ad 16.438 Iniziativa parlamentare Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 14 agosto 2020 Parere del Consiglio federale del 21 ottobre 2020

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 14 agosto 20201 relativo all'iniziativa parlamentare 16.438 «Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2020 7325

2020-2646

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Parere 1

Situazione iniziale

La rimunerazione dei quadri di grado più elevato e dei membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione continua a essere al centro di dibattiti politici e pubblici.

Il 2 giugno 2016 l'allora consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato l'iniziativa parlamentare 16.438 «Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali», che chiedeva di provvedere affinché le retribuzioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali siano adeguate.

Nella seduta del 20 gennaio 2017, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha dato seguito all'iniziativa. Pur riconoscendo la necessità di intervenire, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha ritenuto che l'iniziativa parlamentare del Consiglio nazionale fosse eccessiva e troppo poco flessibile. Pertanto, la CIP-S ha respinto l'iniziativa e deciso di elaborare un'iniziativa commissionale che incarichi il Consiglio federale di definire e applicare, nell'ambito della strategia del proprietario, una fascia di retribuzione adeguata per i quadri (17.443 Iv. Pa. CIP-S. «Retribuzioni adeguate nelle imprese e negli istituti federali e parastatali»). Il 29 giugno 2017, la CIP-N ha deciso di attenersi a quanto proposto nell'iniziativa parlamentare 16.438. Nella sessione autunnale 2017, il Consiglio nazionale ha adottato la proposta della rispettiva CIP. Il 18 gennaio 2018, anche la CIP-S ha approvato l'iniziativa. I membri della Commissione hanno però auspicato durante la votazione che la CIP-N tenga conto da una parte della formulazione proposta nell'iniziativa della CIP-S e dall'altra che il valore di riferimento per il tetto massimo delle retribuzioni si orienti allo stipendio lordo di un membro del Consiglio federale, compresa la pensione (all'incirca un milione di franchi).

Il 31 gennaio 2019 la CIP-N ha deciso che sarebbe stato opportuno attuare l'iniziativa parlamentare 18.428 «Aziende federali e imprese parastatali. Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori», depositata dal consigliere agli Stati Thomas Minder (V, SH), insieme all'iniziativa parlamentare 16.438.

Sulla base di queste decisioni,
d'intesa con l'Amministrazione la segreteria della Commissione ha elaborato un testo da porre in consultazione, che prevedeva di fissare nelle basi legali concernenti sette grandi aziende della Confederazione (FFS SA, RUAG Holding SA, Skyguide SA, SUVA, SRG SSR, Swisscom SA e Posta Svizzera SA) un tetto massimo di un milione di franchi per la rimunerazione annua che può essere versata a titolo individuale ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi o ai membri dei consigli di amministrazione.

La competenza di determinare l'importo massimo delle rimunerazioni nelle altre aziende e negli altri stabilimenti della Confederazione deve essere esercitata dal Consiglio federale. A tal fine è modificato l'articolo 6a della legge del 24 marzo 7542

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2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). Tale modifica prevede anche il divieto di versare indennità di partenza ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con stipendi analoghi e ai membri dei consigli di amministrazione.

L'8 novembre 2019 la Commissione ha approvato il progetto preliminare e il relativo rapporto con 14 voti a favore e 5 contrari. Il Consiglio federale ha poi svolto la relativa consultazione dal 14 novembre 2019 al 28 febbraio 2020.

Il 14 agosto 2020 la CIP-N ha preso atto dei risultati della consultazione e ha sottoposto il progetto al Consiglio nazionale senza apportare modifiche. La Commissione ha invitato il Consiglio nazionale ad adottare il progetto.

Con lettera della CIP-N del 14 agosto 2020, il Consiglio federale è stato invitato a esprimere un parere.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale concorda sul fatto che la rimunerazione dei quadri superiori delle aziende e degli stabilimenti parastatali debba essere valutata in modo critico.

Tuttavia, ritiene che stabilire un tetto massimo legale per i compensi e sancire un divieto generalizzato di versare un'indennità di partenza siano misure troppo rigide.

L'Esecutivo condivide quindi l'opinione di una minoranza della Commissione (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano), che propone di non entrare nel merito del progetto.

2.1

Gli strumenti esistenti sono sufficienti

Il Consiglio federale dispone già di strumenti adeguati per controllare la rimunerazione dei quadri di grado più elevato e dei membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione e, laddove necessario, per correggerli.

Gli articoli 6a e 37 capoverso 3bis LPers e l'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12) costituiscono le pertinenti basi legali e giuridiche.

Nel caso degli stabilimenti, il Consiglio federale decide la rimunerazione direttamente all'atto della nomina (membri del consiglio d'amministrazione) o mediante l'approvazione dei pertinenti regolamenti del personale (stipendio massimo del direttore). A ciò si aggiunge l'alta vigilanza concomitante sugli atti normativi inerenti alla legislazione sul personale delle unità autonome della Confederazione esercitata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali2. Queste regolamentazioni sono adeguate e sufficienti.

