20.047 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina del 5 giugno 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2020

A nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-3841

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Compendio La presente Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina è l'ultima di una serie di convenzioni che sostituiscono la convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia mediante convenzioni distinte concluse con gli Stati dell'ex Jugoslavia.

Situazione iniziale La Bosnia ed Erzegovina è uno degli Stati successori dell'ex Repubblica popolare federativa di Jugoslavia. Le relazioni tra la Svizzera e questo Stato nell'ambito della sicurezza sociale sono tuttora disciplinate dalla convenzione conclusa nel 1962 con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia.

La conclusione di una nuova convenzione è necessaria, in quanto il testo della convenzione vigente è antiquato e le sue disposizioni non corrispondono più alle legislazioni vigenti delle Parti contraenti.

Con gli altri Stati successori dell'ex Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sono già state concluse nuove convenzioni. Nel 2019 sono entrate in vigore le convenzioni con la Serbia e il Montenegro (1° gennaio), nonché con il Kosovo (1° settembre).

Contenuto del progetto La presente Convenzione applica il modello adottato negli accordi conclusi finora dalla Svizzera, che riflettono i principi generali vigenti nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare le disposizioni sulla parità di trattamento a favore dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento delle rendite all'estero, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento giuridico dei lavoratori e la reciproca assistenza amministrativa. Essa prevede inoltre una base per la lotta agli abusi e alle frodi.

La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Svizzera, all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché all'assicurazione contro gli infortuni e agli assegni familiari nell'agricoltura. Contiene inoltre talune regolamentazioni concernenti il coordinamento dell'assicurazione malattie.

Il presente messaggio descrive nella prima parte la genesi della Convenzione, presenta poi il sistema di sicurezza sociale della Bosnia ed Erzegovina e contiene infine un commento delle singole disposizioni.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

La Bosnia ed Erzegovina è uno Stato successore dell'ex Repubblica popolare federativa di Jugoslavia che ha dichiarato la propria indipendenza nel 1992. Sulla base delle dichiarazioni della Bosnia ed Erzegovina e della Svizzera, la Convenzione dell'8 giugno 19621 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali ha continuato a essere applicata tra i due Stati.

La Svizzera ha già stipulato nuove convenzioni con i seguenti Stati successori: Slovenia, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo. Inoltre alla Slovenia e alla Croazia si applicano, rispettivamente, l'Accordo del 21 giugno 19992 sulla libera circolazione delle persone e i regolamenti (CE) n. 883/20043 e n. 987/20094 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La convenzione conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia non corrisponde più alle legislazioni vigenti degli Stati contraenti. Per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina, in particolare i rimandi al diritto della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sono ormai privi di oggetto. Per quanto riguarda la Svizzera, è necessario tra l'altro un adeguamento alle modifiche della legislazione in materia di assicurazione per l'invalidità, in quanto nell'ambito della 5 a revisione AI la durata minima di contribuzione è stata aumentata da uno a tre anni.

Nel parere in risposta alla mozione del Gruppo Unione democratica di centro del 24 settembre 2009 (09.3887), il Consiglio federale aveva osservato che le convenzioni con gli Stati balcanici sarebbero state rinnovate o nuovamente stipulate, solo a condizione che fosse in funzione un dispositivo per individuare i casi di frode. A tal fine, nei testi delle convenzioni sono state introdotte disposizioni sulla lotta agli abusi e alle frodi, che permettono tra l'altro di incaricare organi riconosciuti di eseguire ulteriori accertamenti sul posto.

La nuova convenzione consente di proseguire e aggiornare le relazioni con la Bosnia ed Erzegovina nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali.

1 2 3 4

RS 0.831.109.818.1 RS 0.142.112.681; Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone RS 0.831.109.268.1; Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale RS 0.831.109.268.11; Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Le trattative con la Bosnia ed Erzegovina in vista della conclusione di una nuova convenzione sono state avviate nel settembre del 2002. Sono poi stati svolti diverse tornate negoziali ad intervalli di tempo relativamente lunghi. Tra l'altro la 5a revisione AI ha causato un'interruzione dei lavori. Si è dovuto infatti attendere l'esito della votazione popolare del 2007, in quanto l'aumento della durata minima di contribuzione per le rendite AI aveva ripercussioni sul testo della convenzione.

