Legge sull'asilo

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(LAsi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Art. 45 cpv. 1 lett. a e b 1

La decisione d'allontanamento indica: a.

fatti salvi accordi internazionali, in particolare l'Accordo di associazione alla normativa di Dublino, l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nel Paese di provenienza o in un altro Paese fuori dallo spazio Schengen che ammette la persona;

b.

fatti salvi accordi internazionali, in particolare l'Accordo di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale egli deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2020 6219 RS 142.31

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