19.471 Iniziativa parlamentare Vittime di misure coercitive Proroga del termine Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 gennaio 2020

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati vi sottopone il progetto di modifica della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (Vittime di misure coercitive. Proroga del termine), che trasmette nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

21 gennaio 2020

In nome della Commissione: Il presidente, Beat Rieder

2020-0225

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Rapporto 1

Situazione iniziale e genesi del progetto

Fino agli anni Ottanta del secolo scorso (fino al 1981 circa) decine di migliaia di bambini e adolescenti sono stati collocati su decisione amministrativa in aziende agricole, dove erano considerati come manodopera a basso costo e trattati come «oggetti», o in istituti severamente gestiti. Altri sono stati internati in stabilimenti chiusi o addirittura in penitenziari, anche senza decisione giudiziaria. Questi bambini e adolescenti hanno subito sofferenze e ingiustizie inimmaginabili; oltre alla separazione dai genitori e dai fratelli, hanno talvolta patito gravi violenze fisiche e psichiche, sono stati maltrattati e sfruttati e spesso hanno subito abusi sessuali. Giovani donne sono state sottoposte a forti pressioni e costrette ad abortire, a farsi sterilizzare o a dare in adozione uno o più figli. Bambini e adolescenti collocati in istituti o cliniche sono stati sottoposti a test con sostanze sconosciute o alla somministrazione forzata di farmaci.

La Svizzera ufficiale ha iniziato a rielaborare questo fosco capitolo della storia sociale del nostro Paese solo poco tempo fa, ossia nel 2010 e nel 2013 con due eventi commemorativi tenutisi a Hindelbank e a Berna. Da allora si è però agito rapidamente: il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge federale del 30 settembre 20161 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE).

Una delle misure più importanti in questo ambito è il cosiddetto contributo di solidarietà versato alle vittime le cui domande sono state accolte, come segno di riconoscimento da parte dello Stato delle ingiustizie subite. Le persone oggetto di misure hanno avuto la possibilità di presentare una domanda per un contributo di solidarietà entro un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della LMCCE. Circa 9000 persone hanno usufruito di questa possibilità; il termine è scaduto il 31 marzo 2018. Molti hanno tuttavia presentato una domanda anche dopo tale data, ma dato che, salvo alcuni casi, queste domande sono considerate presentate in ritardo non possono più essere trattate.

Il 14 dicembre 2018 il consigliere nazionale Beat Jans ha presentato una mozione (18.4295; non ancora trattata dalla Camera competente) in cui chiede di prorogare 2 fino al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per la concessione
di un contributo di solidarietà. Il Consiglio federale ha tuttavia proposto di respingere la mozione, adducendo che una proroga sarebbe contraria alle intenzioni originarie del legislatore (accertamento rapido del numero delle domande affinché l'importo del contributo possa essere fissato e versato senza indugio 3). Nel frattempo il Consiglio federale ha tuttavia relativizzato il suo rifiuto, dichiarando verso la fine

1 2 3

RS 211.223.13 In realtà la proroga di un termine già scaduto non è in fondo più possibile.

Cfr. anche la domanda della consigliera nazionale Sandra Sollberger del 13 marzo 2019 (19.5192) e la risposta del Consiglio federale del 18 marzo 2019.

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del 20194 che condivide il parere della Commissione peritale indipendente Internamenti amministrativi (CPI), secondo cui il versamento dei contributi di solidarietà non pone fine al processo di riparazione e di analisi. Il Collegio governativo giudica pertanto molto importanti gli sforzi delle Camere federali tesi, tra le altre cose, a sopprimere o a rinnovare il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà e si è detto pronto ad attuare velocemente le relative decisioni del Parlamento.

Il 21 giugno 2019 il consigliere agli Stati Raphaël Comte ha presentato un'iniziativa parlamentare (19.471) che chiede di prorogare il termine previsto dalla LMCCE per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha trattato l'iniziativa parlamentare il 28 ottobre 2019 e ha deciso all'unanimità di darle seguito. Il 14 novembre 2019 anche l'omologa commissione del Consiglio nazionale ha approvato l'iniziativa. Nella seduta del 21 novembre 2019 la CAG-S ha deciso, nell'ambito delle deliberazioni sul rapporto finale della CPI, di elaborare un progetto di rapporto e di dichiarare il progetto urgente ai sensi dell'articolo 85 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl). Il 17 gennaio 2020, la CAG-S ha approvato il progetto preliminare con 12 voti contro 0 e un'astensione e lo ha sottoposto al Consiglio degli Stati con il presente rapporto. Nel contempo ha trasmesso il progetto e il rapporto al Consiglio federale affinché esprima il suo parere in merito.

