20.073 Dodicesimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa dell'11 settembre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il dodicesimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, proponendovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 6 ottobre 1976, il Consiglio federale deve presentare, all'inizio di ogni legislatura, un rapporto sulle convenzioni del Consiglio d'Europa che la Svizzera non ha ratificato. Il presente documento costituisce un aggiornamento dell'undicesimo rapporto del 24 agosto 20161 sul medesimo oggetto.

Questo è anche, 43 anni dopo lo stralcio dal ruolo del postulato, l'ultimo rapporto in questa forma: in futuro, infatti, il Consiglio federale riferirà solo in modo puntuale sugli importanti sviluppi relativi alle convenzioni del Consiglio d'Europa.

In questa dodicesima edizione sono analizzate e commentate unicamente le convenzioni che il Consiglio federale ha intenzione di ratificare, quelle che il Consiglio d'Europa considera convenzioni chiave nonché i trattati aperti alla firma dalla pubblicazione del rapporto precedente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 septembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

FF 2016 6323

2020-1447

7111

Compendio Nel postulato del 6 ottobre 1976 (76.454) il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a stilare un rapporto sulle convenzioni del Consiglio d'Europa non ratificate dalla Svizzera, chiedendo di presentare una versione aggiornata all'inizio di ogni legislatura. Il Consiglio federale aveva dato seguito a questo postulato e, nel corso degli ultimi 44 anni, ha presentato undici rapporti al Parlamento: il più recente è stato pubblicato il 24 agosto 2016 (16.060, FF 2016 6323).

Questo dodicesimo rapporto è stato elaborato nel quadro della legislatura 2019­ 2023 ed è il frutto della collaborazione tra i vari uffici dell'Amministrazione federale incaricati di seguire la tematica inerente a ogni convenzione. Si tratta al contempo dell'ultimo rapporto in questa forma, 43 anni dopo lo stralcio dal ruolo del postulato (77.078). I dodici rapporti pubblicati sin qui forniscono una visione d'insieme sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, anche se le ultime edizioni del rapporto non contenevano novità sostanziali. In futuro il Consiglio federale riferirà solo in modo puntuale sugli importanti sviluppi relativi alle singole convenzioni del Consiglio d'Europa.

Il rapporto illustra innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa, soffermandosi in particolare su quelle ratificate o sottoscritte dopo la pubblicazione del rapporto precedente, e operando una chiara distinzione tra le convenzioni non ratificate che sono d'interesse per il nostro Paese o per il Consiglio d'Europa, e quelle che non lo sono.

Nel capitolo 4 le convenzioni sono repertoriate per settore di attività. Ognuno di questi trattati è corredato da un commento sui suoi obiettivi e sulle prospettive di ratifica da parte della Svizzera.

A partire dal decimo rapporto non sono più commentate singolarmente le convenzioni che non presentano o non presentano più un interesse reale per il nostro Paese e che non sono o non sono più considerate centrali dal Consiglio d'Europa. Si tratta in particolare di convenzioni sorpassate, se non addirittura caduche, che in alcuni casi contano solo poche Parti contraenti o non sono mai entrate in vigore.

Durante la legislatura in corso (2019­2023), i seguenti messaggi sono stati sottoposti all'approvazione del Parlamento: ­

Messaggio del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (18.071, FF 2018 5439)

­

Messaggio del 28 agosto 2019 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana) (19.047, FF 2019 4903)

7112

­

Messaggio del 6 dicembre 2019 concernente l'approvazione del Protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (19.068, FF 2020 531)

7113

FF 2020

Indice Compendio

7112

1

Introduzione

7116

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

7116

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto 3.1 Convenzioni ratificate 3.2 Convenzioni firmate

7117 7117 7118

4

Convenzioni non ratificate 4.1 Diritti dell'uomo e bioetica 4.1.1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009) 4.1.2 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046) 4.1.3 Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STCE 177) 4.1.4 Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2013) (STCE 214) 4.1.5 Carta sociale europea (1961) (STE 035) 4.1.6 Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163) 4.1.7 Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166) 4.1.8 Protocollo di emendamento alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (2018) (STCE 223) 4.2 Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 7126 4.2.1 Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STCE 196) 4.2.2 Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2015) (STCE 217) 4.2.3 Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di organi umani (2015) (STCE 216) 4.2.4 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) 4.3 Cultura e sport

7119 7120

7114

7120 7120 7121 7122 7123 7123 7124

7125

7126 7126 7127 7128 7129

FF 2020

4.3.1 4.4

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (2017) (STCE 221) Questioni sociali 4.4.1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (1977) (STE 093) 4.4.2 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200) 4.4.3 Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

7129 7130 7130 7130 7131

Allegato 1.

Tabella delle convenzioni e degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie dei Trattati Europei (STE) o la Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE)

7132

7115

FF 2020

Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 (76.454) invitava il Consiglio federale a «stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema , nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche». Il postulato chiedeva inoltre che il rapporto fosse aggiornato all'inizio di ogni legislatura.

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino a oggi il Consiglio d'Europa ha elaborato 223 trattati, di cui 195 sono in vigore. L'importanza e la portata di questi trattati variano notevolmente poiché si spazia da un trattato fondamentale come la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU; RS 0.101) a trattati relativi all'educazione, alla salute, alla cultura, alla protezione sociale, alla finanza e al commercio; alcuni di questi non sono mai entrati in vigore perché giudicati privi di interesse. L'allegato al presente rapporto elenca tutte le 223 Convenzioni del Consiglio d'Europa con informazioni sulla ratifica da parte della Svizzera.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa il 6 maggio 1963. L'adesione a questa organizzazione a vocazione paneuropea le consente di prendere posizione su questioni di attualità legate ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto e di partecipare pienamente alla cooperazione europea e all'elaborazione della legislazione a livello continentale alla stregua e con le medesime prerogative degli altri Stati membri.

Con la sua adesione, la Svizzera si è impegnata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949 (RS 0.192.030) a «collaborare sinceramente e operosamente» al perseguimento dello scopo di questa organizzazione.

