9.2.1

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele e l'emendamento del Protocollo A sui prodotti agricoli trasformati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele del 15 gennaio 2020

2019-2488

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Compendio L'Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele, firmato il 22 novembre 2018 a Ginevra, sostituisce l'Accordo in forma di scambio di lettere del 1992 tra la Confederazione Svizzera e Israele relativo al commercio dei prodotti agricoli non trasformati, ponendo così fine alle concessioni unilaterali della Svizzera per dare spazio a concessioni bilaterali. D'altra parte, il 21 novembre 2018, nel corso della 9a riunione del Comitato misto istituito dall'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e Israele, è stata adottata una decisione che aggiorna il Protocollo A dell'ALS per quanto riguarda le concessioni sui prodotti agricoli trasformati. Queste modifiche consentono alla Svizzera e a Israele di rivedere la sezione agricola di uno dei più vecchi accordi di libero scambio dell'AELS.

Situazione iniziale Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e l'aggiornamento di quelli esistenti con partner commerciali al di fuori dell'Unione europea (UE) rappresentano ­ unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ un importante strumento della propria politica economica esterna volto a migliorare l'accesso ai mercati internazionali. Gli ALS contribuiscono a prevenire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i nostri Paesi concorrenti. Nel quadro del commercio tra l'AELS e Israele l'aggiornamento delle concessioni sui prodotti agricoli risulta dal mandato del Consiglio federale del 2013.

Contenuto del progetto Rispetto agli accordi vigenti, l'Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele e l'emendamento del Protocollo A dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e Israele prevedono ulteriori concessioni tariffarie preferenziali nei settori dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati. La Svizzera accorda a Israele un accesso preferenziale al proprio mercato per prodotti poco o non sensibili per l'agricoltura elvetica. In compenso pone fine alle concessioni unilaterali che accordava in base al precedente Accordo e ottiene concessioni tariffarie preferenziali per importanti prodotti agricoli
desportazione. Inoltre, il nuovo Accordo agricolo e l'emendamento del Protocollo A rafforzano la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni che reggono le nostre relazioni economiche bilaterali con Israele ed eliminano determinati svantaggi per le esportazioni svizzere in Israele derivanti da uno scambio di lettere del 2009 tra Israele e l'UE.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

L'Accordo del 17 settembre 19921 tra gli Stati dell'AELS e Israele (ALS AELSIsraele) è entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1993. Nel contesto dei negoziati relativi alla conclusione di tale ALS, la Svizzera e Israele hanno inoltre stipulato, conformemente al suo articolo 11 (Scambi di prodotti agricoli), l'Accordo in forma di scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli2 («scambio di lettere»), anch'esso entrato in vigore il 1° luglio 1993. Questi Accordi fanno parte dei primi ALS conclusi dalla Svizzera nel quadro dell'AELS.

La Svizzera e Israele intrattengono strette relazioni commerciali che comportano l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti industriali e agricoli.

Tra il 2016 e il 2018 la Svizzera, in media annua, ha importato prodotti israeliani per un valore di 603 milioni di franchi e ne ha esportati in Israele per un valore di 1029 milioni di franchi. Nel 2017 Israele è stato per la Svizzera il 31° mercato d'esportazione e il 47° partner in termini di importazioni.

In questo stesso periodo le esportazioni agricole israeliane in Svizzera ammontavano a 34 milioni di franchi all'anno (pari al 5,7 % di tutte le esportazioni israeliane in Svizzera) e le esportazioni agricole svizzere in Israele a 71 milioni di franchi all'anno (pari al 6,9 % di tutte le esportazioni svizzere in Israele). Israele esporta in Svizzera soprattutto prodotti agricoli non trasformati (il 92 % di tutte le esportazioni agricole israeliane in Svizzera), fra cui datteri, patate e agrumi. La Svizzera, al contrario, esporta in Israele soprattutto prodotti agricoli trasformati (l'86 % di tutte le esportazioni agricole svizzere in Israele), fra cui caffè, cioccolato e altri preparati alimentari, come la gomma da masticare e gli integratori alimentari.

