Decisione generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente il prolungamento dei periodi di misura per l'accertamento delle dosi di radiazione (dosimetria) secondo l'articolo 61 dell'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione e l'articolo 15 dell'ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria individuale e ambientale del 25 marzo 2020

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e con l'INSAI, visti l'articolo 61 dell'ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione (ORaP) e l'articolo 15 dell'ordinanza del 26 aprile 20172 sulla dosimetria individuale e ambientale (ordinanza sulla dosimetria); considerando che, secondo l'articolo 64 capoverso 1 ORaP, i titolari delle licenze devono far accertare l'esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella loro azienda da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto; considerando che, secondo l'articolo 61 capoverso 2 ORaP, l'esposizione alle radiazioni esterna va accertata mensilmente; considerando che, secondo l'articolo 15 dell'ordinanza sulla dosimetria, un prolungamento del periodo di misura di cui all'articolo 61 capoverso 2 ORaP a più di un mese è possibile d'intesa con l'autorità di vigilanza: ­

dato l'attuale elevato carico di lavoro degli ospedali, degli studi medici e delle altre strutture dovuto al coronavirus (COVID-19), con la presente decisione semplifica l'onere amministrativo e organizzativo per la dosimetria delle persone professionalmente esposte a radiazioni consentendo un periodo di misura prolungato,

decide:

1. Prolungamento dei periodi di misura Visto l'articolo 15 dell'ordinanza sulla dosimetria, il periodo di misura mensile per l'accertamento dell'esposizione alle radiazioni esterna di cui all'articolo 61 capoverso 2 ORaP delle persone professionalmente esposte a radiazioni con un basso rischio 1 2

RS 814.501; RU 2017 4261 RS 814.501.43; RU 2017 4553

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2020-0846

FF 2020

di esposizione a una dose elevata di radiazione è prolungato con decorrenza immediata. È consentito un periodo di misura fino a tre mesi. Il periodo di misura è prolungato al massimo fino al 30 giugno 2020.

Sono esclusi dal presente prolungamento i periodi di misura mensili per le seguenti persone professionalmente esposte a radiazioni: ­

donne incinte;

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persone con due dosimetri (p. es. radiologia interventistica);

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persone con dosimetri per le estremità (p. es. medicina nucleare);

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persone che lavorano in impianti nucleari;

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persone che lavorano in aziende che impiegano sorgenti di radiazioni (sorgenti radioattive o impianti generatori di radiazioni ionizzanti) per prove non distruttive di materiali al di fuori di locali di irradiazione;

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persone che lavorano in aziende di trasporto di materiale radioattivo di classe 7 ADR/SDR;

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altre persone indicate dal perito in radioprotezione che possono essere esposte a una dose elevata di radiazione.

La presente decisione non ha effetti sulle rimanenti disposizioni in materia di diritto della radioprotezione.

2. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) a un eventuale ricorso contro la presente decisione generale è tolto l'effetto sospensivo.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente.

Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

31 marzo 2020

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Radioprotezione: Il responsabile della divisione, Sébastien Baechler

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RS 172.021; RU 1969 737

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