Così facendo, la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire, per quanto possibile, alle convenzioni del Consiglio d'Europa. Di conseguenza la Svizzera collabora attivamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei trattati dell'organizzazione, il che le consente di influenzarne in modo sistematico i contenuti in fase di preparazione in base alle norme del nostro Paese per facilitarne in seguito la ratifica.

È evidente che la Svizzera, che ad oggi ha ratificato 128 trattati del Consiglio d'Europa, non può aderire a tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, valutare caso per caso se una ratifica è utile e 7116

FF 2020

necessaria, sotto il profilo dell'interesse nazionale come pure nell'ottica di una cooperazione efficace a livello europeo o anche in segno di solidarietà con gli altri Stati membri dell'organizzazione. Nello stesso tempo non si deve perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non è mai priva di motivi, che possono essere legati alla forma e al contenuto della convenzione medesima, oppure alla prassi svizzera in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Si tratta di una prassi già descritta nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (pag. 46) e che ancora oggi conserva la sua validità, come peraltro il principio secondo cui l'Esecutivo sottoscrive soltanto le convenzioni la cui ratifica è prevista entro un termine ragionevole. Del resto, una ratifica ha senso unicamente se la Svizzera è in grado di tenere fede agli impegni assunti, dal momento che il rispetto del diritto internazionale pubblico è uno dei principi del suo ordinamento giuridico.

Ne consegue che tra una convenzione e l'ordinamento giuridico interno non deve sussistere alcuna divergenza sostanziale che non possa essere coperta da una riserva.

Per contro, divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica.

Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sono sottoposte per approvazione all'Assemblea federale se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Occorre inoltre sottolineare che, in base al nostro sistema federalista, il parere dei Cantoni deve essere tenuto in debita considerazione per le convenzioni che rientrano essenzialmente nei loro settori di competenza. Può anche accadere che la Svizzera rinunci a ratificare una convenzione per la quale in precedenza ha manifestato il suo interesse apponendovi la propria firma: ciò è generalmente dovuto alla successiva introduzione, da parte di altri organismi internazionali, di norme più appropriate inerenti allo stesso tema, oppure al fatto che la sua messa in atto, per motivi diversi, non è realistica.

Pur considerando le difficoltà descritte qui sopra, il Consiglio federale si sforza di adottare un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni ratificate

Dalla pubblicazione dell'undicesimo rapporto del 24 agosto 2016 sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa (FF 2016 6331), la Svizzera ha ratificato le seguenti convenzioni: ­

Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa (STE 094)

­

Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (STE 127)

7117

FF 2020

­

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (STCE 199)

­

Protocollo addizionale del 16 novembre 2009 alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE 207)

­

Protocollo di emendamento del 27 maggio 2010 alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (STCE 208)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE 210)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (STCE 211)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive (STCE 215)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE 218)

­

Protocollo di emendamento del 1° agosto 2016 alla Convenzione europea del paesaggio (STCE 219)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 gennaio 2017 sulla coproduzione cinematografica (riveduta) (STCE 220)

­

Protocollo di emendamento del 22 novembre 2017 al protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (STCE 222)

Nell'undicesimo rapporto, il Consiglio federale segnalava l'intenzione di sottoporre al Parlamento un messaggio concernente l'approvazione della Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa (STE 094) e della Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa (STE 100). Il 30 agosto 2017 l'Esecutivo ha sottoposto il messaggio al Parlamento (17.053, FF 2017 5061), che ha deciso di approvare la prima (STE 094, FF 2018 5151) ma non la seconda (STE 100), in quanto questa non apporta alla Svizzera alcun vantaggio sostanziale alla luce del quadro giuridico attuale. In virtù di questa decisione e se non vi saranno cambiamenti significativi della situazione, il Consiglio federale non sottoporrà più ad approvazione questa convenzione.

3.2

Convenzioni firmate

Durante il medesimo periodo, la Svizzera ha firmato i seguenti trattati: ­

7118

Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015 contro la tratta di organi umani (STCE 216)

FF 2020

­

4

Protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STCE 223)

Convenzioni non ratificate

Nel presente capitolo è fornita una descrizione, per settore di attività, di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa che non sono (o non sono ancora) state ratificate dal nostro Paese e che sono considerate prioritarie dal Consiglio d'Europa o dalla Svizzera nonché di quelle che sono state aperte alla firma dalla pubblicazione del rapporto precedente.

A partire dal decimo rapporto non sono più commentate singolarmente le convenzioni che non presentano o non presentano più un interesse reale per il nostro Paese e che non sono o non sono più considerate centrali dal Consiglio d'Europa; queste figurano esclusivamente nell'elenco allegato al presente rapporto. Si tratta in particolare di convenzioni sorpassate, se non addirittura caduche, che in alcuni casi contano solo poche Parti contraenti o non sono mai entrate in vigore.

Grazie a un'applicazione coerente dei criteri di distinzione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione federale coinvolti, il numero delle convenzioni commentate è così diminuito rispetto ai rapporti precedenti, a vantaggio di una maggiore uniformità.

A complemento del titolo della convenzione, tra parentesi sono indicati l'anno di apertura alla firma della stessa e il numero della Serie dei Trattati Europei (STE) o della Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE).

Sotto ogni convenzione figura un sottoparagrafo conforme al seguente schema: ­

Paesi che hanno ratificato la convenzione e numero;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione e numero;

­

data d'entrata in vigore;

­

indicazioni circa il contenuto, posizione del Consiglio federale in relazione alla convenzione e prospettive di ratifica da parte della Svizzera.

Da notare, infine, che nell'elenco dei Paesi che hanno ratificato e firmato le convenzioni è operata una distinzione tra Paesi membri e non membri del Consiglio d'Europa.

