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Jê si

FOGLIO

FEDERALE

Ànno XXIII Berna, 23 dicembre 1940. Volume I.

pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio oßoiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al %Ko officiale del Cantone dei Grigioni, e ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione : 18 marzo 1941.

Legge federale sullo sdebitamento di poderi agricoli.

(Del 12 dicembre 1940.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visto l'articolo 64 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1936, decreta : Parte

prima.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

1 La presente legge si applica ai poderi e ai fondi adibiti a. Campo di Musivamente o in modo preponderante all'agricoltura. applicazione.

2 Essa è parimente applicabile alle foreste in quanto servano una azienda agricola.

Art. 2.

1 Un podere o un fondo non possono essere assoggettati alla fan^st°oEffettentSente

c e

^ *n di una decisione dell'autorità compe-

2

.

L'assoggettamento alla legge può essere richiesto dal pro¬ letario e da ogni creditore che ha diritto alla costituzione d'un Pegno.

72

L Eichiesta

660 Art. 3.

il. Procedura i I Cantoni designano l'autorità competente a decidere l'ase decisione.

soggettamento ed istituiscono un'istanza di ricorso; questa sta¬ tuisce definitivamente.

2 II diritto di ricorso spetta alle persone abilitate a richie¬ dere l'assoggettamento.

3

I Cantoni regolano la procedura.

La decisione definitiva vincola tutte le autorità chia¬ mate ad agire in virtù della presente legge o di altre disposizioni del diritto civile federale; essa è d'ufficio notificata all'ufficiale del registro fondiario, il quale ne fa menzione nel registro.

4

Art. 4.

Se, per effetto d'un mutamento di circostanze, un podere o un fondo non risponde più ai requisiti della presente legge, H proprietario può domandare all'autorità competente di revocare la decisione di assoggettamento e di cancellare la menzione nel registro fondiario.

1

2

Questa facoltà spetta anche al creditore che ha diritto ali*1 costituzione di un'ipoteca legale.

3 Le disposizioni sulla procedura di assoggettamento si ap¬ plicano per analogia.

4 La revoca della decisione non ha alcun effetto sullo sde' bitamento omologato o sulla divisione ereditaria già chiusa.

Art. 5.

c. stima. ì II valore dei poderi e dei fondi che fa stato, secondo la d eseguirla * 8

presente legge, per lo sdebitamento e la costituzione di nuovi oneri, come pure per l'applicazione del diritto successorio rurale è accertato mediante una stima speciale.

2 Divenuta che sia definitiva la decisione di assoggettamento» l'autorità di prima istanza ordina d'ufficio questa stima ; le spese sono a carico del proprietario.

Art. 6.

il- Basì. 1 i poderi e i fondi sono stimati sulla base del valore di red' dito, ossia di quella somma che, computando l'interesse del qu-a*' tro per cento e avvenendo l'esercizio secondo le condizioni usuai1» si è potuta ricavare in media dal podere o dal fondo nel corso di un periodo di una lunga durata prima della stima.

661 2

II valore di stima nel senso della presente legge equiale al valore di reddito, aumentato, se è il caso, di un supple¬ mento del venticinque per cento al massimo.

3 II Consiglio federale emana le disposizioni generali sulla stima.

Art. 7.

1 I Cantoni designano l'autorità competente per procedere ni-Proedustia stima; istituiscono un'istanza di ricorso che decide definiti¬ vamente; regolano la procedura.

v

2

La stima definitiva vincola tutte le autorità chiamate ad agire in virtù della presente legge o di altre disposizioni del diritto civile federale; essa è comunicata d'ufficio, con l'indicazione del v alore di ciascun fondo, all'ufficiale del registro fondiario, il ÇUale ne fa menzione nel registro.

Art. 8.

II diritto di ricorso spetta al proprietario e, se non è egli s tesso debitore del credito ipotecario che grava sul suo fondo, s Petta anche al debitore, purché questi abbia un interesse a ricorrere.

1

Diritto

2 Uguale diritto spetta al creditore .ipotecario e ai creditori garantiti da crediti ipotecari, se il capitale dei loro crediti non ® interamente coperto dal valore di stima; lo stesso dicasi dei nìeiusgori, condebitori e garanti di crediti garantiti da pegno.

3

Contro la decisione dell'autorità di stima possono ricore anche i creditori i quali, entro il termine di ricorso, hanno notificato per l'iscrizione all'ufficiale del registro fondiario una ipoteca legale che non sembra interamente coperta dal valore di stima.

rer

Art. 9.

^ Le persone che hanno il diritto di ricorrere contro la stima v Revisione sono chiedere una revisione di quest'ultima al più presto dopo °Sni periodo di cinque anni.