Successivamente, l'avvio della procedura di firma è stato ritardato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale concernente il Kosovo nella quale era stato stabilito che la convenzione con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia doveva continuare ad essere applicata, con conseguenti incertezze sul modo di procedere riguardo alle nuove convenzioni con gli Stati successori dell'ex Repubblica popolare federativa di Jugoslavia. Dopo che queste questioni sono state chiarite dal Tribunale federale, il 7 giugno 2013 il Consiglio federale ha approvato la convenzione sulla base della prima proposta di firma del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

In seguito, nel controllo delle tre versioni linguistiche della convenzione (bosniaca, serba e croata) sono emerse notevoli difficoltà. Nell'ottobre del 2017, dopo diversi scambi di lettere le due delegazioni si sono pertanto nuovamente incontrate. In quella occasione sono state apportate ulteriori modifiche materiali da entrambe le parti e rettificate le versioni linguistiche. All'inizio del maggio del 2018 hanno potuto essere finalizzate le versioni definitive dei testi.

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha approvato la presente versione della Convenzione, che è stata siglata a Sarajevo il 1° ottobre 2018.

Sul piano del contenuto, la Convenzione corrisponde ad altre convenzioni di sicurezza sociale concluse di recente dalla Svizzera. Le nuove regolamentazioni contengono in particolare importanti basi, dal punto di vista della Svizzera, per la collaborazione nella lotta agli abusi e alle frodi. La Convenzione garantisce inoltre un'ampia parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti nonché l'esportazione delle prestazioni.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

La presente Convenzione non è annunciata né nel messaggio sul programma di legislatura 2015­20195 né nel decreto federale sul programma di legislatura 2015­ 20196, perché, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un oggetto a carattere ripetitivo.

5 6

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2

Rinuncia a una procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)8 o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare in quanto è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 LCo, la rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e la recente modifica della prassi, la presente Convenzione sottostà a referendum facoltativo (cfr. n. 7.2).

Di regola si dovrebbe quindi svolgere una procedura di consultazione.

In occasione della riunione del 24 febbraio 2020, la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata consultata in merito alla presente Convenzione. Nella Commissione sono rappresentati gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione, la Confederazione e i Cantoni nonché le persone disabili e il settore dell'aiuto agli invalidi (art. 73 LAVS e art. 65 LAI). La Commissione rappresenta quindi in modo completo gli ambienti interessati per quanto riguarda le convenzioni di sicurezza sociale. Nell'ambito della consultazione sono state fornite spiegazioni sulla Convenzione. La Commissione ha accolto positivamente la Convenzione e l'ha approvata senza obiezioni. Le posizioni degli ambienti interessati sono pertanto note e documentate, motivo per cui, sulla base dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, è stato possibile rinunciare a una procedura di consultazione.

3

Punti essenziali della Convenzione

La struttura e il contenuto della Convenzione con la Bosnia ed Erzegovina sono in linea con gli accordi bilaterali conclusi di recente dalla Svizzera anche con altri Stati successori dell'ex Repubblica popolare federativa di Jugoslavia e con gli standard internazionali in materia di normative di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Convenzione è tesa a coordinare le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché l'assicurazione contro gli infortuni degli Stati contraenti, al fine di evitare che i cittadini di uno Stato vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell'altro Stato. Dal punto di vista materiale la Convenzione si applica all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'assicurazione contro gli infortuni nonché, in misura limitata, all'assicurazione malattie. Per quanto riguarda gli assegni familiari, il campo d'applicazione materiale si riferisce, 7 8

RS 172.061 RS 101

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per la Svizzera, unicamente agli assegni familiari nell'agricoltura. Ciò corrisponde al campo d'applicazione iniziale della convenzione conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia. La stessa soluzione è prevista anche nella nuova convenzione con il Montenegro.

La presente Convenzione poggia sui principi seguenti: parità di trattamento nella maggior misura possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti; assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro; regole per determinare lo Stato competente nel caso in cui l'attività lucrativa interessi entrambi gli Stati contraenti; accesso facilitato alle prestazioni degli Stati contraenti, in particolare computando i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato per il riconoscimento del diritto alle prestazioni; pagamento non ridotto delle prestazioni all'estero; collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti. Essa prevede inoltre una clausola generale sulla lotta agli abusi e disciplina il rimborso di prestazioni erogate indebitamente.