1.1

La LMCCE

L'adozione della LMCCE è strettamente connessa all'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)». Depositata nel dicembre 2014, l'iniziativa prevedeva l'istituzione di un fondo di 500 milioni di franchi destinati alla riparazione e all'analisi scientifica approfondita delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.

Nel gennaio 2015, il Consiglio federale ha deciso di opporre all'iniziativa un controprogetto indiretto e nel dicembre dello stesso anno ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio e il disegno (15.082)6. La nuova legge intendeva creare le condizioni quadro per un'ampia analisi sociale e individuale delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981.

In quanto Camera prioritaria, il Consiglio nazionale ha ampiamente approvato le proposte del Consiglio federale e il 27 aprile 2016 ha accolto il progetto con 155 voti contro 25 e 2 astensioni7. Il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio nazionale su 4 5 6 7

Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale sulla sua presa d'atto del rapporto della CPI: www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2019/ref_2019-11-270.html.

RS 171.10 FF 2016 73 (messaggio) e FF 2016 115 (disegno).

Boll. Uff. CN del 26.4.2016 e Boll. Uff. CN del 27.4.2016

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tutti i punti e il 15 settembre 2016 ha approvato il progetto nella votazione sul complesso con 36 voti contro 18. La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2017 e prevede sostanzialmente quanto segue: ­

il riconoscimento dell'ingiustizia subita dalle vittime, che ha condizionato tutta la loro vita (art. 3). Il riconoscimento e le scuse per le sofferenze inflitte implicano la riabilitazione di tutte le vittime, come già avvenuto per le persone internate sulla base di una decisione amministrativa9;

­

in segno di riparazione e solidarietà sono previste prestazioni pari a 300 milioni di franchi. I contributi ammontano a un massimo di 25 000 franchi per ogni vittima (art. 7 cpv. 1). Tali prestazioni sono un segno del riconoscimento dell'ingiustizia ed l'espressione della solidarietà sociale. Le domande per la concessione di un contributo di solidarietà devono essere presentate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 5 cpv. 1);

­

le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 (art. 10). Le persone oggetto di misure hanno diritto all'accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano (art. 11);

­

i Cantoni gestiscono servizi di contatto che offrono consulenza, assistenza e aiuto alle vittime e ad altre persone coinvolte (art. 14);

­

il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di studi scientifici. I risultati di questi studi devono essere portati alla conoscenza del pubblico mediante produzioni mediatiche, mostre e incontri (art. 15)10.

1.2

Domande per il contributo di solidarietà e procedura

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LMCCE, le domande per la concessione del contributo di solidarietà andavano presentate all'autorità competente (Ufficio federale di giustizia, UFG) entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 31 marzo 2018. Nel contempo, la legge stabilisce che le domande presentate dopo la 8 9

10

Boll. Uff. CS 15.9.16 La legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (RS 211.223.12) faceva seguito a un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Paul Rechsteiner (11.431). Prevedeva il riconoscimento dell'ingiustizia, l'analisi scientifica degli avvenimenti, la conservazione degli atti sugli internamenti amministrativi e il diritto delle persone oggetto di tali misure di accedere agli atti. Non erano previste pretese finanziarie. La legge è stata abrogata con l'entrata in
Cfr. il sito della CPI e in particolare il suo rapporto finale del 2 settembre 2019: www.uek-administrative-versorgungen.ch. La CPI è stata istituita dalla legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (vedi nota 9).

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scadenza di tale termine non sono prese in considerazione (art. 5 cpv. 1, secondo periodo).

Il termine relativamente breve di un anno11 era stato impartito soprattutto per poter versare rapidamente i primi contributi di solidarietà, in particolare a vittime gravemente malate o molto anziane. Occorreva quindi fare velocemente chiarezza in merito al numero di domande presentate, al fine di poter calcolare l'ammontare esatto del contributo di solidarietà. Ciò corrispondeva anche al desiderio di molte vittime e di alcune loro organizzazioni.

