Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20202, decreta:
Art. 1 È approvata l'adesione ai Nuovi accordi di credito (NAC) modificati del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 gennaio 20203.
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Il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai NAC del FMI.
2
Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale il Consiglio federale decide, previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), se prorogare la partecipazione della Svizzera o mettervi termine.
4 La BNS partecipa ai NAC a nome della Svizzera. La BNS collabora strettamente con la Confederazione all'attuazione della partecipazione ai NAC. Le modalità di attuazione sono disciplinate in una convenzione tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera ai NAC.
3
I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei NAC non sono garantiti dalla Confederazione.
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RS 101 FF 2020 2079 RS 0.941.16; FF 2020 2099. I NAC entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
2019-3690
2097
Approvazione dell'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale. DF
FF 2020
Art. 2 Con l'entrata in vigore dei NAC, il presente decreto sostituisce il decreto federale del 1° marzo 20114 che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
4
RU 2011 2305
2098