1

"A richiesta d'uno degli interessati deve essere fatta una lUova stima nell'intervallo, quando il valore del podere o del ?ndo subisca modificazioni essenziali c durevoli per effetto spe¬ zialmente di opere di miglioramento del suolo, di costruzioni o r asformazioni importanti, di fenomeni naturali o simili.

3 Le disposizioni sulla procedura di stima e di ricorso sono Pplicabili. Le spese di stima sono a carico del richiedente.

Li

662

Parte

seconda.

SDEBITAMENTO.

Capo primo.

CONDIZIONI E LIMITI.

Art. 10.

A. Condizioni i I poderi agricoli che, secondo le condizioni locali, costituì" generali.

scono il mezzo d'esistenza essenziale del proprietario e della su«* famiglia possono, conformemente alle disposizioni che seguono» essere sdebitati con l'aiuto della Confederazione e dei Cantoni.

2 Lo sdebitamento può essere chiesto in ciascun Cantone che ha istituito una cassa d'ammortamento.

3 La richiesta di sdebitamento deve essere presentata entro cinque anni dall'attuazione della presente legge.

Art. 11.

B. Misure. ì Oltre l'ammortamento o l'estinzione dei crediti ipotecari scoperti, nella procedura di sdebitamento può essere concessa una moratoria per il rimborso dei crediti coperti, una riduzione loro tasso d'interesse, come pure l'estinzione, mediante un Pa' gamento parziale in contanti, di interessi scaduti coperti da* pegno.

2 I debiti chirografari, comprese le fideiussioni, devono ®s' sere estinti mediante un dividendo in un concordato combinata con lo sdebitamento.

Art. 12.

c. Condizioni ì Lo sdebitamento può essere concesso soltanto se il Pr°' »*»*. prietario.

a) non è in grado, pur adoperando tutto il suo patrimonio e il suo reddito, di pagare integralmente l'interesse dei ere* diti garantiti dai suoi fondi agricoli ; b) non è responsabile del proprio disagio e se egli stesso o 1 membri della famiglia che vivono in comunione domestici1 con lui sono degni di aiuto.

2 Allorché il proprietario esercita egli stesso l'azienda, richiesta di sdebitamento è accolta soltanto se egli sembra capaee

663 j* Q1

amministrarla razionalmente; se egli ha dato il suo podere in affitto, lo sdebitamento è subordinato alla condizione che ricavi dal canone corrispostogli i propri mezzi di esistenza.

3 La richiesta di sdebitamento non è presa in considerazione il debitore e il suo coniuge non danno l'autorizzazione di assu¬ mere tutte le informazioni necessarie sul loro patrimonio.

8e

4

Di regola, lo sdebitamento dev'essere rifiutato se il richie¬ dente, o il defunto da cui ha ereditato il podere, ne è divenuto Proprietario dopo il 1° aprile 1932. Il Consiglio federale emane rà disposizioni particolari sulle eccezioni a questa regola.

Art. 13.

1

Lo sdebitamento si estende a tutti i crediti ipotecari sco- D. Crediti i, anche se sono costituiti in pegno. colpiti.

I. In gene-

pert

2 Un credito è reputato scoperto nella misura in cui, tenuto to degli oneri di grado precedente, esso eccede il valore dì baia del pegno immobiliare; l'autorità dei concordati decide se e 111 quale misura si debba tener conto degli oneri fondiari.

Con

rale

"

3 Allorquando un credito è inferiore alla somma iscritta, ne computato solo il suo importo effettivo, mediante corri¬ spondente riduzione del posto ipotecario; i posti vacanti, come Pure i titoli di pegno al nome del proprietario e che si trovano 11 Possesso del debitore, non entrano in linea di conto e sono Ocellati.

le

4 Gli interessi garantiti da pegno, scaduti all'inizio della Procedura, sono aggiunti al capitale mediante corrispondente amPuamento dei posti ipotecari, e sono soggetti alle condizioni che al gono per il capitale in quanto concerne il pagamento degli Paressi e degli ammortamenti, a meno che possano essere estinti °diante un pagamento unico in contanti in conformità del1 articolo 36.

Art. 14.

Allorquando lo sdebitamento si applica a un credito ipoteario che il creditore ha acquistato dopo il 1° aprile 1932 per un rezzo inferiore al valore nominale, questo credito non è amesso per lo sdebitamento che per un valore uguale al prezzo acquisto.

Lo stesso avviene quando un credito garantito da Pe8uo manuale è inferiore al credito ipotecario costituito in Psgno.

n. Crediti acquistati douo^e^rediti costituiti ln pe no » -

664

Capo secondo.

ATTUAZIONE.

A. Ammorta¬ mento dei crediti ipotecari «coperti.

I. Crediti eccedenti il doppio del valore di stima.

II. Altri cre¬ diti.

3. Conver«ione.

2. Consegna di titoli di riscatto.

Art. 15.