La conclusione della Convenzione secondo il modello collaudato applicato a numerosi altri trattati permette di proseguire le relazioni con la Bosnia ed Erzegovina nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali ponendole su una base moderna.

3.1

Versioni linguistiche della Convenzione

La Convenzione è stata conclusa in lingua tedesca, bosniaca, croata e serba, tutte le versioni facenti parimenti fede.

4

Il sistema di sicurezza sociale in Bosnia ed Erzegovina

4.1

In generale

L'attuale sistema di sicurezza sociale della Bosnia ed Erzegovina poggia su quello dell'ex Repubblica jugoslava. L'odierna struttura del Paese si rispecchia anche nel suo sistema pensionistico. Il Paese comprende due entità (Federazione di Bosnia ed Erzegovina, denominata in seguito «Federazione», e Repubblica Srpska) e un distretto autogestito (Brcko). Le due entità gestiscono ciascuna un fondo pensionistico proprio secondo le rispettive disposizioni legali. Nei fondi, gestiti secondo il principio di ripartizione, sono assicurati obbligatoriamente i lavoratori dipendenti e gli indipendenti nonché i contadini e le persone attive nell'ambito ecclesiastico. I fondi pensionistici sono finanziati mediante contributi, entrate provenienti dall'assicurazione facoltativa e altre attività del fondo nonché mediante contributi statali.

L'assicurazione copre i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. Nel distretto Brcko, che non gestisce alcun fondo proprio, gli interessati possono affiliarsi a uno dei fondi delle entità.

Nella Federazione i contributi salariali ammontano al 24 per cento, di cui il 17 % è a carico dei lavoratori e il 7 % dei datori di lavoro.

Nella Repubblica Srpska il tasso di contribuzione, che ammonta al 18,5 per cento, è interamente a carico dei lavoratori dipendenti.

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4.2

Vecchiaia

Nella Federazione, hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto 65 anni e presentano una durata di assicurazione di almeno 20 anni o , a prescindere dall'età, hanno compiuto almeno 40 anni di assicurazione. Inoltre, già a 60 anni di età e 35 anni di assicurazione per gli uomini e a 55 anni e 30 anni di assicurazione per le donne è possibile riscuotere anticipatamente la rendita. La riscossione anticipata comporta una riduzione duratura delle rendite. Di regola l'importo della rendita si fonda sul reddito medio, che era servito da base per il calcolo dei contributi, e sulla durata di assicurazione.

Nella Repubblica Srpska, per avere diritto a una rendita di vecchiaia a 65 anni sono necessari 15 anni di assicurazione. Inoltre, vi hanno diritto gli uomini che hanno compiuto 60 anni se presentano almeno 40 anni di contribuzione e le donne a 58 anni di età, se presentano oltre 35 anni di contribuzione. Analogamente a quanto avviene nella Federazione, l'importo delle rendite dipende dalla durata di contribuzione e dal reddito conseguito.

4.3

Decesso

Di regola hanno diritto alle prestazioni per i superstiti il coniuge superstite e i figli.

Nella Repubblica Srpska vi hanno diritto anche i genitori, a condizione che dipendessero finanziariamente dal defunto.

Le prestazioni per i superstiti sono concesse se al momento del decesso il defunto aveva diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Se il decesso è dovuto a un infortunio professionale o a una malattia professionale, questa condizione non è applicabile.

Le vedove ricevono le prestazioni se hanno più di 50 anni, i vedovi più di 60 anni.

Inoltre, per entrambe le categorie è necessario che provvedano a figli aventi anch'essi diritto a una prestazione per i superstiti o a figli disabili.

I figli ricevono le prestazioni fino all'età di 15 o 25 anni (Federazione) oppure di 26 anni (Repubblica Srpska), se studiano a tempo pieno. I figli disabili hanno diritto alle prestazioni senza limitazione d'età.

L'importo delle prestazioni dipende dal numero di aventi diritto (coniuge e figli) e dall'importo della rendita di vecchiaia o d'invalidità del defunto. Per un superstite ammonta al 70 per cento e a partire da quattro superstiti al 100 per cento.

4.4

Invalidità

La rendita d'invalidità è concessa se l'incapacità al lavoro è almeno del 20 per cento.

L'importo delle prestazioni dipende dalla durata dell'occupazione e dal grado d'invalidità.

