20.085 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni dell'11 novembre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Liechtenstein (di seguito «CDI-FL») è stata firmata nel 2015 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione. Nel frattempo sono stati definiti nuovi standard internazionali nel campo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Gli Stati contraenti hanno pertanto avviato negoziati volti ad aggiornare la CDI-FL e stipulato un Protocollo di modifica. Quest'ultimo è stato accolto favorevolmente dai Cantoni e dagli ambienti interessati.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 14 luglio 2020.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Dalla sua entrata in vigore la Convenzione del 10 luglio 20151 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «CDI-FL») non è mai stata sottoposta a revisione.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale del 24 novembre 20162 per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).

Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del progetto elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS).

In vista della sottoscrizione della Convenzione BEPS, la Svizzera e il Liechtenstein hanno discusso della sua attuazione bilaterale. Il Liechtenstein non è stato in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-FL in virtù della Convenzione BEPS. Essendo, questa, per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-FL ai risultati del progetto BEPS non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-FL.

I negoziati sul Protocollo di modifica della CDI-FL (di seguito «Protocollo di modifica CDI-FL») si sono conclusi nel mese di febbraio 2020 con la parafatura del rispettivo progetto.

Dopo essere stati consultati nell'aprile 2020, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica CDI-FL, che è stato quindi firmato il 14 luglio 2020.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica CDI-FL contiene esclusivamente disposizioni volte ad attuare gli standard minimi definiti dal progetto BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituiscono standard minimi del progetto BEPS. Con il 1 2

RS 0.672.951.43 RS 0.671.1

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Protocollo di modifica CDI-FL la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Articolo I paragrafo 1 del Protocollo di modifica concernente il preambolo della CDI-FL Questa disposizione inserisce nella CDI-FL il preambolo elaborato nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS e contenuto nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS nonché nel Modello di convenzione dell'OCSE3 («Modello OCSE»), sostituendolo di fatto al preambolo attualmente in vigore. Secondo questo nuovo preambolo, la CDI-FL intende ora anche evitare la non imposizione o la ridotta imposizione quali conseguenze di abusi. L'introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6.

Articolo I paragrafo 2 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 della CDI-FL (Procedura amichevole) La presente disposizione aggiunge all'articolo 25 paragrafo 2 CDI-FL un secondo periodo, secondo cui gli accordi amichevoli sono applicati indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Questa regolamentazione riflette l'articolo 25 paragrafo 2 secondo periodo del Modello OCSE ed è contenuta anche nell'articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione BEPS. Con tale modifica la CDI-FL è conforme allo standard minimo dell'azione 14 del progetto BEPS.

Lo standard minimo del progetto BEPS intende evitare che gli accordi amichevoli non trovino attuazione a causa dei termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Secondo l'elemento 3.3 del rapporto relativo all'azione 14, per impedire che ciò accada vi sono due possibilità. Innanzitutto occorre stabilire in virtù dell'articolo 25 paragrafo 2 secondo periodo del Modello OCSE che gli accordi amichevoli sono applicati indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti, così come è stato definito nel Protocollo di modifica CDI-FL. Qualora uno Stato non fosse in grado di accettare questa norma, dovrebbe essere disposto, in alternativa, a convenire dei termini per le rettifiche degli utili conformemente alle regole per gli utili delle imprese e delle imprese associate di cui agli articoli 7 e 9 della CDI-FL e del Modello OCSE. Queste disposizioni garantiscono quindi che non vengano avviate procedure amichevoli relative agli utili delle imprese il cui esito non può essere applicato a causa dei termini stabiliti nella legislazione
nazionale degli Stati contraenti. Pertanto i termini per le rettifiche degli utili secondo gli articoli 7 e 9 Modello OCSE devono essere calcolati in modo tale da rettificare solo gli utili per cui è possibile svolgere procedure amichevoli per stabi-

3

Consultabile al seguente indirizzo (disponibile solo in lingua inglese e francese): www.oecd.org > Topics > Tax > Tax treaties > OECD Model Tax Convention.

