Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernante la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 28 gennaio 2020

La commissione federale delle case da gioco (CFCG) ai sensi degli art. 86 ss della Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 20171 (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'art. 86 cpv. 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. La lista attualizzata è visibile in linea (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren).

Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna, (Art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

28 gennaio 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il Direttore, Jean-Marie Jordan

1

RS 935.51

2020-0216

839