Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica dell'11 marzo 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016 e del 19 marzo 20291, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 28, 28.2 28.2

(Durata del lavoro)

Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell'indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Art. 46, 46.2 lett. a) 46.2

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti: a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell'azienda del datore di lavoro: 17 franchi 320 franchi

1

(Rimborso delle spese per lavoro fuori sede)

per giorno di lavoro, oppure al mese (12x) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all'esterno.

FF 2014 3127, 2015 2137, 2016 8001, 2019 2561

2020-0616

1977

FF 2020

Appendice 10

Salari minimi e modifica salariale Art. 1

Salari effettivi I salari effettivi vengono aumentati come segue: ­ ... 25 franchi al mese o 14 centesimi all'ora, per tutti i salari fino a 5625 franchi al mese.

Art. 2

Salari minimi Ai sensi dell'articolo 41 del CCL, valgono i salari minimi seguenti ...: Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

a.

Età*

all'ora fr.

al mese fr.

all'anno fr.

20

24.81

4300.­

55 900.­

21

25.39

4400.­

57 200.­

22

25.68

4450.­

57 850.­

23

26.26

4550.­

59 150.­

24

27.12

4700.­

61 100.­

25

27.99

4850.­

63 050.­

26

28.56

4950.­

64 350.­

27

29.14

5050.­

65 650.­

28

29.72

5150.­

66 950.­

29

30.29

5250.­

68 250.­

30

30.87

5350.­

69 550.­

41

31.74

5500.­

71 500.­

b.

1978

Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato

Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)

Età*

all'ora fr.

al mese fr.

all'anno fr.

20

23.95

4150.­

53 950.­

21

24.52

4250.­

55 250.­

FF 2020

Età*

all'ora fr.

al mese fr.

all'anno fr.

22

24.81

4300.­

55 900.­

23

25.39

4400.­

57 200.­

24

25.97

4500.­

58 500.­

25

26.54

4600.­

59 800.­

26

27.41

4750.­

61 750.­

27

27.99

4850.­

63 050.­

28

28.56

4950.­

64 350.­

29

29.14

5050.­

65 650.­

30

30.01

5200.­

67 600.­

41

30.29

5250.­

68 250.­

c.

lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)

Età*

all'ora fr.

al mese fr.

all'anno fr.

20

23.37

4050.­

52 650.­

21

23.37

4050.­

52 650.­

22

23.66

4100.­

53 300.­

23

23.95

4150.­

53 950.­

24

24.52

4250.­

55 250.­

25

25.39

4400.­

57 200.­

26

25.97

4500.­

58 500.­

27

26.54

4600.­

59 800.­

28

27.12

4700.­

61 100.­

29

27.70

4800.­

62 400.­

30

27.99

4850.­

63 050.­

41

28.85

5000.­

65 000.­

Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

*

Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

1979

FF 2020

d.

Primo anno dopo l'apprendistato

Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a 4000 franchi al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lett. a) e b) dell'appendice 10 CCL.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020) Anno di apprendistato

al mese

all'anno

1° anno

1000.­

13 000.­

2° anno

1350.­

17 550.­

3° anno

1850.­

24 050.­

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

11 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1980