Trasferimento dei diritti sui tratti di strade cantonali integrate dalla Confederazione nella rete nazionale dal 1° gennaio 2020 Il Consiglio federale svizzero, nella sua seduta del 19 febbraio 2020, ha deciso quanto segue: 1

In generale In virtù del decreto del 10 dicembre 20121 sulla rete stradale e dell'articolo 8a capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 62a capoverso 2 della legge federale dell'8 marzo 19602 sulle strade nazionali (LSN), il presente decreto designa i fondi dei tratti cantonali integrati dal 1° gennaio 2020 nella rete delle strade nazionali e specifica i relativi diritti nonché gli obblighi contrattuali e le decisioni trasferiti alla Confederazione.

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Designazione dei fondi La proprietà dei fondi di cui all'articolo 62a capoverso 2 LSN è trasferita alla Confederazione nel modo seguente: a. se l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e il Cantone interessato raggiungono un'intesa, l'USTRA predispone in cooperazione con il Cantone l'iscrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario; b. in assenza di intesa, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) dispone la revisione dei rapporti di proprietà.

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FF 2017 6695 RS 725.11

2020-0533

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Diritti reali limitati I seguenti diritti reali limitati legati alle strade nazionali sono trasferiti alla Confederazione: a. diritti di godimento di fondi di terzi e loro parti, quali ad esempio diritti di passo; b. diritti di superficie, in particolare per sotto o sovrapassaggi, separatori di olio e altre installazioni destinate alla strada e loro parte integrante; c. diritti di passaggio per condotte di approvvigionamento e smaltimento, in particolare di acqua, acque reflue ed energia elettrica; d. divieti e restrizioni in materia di costruzione; e. diritti sulle sorgenti; f. diritti di pegno su fondi propri.

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Diritti e doveri derivanti da decisioni, convenzioni e accordi I diritti e i doveri derivanti da decisioni dei Cantoni nonché da convenzioni di diritto pubblico e accordi obbligatori stipulati con terzi in relazione ai tratti ceduti si intendono trasferiti alla Confederazione.

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Notifica agli uffici del registro fondiario del trasferimento di proprietà

5.1

Il presente decreto costituisce la base per l'iscrizione della Confederazione Svizzera in qualità di proprietaria nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 23 settembre 20113 sul registro fondiario (ORF).

5.2

L'USTRA o il Cantone notifica agli uffici del registro fondiario competenti il trasferimento di proprietà dei fondi secondo il punto 2 tramite domanda di iscrizione firmata da entrambe le parti.

5.3

In assenza di intesa come da numero 2 lettera b, la decisione passata in giudicato costituisce la base per l'iscrizione nel registro fondiario.

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Notifica agli uffici del registro fondiario del trasferimento dei diritti reali limitati

6.1

Il presente decreto costituisce la base per l'iscrizione della Confederazione Svizzera in qualità di titolare dei diritti reali limitati nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 ORF ovvero il loro trasferimento dai Cantoni alla Confederazione.

6.2

L'USTRA o il Cantone notifica agli uffici del registro fondiario competenti il trasferimento dei diritti reali limitati secondo il punto 3 tramite domanda di iscrizione firmata da entrambe le parti.

6.3

In assenza di intesa come da numero 2 lettera b, la decisione passata in giudicato costituisce la base per l'iscrizione nel registro fondiario.

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RS 211.432.1

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Rimborso spese In conformità con l'articolo 62a capoverso 4 LSN, le iscrizioni nel registro fondiario non sono soggette a tasse.

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Pubblicazione

8.1

Il presente decreto è pubblicato nel Foglio federale.

8.2

La pubblicazione si intende ai sensi dell'articolo 970a capoverso 1 CC.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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