699 Termine d'opposizione : 18 marzo 1941.

Legge federale sul lavoro a domicilio.

(Del 12 dicembre 1940.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 34ter e 64 della Costituzione ; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1938, Capo primo.

CAMPO D'APPLICAZIONE.

Art. 1.

La presente legge s'applica ai lavori industriali e artigia- Lavori bali eseguiti a domicilio. assoggettati.

Art. 2.

Operai, datori Sono considerati nel senso della presente legge : a di lavoro, ) operaio a domicilio, colui che, nella sua abitazione o in intermediari.

altro luogo da lui scelto, lavora per conto di un datore di lavoro e per una mercede, sia da solo, sia con membri della sua famiglia o con terze persone ; *>) datore di lavoro, colui che fa eseguire da operai a domici¬ lio lavori che non sono destinati ai suoi propri bisogni o a quelli della sua famiglia ; c ) intermediario, colui che si fa affidare dai datori di lavoro, a titolo indipendente, del lavoro da eseguire a domicilio che egli consegna a operai a domicilio. Salvo particolari dispo¬ sizioni, egli è considerato come operaio a domicilio rispetto al datore di lavoro e come datore di lavoro rispetto all'ope¬ raio a domicilio.

700 Art. 3.

Applicabilità 1 in caso di dubbio, il Governo cantonale decide circa l'apdeiia leeKe.

plicazione della legge. Contro la sua decisione è ammesso il ri¬ corso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio fede¬ rale.

2 È autorizzata a provocare una decisione dell'autorità can¬ tonale o a ricorrere contro di essa la persona che rende verosi¬ mile di avere un interesse alla decisione.

Capo secondo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Applicazione del Codice delle obbli¬ gazioni.

Art. 4.

Salvo disposizioni particolari della presente legge, i rap¬ porti giuridici tra il datore di lavoro, l'intermediario e l'operaio a domicilio sono regolati dal Codice delle obbligazioni.

Art. 5.

1 Comunica¬ Prima di consegnare del lavoro all'operaio a domicilio, il zione delle datore di lavoro gli comunicherà le condizioni di lavoro.

condizioni 2 di lavoro Le aliquote della mercede e le condizioni di fornitura e di mercede.

usuali od obbligatorie saranno affisse o esposte in un punto vi¬ sibile del locale che serve alla consegna del lavoro o, ancora, co¬ municate per iscritto all'operaio a domicilio.

3 Ad ogni consegna di lavoro l'operaio a domicilio va in¬ formato per iscritto circa i particolari dell'ordinazione, che non sono specificati nelle condizioni usuali di consegna. In questi particolari devono essere compresi l'importo della rimunerazione come pure l'indennità corrispostagli per il materiale e le forni¬ ture che deve provvedere egli stesso. La descrizione dell'ordina¬ zione può farsi anche mediante campioni.

Divieto di affidare lavoro al fancinlli.

Limitazione nel tempo.

Termini di fornitura.

Art. 6.

È vietato far lavorare a domicilio, a titolo indipendente, fan¬ ciulli che non hanno compito i quindici anni.

Art. 7.

È vietato dare e ricevere lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, la consegna e l'accettazione di lavoro non dovranno aver luogo prima delle ore sei o dopo le ore venti. I Governi cantonali possono, in circostanze speciali» autorizzare eccezioni.

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701 2

II datore di lavoro deve fissare i termini di fornitura in modo che l'operaio non abbia da lavorare nè in domenica nè, gli altri giorni, fra le ore ventidue e le ore sei.

3 Allo scopo di proteggere le donne e i giovani, il Consiglio federale può emanare disposizioni più severe circa la consegna del lavoro e i termini di fornitura.

Art. 8.

Di regola, la mercede dev'essere pagata all'atto della for¬ bitura della merce.

2 Quando l'operaio a domicilio riceve di continuo del lavoro °ppure l'esecuzione di un'ordinazione dura un certo tempo, la Paga avrà luogo ad intervalli regolari di quattordici giorni al massimo. Qualora circostanze particolari lo giustifichino e l'ope¬ raio o il suo rappresentante legale vi acconsenta per iscritto, l'intervallo potrà essere prolungato, in via eccezionale, sino ad bn mese.

3 La mercede deve essere pagata in moneta avente corso legale; all'importo va unito un conteggio di paga. Nessuna co¬ strizione, palese o dissimulata, dovrà essere esercitata quanto Gl'uso della mercede.

4 L'operaio conserverà il conteggio di paga; il datore di la¬ voro un duplo.

5 I crediti che operai a domicilio hanno di fronte al da¬ tore di lavoro per lavori eseguiti a domicilio sono parificati ai salari nel senso degli articoli 93 e 219, quarto capoverso, prima c lasse, lettera c, della legge 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 9.

1 Le trattenute sulla mercede sono lecite solo nel caso in cui v i sia stato un danno cagionato intenzionalmente o per negligenZa o imprudenza. Per i materiali e le forniture deteriorate, la trattenuta non può superare il prezzo di costo. Il motivo della trattenuta deve essere comunicato all'operaio per iscritto.