7119

FF 2020

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009)

Ratificato da: (45)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (2)

Monaco e Svizzera

Entrata in vigore:

18 maggio 1954

Il primo Protocollo addizionale (PA 1) garantisce alcuni diritti fondamentali che non sono sanciti dalla CEDU, ossia la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto a elezioni libere a scrutinio segreto (art. 3). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso la portata della garanzia della proprietà alle prestazioni sociali. Secondo questa interpretazione, l'articolo 1 PA 1 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (principio di non discriminazione) proibisce disparità di trattamento non giustificate nell'ambito delle prestazioni sociali. Diverse disposizioni del diritto svizzero in materia di sicurezza sociale prevedono però delle distinzioni in base al sesso e alla nazionalità, e di conseguenza potrebbero non essere conformi a questa giurisprudenza. L'approvazione dell'articolo 1 PA 1 richiederebbe pertanto l'adozione di riserve relative a tali disposizioni legali. In base all'analisi condotta, dovrebbero essere apportate riserve a una decina di norme del diritto federale delle assicurazioni sociali, senza contare le prescrizioni del diritto cantonale. Per tenere conto dei sistemi cantonali di elezione per alzata di mano nel corso di assemblee pubbliche occorrerebbe anche formulare una riserva all'articolo 3 PA 1.

Sotto il profilo giuridico e politico, la ratifica del PA 1 solleverebbe quindi considerevoli problemi perché occorrerebbe formulare un grande numero di riserve. Per tutti questi motivi, il Consiglio federale continua a reputare non opportuna la ratifica.

4.1.2

Ratificato da: (43)

7120

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046) Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta,

FF 2020

Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria Firmato da: (2)

Regno Unito e Turchia

Entrata in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Secondo l'articolo 37 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il titolare di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso del nuovo Cantone. Lo stesso vale per le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (art. 85 LStrI). Anche se costituiscono un'ingerenza nel diritto di libera circolazione, queste disposizioni potrebbero in linea di principio essere interpretate come conformi al Protocollo. Sebbene il Consiglio federale si sia a più riprese espresso a favore dell'adesione al Protocollo, per ragioni di politica interna al momento non sarebbe opportuno compiere questo passo.

4.1.3

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STCE 177)

Ratificato da: (20)

Albania, Andorra, Armenia, Bosnia e Erzegovina, Cipro, Croazia, Finlandia, Georgia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna e Ucraina

Firmato da: (18)

Austria, Azerbaigian, Belgio, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Turchia e Ungheria

Entrata in vigore:

1° aprile 2005

Il Protocollo n. 12 contiene, nell'articolo 1, un divieto generale di discriminazione applicabile a tutti i settori della vita pubblica e privata, indipendentemente dal motivo di discriminazione.

In quest'ambito si ricorda la prassi costante del Consiglio federale di non firmare, in linea di principio, uno strumento internazionale che non è certo di poter ratificare.

Pur riconoscendo l'importanza di questo strumento, il Consiglio federale constata che la sua portata e le conseguenze insorgenti dalla sua applicazione per l'ordinamento giuridico svizzero sono tuttora difficilmente valutabili (campo di applicazio7121

FF 2020

ne, margine discrezionale consentito agli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Finora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pubblicato soltanto sei sentenze basate sul Protocollo n. 12. Per questa ragione il Consiglio federale ha per il momento rinunciato ad aderirvi. Ciononostante, in vista della firma e della ratifica del Protocollo, continuerà a esaminare la giurisprudenza e a verificare le possibilità della sua attuazione nel nostro Paese e, se del caso, consulterà i Cantoni.

4.1.4

Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2013) (STCE 214)

Ratificato da: (15)

Albania, Andorra, Armenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, San Marino, Slovacchia, Slovenia e Ucraina

Firmato da: (7)

Belgio, Bosnia e Erzegovina, Italia, Moldova, Norvegia, Romania e Turchia

Entrata in vigore:

1° agosto 2018

Il Protocollo n. 16 consente alle più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, dalla medesima designati, di presentare alla Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

A differenza dei tribunali di altri Stati, quelli svizzeri, e in primo luogo il Tribunale federale, tengono conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua integralità e non unicamente per i casi riguardanti la Svizzera.

Di conseguenza, è poco probabile che dalla Svizzera giungano molte richieste di pareri consultivi. Finora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso due pareri, rispettivamente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e sui principi di determinatezza e di non-retroattività nel diritto penale. La prassi ancora esigua mostra che il Protocollo potrebbe contribuire a chiarire importanti questioni transnazionali relative all'interpretazione e all'applicazione della CEDU. Il carico di lavoro aggiuntivo per la Corte europea dei diritti dell'uomo è ragionevole e quindi il Consiglio federale verificherà l'opportunità di firmare e ratificare il Protocollo n. 16 nel prossimo futuro.

7122

FF 2020

4.1.5

Carta sociale europea (1961) (STE 035)

Ratificata da: (27)

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Firmata da: (5)

Liechtenstein, Romania, Slovenia, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Si veda il successivo numero 4.1.6 relativo alla Carta sociale europea riveduta (STE 163).

4.1.6

Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163)

Ratificata da: (34)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (11)

Croazia, Danimarca, Germania, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino e Spagna

Entrata in vigore:

1° luglio 1999

La Carta sociale europea riveduta del 1996 tiene conto dell'evoluzione della società europea e riunisce in un unico strumento tutti i diritti sanciti dalla Carta del 1961 (SEV 035) e dal suo Protocollo addizionale del 1988. Tra i nuovi diritti che garantisce figurano quello alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, il diritto all'alloggio, il diritto alla protezione in caso di licenziamento e il diritto delle persone anziane a una protezione sociale.

Al contrario della Carta del 1961, firmata il 6 maggio 1976, la Svizzera non ha sottoscritto la Carta sociale europea riveduta. All'occorrenza, la firma di quest'ultima da parte della Svizzera potrebbe avvenire contemporaneamente al deposito dello strumento di ratifica (adesione). Poiché oggi è la Carta sociale europea riveduta a costituire lo strumento europeo di riferimento in materia di diritti sociali ed economici, le discussioni in merito a una ratifica si concentrano su quest'ultima.