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lirne la legittimità e il cui esito può essere attuato nel rispetto di una durata procedurale massima e dei termini delle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

Di norma, per l'attuazione di accordi amichevoli la Svizzera si riserva l'applicabilità dei termini della legislazione nazionale. Ciò è motivato dal fatto che il diritto interno di molti Paesi prevede lunghi termini di prescrizione che consentono rettifiche, e con esse l'avvio di procedure amichevoli, il cui esisto potrebbe richiedere una modifica dell'imposizione svizzera anche molto tempo dopo la scadenza di dieci anni prevista dal diritto fiscale svizzero per domande di revisione4 o per l'avvio di procedure di ricupero d'imposta5. Pertanto è fatta salva l'applicabilità dei termini di revisione e prescrizione del diritto interno svizzero per garantire la certezza del diritto riguardo all'imposta applicata.

Nel caso del Protocollo di modifica CDI-FL la Svizzera si è invece impegnata a dare attuazione a tutti gli accordi scaturiti dalle procedure amichevoli. Questa scelta è stata fatta considerando i termini di prescrizioni del diritto del Liechtenstein, comparabili a quelli della Svizzera. Infatti l'articolo 115 della legge fiscale del 23 settembre 20106 del Liechtenstein prevede un termine assoluto di prescrizione di dieci anni per l'applicazione di un'imposta o del ricupero d'imposta. Nei rapporti con il Lichtenstein rappresenterebbero pertanto un'eccezione le procedure amichevoli che richiedono adeguamenti dell'imposizione svizzera oltre i termini giuridici stabiliti dal nostro Paese. La riserva dei termini svizzeri per le procedure amichevoli, al fine di garantire la certezza del diritto, non è quindi necessaria nel caso del Liechtenstein.

Articolo I paragrafi 3 e 4 del Protocollo di modifica concernente il nuovo articolo 27a della CDI-FL (Diritto ai benefici) Queste disposizioni sostituiscono la clausola antiabuso nel numero 4 del Protocollo della CDI-FL, introducendo una nuova norma che si allinea allo standard minimo secondo il rapporto sull'azione 6 del progetto BEPS ed è contenuta nel Modello OCSE (art. 29 par. 9) e nella Convenzione BEPS (art. 7 par. 1).

Come la disposizione in vigore, la nuova norma fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i
benefici previsti dalla CDI-FL non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-FL.

A differenza della clausola antiabuso della versione originaria della CDI-FL, la nuova disposizione non è confinata a determinate tipologie di reddito, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-FL. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola antiabuso si distingue dalla versione attuale anche sotto un altro aspetto. Si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in 4

5 6

Art. 148 della legge federale del 14.12.1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e art. 51 cpv. 3 della legge federale del 14.12.1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Art. 152 LIFD e art. 53 cpv. 2 LAID.

LR 640.0

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cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. La seconda parte della clausola precisa appunto che i benefici della CDI-FL siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

Articolo II del Protocollo di modifica CDI-FL (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica CDI-FL sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso. Mentre l'articolo I paragrafo 2 del Protocollo di modifica CDI-FL relativo all'attuazione senza limiti di tempo degli accordi scaturiti dalle procedure amichevoli si applica già dal giorno di entrata in vigore del Protocollo di modifica.

3

Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-FL non prevede modifiche delle norme di attribuzione del diritto di imposizione degli Stati contraenti e non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali.

Il presente Protocollo di modifica può essere applicato nel quadro delle risorse di personale esistenti.

4

Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-FL si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale7 (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-FL. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvare il Protocollo di modifica CDI-FL.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20029 sul Parlamento 7 8 9

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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(LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-FL contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il presente Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-FL sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5

Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-FL sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200510 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione.

In merito al Protocollo di modifica CDI-FL è stata svolta una procedura informativa.

A tal fine, nell'aprile 2020 i Cantoni e gli ambienti interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto per parere il Protocollo di modifica assieme a una nota esplicativa. Il Protocollo è stato accolto favorevolmente e senza alcuna obiezione. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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