2 Una trattenuta sulla mercede convenuta secondo l'articolo !59 del Codice delle obbligazioni, non deve superare il dieci per cento della mercede esigibile l'ultimo giorno di paga; essa non deve durare più di quattordici giorni.

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Art. 10.

II Consiglio federale può stabilire quali siano i lavori che Per ragioni di salubrità, di polizia del fuoco o di moralità non de¬ vono essere eseguiti a domicilio o non possono esserlo che a con¬ dizioni speciali.

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Pagamento della mer¬ cede.

Trattenute sulla mercede.

Misure restrittive.

Industria degli orologi.

702 2

Esso può, dopo aver consultato i gruppi professionali in¬ teressati, sottoporre ad altre restrizioni il lavoro eseguito fuori di fabbrica nell'industria degli orologi.

Capo terzo.

FISSAZIONE DELLE MERCEDI.

Art. 11.

1 Commissioni II Consiglio federale istituisce una o più commissioni professionali.

professionali per i rami d'attività in cui il lavoro a domicilio ha una speciale importanza. In esse saranno rappresentati, in nu¬ mero uguale, i datori di lavoro e gli operai a domicilio, come pure le autorità. Come rappresentanti delle autorità possono es¬ sere nominati anche periti.

2 Le commissioni professionali hanno il compito di occu¬ parsi delle condizioni di lavoro e di mercede esistenti nel lavoro a domicilio del loro ramo. Esse servono da organi consultivi alle autorità federali e possono sottoporre d'ufficio al Dipartimento federale competente proposte concernenti il lavoro a domicilio e, in modo particolare, la fissazione di mercedi nel senso dell'ar¬ ticolo 12.

3 II Consiglio federale, dopo aver consultati i gruppi pro¬ fessionali interessati, regola per il rimanente l'organizzazione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni.

Fissazione delle mercedi Divieto di turbare la pace nelle relazioni di lavoro.

Art. 12.

Allorché le mercedi pagate agli operai a domicilio di un ramo determinato sono eccezionalmente basse e i datori di lavoro e gli operai interessati non sono in grado di regolarle efficace¬ mente, il Consiglio federale può, nei limiti dell'interesse generale e dopo aver consultato la commissione professionale competente, come pure i Governi interessati, procedere a fissazioni di mer¬ cedi. A questo scopo esso può : a) stabilire mercedi minime ; b) dopo aver assunto il parere di periti indipendenti, dichia¬ rare obbligatori, per tutti i membri del gruppo professio¬ nale, dei contratti collettivi di lavoro e delle tariffe di sa¬ lario.

2 Insieme con le mercedi possono essere fissate anche l'in¬ dennità per il materiale e le forniture, gli assegni accessori di carattere sociale e la rimunerazione dell'intermediario.

3 Le mercedi in tal modo fissate possono essere scalari per regioni; la durata della loro validità deve essere limitata.

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703 4 Le convenzioni sono nulle nella misura in cui esse dero¬ gano all'ordinanza del Consiglio federale che fissa le mercedi.

Le disposizioni nulle sono sostituite da quelle dell'ordinanza.

5 Finché è in corso la procedura per la fissazione delle mer¬ cedi nel senso del presente articolo, come pure finché dura la va¬ lidità delle ordinanze, le parti devono astenersi dal turbare la Pace nelle relazioni del lavoro.

Art. 13.

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle mer- ad^ftri'sta cedi fissate agli stabilimenti dello stesso ramo che lavorano in biiimenti.

condizioni economiche simili a quelle degli operai a domicilio e iu concorrenza con questi ultimi, qualora questa misura sia con¬ forme all'interesse generale e necessaria per proteggere effica¬ cemente la mercede dell'operaio a domicilio. Dovranno in pre¬ cedenza essere consultate le associazioni professionali interes¬ sate. È applicabile l'articolo 12.

Art. 14.

II Consiglio federale può pure fissare le mercedi delle per- Mano d'opera sone occupate da operai a domicilio. Ove occorra, gli articoli 8 e 9 possono essere dichiarati applicabili alle condizioni di lavoro di queste persone.

2 Queste disposizioni valgono parimente per le persone oc¬ cupate negli stabilimenti previsti nell'articolo 13.

È applicabile l'articolo 12.

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Capo quarto.

CONTROLLO.

Art. 15.

I datori di lavoro e gli intermediari devono farsi iscrivere &el registro tenuto dal Cantone del loro domicilio e allestire un denco degli operai ch'essi impiegano a domicilio.

Art. 16.

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di v igilarne l'esecuzione possono accedere ai locali che servono alla consegna o all'esecuzione del lavoro a domicilio. Datori di la¬ voro, intermediari e operai li informeranno conforme a verità circa il lavoro e permetteranno loro di esaminare l'elenco degli °Perai, le bollette di scorta, i registri delle forniture e gli estratti di conti.