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Inoltre, nella Federazione è necessario un periodo di assicurazione minimo di un anno. Se l'invalidità è imputabile a motivi professionali, la rendita non può essere inferiore a una rendita di vecchiaia basata su 40 anni di assicurazione. Negli altri casi la rendita è calcolata come quella di vecchiaia con la stessa durata di assicurazione.

4.5

Infortunio

La cerchia di assicurati e il finanziamento coincidono con quella dell'assicurazione pensioni. Sono coperti i rischi di infortunio professionale e malattia professionale.

In caso d'invalidità duratura si ha diritto alle stesse prestazioni descritte al numero 4.4. Per contro, non è necessario un periodo di assicurazione minimo.

Le prestazioni mediche in natura sono assunte dall'assicurazione malattie.

Quest'ultima è finanziata mediante contributi e dallo Stato. A seconda del trattamento, i pazienti devono farsi carico di un importo compreso tra il 10 e il 25 per cento delle spese sostenute per il medico o l'ospedale.

In caso di incapacità lavorativa di breve durata, il datore di lavoro continua a versare l'intero salario durante 42 giorni (Federazione e distretto Brcko) o 30 giorni (Repubblica Srpska). L'assicurazione malattie paga questi importi.

5

Commento ai singoli articoli del trattato

Disposizioni generali (Titolo I) Art. 2 Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende, per quanto riguarda la Svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione malattie (in misura limitata) e gli assegni familiari nell'agricoltura. Per quanto riguarda la Bosnia ed Erzegovina, esso si estende alle norme giuridiche concernenti l'assicurazione pensioni e invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione malattie nonché gli assegni per figli e il sostegno finanziario per il congedo maternità.

Art. 3 Questa disposizione definisce il campo d'applicazione personale. La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, ai loro familiari e superstiti nonché ai rifugiati, agli apolidi e ai loro familiari, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Alcune disposizioni si applicano anche ai cittadini di Stati terzi. Si tratta in particolare delle disposizioni sull'assoggettamento, sull'assicurazione malattie e sull'assicurazione contro gli infortuni.

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Art. 4 Conformemente ai principi generali internazionali, la Convenzione garantisce un'ampia parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti nel quadro dei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione materiale. Tenendo conto di alcune particolarità della propria legislazione, riguardo alla parità di trattamento la Svizzera ha tuttavia formulato alcune riserve, che si riferiscono in particolare all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate istituzioni (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS).

Art. 5 La parità di trattamento si applica anche al versamento di prestazioni pecuniarie all'estero. L'articolo 5 garantisce che le prestazioni pecuniarie siano versate senza alcuna limitazione ai cittadini degli Stati contraenti, a prescindere dalla residenza. La Svizzera limita questo principio concedendo i quarti di rendita AI, le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità solo se l'avente diritto risiede in Svizzera. Secondo la presente Convenzione, anche gli assegni per l'economia domestica ai sensi della legislazione svizzera in materia di assegni familiari nell'agricoltura sono versati ai cittadini della Bosnia ed Erzegovina solo se l'avente diritto risiede in Svizzera con la sua famiglia. Dal canto suo, la Bosnia ed Erzegovina si riserva il diritto di non esportare le sue rendite minime, concepite come prestazioni in funzione del bisogno.

Norme giuridiche applicabili (Titolo II) Art. 6­9 Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello dell'assoggettamento assicurativo dei cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato. Per la presente Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi bilaterali, vale il principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro. Questo significa che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sarà assoggettato al sistema assicurativo in ciascuno di essi unicamente per l'attività che vi esercita. Questa disposizione si applica anche ai cittadini di Stati terzi (art. 6).
Gli articoli 7­10 comprendono disposizioni speciali che derogano al principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro. I lavoratori dipendenti distaccati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato contraente restano sottoposti durante 24 mesi alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati (art. 7).

I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto stradale, ferroviario o aereo con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti che sono occupati sul territorio di entrambi gli Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'impresa ha la sede. Se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una succursale o una rappresentanza permanente di

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detta impresa, tali persone sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato (art. 7 par. 2 e 3).

Rimangono assoggettati nello Stato d'origine anche i dipendenti di un servizio pubblico di uno Stato contraente inviati nell'altro Stato (art. 7 par. 4).

I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio di uno di essi sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato in cui risiedono (art. 7 par. 5).

