la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 35. Approvazione del recepimento di diversi sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino da parte del Consiglio federale 36. Adozione del messaggio relativo alla conclusione di un accordo aggiuntivo con l'UE relativo al regolamento UE che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e adozione messaggio relativo al recepimento di tale regolamento Art. 15

Obiettivo 14: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 20 giugno 20039 sui profili del DNA

9

RS 363

1699

Programma di legislatura 2019­2023. DF

FF 2020

38. Adozione del messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo con gli Stati Uniti per aumentare la cooperazione nel prevenire e combattere crimini gravi Art. 16

Obiettivo 15: la Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 39. Adozione del rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera 40. Adozione dei messaggi sull'esercito 2020, 2021, 2022 e 2023 41. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge militare del 3 febbraio 199510 e dell'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 201611 42. Aggiornamento della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche Art. 17

Obiettivo 16: la Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 43. Adozione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) 44. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 23 marzo 200712 sull'approvvigionamento elettrico 45. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 30 settembre 201613 sull'energia 46. Adozione del messaggio concernente la nuova legge sull'approvvigionamento di gas 47. Adozione del messaggio concernente l'accordo sull'energia elettrica con l'UE 48. Adozione del messaggio concernente la Politica agricola 2022+

10 11 12 13

RS 510.10 RS 513.1 RS 734.7 RS 730.0

1700

Programma di legislatura 2019­2023. DF

Art. 18

FF 2020

Obiettivo 17: la Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica ambientale efficace e contribuisce a proteggere il clima e a preservare la biodiversità

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 49. Adozione della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e del relativo piano d'azione 2020­2030 50. Adozione della Strategia climatica 2050 51. Adozione del primo rapporto sul piano d'azione per la biodiversità 52. Elaborazione delle disposizioni esecutive per l'attuazione della legge sul CO2 riveduta per il periodo successivo al 2020 Art. 19

Obiettivo 18: la Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 53. Attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018­2022 e del relativo piano di attuazione

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 20

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando saranno sottoposti i relativi messaggi.

2

Art. 21

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio sul programma di legislatura 2019­2023.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 22

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1701

Programma di legislatura 2019­2023. DF

1702

FF 2020