8 Decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 1041,5 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1­2 e 19­23 LPRI, comprese le spese di funzionamento di Innosuisse.

1

Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati 98,0 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead).

L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.

2

Art. 2 1

Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

9,9 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

2

Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021­2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

1 2 3

RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295

2019-2972

3551

Finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 2021­2024. DF

Art. 3

FF 2020

Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

3552