Nel suo tenore attuale l'Accordo agricolo prevede concessioni tariffarie unilaterali da parte della Svizzera, ragione per cui, attualmente, la Svizzera non può esportare in Israele prodotti agricoli non trasformati a condizioni preferenziali.

Con la conclusione dell'Accordo agricolo e l'aggiornamento del Protocollo A dell'ALS AELS-Israele, la Svizzera pone rimedio a questa situazione ed elimina determinati svantaggi derivanti, per le esportazioni svizzere in Israele, da uno scambio di lettere del 2009 tra Israele e l'UE.

1 2

RS 0.632.314.491 RS 0.632.314.491.1

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1.2

Altre soluzioni esaminate

Secondo la clausola della nazione più favorita (NPF), sancita all'articolo I dell'Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e il commercio («GATT 1994»), riportato nell'allegato 1A.1 dell'Accordo del 15 aprile 19943 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ed entrato in vigore il 1° luglio 1995, i Paesi membri non possono, per principio, trattare i loro partner commerciali in modo discriminatorio, ma devono estendere qualsiasi vantaggio accordato a un Paese a tutti gli altri membri dell'OMC. L'articolo XXIV del GATT 1994 prevede tuttavia un'eccezione che, a determinate condizioni, consente ai membri di derogare a questo principio istituendo un'unione doganale o una zona di libero scambio. Per permettere alla Svizzera di beneficiare di condizioni concorrenziali paragonabili a quelle concesse da Israele ad altri partner preferenziali, l'unica soluzione è stata quella di aggiornare l'Accordo di libero scambio con lo Stato ebraico.

L'alternativa sarebbe stata quella di non aggiornare le concessioni agricole, ma in tal modo si sarebbe prolungato il trattamento tariffario discriminatorio dei prodotti agricoli svizzeri importati in Israele rispetto a quelli di altri partner commerciali che beneficiano di migliori concessioni preferenziali.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

La decisione di rivedere il Protocollo A sui prodotti agricoli trasformati dell'ALS AELS-Israele è stata presa in occasione del 7° incontro del Comitato misto istituito da questo ALS, tenutosi il 12 giugno 2008 a Crans-Montana; quella di avviare negoziati sui prodotti agricoli non trasformati durante la sua successiva riunione del 22 novembre 2011 a Gerusalemme. I negoziati tariffari sono stati condotti tra giugno 2008 e dicembre 2015. I negoziati sui relativi testi si sono conclusi ad aprile 2017. In totale le Parti hanno svolto quattro tornate negoziali e una decina di teleconferenze.

L'Accordo agricolo è stato firmato a Ginevra in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS del 21 novembre 2018. La decisione 1/2018 che modifica il Protocollo A è stata adottata il 22 novembre 2018 nel corso della 9a riunione del Comitato misto dell'ALS AELS-Israele.

3

RS 0.632.20

1828

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1.4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

L'adozione dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele e l'aggiornamento del Protocollo A dell'ALS AELS-Israele si riferiscono alla misura «Adozione di messaggi concernenti accordi di libero scambio» contenuta nel messaggio del 27 gennaio 20164 sul programma di legislatura 2015­2019 e al decreto federale del 14 giugno 20165 sul programma di legislatura 2015­2019. Gli Accordi con Israele sono compatibili con la strategia economica esterna definita dal Consiglio federale nel capitolo 1 del suo rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 20046 e del suo rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 20117.

2

Procedura preliminare con consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel presente caso vi si è rinunciato poiché non c'erano da attendersi nuove informazioni (art. 3a cpv. 1 lett. b LCo).