Ai membri di una missione diplomatica, di una sede permanente o di una sede consolare le convenzioni di Vienna9 sulle relazioni diplomatiche e consolari consentono di restare assoggettati alle assicurazioni sociali dello Stato che li ha distaccati (art. 8).

Le persone senza statuto diplomatico o consolare di uno degli Stati contraenti, impiegate sul territorio dell'altro Stato presso una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato, sono sottoposte per principio alla legislazione del luogo di lavoro, a prescindere dalla nazionalità. Possono tuttavia scegliere di sottostare alla legislazione del primo Stato (art. 8 par. 2 e 3).

Nella loro funzione di datore di lavoro, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati contraenti sono tenute ad assicurare il personale locale secondo le disposizioni della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato contraente in cui si trova la rappresentanza (art. 8 par. 4).

I cittadini di uno degli Stati contraenti, impiegati sul territorio dell'altro Stato quale personale tecnico o di servizio presso una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo, sottostanno alla legislazione del secondo Stato contraente, se non sono assicurati né nello Stato d'origine né nello Stato terzo del datore di lavoro.

Questa disposizione mira a evitare lacune assicurative (art. 9).

Art. 10 Le disposizioni sulla legislazione applicabile vengono integrate da una cosiddetta clausola d'eccezione, che in casi speciali permette alle autorità competenti degli Stati contraenti di concordare norme derogatorie nell'interesse di determinate persone.

Art. 11 L'articolo 11 definisce la posizione giuridica del coniuge e dei figli di una persona che viene inviata da uno Stato contraente nell'altro. I familiari che accompagnano la persona che lavora temporaneamente all'estero rimangono sottoposti
con essa alle norme giuridiche dello Stato d'origine, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa (par. 1). In Svizzera, in questi casi i coniugi e i figli sono assicurati presso l'AVS/AI (par. 2).

9

RS 0.191.01: Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche; RS 0.191.02: Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari

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Disposizioni particolari (Titolo III) Capitolo 1: Malattia e maternità Art. 12 e 13 Queste disposizioni disciplinano il passaggio dal sistema di assicurazione malattie di uno Stato contraente a quello dell'altro Stato. In Svizzera ciò concerne esclusivamente l'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal. I periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione d'indennità giornaliera della Bosnia ed Erzegovina sono conteggiati dagli assicuratori svizzeri con un'eventuale riserva. Per l'ammissione nell'assicurazione di base obbligatoria secondo la LAMal non si possono formulare riserve relative allo stato di salute né esigere periodi assicurativi precedenti. Allo stesso modo, le disposizioni agevolano anche il passaggio all'assicurazione malattie della Bosnia ed Erzegovina.

Capitolo 2: Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti Art. 15 e 18 Se per far valere il diritto a una prestazione è prevista una durata minima di assicurazione e i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato contraente non bastano per acquisire il diritto a prestazioni, vengono conteggiati i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente. Questo vale anche per l'adempimento del periodo di assicurazione minimo di tre anni necessario per il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità svizzera, a condizione che almeno un anno di contribuzione sia stato compiuto in Svizzera (art. 18 par. 1). Vengono presi in considerazione non solo i periodi di assicurazione dell'altro Stato contraente, ma anche quelli compiuti in uno Stato terzo con il quale gli Stati contraenti hanno concluso una convenzione bilaterale (art. 15 par. 2 e 18 par. 2).

Nell'assicurazione per l'invalidità i periodi compiuti all'estero sono computati unicamente per l'adempimento delle condizioni di diritto. Per il calcolo di una rendita d'invalidità svizzera vengono tuttavia presi in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera (art. 18 par. 4).

Art. 16 Questa disposizione definisce i dettagli per il calcolo delle rendite nella Bosnia ed Erzegovina, se è necessario il computo dei periodi compiuti all'estero, secondo il principio della totalizzazione e del calcolo pro rata.

Art. 17 I cittadini della Bosnia ed Erzegovina sottoposti all'obbligo contributivo che esercitano un'attività
lucrativa o risiedono in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, fintanto che risiedono in Svizzera. I cittadini della Bosnia ed Erzegovina senza attività lucrativa che per 5189

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motivi di età sono assicurati presso l'AVS/AI ma non sottostanno all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa di età compresa tra i 18 e i 20 anni e minorenni) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione soltanto se hanno risieduto in Svizzera per almeno un anno. Ai minorenni invalidi si applicano condizioni agevolate per il diritto alle prestazioni (art. 17 par. 4).