Per la valutazione delle domande, all'inizio del 2017 in seno all'UFG è stata istituita una speciale unità organizzativa assistita da una commissione consultiva12. Contemporaneamente, i Cantoni hanno iniziato a provvedere affinché le persone che intendevano presentare una domanda potessero usufruire tempestivamente della consulenza e del sostegno dei servizi di contatto e degli archivi cantonali per compilare e presentare la domanda e consultare i propri atti. Già durante la decorrenza del termine, l'UFG aveva cominciato a esaminare le domande pervenute secondo il cosiddetto ordine di priorità13.

Poco prima della scadenza del termine è emerso che con tutta probabilità la soglia delle 12 000 domande non sarebbe stata raggiunta e che quindi una parte dei 300 milioni di franchi concessi dal Parlamento in occasione dell'adozione della LMCCE per i contributi di solidarietà non sarebbe stata utilizzata. Era quindi altrettanto chiaro che non sarebbe stato più necessario applicare la procedura specifica di calcolo dell'importo prevista dall'articolo 7 LMCCE e che il contributo di solidarietà sarebbe ammontato a 25 000 franchi per vittima.

Per concludere il trattamento delle domande e il versamento dei contributi in modo ancora più rapido rispetto a quanto previsto dalla legge, nell'autunno 2018 l'UFG ha adottato varie misure che hanno permesso di raddoppiare il numero di domande trattate in un mese, portandolo a 500. Di conseguenza, il trattamento delle domande presentate entro il termine previsto si è potuto praticamente concludere già nel dicembre 2019.

Nel frattempo l'UFG ha ricevuto numerose domande inoltrate tardivamente. In pochi casi il termine ha potuto essere restituito conformemente alla deroga dell'articolo 24 della legge federale sulla procedura amministrativa14, mentre il trattamento delle altre domande presentate in ritardo è stato temporaneamente sospeso.

11

12

13 14

Di fatto il termine era tuttavia leggermente superiore ai 12 mesi, poiché l'UFG si era dichiarato disposto a ricevere le prime domande già nel dicembre 2016, ossia circa quattro mesi prima dell'inizio ufficiale della decorrenza del termine.

Cfr. art. 6 cpv. 3 e art. 18 cpv. 2 LMCCE. La commissione, istituita dal DFGP il 15 febbraio 2017, è costituita da nove persone, tra cui tre vittime. Il suo compito principale consiste nel trattare le questioni procedurali e di principio e le domande che sollevano questioni (di delimitazione) delicate. Per maggiori dettagli: www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/fszm/zustaendigkeit.html.

Secondo l'art. 4 dell'ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE); RS 211.223.131.

PA, RS 172.021

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I motivi più importanti addotti dalle persone che hanno presentato la domanda in ritardo sono: ­

nei mesi e nelle settimane prima e dopo la scadenza del termine fissato a fine marzo 2018, alcune di queste persone erano sottoposte a cure mediche intense a causa di gravi malattie, spesso con soggiorni in ospedale;

­

molti hanno affermato di non essere stati a conoscenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà, ad esempio perché risiedono all'estero, ma anche perché, a causa della loro età avanzata e di una vita ritirata, non hanno appreso la notizia (p. es. dai media);

­

molti pensavano che il contributo di solidarietà fosse destinato soltanto ai bambini «collocati in istituti o presso aziende agricole», ma non alle altre categorie di vittime elencate all'articolo 2 lettera d LMCCE, quali ad esempio le persone oggetto di internamenti amministrativi oppure di adozioni o sterilizzazioni forzate. In effetti, nei media o nello scambio orale di informazioni tra vittime si è spesso parlato soltanto dei bambini collocati in istituti o presso aziende agricole;

­

un altro importante gruppo di persone è costituito da coloro che durante la decorrenza dei 12 mesi non si sono potuti decidere a presentare una domanda. È noto che questo processo interiore è spesso estremamente difficile, non si svolge in modo lineare e non è influenzato in maniera determinante o addirittura accelerato da fattori esterni (p. es. un termine per presentare la domanda);

­

infine, a causa di cattive esperienze alcune persone hanno un atteggiamento talmente diffidente o negativo nei confronti delle autorità che risultava loro difficile credere che queste ultime avrebbero mantenuto le promesse e versato effettivamente il contributo di solidarietà.

Entro la fine di dicembre 2019, all'UFG sono pervenute altre 280 domande presentate in ritardo, con una netta tendenza all'aumento nell'ultimo trimestre del 2019. Ciò va probabilmente ricondotto anche al fatto che tra gli interessati si è probabilmente diffusa la notizia secondo cui la Confederazione stava valutando una «proroga del termine15». È probabile che anche i lavori della CPI e la pubblicazione dei suoi risultati il 2 settembre 2019 abbiano influito su tale aumento.

