Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20202 sull'esercito 2020, decreta:
Art. 1
Principio
Gli acquisti di materiale dell'esercito 2020 sono approvati.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2020
225
b.
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2020
440
c.
Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2020
172
Art. 3
Trasferimenti tra i crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
1
Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltā di specificazione
La facoltā di specificazione per i crediti d'impegno č delegata al DDPS.
1 2
RS 101 FF 2020 1995
2019-3308
2073
Materiale dell'esercito 2020. DF
Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
2074
FF 2020