Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 29 novembre 2020 del 14 settembre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 29 novembre 2020 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ l'iniziativa popolare del 10 ottobre 2016 «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (FF 2020 4921); ­ l'iniziativa popolare del 21 giugno 2018 «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» (FF 2020 4925).

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Vogliate prendere ogni provvedimento necessario affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) e l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11); 22 la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1) e l'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11), come anche la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157); 23 l'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116); 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione; 25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 30 novembre 2018 concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF 2018 6495).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori al più presto quattro settimane, ma al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 2020-2839

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32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale siano in grado di inviare il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su richiesta esplicita, ad altri aventi diritto di voto all'estero, al più presto durante la settimana 43; visto che a causa della pandemia di coronavirus le spedizioni all'estero possono talvolta richiedere più tempo, è particolarmente importante anticipare l'invio; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro 13 giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro tre giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, LDP).»; 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino all'omologazione del risultato della votazione.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Tuttavia in caso di altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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A seguito della pandemia di coronavirus, vi invitiamo a richiamare l'attenzione dei servizi incaricati dell'organizzazione dello scrutinio sulle regole d'igiene e di distanziamento sociale vigenti e sulle eventuali misure di protezione, nonché sul loro rispetto e sulla loro attuazione nel corso delle operazioni di voto all'urna e di spoglio.

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Vogliate incaricare i servizi ufficiali a ciò designati nel vostro Cantone (autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti) di trasmettere immediatamente i risultati della votazione al competente servizio centrale del Cantone.

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Il servizio centrale del Cantone trasmette a sua volta, immediatamente e in forma elettronica, il risultato provvisorio della votazione alla Cancelleria federale e all'Ufficio federale di statistica. Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone comprende il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei sì e dei no e delle schede bianche o nulle. I servizi federali summenzionati inviano, con lettera separata, le informazioni sui requisiti tecnici e organizzativi della trasmissione dei risultati.

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nessun risultato provvisorio deve essere reso pubblico prima delle 12.00 della domenica delle votazioni. Ciò vale anche per i risultati a livello comunale, circondariale o distrettuale. Vi chiediamo di istruire di conseguenza le autorità interessate.

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Le due domande che figurano sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»?

2. Volete accettare l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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