Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20202 sull'esercito 2020, decreta:

Art. 1

Principio

Gli acquisti di materiale dell'esercito 2020 sono approvati.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2020

225

b.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2020

440

c.

Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2020

172

Art. 3

Trasferimenti tra i crediti d'impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

1

Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Delega della facoltā di specificazione

La facoltā di specificazione per i crediti d'impegno č delegata al DDPS.

1 2

RS 101 FF 2020 1995

2019-3308

2073

Materiale dell'esercito 2020. DF

Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostā a referendum.

2074

FF 2020