15

Iv. Pa. Comte 19.471 nonché la raccomandazione della CPI di sopprimere il termine per la presentazione delle domande.

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2

Rinuncia alla procedura di consultazione

L'avamprogetto della LMCCE è stato posto in consultazione dal 24 giugno al 30 settembre 201516. Sono pervenuti quasi 90 pareri, in linea di massima positivi o molto positivi. Nessuno ha contestato il fatto che le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 avessero subito gravi ingiustizie e sofferenze. La grande maggioranza ha espresso il desiderio di prevedere prestazioni finanziarie connesse alla riabilitazione delle vittime e alla riparazione morale. Solo pochi partecipanti alla consultazione hanno avanzato riserve in merito alle prestazioni finanziarie17.

Secondo l'articolo 112 capoverso 2 LParl il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo vanno posti in consultazione secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 200518 sulla consultazione. È tuttavia possibile rinunciare alla procedura di consultazione se non c'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto19.

Oltre alla Confederazione, che, soprattutto sotto il profilo finanziario e amministrativo, si fa carico dell'onere principale del processo di analisi delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981, il presente progetto coinvolge in una certa misura anche i Cantoni. I loro archivi devono infatti conservare gli atti ancora esistenti e garantire alle persone oggetto di misure l'accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Inoltre, se necessario, offrono sostegno nella ricerca e nella consultazione degli atti nonché nella redazione della domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 10 segg. LMCCE). I servizi di contatto cantonali svolgono compiti simili, soprattutto per quanto riguarda la consulenza e il sostegno alle vittime e alle persone oggetto di misure, la ricerca degli atti e la preparazione e presentazione delle domande (art. 14 LMCCE). Tutti questi compiti sono in linea di massima concepiti come compiti permanenti, ma è chiaro che, a causa dei termini brevi per il trattamento delle suddette 9000 domande, anche i Cantoni, per poter svolgere i loro compiti nei tempi previsti, a partire dal 2017 sono stati di fatto costretti a mettere
a disposizione rapidamente le risorse necessarie.

In linea di principio nemmeno la soppressione del termine e l'onere supplementare che ne risulta per i Cantoni modificano questi compiti permanenti. Gli archivi e i servizi di contatto cantonali sono ad esempio già tenuti a fornire, se richiesto, il sostegno necessario alle domande «tardive». Tuttavia, in futuro essi potrebbero essere tenuti a fornire queste prestazioni più a lungo di quanto previsto in origine. È chiaro che la presentazione di numerose altre domande, oltre alle 9000 già inoltrate, cagionerebbe un aumento dei costi per i Cantoni. I costi a carico dei Cantoni sarebbero però stati più elevati anche se tutte le vittime avessero presentato una domanda entro

16 17 18 19

I risultati della consultazione sono disponibili sul sito: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DFGP.

Cantone di AR, UDC, PLR, USAM e Centre Patronal.

LCo, RS 172.061 Art. 3a cpv. 1 lett. b LCo.

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il termine previsto originariamente, poiché la legge non pone alcun limite né per il numero di domande né per i singoli importi.

In sostanza quindi, a parte la questione del termine, il progetto non prevede modifiche sostanziali rispetto all'avamprogetto della LMCCE posto in consultazione a suo tempo. Non sono modificate né le condizioni per avere diritto al contributo di solidarietà né la procedura di domanda. Le posizioni, in particolare dei Cantoni, sono pertanto in linea di massima note.

Infine, per quanto sia dato sapere, finora nessuno dei partecipanti abituali alla procedura di consultazione si è espresso negativamente in merito alla «proroga del termine», nemmeno i Cantoni, che seguono con attenzione gli sviluppi in questo ambito.

È quindi poco probabile che nell'ambito di un'eventuale nuova consultazione emergano fatti e argomenti nuovi. Inoltre, la nostra Commissione come pure la sua omologa del Consiglio nazionale e il Consiglio federale ritengono il progetto molto urgente poiché molte vittime sono anziane o gravemente malate. Alla luce di questa situazione, appare ragionevole rinunciare alla procedura di consultazione.

