Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 29 novembre 2020 del 14 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta: Art. 1 La votazione popolare sugli oggetti seguenti avrà luogo il 29 novembre 2020 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali:
l'iniziativa popolare del 10 ottobre 20162 «Per imprese responsabili a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»;
l'iniziativa popolare del 21 giugno 20183 «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico».
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
14 settembre 2020
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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RS 161.1 FF 2020 4921, 2017 5405 FF 2020 4925, 2019 4265
2020-2838
6483
FF 2020
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