L'Accordo è infatti già recepito nella legislazione nazionale e le posizioni delle cerchie interessate sono già note. Il mandato negoziale per l'aggiornamento e lo sviluppo di diversi ALS della Svizzera, fra cui quello con Israele, era stato sottoposto al parere dei Cantoni nel 2013 conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 dicembre 19999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. Su invito della Conferenza dei Governi cantonali, i Cantoni si sono espressi sul progetto di mandato appoggiandolo. Le cerchie interessate dell'economia privata e della società civile sono state informate in più occasioni sullo stato dei negoziati e hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito.

Le Commissioni della politica estera delle Camere federali sono state consultate nel 2013 in fase di preparazione del mandato negoziale, conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento (LParl). Entrambe hanno preso atto dei progetti di mandato del Consiglio federale e li hanno approvati senza formulare proposte di complemento o modifica. L'11 novembre 2013 il Consiglio federale ha inoltre adottato un mandato negoziale per l'aggiornamento e lo sviluppo degli ALS conclusi dalla Svizzera.

4 5 6 7 8 9 10

FF 2016 909 970 FF 2016 4605 4607 FF 2005 949 FF 2012 623 RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10

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3

Presentazione dell'Accordo

L'Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele sostituisce lo scambio di lettere del 1992 relativo al commercio di prodotti agricoli non trasformati. Il Protocollo A aggiornato dell'ALS AELS-Israele sostituisce le concessioni e il testo in vigore relativi ai prodotti agricoli trasformati.

Con questi due strumenti la Svizzera accorda concessioni simili a quelle previste dagli ALS più recenti (cfr. n. 4). Conferma inoltre una serie di concessioni tariffarie accordate a Israele nello scambio di lettere e a loro volta basate sulle concessioni accordate nel 1992 nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate, con il quale il nostro Paese accorda ai Paesi in sviluppo preferenze tariffali precisate nella legge del 9 ottobre 198111 sulle preferenze tariffali. La Svizzera accorda la franchigia doganale o un'aliquota preferenziale fissa, oppure una riduzione fissa sull'aliquota non preferenziale (aliquota della NPF). Tali concessioni sono offerte senza restrizioni quantitative o nell'ambito di contingenti tariffari notificati all'OMC. La protezione garantita dalla struttura della Tariffa doganale svizzera, e in particolare l'importazione in periodi stagionali predefiniti (p. es. per frutta e verdura) o a scopi tecnici (p. es. per oli e grassi), viene mantenuta.

Israele sta rivedendo i propri impegni attraverso l'aggiornamento delle sue concessioni sui prodotti agricoli trasformati e accordando per la prima volta alla Svizzera concessioni sui prodotti agricoli non trasformati. Israele accorda concessioni senza restrizioni quantitative nell'ambito di contingenti tariffari riservati all'AELS in franchigia doganale o con un'aliquota preferenziale.

Va rilevato che queste concessioni tariffarie sono consolidate secondo il metodo tradizionalmente adottato dalla Svizzera per gli accordi sui prodotti agricoli, ossia in base a un sistema di elenchi positivi che enumera unicamente le linee tariffarie oggetto di concessioni preferenziali, escludendo quindi le altre.

3.1

Versioni linguistiche degli Accordi

Le versioni originali dell'Accordo agricolo e dell'ALS AELS-Israele sono quelle inglesi. Stipulare questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi adottata in passato dalla Svizzera per la negoziazione e la conclusione di ALS e dei relativi accordi agricoli. L'inglese è inoltre la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS.

Tale prassi è compatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201012 sulle lingue.

11 12

RS 632.91 RS 441.11

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Non essendo redatti in una delle lingue ufficiali della Svizzera, i testi degli Accordi hanno dovuto essere tradotti nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per i rispettivi allegati e appendici, ai fini della loro pubblicazione. Gli allegati in questione contengono disposizioni di carattere tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) e l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 201514 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, il Consiglio federale può decidere di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati si rivolgono soprattutto a esperti in materia di importazioni ed esportazioni attivi a livello mondiale. Possono essere richiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica15 o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS16. Le traduzioni degli allegati dell'ALS e dell'Accordo agricolo riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate online dall'Amministrazione federale delle dogane17 come servizio a favore degli operatori economici.