Nel gennaio 2010 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) ha depositato il postulato 10.3004 che incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla compatibilità della Carta sociale europea riveduta con l'ordinamento giuridico svizzero e sull'opportunità di firmarla e di ratificarla al più 7123

FF 2020

presto. Il 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla Carta sociale europea riveduta (FF 2014 4855), dove giunge alla conclusione che, sotto il profilo giuridico, la Svizzera è in grado di accettare i sei articoli indispensabili del nocciolo duro della Carta e, di conseguenza, di ratificare la Carta sociale europea riveduta. Dall'autunno 2014 tale rapporto è stato presentato a diverse commissioni parlamentari del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, dove è stato dibattuto, e nell'agosto del 2015 ha avuto luogo un'audizione delle parti sociali. Queste discussioni non sono però sfociate in una presa di posizione da parte del Parlamento.

Il 17 marzo 2016 il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito alla petizione 14.2023 depositata da ACAT-Svizzera, che chiedeva la firma e la ratifica della Carta sociale europea riveduta.

Depositata in Consiglio nazionale nel settembre 2015, la mozione de Courten 15.3804 incaricava il Consiglio federale di «rinunciare alla ratifica della Carta sociale europea». Il 25 novembre 2015 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione poiché, per motivi di natura costituzionale, il Parlamento non può infatti esortarlo a rinunciare a ratificare la Carta in questione. Nel settembre 2016 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione. Nel dicembre 2016, il Consiglio degli Stati l'ha però respinta. La mozione è quindi stata liquidata. Come già menzionato in occasione del dibattito relativo alla mozione de Courten 15.3804, il Consiglio federale non prenderà in considerazione alcuna misura per ratificare la Carta sociale fino a quando il Parlamento non manifesterà un chiaro segnale in questo senso.

4.1.7

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166)

Ratificata da: (21)

Albania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (8)

Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia e Russia

Entrata in vigore:

1° marzo 2000

La Convenzione codifica per la prima volta a livello internazionale i principi e le regole essenziali in materia di nazionalità. Verte sull'acquisizione e sulla perdita della cittadinanza, sulle procedure, sulla pluricittadinanza, sul servizio militare in caso di pluricittadinanza e sulle conseguenze della successione di Stati in materia di nazionalità.

Attualmente la Svizzera non vede alcuna ragione per aderire alla Convenzione europea sulla nazionalità, in quanto offre già un'ampia protezione agli apolidi riconosciuti in virtù della legislazione nazionale vigente.

7124

FF 2020

4.1.8

Protocollo di emendamento alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (2018) (STCE 223)

Ratificato da: (5)

Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia e Serbia

Firmato da: (33)

Andorra, Armenia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria Non membri: Argentina, Tunisia e Uruguay

Entrata in vigore:

non ancora in vigore. Entrata in vigore dopo la ratifica da parte di tutte le Parti contraenti della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE 108) oppure l'11 ottobre 2023, se fino ad allora vi saranno 38 Parti contraenti del Protocollo.

Questo documento rappresenta un aggiornamento dell'attuale Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE 108) e del suo protocollo addizionale (STE 181). Mira a incrementare e uniformare la protezione dei dati a livello internazionale. Parallelamente continuerà a garantire il libero traffico transfrontaliero di dati.

La Svizzera ha firmato questo Protocollo il 21 novembre 2019. Il Consiglio federale è del parere che sia nell'interesse della Svizzera ratificare al più presto tale documento, non solo per la protezione della sfera privata ma anche per motivi economici, e ha adottato il messaggio concernente l'approvazione del Protocollo il 6 dicembre 2019 (FF 2020 531). L'Assemblea federale ha adottato il decreto federale che approva il Protocollo il 19 giugno 2020. Il Protocollo esige che le misure necessarie per l'attuazione della Convenzione siano in vigore al momento della ratifica.

L'attuazione avviene a livello federale nel quadro della revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (D-LPD) ed è di competenza dei Cantoni.

7125

FF 2020

4.2

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.2.1

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STCE 196)

Ratificata da: (40)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria Non membro: Unione europea

Firmata da: (8)

Belgio, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Regno Unito, San Marino e Svizzera

Entrata in vigore:

1° giugno 2007

La Convenzione mira a colmare le lacune nella lotta internazionale al terrorismo.

Impone in primo luogo alle Parti contraenti di considerare delitto penale l'incitamento pubblico al terrorismo così come il reclutamento e la formazione di terroristi.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto della Convenzione con numerose disposizioni penali, ma sostanzialmente non prevede fattispecie specifiche corrispondenti in modo esplicito al testo della Convenzione. Nel quadro dell'attuazione e della ratifica della Convenzione è in particolare proposta l'introduzione di una disposizione penale specifica contro il reclutamento, la formazione e gli spostamenti di terroristi.

La Svizzera ha firmato la Convenzione l'11 settembre 2012. Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di decreto federale concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione (FF 2018 5439).

L'oggetto è attualmente in discussione alle Camere assieme ai pertinenti emendamenti legislativi (18.071).

4.2.2

Ratificato da: (20)

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2015) (STCE 217) Albania, Bosnia e Erzegovina, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria Non membro: Unione europea

7126

FF 2020

Firmato da: (21)

Andorra, Armenia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

1° luglio 2017

Da un lato, questo Protocollo addizionale mette in atto gli impegni derivanti dalla risoluzione 2178 adottata il 24 settembre 2014 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dall'altro completa i contenuti della relativa Convezione del Consiglio d'Europa. Concretamente, il Protocollo addizionale obbliga le Parti contraenti a reprimere i viaggi a fini terroristici, il loro finanziamento e sostegno nonché l'addestramento al terrorismo.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto del Protocollo addizionale con le disposizioni penali vigenti ma, come nel caso della Convenzione, non prevede norme specifiche pienamente corrispondenti ai punti centrali del Protocollo. Di conseguenza, nel quadro della sua attuazione è proposta l'introduzione di nuove disposizioni penali che coprono e puniscono le fasi di preparazione di un atto terroristico pianificato.

La Svizzera ha firmato il Protocollo addizionale il 22 ottobre 2015. Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di decreto federale concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione (FF 2018 5439).

L'oggetto è attualmente in discussione alle Camere assieme ai pertinenti emendamenti legislativi (18.071).