Art. 19 Il versamento all'estero di una rendita ordinaria di vecchiaia che non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente viene sostituito dal pagamento di un'indennità unica, pari al valore attuale della rendita dovuta al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera. Se l'importo della rendita svizzera è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Bosnia ed Erzegovina possono scegliere tra la rendita e l'indennità unica. Nel caso delle coppie sposate, l'indennità unica viene versata soltanto se anche l'altro coniuge ha diritto a una rendita.

Le stesse condizioni sono applicabili alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e non sia più previsto un riesame delle condizioni di diritto.

Art. 20 I cittadini della Bosnia ed Erzegovina hanno diritto a rendite straordinarie dell'AVS/AI alle stesse condizioni dei cittadini di altri Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. Tale diritto presuppone che, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni senza interruzione.

Capitolo 3: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Art. 21­27 Grazie all'assistenza reciproca in materia di prestazioni, le persone assicurate in uno degli Stati contraenti che sono vittime di un infortunio sul territorio dell'altro Stato hanno diritto in quest'ultimo alle cure necessarie, senza dover assumere loro stesse le spese. Le prestazioni e le tariffe sono disciplinate dalla legislazione di questo Stato. L'assicurazione cui sono affiliate le persone in questione deve rimborsare le spese cagionate all'assicurazione che ha fornito le prestazioni (art. 23). Il grado d'incapacità al guadagno in
seguito a malattie professionali e infortuni sul lavoro, occorsi successivamente sul territorio dei due Stati, deve essere valutato sulla base di entrambi gli eventi (art. 24). È inoltre disciplinata la competenza in materia di prestazioni fornite in caso di malattie professionali contratte o aggravatesi in seguito a un'attività svolta sui territori dei due Stati contraenti (art. 27).

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Capitolo 4: Assegni familiari Art. 28 I cittadini della Svizzera e della Bosnia ed Erzegovina hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche menzionate nel campo d'applicazione materiale (art. 2; per la Svizzera, assegni familiari nell'agricoltura), a prescindere dalla residenza dei loro figli.

Disposizioni di applicazione (Titolo IV) Art. 29­40 Questa parte contiene disposizioni esecutive analoghe a quelle di tutte le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.

Tali disposizioni esecutive prevedono, in particolare, la conclusione di un accordo da parte delle autorità competenti per agevolare l'applicazione della Convenzione e delegano all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la competenza di concludere autonomamente tale accordo (art. 29 n. 1). Stabiliscono inoltre che le autorità degli Stati contraenti devono riconoscere reciprocamente i documenti redatti nelle lingue ufficiali dei due Stati (art. 39 par. 1) e prestarsi vicendevolmente assistenza nell'applicazione della Convenzione (art. 30 par. 1). È inoltre garantito il trasferimento di somme di denaro in relazione all'applicazione della Convenzione anche in caso di limitazione del commercio delle valute da parte di uno degli Stati contraenti (art. 37 par. 4).

La Convenzione contempla una disposizione completa per prevenire la riscossione indebita di prestazioni (art. 31), che permette di eseguire controlli supplementari sul territorio dell'altro Stato contraente. L'assicurazione svizzera per l'invalidità può così incaricare un organo riconosciuto nella Bosnia ed Erzegovina (p. es. una ditta incaricata della liquidazione dei danni) di eseguire ulteriori indagini e verifiche (par. 3). Dal canto suo, l'assicurazione sociale della Bosnia ed Erzegovina ha la possibilità di ricorrere al dispositivo svizzero per la lotta alle frodi nell'assicurazione per l'invalidità attraverso l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Per prevenire il pagamento indebito di prestazioni è previsto inoltre lo scambio di dati concernenti le rendite esportate ai fini di un confronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nell'altro Stato (par. 4). In aggiunta, la clausola sulla lotta alle frodi permette lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti per prevenire la riscossione indebita di
prestazioni complementari svizzere (par. 5).

L'articolo 34 prevede una procedura per la ripetizione di prestazioni corrisposte indebitamente. La Convenzione contiene anche una disposizione in materia di regresso (art. 35). La soluzione delle controversie spetta in primo luogo alle autorità competenti degli Stati contraenti. Se necessario, va istituito un tribunale arbitrale (art. 40).

