Decreto federale Progetto concernente l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1, esaminata l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» depositata il 22 marzo 20192, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20203, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 22 marzo 2019 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 119a cpv. 4 La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontą contraria.

4

1 2 3

RS 101 FF 2019 2645 FF 2020 8351

2020-2268

8399

Iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». DF

FF 2020

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarą stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

8400

Iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». DF

FF 2020

8401

Iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». DF

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8402

FF 2020