4

Commento alle disposizioni dell'Accordo

L'articolo 1 definisce la portata dell'Accordo agricolo e copre i prodotti agricoli dei capitoli 1­24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), esclusi i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALS AELSIsraele conformemente all'articolo 2 paragrafo 1 di quest'ultimo. L'articolo ricorda che l'Accordo agricolo è concluso in virtù dell'ALS AELS-Israele e che le sue disposizioni si applicano anche al territorio del Liechtenstein in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192318 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

L'articolo 2 disciplina le concessioni tariffarie tra la Svizzera e Israele. In base allo scambio di lettere, la Svizzera ha accordato a Israele concessioni unilaterali per una serie di prodotti agricoli non trasformati. L'Accordo agricolo istituisce da entrambe le parti concessioni per i prodotti agricoli non trasformati. La Svizzera consolida le concessioni finora accordate conformemente allo scambio di lettere e conferma in gran parte i privilegi di cui beneficiava Israele secondo il Sistema di preferenze generalizzate. Per determinati prodotti oggetto di richieste specifiche da parte di Israele, la Svizzera accorda inoltre, nel rispetto delle sue sensibilità agricole, ulterio-

13 14 15 16 17 18

RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel www.afd.admin.ch > Documentazione > Regolamenti > Circolari sugli accordi di libero scambio (origine).

RS 0.631.112.514

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ri concessioni nei limiti di quelle offerte ad altri partner di libero scambio, ad eccezione di un contingente esclusivo per lo sciroppo di lattosio19.

Rispetto allo scambio di lettere, la Svizzera accorda concessioni supplementari per prodotti delle seguenti categorie: carne di struzzo, piante e bulbi, fiori recisi, verdura e radici (patate, pomodori, porri, cavolfiori, broccoli, lattuga, carote, rape, asparagi, spinaci e carciofi), frutta (datteri, fichi, avocado, uva da tavola, albicocche, pesche, pesche noci), spezie, preparati e conserve di carne, preparati di verdura e frutta conservate e vini industriali.

Israele accorda nuove concessioni per determinati prodotti delle seguenti categorie: animali vivi, carne e frattaglie alimentari (carne fresca di manzo, capra o pecora; carne congelata di cavallo, manzo, capra o pecora; carne secca di manzo o di maiale), latte in polvere, yogurt, formaggi, sperma di toro, sementi di patate, salsicce, preparati di carne omogeneizzati, preparati di frutta e di noci, succhi di frutta, succhi misti, preparati di frutta, alcool etilico e tabacco. I prodotti agricoli svizzeri beneficeranno di concessioni paragonabili a quelle accordate da Israele all'UE o persino più favorevoli. L'UE beneficia ad esempio di un contingente tariffario annuo di formaggio in franchigia doganale di 830 tonnellate, mentre quello dell'AELS è di 190 tonnellate. Considerato il volume delle esportazioni europee, il contingente che Israele ha accordato all'AELS è, in proporzione, molto superiore.

L'articolo 3 integra nell'Accordo agricolo le regole d'origine20 dell'ALS AELSIsraele. All'articolo 4 le Parti confermano i diritti e gli obblighi dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura21. L'articolo 5 prevede che le misure sanitarie e fitosanitarie si fondino sui diritti e sugli obblighi dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie22. L'articolo 6 obbliga i partner al dialogo qualora insorgano difficoltà nel commercio di beni agricoli.

L'articolo 7 disciplina l'ulteriore liberalizzazione, tenendo conto della sensibilità dei prodotti agricoli e degli sviluppi a livello multilaterale.