3

Punti essenziali del progetto

Per i motivi elencati al numero 1.2 in fine, numerose vittime, e probabilmente anche numerosi parenti di singoli gruppi di vittime che non fanno parte dei bambini collocati, non si sentivano chiamati in causa o in grado di annunciarsi e presentare una domanda per la concessione del contributo di solidarietà entro il termine relativamente breve previsto dalla legge.

In generale, qualsiasi termine fissato dallo Stato mette fortemente sotto pressione la maggior parte delle vittime che, date le esperienze negative, si trovano in difficoltà di fronte a un ordine statale. Anche i servizi di contatto cantonali, gli archivi e l'UFG hanno dovuto fare i conti con questa diffidenza. È pertanto possibile tenere conto di queste circostanze e delle esigenze delle vittime soltanto abolendo il termine attuale senza sostituirlo con uno nuovo. Questa soluzione è del resto l'unica che garantisca alle vittime la libertà e il tempo necessari per decidere se e quando presentare una domanda.

Il progetto intende garantire che il maggior numero possibile di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari ancora in vita possano essere riconosciute individualmente come tali e ricevere un contributo di solidarietà come segno di riparazione da parte dello Stato. Per i motivi già menzionati, l'importo del contributo di solidarietà è stato fissato a 25 000 franchi. È quindi inverosimile che, in caso di soppressione del termine, l'importo versato in relazione alle nuove domande venga diminuito. Per quanto noto, nessuno ha finora espresso una simile intenzione.

Sarebbe difficile spiegare all'opinione pubblica una disparità di trattamento delle nuove domande rispetto a quelle delle vittime che hanno già presentato la loro domanda e ricevuto senza eccezioni un importo di 25 000 franchi; si darebbe infatti l'impressione che lo Stato intende risparmiare a scapito delle vittime. Inoltre, dopo il 1456

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trattamento delle circa 9000 domande già pervenute, risulta chiaramente che almeno 80 milioni di franchi del limite di spesa autorizzato restano inutilizzati 20. Con tale importo potrebbero essere accolte oltre 3000 ulteriori domande per la concessione del contributo di solidarietà. Per questi motivi il progetto prevede che i 25 000 franchi non siano più intesi come importo massimo bensì come importo fisso, al quale le vittime hanno diritto se adempiono le condizioni previste dalla legge. Non è pertanto necessario modificare il vigente decreto federale relativo al limite di spesa, che scade comunque alla fine del 2021. Per questo motivo le risorse necessarie per il finanziamento del contributo di solidarietà non saranno iscritte nel preventivo ordinario della Confederazione al momento dell'entrata in vigore della modifica, bensì a partire dal 2022.

È al momento difficile prevedere quante domande saranno ancora presentate, poiché ciò dipende soprattutto dalle decisioni delle vittime che non si sono ancora annunciate. All'epoca, il Consiglio federale aveva stimato che sarebbero state presentate dalle 12 000 alle 15 000 domande; per quanto noto, i risultati delle ricerche scientifiche tendevano a confermare tale stima.

4

Commento alle singole disposizioni

Art. 5 cpv. 1 Questa disposizione conteneva finora il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà («entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge»). È ora previsto di sopprimere tale termine senza sostituirlo. In tal senso, questa disposizione è il nucleo del progetto. Può inoltre essere abrogato il secondo periodo del capoverso 1, secondo cui le domande presentate dopo la scadenza del termine non sono prese in considerazione.

Art. 6 cpv. 4 Abrogato In seguito alla soppressione del termine questa disposizione diventa superflua.

Art. 7 Questa disposizione comporta ora un unico elemento determinante: il contributo di solidarietà per ogni vittima ammonta esattamente a 25 000 franchi e non è più inteso come contributo massimo. Sarebbe contrario al principio del pari trattamento delle vittime se le persone che presentano una domanda più tardi, ossia dopo la modifica di legge, ricevessero un importo inferiore rispetto alle circa 9000 persone che hanno già fatto domanda e a cui è stato versato l'importo massimo. Tanto più che il contributo di solidarietà non costituisce un'indennità, bensì un segno del riconoscimento da parte dello Stato e un gesto di riparazione. Per questo motivo non sono neppure 20

Fatto che lascia deluse molte vittime, poiché hanno nuovamente l'impressione di essere «truffate» e «tradite» dallo Stato.

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più necessarie le procedure di calcolo per determinare il contributo di solidarietà finora disciplinate dai capoversi 2 e 3 dell'articolo 7 LMCCE.

Art. 19 lett. b.

Si veda il commento all'articolo 7.

