Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE2.sono elencate nella comunicazione 2018/C 326/043. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1674.

2. Designazione 2.1.

D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:

Riferimento del documento

Riferimento del documento sostituito

Titolo del documento

Limite di validità del documento sostituito

NT-3002 V1.3.0 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

1 2

3 4

Requisito essenziale OIT

art. 7 cpv. 2

RS 784.10 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

GU C 326 del 14.09.2018, p. 114.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 6.2.2020, p. 46.

1560

2020-0489

FF 2020

Riferimento del documento

Riferimento del documento sostituito

Titolo del documento

Limite di validità del documento sostituito

NT-3003 V1.1.0 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 V1.1 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

2.2.

Requisito essenziale OIT

La designazione di norme armonizzate non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 2 ottobre 20185.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue: a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

5. Conformità dei requisiti essenziali Dalla comunicazione 2018/C 326/04, dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/167 e dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica: Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c

5

FF 2018 4895

1561

FF 2020

Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

3 marzo 2020

Ufficio federale delle comunicazioni: Philippe Horisberger, Direttore supplente

1562