L'articolo 8 fissa le modalità dell'entrata in vigore e dell'estinzione dell'Accordo agricolo bilaterale e prevede che questo cessi di essere applicabile non appena una Parte recede dall'ALS AELS-Israele. L'articolo 9 conferma l'estinzione del precedente Accordo agricolo (scambio di lettere).

19 20

21 22

La Svizzera accorda a Israele un contingente tariffario di 500 tonnellate per lo sciroppo di lattosio (SA versione 2012, ex 1702.1011/19).

Va rilevato che l'accordo amministrativo del 15 giugno 2005 tra gli Stati dell'AELS e Israele resta immutato e applicabile ai prodotti interessati da questi nuovi strumenti.

L'accordo prevede che le prove d'origine per i prodotti provenienti da Israele menzionino il luogo d'origine o il luogo in cui le merci esportate da Israele hanno subito la lavorazione o la trasformazione che ha conferito l'origine. Questa prassi permette agli uffici doganali svizzeri di rifiutarsi di applicare la preferenza tariffaria se il luogo non si situa nel territorio israeliano riconosciuto dalla comunità internazionale. Cfr. www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel > Joint Committee Decisions.

RS 0.632.20, allegato 1A.3 RS 0.632.20, allegato 1A.4

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Per quanto riguarda l'aggiornamento del Protocollo A sui prodotti agricoli trasformati, l'articolo 1 stabilisce il quadro giuridico per eliminare l'elemento di protezione industriale dei dazi, ma anche per mantenere il diritto di riscuotere dazi all'importazione e di versare rimborsi all'esportazione, in modo da compensare la differenza tra i prezzi delle materie prime sui mercati dell'AELS e sui mercati mondiali.

Gli Stati dell'AELS accordano a Israele concessioni analoghe a quelle riservate all'UE.

L'articolo 2 disciplina le concessioni tariffarie accordate a Israele da Islanda, Norvegia e Svizzera, che corrispondono alle concessioni accordate dall'AELS negli ALS più recenti. Rispetto alle concessioni risalenti al 1992, l'AELS accorda nuove concessioni per prodotti agricoli trasformati come altri prodotti di origine animale, il mais zuccherato conservato temporaneamente, il caffè, il tè, alcune materie vegetali utilizzate principalmente in lavori d'intreccio, l'olio di ricino idrogenato, alcune miscele alimentari a base di grassi o di oli animali o vegetali, l'olio dei conciatori (dégras), le confetture, la pasta, il burro e la polvere di cacao, i pomodori preparati, nonché determinati preparati di frutta.

L'articolo 3 regola le concessioni tariffarie accordate da Israele agli Stati dell'AELS.

Oltre alle concessioni esistenti, che coprono i principali prodotti d'interesse economico per la Svizzera (quali il cioccolato, il cioccolato bianco, il caffè, il caffè solubile, vari preparati alimentari, la gomma da masticare senza zucchero), Israele accorda concessioni supplementari per prodotti agricoli trasformati come altri prodotti di origine animale, succhi ed estratti vegetali, materie vegetali utilizzate principalmente in lavori d'intreccio, altre miscele alimentari di grassi o oli animali o vegetali, olio dei conciatori, glucosio, paste alimentari, tapioca, pomodori preparati, nonché alcuni preparati di frutta e di noci. Concessioni fisse sostituiscono riscossioni variabili applicate all'importazione sulla margarina e sui biscotti.

All'articolo 4 le Parti s'impegnano a pubblicare i dazi che applicano ai prodotti agricoli trasformati e a tenere discussioni tecniche su questioni relative ai dazi riscossi in base all'articolo 1.

L'articolo 5 prevede consultazioni in vista di esami periodici
dell'andamento del commercio dei prodotti agricoli trasformati. In seguito a questi esami, e tenuto conto degli sviluppi intervenuti presso l'OMC o nel quadro bilaterale con l'UE, le Parti possono convenire di modificare le loro concessioni.