4.2.3

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di organi umani (2015) (STCE 216)

Ratificata da: (9)

Albania, Croazia, Lettonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Portogallo e Repubblica Ceca

Firmata da: (16)

Armenia, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ucraina Non membro: Costa Rica

Entrata in vigore:

1° marzo 2018

Adottata dal Comitato dei Ministri il 9 luglio 2014, la Convenzione contro la tratta di organi umani è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015. È entrata in vigore il 1° marzo 2018.

La Convenzione intende contrastare la tratta di organi mediante l'armonizzazione delle disposizioni penali, in modo che gli individui e le organizzazioni criminali all'origine di questi traffici possano essere perseguiti più efficacemente. A tale riguardo condanna qualsiasi tipo di attività illecita connessa al traffico, al prelievo e 7127

FF 2020

al trapianto di organi. La Svizzera sostiene pienamente l'obiettivo della Convenzione e può già contare su un valido quadro giuridico per lottare contro la tratta di organi umani. Ha firmato la Convenzione il 10 novembre 2016.

Il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione è stato presentato al Parlamento nell'agosto 2019 (19.047, FF 2019 4903). Il 19 giugno 2020 le Camere federali hanno approvato la Convenzione all'unanimità (FF 2020 5129). Lo strumento di ratifica sarà depositato alla scadenza del termine di referendum.

4.2.4

Ratificato da: (43)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria Non membri: Cile e Corea

Firmato da: (1)

Svizzera

Entrata in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo addizionale elimina la possibilità offerta dalla Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe.

Infine, completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziale.

Le Camere federali hanno approvato il Protocollo nel 1985 formulando una riserva al titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Rifiutando di accettare questo titolo viene meno l'elemento essenziale dello strumento, che è così privato della sua sostanza. Il Consiglio federale ha quindi per il momento deciso di rinunciare a ratificare il Protocollo addizionale.

Nel giugno 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di estensione dell'assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali che prevedeva, oltre a una modifica della riserva in materia fiscale sancita all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), che la Svizzera ratifichi il Protocollo addizionale senza riserva in materia fiscale. A causa delle forti critiche mosse in sede di consultazione, nel febbraio 2013 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente il progetto allo scopo di coordinarlo con i progetti pendenti inerenti all'ambito fiscale (specialmente la revisione del diritto penale fiscale). Dopo la definitiva rinuncia alla revisione del diritto penale fiscale nel novembre 2017, il Consiglio federale ha 7128

FF 2020

deciso nell'agosto 2018 di rinunciare anche all'estensione dell'assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali e alla ratifica del relativo Protocollo addizionale.

4.3

Cultura e sport

4.3.1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (2017) (STCE 221)

Ratificata da: (2)

Cipro, Non membro: Messico

Firmata da: (10)

Armenia, Grecia, Italia, Lettonia, Montenegro, Portogallo, Russia, San Marino, Slovenia e Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui tre da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa)

Secondo la Convenzione culturale europea del 1954 (STE 18), ogni Parte contraente è tenuta a prendere le misure necessarie a salvaguardare il patrimonio culturale europeo (art. 5). A tal fine, nel 1985 è stata aperta alla firma la Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (Convenzione di Delfi), che però non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche.

L'appello di Namur del 2015 ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione europea nella lotta contro la distruzione e il traffico illecito di beni culturali attraverso l'adozione di misure volte a punire tali atti. Nel 2017 è stata quindi adottata una nuova Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (STCE 221, Convenzione di Nicosia).

Tale Convenzione mira a prevenire e combattere il commercio illegale di beni culturali e la distruzione del patrimonio culturale, e fa parte delle misure del Consiglio d'Europa per lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata. È il primo trattato internazionale che si occupa in modo specifico di misure penali contro il traffico illegale di beni culturali. La Convenzione definisce vari reati come il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali nonché l'acquisto e la commercializzazione di beni culturali. Sono punibili anche la falsificazione di documenti e la distruzione intenzionale di beni culturali.

In linea di principio, la Svizzera è favorevole a qualsiasi strumento internazionale che rafforzi la tutela del patrimonio culturale e la lotta contro il traffico illegale di beni culturali. Tuttavia, prima di procedere a un'eventuale firma e a una successiva ratifica della Convenzione di Nicosia, occorre esaminarne la compatibilità con la legislazione svizzera e gli effetti di una sua attuazione a livello nazionale.

7129

FF 2020

4.4

Questioni sociali

4.4.1

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (1977) (STE 093)

Ratificata da: (11)

Albania, Francia, Italia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (4)

Belgio, Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

La Convenzione disciplina la situazione giuridica dei lavoratori migranti, in particolare riguardo ai seguenti aspetti fondamentali: assunzione, esami medico-professionali, ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, trasferimento dei risparmi e sicurezza sociale, assistenza sociale e sanitaria, scadenza del contratto di lavoro, licenziamento e ricollocamento.

La legislazione svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione, malgrado da anni siano in atto sforzi per armonizzarla maggiormente ai contenuti della Convenzione. La LStrI ha migliorato in parte lo statuto giuridico dei cittadini di Stati terzi rispetto alla regolamentazione precedente, ma continua a contenere disposizioni incompatibili con la Convenzione.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681) nel giugno 2002, la legislazione svizzera è conforme alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne i cittadini dell'UE e dei Paesi membri dell'AELS. Tuttavia la portata geografica della Convenzione è superiore a quella dell'ALC.

Al momento è improbabile che la succitata incompatibilità e il conflitto tra la LStrI e la Convenzione sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti possano essere risolti.

Con la votazione sull'iniziativa per la limitazione, prevista per il 27 settembre 2020, potrebbe vacillare anche l'attuale compatibilità per quando riguarda i cittadini degli Stati UE e AELS.

4.4.2

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200)

Ratificata da: (7)

Austria, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi e Ungheria

Firmata da: (2)

Germania e Ucraina

Entrata in vigore:

1° maggio 2009

La successione di Stati può creare casi di apolidia. Per questa ragione e in virtù dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla nazionalità (STE 166), la presente Convenzione prevede regole dettagliate che gli Stati firmatari dovranno applicare allo scopo di prevenire, o almeno ridurre il più possibile, i casi di apolidia.