Anche la protezione dei dati personali al momento della loro trasmissione è disciplinata nel dettaglio (art. 36). In particolare, i dati trasmessi possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione e devono essere protetti specialmente 5191

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dall'accesso e dall'utilizzo non autorizzati. Ai dati trasmessi sono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato ricevente.

Disposizioni finali e transitorie (Titolo V) Art. 41­44 La Convenzione è applicabile dalla sua entrata in vigore. Essa si applica anche agli eventi assicurati insorti prima di questa data; tuttavia, le prestazioni che ne derivano saranno versate solo a partire dalla data dell'entrata in vigore.

La convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Gli strumenti di ratifica potranno essere scambiati solo dopo la conclusione delle procedure di approvazione interne in entrambi gli Stati. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Pur essendo conclusa per una durata indeterminata, essa può essere denunciata da ogni Stato contraente per la fine di un anno civile utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di sei mesi. In caso di denuncia, i diritti acquisiti in applicazione della Convenzione non vengono toccati (garanzia dei diritti acquisiti).

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Attualmente circa 29 000 cittadini della Bosnia ed Erzegovina vivono in Svizzera, mentre nella Bosnia ed Erzegovina vivono circa 815 cittadini svizzeri.

La convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia continua a essere applicata alla Bosnia ed Erzegovina. Essa verrà sostituita dalla presente Convenzione, il che non genererà per principio nuovi impegni per la Svizzera. Soltanto la disposizione concernente la totalizzazione reciproca degli anni di assicurazione, che prevede in futuro anche il computo dei periodi di contribuzione compiuti nella Bosnia ed Erzegovina per adempiere la durata minima di contribuzione di tre anni che dà diritto a una rendita d'invalidità svizzera, potrà comportare spese supplementari. Nel caso delle convenzioni di sicurezza sociale con la Serbia e il Montenegro, la cui diaspora in Svizzera conta circa 70 000 persone, le spese supplementari erano state preventivate a meno di 100 000 franchi. Nel presente caso, considerata la diaspora meno significativa, dovrebbero essere inferiori.

In seguito alla conclusione della Convenzione, la Confederazione e la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, competente per il pagamento delle rendite all'estero, non necessiteranno di posti di lavoro supplementari.

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Aspetti giuridici

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Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Poiché non vi è alcuna delega di competenze, per il presente caso l'approvazione della Convenzione spetta all'Assemblea federale.

7.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il presente trattato internazionale è direttamente vincolante e definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini degli Stati contraenti nei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione materiale. La Convenzione stabilisce tra l'altro la legislazione applicabile. Di regola, l'assoggettamento a un sistema di sicurezza sociale nazionale comporta l'obbligo contributivo. Inoltre, la Convenzione definisce i diritti dei cittadini degli Stati contraenti quali il versamento delle rendite all'estero o le condizioni meno rigide per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione. Tali disposizioni dovrebbero essere emanate dal diritto nazionale sotto forma di una legge federale.

La Convenzione contiene quindi disposizioni importanti che contengono norme di diritto, motivo per cui il decreto federale che approva il trattato deve sottostare a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Tuttavia, conformemente alla vigente prassi del Parlamento e del Consiglio federale, le convenzioni di sicurezza sociale (analogamente agli accordi di libero scambio e a quelli di promozione e protezione reciproche degli investimenti) comprendenti disposizioni che non creano obblighi più ampi rispetto a numerosi trattati analoghi

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RS 171.10 RS 172.010

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già conclusi dalla Svizzera sono considerate come accordi standard e non sottostanno a referendum.

Nell'ambito della revisione della legge federale del 6 ottobre 200012 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si era previsto d'introdurre nelle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali una disposizione in virtù della quale l'Assemblea federale avrebbe avuto la facoltà di approvare le convenzioni di sicurezza sociale mediante decreto federale semplice. Il Parlamento ha tuttavia respinto questa proposta. Nel messaggio del 30 novembre 2018 concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo (n. 6.2) il Consiglio federale aveva già indicato che avrebbe raccomandato di sottoporre a referendum facoltativo gli accordi a venire, se l'Assemblea federale non avesse approvato la delega di competenze proposta nell'ambito della revisione della LPGA.

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RS 830.1

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