Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» del 19 giugno 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», depositata il 10 ottobre 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20173, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 10 ottobre 2016 «Per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 101a
Responsabilità delle imprese
La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.
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La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi: 2
a
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le imprese sono tenute a rispettare anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un'impresa ne
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Iniziativa popolare «Per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente». DF
FF 2020
controlla un'altra; il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico; b.
le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d'affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;
c.
le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell'esercizio delle loro incombenze d'affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;
d.
le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere ac si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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