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FF 2020

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le conseguenze finanziarie previste derivanti dalla ratifica dell'Accordo agricolo e del Protocollo A aggiornato si limitano alla perdita delle entrate doganali sugli scambi di prodotti agricoli trasformati e non trasformati oggetto di nuove concessioni. La perdita stimata è inferiore a 450 000 franchi.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'aggiornamento dell'Accordo esistente nel settore agricolo non ha ripercussioni sull'effettivo del personale. Per il periodo 2020­2024 il nostro Collegio ha infatti già approvato i fondi necessari per modificare e gestire gli ALS vigenti.

5.2

Ripercussioni per Cantoni e Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna

L'aggiornamento dell'Accordo esistente non ha ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3

Ripercussioni per l'economia

L'aggiornamento dell'Accordo esistente riduce o elimina gli ostacoli tariffari al commercio tra Svizzera e Israele e aumenta la competitività sul mercato israeliano dei prodotti svizzeri oggetto di nuove concessioni agricole. Nel contempo gli strumenti in questione prevengono il rischio di essere discriminati rispetto agli altri partner di libero scambio di Israele, in particolare l'UE. Ai produttori svizzeri interessati le concessioni offrono nuove opportunità commerciali e quindi la prospettiva di creare valore e posti di lavoro. Va rilevato che le modifiche non limitano la possibilità di ricorrere alle misure di salvaguardia previste dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

5.4

Ripercussioni per la salute, l'ambiente e la società

L'aggiornamento della sezione agricola dell'ALS AELS-Israele non ha conseguenze per la salute. Le relative prescrizioni tecniche nazionali, incluse le procedure di autorizzazione per la commercializzazione di nuovi prodotti, rimangono immutate e pienamente applicabili.

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Per quanto riguarda le ripercussioni sull'ambiente, l'aggiornamento della sezione agricola non modifica né le legislazioni degli Stati partner né il diritto internazionale sull'ambiente e non impedisce ai Governi di mantenere o inasprire le loro norme in materia. Inoltre, l'Accordo agricolo estende al commercio dei prodotti agricoli non trasformati una serie di disposizioni dell'OMC applicabili ai prodotti agricoli trasformati in base all'ALS AELS-Israele. Si tratta in particolare di disposizioni concernenti restrizioni imposte ai beni particolarmente pericolosi o nocivi o alle misure autorizzate per proteggere la salute e la vita di persone, animali o piante o per preservare risorse naturali non rinnovabili.

Infine, le concessioni supplementari accordate a Israele non hanno conseguenze sociali o economiche negative per gli agricoltori svizzeri.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)23, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi i casi in cui, ai sensi della legge o di un trattato internazionale, è competente il Consiglio federale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199724 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione), eccezione che non riguarda il presente caso.

6.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e Israele, tutti membri dell'OMC, ritengono che gli Accordi conclusi siano in linea con gli impegni assunti aderendo a tale organizzazione. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni degli Accordi sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra di esse.

23 24

RS 101 RS 172.010

1835

FF 2020

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con Israele25. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192326 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS e dell'Accordo agricolo si applicano anche al territorio del Liechtenstein (preambolo dell'ALS e art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

6.4

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono infine importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

L'ALS con Israele contiene disposizioni importanti. Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo.

6.5

Entrata in vigore

Secondo l'articolo 8 paragrafo 1 dell'Accordo agricolo, esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio tra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica. La decisione che modifica il Protocollo A prevede a sua volta che esso entri in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui Israele e tutti gli Stati dell'AELS depositano presso il Depositario i loro strumenti di ratifica conformemente all'ALS.

In base all'articolo 9 dell'Accordo agricolo, tale Accordo sostituisce con la sua entrata in vigore lo scambio di lettere del 17 settembre 1992. La decisione che modifica il Protocollo A prevede che il testo attualmente in vigore sia sostituito il giorno stesso dell'entrata in vigore della decisione.

25 26

RS 0.632.314.491 RS 0.631.112.514

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