Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Progetto

(LMCCE) (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 gennaio 20201; visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 20202, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 1

Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente.

Art. 6 cpv. 4 Abrogato Art. 7 1 L'importo 2È

1 2 3

Importo e versamento del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.

versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.

FF 2020 1449 FF 2020 1463 RS 211.223.13

2020-0226

1461

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. LF

FF 2020

Art. 19 lett. b Abrogata Art. 21b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le domande presentate all'autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l'entrata in vigore della modifica del ... sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di detta modifica. Questo vale anche per le domande presentate nel medesimo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 della legge del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4.

RS 172.021

1462