7130

FF 2020

Poiché la Svizzera non è direttamente interessata dal contenuto della Convenzione, la sua adesione non costituisce al momento un obiettivo prioritario.

4.4.3

Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Ratificato da: (7)

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

Firmato da: (6)

Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Turchia

Entrata in vigore:

17 marzo 1968

Al pari del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE 048), ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il Protocollo è uno strumento giuridico volto a promuovere lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti. Esso prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato rispetto al Codice.

Per poter ratificare il Protocollo, uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze concernenti il trattamento pensionistico di vecchiaia (parte V), gli assegni familiari (parte VII) e le prestazioni riservate ai superstiti (parte X), ma non adempie i requisiti riguardanti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali (parte VI) o il trattamento in caso d'invalidità (parte IX). Inoltre la Svizzera non ha potuto accettare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) del Codice; lo stesso vale, a maggior ragione, per il Protocollo. Nella migliore delle ipotesi, la Svizzera potrebbe attualmente accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti richieste, il che esclude per il momento la ratifica del Protocollo.

7131

FF 2020

Allegato

Tabella delle convenzioni e degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie dei Trattati Europei (STE) o la Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE) STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

001 002

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

Statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949 Accordo generale del 2 settembre 1949 concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Accordo speciale del 2 settembre 1949 relativo alla sede del Consiglio d'Europa5 Accordo complementare del 18 marzo 1950 all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto del 22 maggio 1951 Emendamenti allo Statuto del 18 dicembre 1951 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e nell'agosto 1951 Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Protocollo addizionale del 6 novembre 1952 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Emendamenti allo Statuto del Consiglio d'Europa del 4 maggio 1953 Accordo provvisorio europeo dell'11 dicembre 1953 sui regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti con relativo Protocollo addizionale Accordo provvisorio europeo dell'11 dicembre 1953 concernente la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti con relativo Protocollo addizionale

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012

013

2 3 4 5

Capitolo4

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 Non ratificato; 4.1.1 firmato il 19.5.1976 RS 0.192.110.31 RS 0.192.030 Non ratificato

Non ratificato

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Il riferimento nella Raccolta sistematica delle leggi (RS) indica che la Svizzera ha ratificato la convenzione o l'accordo.

Riferimento al numero del presente Rapporto nel quale si commenta la convenzione o l'accordo.

Questo accordo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti fra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

7132

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

014

Non ratificata

015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

Convenzione europea dell'11 dicembre 1953 di assistenza sociale e medica con relativo Protocollo addizionale Convenzione europea dell'11 dicembre 1953 relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università Convenzione europea dell'11 dicembre 1953 relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti Convenzione europea del 19 dicembre 1954 sulla classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione Convenzione culturale europea del 19 dicembre 1954 Convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955 Accordo del 13 dicembre 1955 sullo scambio dei mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa per trattamento medico Convenzione europea del 15 dicembre 1956 sull'equivalenza dei periodi di studi universitari Secondo Protocollo addizionale del 15 dicembre 1956 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa Accordo europeo del 15 dicembre 1958 concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana Accordo europeo del 15 dicembre 1958 sullo scambio di programmi attraverso film televisivi Terzo Protocollo addizionale del 6 marzo 1959 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Convenzione europea del 20 aprile 1959 sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile in materia di veicoli a motore Convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale Accordo europeo del 20 aprile 1959 sulla soppressione dei visti per i rifugiati Convenzione europea del 14 dicembre 1959 sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie Accordo del 28 aprile 1960 per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medicochirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari

Capitolo4

RS 0.414.1 Denunciata il 6.4.1978 Denunciata il 7.10.1975 RS 0.440.1 Non ratificata Non ratificato RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161 Non ratificato RS 0.192.110.33 Non ratificata RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

7133

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

034

Non ratificato

035 036

Accordo europeo del 22 giugno 1960 per la protezione delle emissioni televisive Carta sociale europea del 18 ottobre 1961

Quarto Protocollo addizionale del 16 dicembre 1961 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa 037 Accordo europeo del 16 dicembre 1961 sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa 038 Accordo europeo del 14 maggio 1962 di assistenza medica in materia di trattamenti speciali e di risorse termo-climatiche 039 Accordo europeo del 14 maggio 1962 concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni 040 Accordo tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa del 17 dicembre 1962 sull'attribuzione ai mutilati di guerra, militari e civili, di un blocchetto internazionale di buoni per le riparazioni di protesi ed apparecchi ortopedici 041 Convenzione del 17 dicembre 1962 sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori 042 Accordo del 17 dicembre 1962 relativo all'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale 043 Convenzione del 6 maggio 1963 sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità 044 Protocollo n. 2 del 6 maggio 1963 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi 045 Protocollo n. 3 del 6 maggio 1963 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione 046 Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione 047 Convenzione del 27 novembre 1963 concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione 048 Codice europeo di Sicurezza sociale del 16 aprile 1964 048A Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale del 16 aprile 1964