Per quanto concerne le società anonime della Confederazione, già nel 2016 il Consiglio federale aveva deciso di adottare misure per rafforzare il controllo delle rimunerazioni. La competenza di stabilire prospetticamente ogni anno un limite massimo 2

Accordo 2015 tra la Delegazione delle finanze delle Camere federali e il Consiglio federale svizzero, n. 4.

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per l'importo totale degli onorari corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e ai membri della direzione è stata affidata all'assemblea generale. Sono inoltre state limitate la componente variabile dello stipendio e le prestazioni accessorie dei membri della direzione.

Queste misure si basano sull'ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA; RS 221.331), che è stata integrata nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220, modifica del 19 giugno 2020, in particolare art. 732­734). Le aziende della Confederazione hanno quindi adeguato di conseguenza i propri statuti. Attuate per la prima volta in occasione dell'assemblea generale 2018 (per l'esercizio 2019), queste misure hanno permesso di stabilizzare l'evoluzione delle rimunerazioni e talvolta persino di ridurle.

Inoltre, il rapporto del Consiglio federale sulla retribuzione dei quadri all'attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali, redatto ogni anno, riferisce sulla rimunerazione dei quadri di grado più elevato e dei membri degli organi dirigenti delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene che la determinazione dell'importo totale degli stipendi e degli onorari da parte delle assemblee generali e il limite massimo per le componenti variabili dello stipendio fissato negli statuti garantiscano un controllo sufficiente. Pertanto, una regolamentazione legale degli stipendi massimi non è opportuna.

2.2

Limite massimo uniforme per tutti

Una rimunerazione massima di un milione di franchi applicata uniformemente a tutte le aziende summenzionate non terrebbe conto in alcun modo delle loro diverse caratteristiche (organizzazione, ambito di competenza, settore ecc.). Inoltre il limite massimo di un milione di franchi sancito dalla legge può comportare un generale aumento indesiderato delle rimunerazioni nonché un allineamento o una parificazione ingiustificati degli stipendi nelle diverse aziende, in particolare in quelle che attualmente prevedono stipendi massimi che si situano (a volte anche molto) al di sotto di tale limite3. Se si dovesse entrare nel merito del progetto, il Consiglio federale auspica che il Parlamento fissi importi annui massimi differenziati, definiti in base alle caratteristiche di ogni azienda.

2.3

Swisscom SA

Sulla base delle vigenti disposizioni del diritto della società anonima, il Consiglio federale respinge l'idea di imporre un limite massimo legale per le rimunerazioni versate da Swisscom SA, in quanto azienda quotata in borsa.

Conformemente all'articolo 6a capoverso 6 LPers, le società con azioni quotate in borsa sono escluse dall'applicazione dei capoversi 1­5 di questo articolo. A tali 3

Ad es. SRG SSR, SUVA, Skyguide (cfr. rapporto 2019 sulla retribuzione dei quadri, in tedesco e francese).

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società si applicano gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 CO. Il legislatore ha quindi consapevolmente deciso di equiparare la Swisscom alle altre società quotate in borsa. Fissare una rimunerazione massima comporterebbe una disparità di trattamento di Swisscom SA rispetto ad altre società quotate in borsa.

Quale azienda quotata in borsa, Swisscom SA è sottoposta al diritto della società anonima e quindi alle disposizioni dell'OReSA. Esiste quindi già un'ampia regolamentazione applicabile in materia di rimunerazione dei quadri superiori.

Quale azienda quotata in borsa, Swisscom non appartiene soltanto alla Confederazione, ma anche a numerosi azionisti di minoranza, che insieme detengono il 49 per cento del capitale azionario. Il fatto di stabilire per legge un limite massimo per gli stipendi potrebbe influire negativamente sul corso dell'azione e in ultima analisi anche sul valore dell'azienda.

In qualità di azionista di maggioranza la Confederazione può, nel quadro dei suoi diritti, influire direttamente sulla retribuzione dei quadri superiori di Swisscom SA.

Ad esempio può respingere una proposta di retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri della direzione perché la ritiene troppo elevata.

2.4

Divieto di versare indennità di partenza

Il Consiglio federale respinge il divieto di versare indennità di partenza ai quadri superiori perché giudicato eccessivo. È dell'avviso che tali indennità debbano essere impiegate con moderazione, ma le ritiene appropriate in determinate situazioni.

Considera particolarmente inaccettabile il previsto divieto di cui all'articolo 19 capoverso 4 LPers, che impedisce il versamento di indennità di partenza ai membri della direzione e al personale retribuito con importi analoghi, quindi anche nel caso di riorganizzazioni. Il previsto divieto andrebbe infatti oltre a quello sancito all'articolo 339b capoverso 1 CO.

3

Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di non entrare nel merito o di respingere il progetto.

Eventualmente propone le seguenti modifiche: I Art. 19 cpv. 4, secondo periodo Stralciare II Allegato numero 9 Stralciare 7545

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