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Registro del datori di lavoro.

Elenco degli operai a domicilio.

Accesso degli agenti dell' autorità al locali.

Obbligo del segreto.

704 2

Gli agenti dell'autorità, i membri delle commissioni profes¬ sionali e i periti devono mantenere il segreto sugli accertamenti da loro fatti.

Capo quinto.

ESECUZIONE.

Esecuzione da parte dei Cantoni.

Aita vigi¬ lanza da parte della Confedera¬ zione.

Foro e proce¬ dura in ma¬ teria civile.

Art. 17.

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

2 I Governi cantonali designano gli organi d'esecuzione.

3 Essi presentano ogni due anni rapporto al Consiglio fede¬ rale sull'esecuzione della legge.

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Art. 18.

11 Consiglio federale e gli organi da esso designati eserci¬ tano l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge. Esso può assi¬ curarsi la collaborazione degli ispettori federali delle fabbriche e di periti speciali.

2 Esso emana le disposizioni esecutive dopo aver consultato i Governi cantonali. In via eccezionale, può consentire, qualora motivi impellenti lo giustifichino, lievi deroghe alla presente legge1

Art. 19.

I Cantoni designano le autorità giudiziarie a cui è deferita la decisione di contestazioni di diritto civile fra operai a domi¬ cilio e datori di lavoro.

2 La decisione sarà pronunciata dopo una procedura orale e accelerata. Non è permesso di farsi rappresentare da mandatari di professione, eccettochè tale rappresentanza appaia giustifi¬ cata da speciali circostanze personali di una parte. Il giudice procederà d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti influenti; egli non è vincolato dalle domande di prove delle parti e giudica sulle risultanze delle prove secondo il suo libero apprezzamento.

3 La procedura è gratuita. In caso di lite temeraria, il giu¬ dice può infliggere multe alla parte in colpa e mettere a suo ca¬ rico tutte o parte delle spese.

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Capo sesto.

DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.

Art. 20.

Pene. i Sono puniti con la multa fino a mille franchi : a) Il datore di lavoro che contravviene alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, terzo e quarto capoverso, 9, 12, quinto ca-

705 poverso, 15 e 16, primo capoverso, o che, quando delle mer¬ cedi siano state fissate in applicazione degli articoli 12 e 13, non paga entro il termine prescrittogli la differenza tra la somma versata e la mercede dovuta ; b) L'operaio a domicilio che contravviene alle disposizioni degli articoli 12, quinto capoverso, e 16, primo capoverso, o che, quando delle mercedi siano state fissate in applicazione dell'articolo 14, non paga entro il termine prescrittogli la differenza tra la somma versata e la mercede dovuta, o che contravviene alle disposizioni degli articoli 8, terzo e quarto capoverso, e 9 ; c) Gli agenti dell'autorità, i membri delle commissioni profes¬ sionali e i periti che contravvengono alla disposizione del¬ l'articolo 16, secondo capoverso ; d) Chiunque contravviene alle norme d'applicazione e d'esecu¬ zione previste dagli articoli 10 e 18, secondo capoverso, o alle istruzioni degli organi d'esecuzione.

2 In caso di recidiva da parte del datore di lavoro entro tre anni, la pena può essere raddoppiata.

3 È applicabile la parte generale del Codice penale federale.

È punibile anche la negligenza.

Art. 21.

Risponde penalmente dell'infrazione il datore di lavoro o Persone la persona da lui incaricata, direttamente o indirettamente, di penalmente!

dirigere lo stabilimento o la parte dello stabilimento in cui l'in¬ frazione è stata commessa.

2 In caso d'applicazione degli articoli 13 e 14, l'esercente e il personale dirigente degli stabilimenti contemplati incorrono assi pure in una responsabilità penale.

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3

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giu¬ ridica o di una società in nome collettivo o in accomandita, la Pena è inflitta alle persone che hanno agito o che avrebbero do¬ luto agire per essa. La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente della multa e delle spese.

Art. 22.

Le infrazioni sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Competenza.

Tutte le sentenze, decisioni penali e dichiarazioni di non do¬ lersi procedere devono essere immediatamente comunicate, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale dell'industria, delle arti ® mestieri e del lavoro.

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Disposizioni riservate.

Attuazione.

Art. 23.

Sono applicabili, accanto alla presente legge : a) il decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1939 che regola li lavoro fuori fabbrica nell'industria degli orologi» durante il periodo della sua validità ; b) le disposizioni cantonali su la durata del lavoro e le ore lavorative degli operai a domicilio ; c) le disposizioni federali e cantonali relative alle condizioni di lavoro e alla protezione delle persone occupate da un operaio a domicilio.

I

Art. 24.

II Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: Dr. Nietlispach.

Il Segretario: G. Bovet, Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: Albert M alche.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 dicembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione: 18 dicembre 1940.

Termine di opposizione: 18 marzo 1941.

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Legge federale sul lavoro a domicilio. (Del 12 dicembre 1940.)

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23.12.1940

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