7134

Non ratificata; firmata il 6.5.1976 RS 0.192.110.34

Capitolo4

4.1.5

RS 0.142.104 Non ratificato RS 0.812.31 Non ratificato

Non ratificata Non ratificato Non ratificata RS 0.101

RS 0.101

Non ratificato

4.1.2

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 Non ratificato

4.4.3

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

049

RS 0.414.11

050 051 052 053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066

Protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1964 alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università Convenzione del 22 giugno 1964 concernente l'elaborazione d'una Farmacopea europea Convenzione europea del 30 novembre 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione Convenzione europea del 30 novembre 1964 per la repressione delle infrazioni stradali Accordo europeo del 22 gennaio 1965 per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali Protocollo del 22 gennaio 1965 all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive Protocollo n. 5 del 20 gennaio 1966 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione Convenzione europea del 20 gennaio 1966 sulla legislazione uniforme in materia di arbitrato Convenzione europea del 20 gennaio 1966 sulla costituzione delle società Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori Accordo europeo del 25 ottobre 1967 sull'istruzione e la formazione delle infermiere Convenzione europea dell'11 dicembre 1967 relativa alle obbligazioni in valuta estera Convenzione europea dell'11 dicembre 1967 sulle funzioni consolari I Protocollo dell'11 dicembre 1967 relativo alla protezione dei rifugiati II Protocollo dell'11 dicembre 1967 in materia di aviazione civile Convenzione europea del 7 giugno 1968 nel campo dell'informazione sul diritto estero Convenzione europea del 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Accordo europeo del 16 settembre 1968 sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale Convenzione europea del 6 maggio 1969 per la protezione del patrimonio archeologico

Capitolo4

RS 0.812.21 Non ratificata Non ratificata RS 0.784.404 Non ratificato RS 0.101

Non ratificata Non ratificata RS 0.211.221.310 RS 0.811.21 Non ratificata Non ratificata Non ratificato Non ratificato RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 Denunciata il 24.3.2006 RS 0.440. 2 Denunciata il 28.9.1996

7135

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

067

RS 0.101.1

068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

7136

Accordo europeo del 6 maggio 1969 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo Accordo europeo del 24 novembre 1969 sulle persone «alla pari» Accordo europeo del 12 dicembre 1969 sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all'estero Convenzione europea del 28 maggio 1970 sull'efficacia internazionale delle sentenze penali Convenzione europea del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori Convenzione europea del 28 maggio 1970 relativa all'opposizione sui titoli al portatore a circolazione internazionale Convenzione europea del 15 maggio 1972 sul trasferimento delle procedure penali Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale Convenzione europea del 16 maggio 1972 relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul computo dei termini Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'elaborazione di un sistema di iscrizione dei testamenti Convenzione europea di sicurezza sociale del 14 dicembre 1972 e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale Convenzione europea del 14 maggio 1973 sulla responsabilità civile in caso di danni causati da veicoli a motore Accordo del 26 ottobre 1973 sulla traslazione delle salme Protocollo addizionale del 14 gennaio 1974 all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive Convenzione europea del 25 gennaio 1975 sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra Convenzione europea del 6 maggio 1974 concernente la protezione sociale degli agricoltori Accordo europeo del 17 settembre 1974 sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Convenzione europea del 15 ottobre 1975 sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea di estradizione

Non ratificato; firmato il 18.3.1970 RS 0.414.7 Non ratificata Non ratificata Non ratificata Non ratificata RS 0.273.1

RS 0.221.122.3 Non ratificata Non ratificati Non ratificata; firmato il 14.5.1973 RS 0.818.62 Non ratificato Non ratificata RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11

Capitolo4

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

087

RS 0.454

088 089 090 091 092 093 094 095

096

097 098 099 100 101 102 103 104

Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti Convenzione europea del 3 giugno 1976 sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore Protocollo addizionale del 24 giugno 1976 dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Convenzione internazionale del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo Convenzione europea del 27 gennaio 1977 sulla responsabilità derivante dai prodotti in caso di lesioni corporali o di decessi Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Convenzione europea del 24 novembre 1977 sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa Protocollo di modifica del 24 novembre 1977 alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità Protocollo addizionale del 24 novembre 1977 alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità Protocollo addizionale del 15 marzo 1978 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di estradizione Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa Convenzione europea del 26 giugno 1978 sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello Protocollo addizionale del 10 maggio 1979 alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa

Capitolo4

RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3 Non ratificata RS 0.274.137 Non ratificata

4.4.1

RS 0.172.030.5 Non ratificato

Non ratificato

RS 0.351.21 RS 0.353.12 Non ratificato; 4.2.4 firmato il 17.11.1981 Non ratificata; firmato il 15.3.1978 Non ratificata RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455

7137

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

105

RS 0.211.230.01

106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121

7138

Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali Accordo europeo del 16 ottobre 1980 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale Protocollo aggiuntivo del 1° gennaio 1983 all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana Protocollo aggiuntivo del 1° gennaio 1983 all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari Protocollo aggiuntivo del 1° gennaio 1983 all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati Protocollo addizionale del 21 marzo 1983 al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive Protocollo n. 6 del 28 aprile 1983 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte Protocollo di emendamento del 25 ottobre 1983 all'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Protocollo n. 8 del 19 marzo 1985 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Convenzione europea del 23 giugno 1985 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico

RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343 Non ratificato RS 0.101.06 Non ratificato; firmato il 25.10.1983 RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101 Non ratificata RS 0.415.3 Denunciata il 21.11.2019 RS 0.440.4

Capitolo4

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

122

RS 0.102

123 124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985 Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Convenzione europea del 24 aprile 1986 sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 alla Carta sociale europea Protocollo d'intesa per l'applicazione dell'Accordo europeo del 17 ottobre 1980 per la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, con annesso Convenzione del 20 aprile 1989 sull'insider trading Terzo Protocollo addizionale del 20 aprile 1989 al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera Protocollo dell'11 settembre 1989 alla Convenzione sull'insider trading Protocollo del 16 novembre 1989 alla Convenzione concernente l'elaborazione d'una Farmacopea europea Convenzione contro il doping del 16 novembre 1989 Convenzione europea del 5 giugno 1990 su alcuni aspetti internazionali del fallimento Quinto Protocollo addizionale del 18 giugno 1990 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Convenzione europea del 6 novembre 1990 sull'equivalenza dei periodi di studi universitari Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 Protocollo n. 9 del 6 novembre 1990 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato Protocollo di emendamento del 21 ottobre 1991 alla Carta sociale

Capitolo4

RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106 RS 0.652.1 Non ratificato Non ratificato

Non ratificata Non ratificato RS 0.784.405

RS 0.812.211 RS 0.812.122.1

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32 Non ratificato RS 0.101 RS 0.311.53 Non ratificato