Art. 21b Questa disposizione transitoria intende garantire che le domande presentate in ritardo secondo l'attuale LMCCE possano essere trattate regolarmente dall'UFG dopo l'entrata in vigore della modifica di legge. A tal fine l'articolo 21b prevede che queste domande sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di detta modifica. Ciò permette di esaminare le domande senza dover tenere conto della questione del «ritardo» e consente all'UFG di cominciare a preparare le decisioni21 già prima dell'entrata in vigore della LMCCE riveduta. Non appena la modifica entrerà in vigore, le persone che avranno già presentato una domanda potranno ricevere una decisione. Lo stesso vale per le domande tardive che l'UFG non ha preso in considerazione perché non erano soddisfatte le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 PA.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Grazie al presente progetto, in futuro altre persone potranno presentare una domanda per la concessione del contributo di solidarietà e, se tale domanda dovesse essere accolta, essere riconosciute come vittime. Il contributo di solidarietà ammonterà a 25 000 franchi per ciascuna vittima. Poiché si tratta di un diritto e non è possibile sapere in anticipo quante persone presenteranno una domanda né quando lo faranno, la Confederazione dovrà mettere a preventivo le risorse finanziarie necessarie basandosi sulla media degli anni precedenti. Il trattamento rapido e corretto delle domande implica inoltre dei costi supplementari, in particolare di personale e d'esercizio. In base alle esperienze acquisite nel trattamento delle domande finora pervenute e prevedendo che sarà possibile trattare dalle 1000 alle 2000 domande all'anno, l'autorità competente ha bisogno del sostegno di collaboratori germanofoni e francofoni nei settori seguenti: coordinamento e controlling, diritto (soprattutto in caso di procedure di opposizione e ricorso, rigetto di domande e decisioni di non entrata nel merito che devono essere debitamente motivate), esecuzione di altri compiti legati al trattamento delle domande, segretariato, logistica e informatica, per un totale di sei posti a tempo pieno. I maggiori costi d'esercizio e le altre spese riguardano essenzialmente i costi per gli uffici e la burotica nonché per l'attività della commissione consultiva.

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Secondo l'ordine di priorità previsto dall'art. 4 LMCCE, ossia di regola secondo l'ordine di presentazione delle domande, sempreché non vi si oppongano motivi per un trattamento prioritario.

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni

Le ripercussioni per i Cantoni sono illustrate essenzialmente al numero 2. Essi sono in particolare chiamati a mettere a disposizione le risorse necessarie per sostenere le vittime e le persone oggetto di misure nella compilazione e presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà (soprattutto i servizi cantonali di contatto) nonché nella ricerca e consultazione degli atti (soprattutto gli archivi cantonali). Il fabbisogno di risorse può variare fortemente da Cantone a Cantone: mentre soprattutto i Cantoni più piccoli dovranno probabilmente trattare solo poche decine di domande in più, nei Cantoni con un'alta densità di popolazione le domande supplementari potrebbero ammontare ad alcune centinaia (nel termine inizialmente impartito, 1924 domande sono pervenute dal Cantone di Berna e 1244 da quello di Zurigo).

5.3

Altre ripercussioni

Il presente progetto non ha altre ripercussioni finanziarie o economiche degne di nota.

6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità

Di regola le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari sono stati eseguiti in applicazione del diritto cantonale in materia di assistenza o delle disposizioni federali nel settore della protezione dei minori o del diritto tutorio.

La revisione della LMCCE è quindi strettamente connessa al diritto civile. La legislazione in tale ambito compete alla Confederazione (art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale22, Cost.).

6.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le questioni relative al termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di solidarietà trattate dal presente progetto comportano norme di diritto e devono pertanto essere emanate sotto forma di legge.

22

RS 101

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6.3

Subordinazione al freno delle spese

La modifica dell'articolo 5 capoverso 1 LMCCE, elemento portante del progetto di soppressione del termine, implica che dopo il 2021, scadenza fissata per il limite di spesa autorizzato, i contributi di solidarietà saranno finanziati con le risorse del bilancio ordinario della Confederazione. Il contributo di solidarietà versato per ciascuna domanda accolta ammonta a 25 000 franchi; è quindi prevedibile che la soglia determinante per il freno alle spese pari a 2 milioni di franchi per le spese ricorrenti di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. venga superata. La disposizione dell'articolo 5 capoverso 1 P-LMCCE va quindi subordinata al freno delle spese.

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