7139

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

143

RS 0.440.5

144 145 146 147 148 149

150 151 152 153

154 155

156

157 158 159

7140

Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) Convenzione europea del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale Protocollo di emendamento del 6 febbraio 1992 alla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti Protocollo n. 10 del 25 marzo 1992 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Convenzione europea del 2 ottobre 1992 sulla coproduzione cinematografica Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie Secondo Protocollo di modifica del 2 febbraio 1993 alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità Convenzione del 21 giugno 1993 sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente Protocollo n. 1 del 4 novembre 1993 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Protocollo n. 2 del 4 novembre 1993 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Convenzione europea dell'11 maggio 1994 sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti vicini nel quadro delle radiodiffusioni transfrontaliere via satellite Protocollo dell'11 maggio 1994 alla Convenzione europea di Sicurezza sociale Protocollo n. 11 dell'11 maggio 1994 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione Accordo del 31 gennaio 1995 sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali Protocollo addizionale del 9 novembre 1995 alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo Protocollo aggiuntivo del 9 novembre 1995 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Non ratificata RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2 RS 0.441.2 Non ratificato

Non ratificata RS 0.106 RS 0.106 Non ratificata; firmato il 11.5.1994 Non ratificato RS 0.101.09

Non ratificato

RS 0.441.1 Non ratificato RS 0.131.11

Capitolo4

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

160

Non ratificata

161 162 163 164

165 166 167 168

169

170

171 172 173 174 175 176 177

Convenzione europea del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori Accordo europeo del 5 marzo 1996 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo Sesto Protocollo addizionale del 5 marzo 1996 all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina Convenzione dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani Protocollo n. 2 del 5 maggio 1998 alla Convenzionequadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Protocollo di emendamento del 22 giugno 1998 alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Protocollo di emendamento del 1° ottobre 1998 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera Convenzione del 4 novembre 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione Convenzione civile del 4 novembre 1999 sulla corruzione Convenzione europea dell'11 maggio 2000 sulla promozione del servizio di volontariato transnazionale a lungo termine per i giovani Convenzione europea del 20 ottobre 2000 sul paesaggio Protocollo n. 12 del 4 novembre 2000 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Capitolo4

RS 0.101.3 RS 0.192.110.36 Non ratificata RS 0.810.2

4.1.6

RS 0.414.8 Non ratificata

4.1.7

RS 0.343.1 RS 0.810.21

RS 0.131.12

RS 0.457

RS 0.784.405.1 Non ratificata RS 0.311.55 Non ratificata Non ratificata Non ratificata Non ratificato

4.1.3

7141

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

178

RS 0.784.03

Convenzione europea del 24 gennaio 2001 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato Protocollo addizionale del 4 ottobre 2001 all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Convenzione del 4 ottobre 2001 sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Convenzione europea dell'8 novembre 2001 relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo Protocollo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza Protocollo aggiuntivo del 12 settembre 2002 alla Convenzione contro il doping Protocollo addizionale del 28 gennaio 2003 alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici Protocollo di emendamento del 15 maggio 2003 alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo6 Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003 alla Convenzione penale sulla corruzione Convenzione del 15 maggio 2003 sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

179 180 181

182 183 184 185 186 187

188 189

190 191 192 193

6

Capitolo4

Non ratificato Non ratificata RS 235.11

RS 0.351.12 Non ratificata Non ratificato RS 0.311.43 RS 0.810.22 RS 0.101.093

RS 0.812.122.12 Non ratificato; firmato il 9.10.2003 Ratificato il 7.9.2006 RS 0.311.551 Non ratificata RS 0.452

Non ancora entrato in vigore; Convenzione già ratificata dalla Svizzera il 7 settembre 2006.

7142

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

194

RS 0.101.094

195 196 197 198

199 200 201 202 203 204 205 206

207 208 209

7

Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione Protocollo addizionale del 25 gennaio 2005 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2006 per la prevenzione del terrorismo Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 maggio 2006 sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali Convenzione europea del 27 novembre 2008 sull'adozione dei minori (riveduta) Protocollo addizionale del 27 novembre 2008 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici per la salute Protocollo n. 14bis del 27 maggio 2009 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali7 Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 giugno 2009 sull'accesso ai documenti ufficiali Protocollo n. 3 del 16 novembre 2009 alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i Raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) Protocollo addizionale del 16 novembre 2009 alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali Protocollo di emendamento del 27 maggio 2010 alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010 alla Convenzione europea di estradizione

Capitolo4

Non ratificato Non ratificata; 4.2.1 firmata il 11.9.2012 RS 0.311.543 Non ratificata

RS 0.440.2 Non ratificata

4.4.2

RS 0.311.40 Non ratificata Non ratificato Non ratificato Non ratificata RS 0.311.13

RS 0.102.1 RS 0.652.1 RS 0.353.13

Divenuto caduco il 1° giugno 2010 in seguito all'entrata in vigore del protocollo n. 14 alla Convenzione (STCE 194).

7143

FF 2020

STE/ Titolo e data dell'apertura del trattato alla firma STCE2

Ratifica3

210

RS 0.311.35

211

212 213 214 215 216 217 218

219 220 221 222 223

7144

Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 alla Convenzione europea di estradizione Protocollo n. 15 del 24 giugno 2013 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Protocollo n. 16 del 2 ottobre 2013 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2013) Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015 contro la tratta di organi umani Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive Protocollo di emendamento del 1° agosto 2016 alla Convenzione europea del paesaggio Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 gennaio 2017 sulla coproduzione cinematografica (riveduta) Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 maggio 2017 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (2017) Protocollo di emendamento del 22 novembre 2017 al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (2018)

Capitolo4

RS 0.812.41

RS 0.353.14 RS 0.101.095 Non ratificato

4.1.4

RS 0.415.4 Non ratificata

4.2.3

Non ratificato; 4.2.2 firmato il 22.10.2015 RS 0.415.31

RS 0.451.3 RS 0.443.2 Non ratificata

4.3.1

RS 0.343.11 Non ratificato; 4.1.8 firmato il 21.11.2019