Nella misura in cui un credito eccede il doppio del valore di stima del pegno, esso è, con i relativi interessi scaduti e le spese per gli atti esecutivi, trattato come un credito chirografario e ta¬ citato mediante un dividendo concordatario; il diritto di pegno è cancellato.

2 Per la differenza, il creditore riceve un'attestazione che glj conferisce i diritti previsti dalla presente legge verso eventual1 fideiussori, come pure i diritti di ricupero menzionati negli ar¬ ticoli 66, 77, 79 e 81.

3 II credito constatato nell'attestazione di scoperto non frutta interessi. I fideiussori, condebitori e garanti non rispondono dell9 perdita subita per questo fatto dal creditore.

1

Art. 16.

Nella misura in cui un credito scoperto non eccede il dop' pio del valore di stima del pegno, il diritto di pegno è cancellato« Il creditore riceve, in vece di esso, un credito verso la cassa d'an1* mortamento per il valore capitalizzato delle annuità dovute proprietario e dalla cassa in virtù degli articoli 22 e 24. L'auto' rità dei concordati fissa ogni volta l'importo di questo credito.

2 Per l'importo complessivo dei crediti scoperti trasformati i® crediti verso la cassa e degli interessi scaduti garantiti, è costi' tuito, allo scopo di garantire i diritti della cassa verso il propri®' tario, un diritto di pegno collettivo su tutti i fondi gravati; q®e" sto diritto avrà la forma di un'ipoteca che segue in grado imi®e* diatamente i crediti coperti.

1

Art. 17.

Per l'importo del valore capitalizzato delle prestazioni dej proprietario e della cassa d'ammortamento, i creditori ipotecar1 ricevono, in sostituzione dei loro crediti verso la cassa d'ai®" mortamento, dei titoli di riscatto. Questi titoli sono al portatore e sono provvisti di tagliandi semestrali o annuali.

2 II credito incorporato nel titolo di riscatto frutta interesSe al quattro per cento ed è esigibile al più tardi dopo venti an®1* Il rimborso si fa mediante estrazioni a sorte annuali, per importo uguale al ventesimo almeno della somma dei titoli eine831' 1

665 3

II creditore ipotecario ha tuttavia diritto in tutti i casi * una prestazione equivalente al dividendo concordatario versato a i creditori chirografari. Se il valore in capitale del titolo di riscatto è inferiore a questa prestazione minima, il debitore è te¬ nuto a pagare in contanti la differenza al creditore.

Art. 18.

Per la differenza tra l'importo del titolo di riscatto, au^entato, se è il caso, della prestazione suppletoria nel senso del- scoperto.

i articolo 17, terzo capoverso, e il suo credito primitivo garantito da pegno, il creditore riceve un'attestazione che gli conferisce i diritti verso eventuali fideiussori, come pure i diritti di ricupero Previsti dalla presente legge.

1

2 II credito constatato in quest'attestazione non frutta inte¬ rasse. x fideiussori, condebitori e garanti non rispondono della Perdita subita dal creditore per questo fatto.

Art. 19.

1 Se il eredito primitivo è inoltre garantito da fideiussione, <·»?«£»£ il fideiussore non risponde più -rso il creditore che della d.ffe- L renza constatata nell'attestazione di scoperto.

a. Regola.

= Per questa differenza il tidemssore nm jmò ^»are^d Egresso contro il debitore; m quan i i ricupero nel senso diritti del creditore, esso gode dei diritti ai f della presente legge.

Art. 20.

» Se il fideiussore prova che la sua situazione economica sa- fazione roKv.

· v a.qualora ì ii creditore r>T*f>Hitore facesse immediatamente rebbe pregiudicata il , . concor_ fideiussori, falere i suoi diritti, egli può domandare al «*»£» <£ °nti competente per il debitore principale di "furg ,,c0.

Iharanta per cento l'importo constatato ne debito in Parto e di autorizzano ad ^ domanda d ">c, anni al più. Allorquando il fldeTMcoHà di sospendcre una s iffatta, l'autorità dei concordati ha es >ecuzione promossa contro di esso.

2 Il creditore può chiedere all'autorità ^ ^^nuesU è in locare la decisione contro il lldeJ"s®°re' ^ ancora dovute senza grado di pagare immediatamente le fideiussore è in Pregiudicare la sua situazione economica o arretrato col pagamento di due rate.

3 L'autorità dei concordati decide liberamente dopo aver sen*ite le parti.

666

5. Mezzi finanziari.

a. In gene¬ rale.

b. Annuità del proprie¬ tario.

Art. 21.

Le somme necessarie per il pagamento dell'interesse e l'estin¬ zione dei crediti verso la cassa d'ammortamento sono fornite dalle annuità che il proprietario versa a questa cassa e dalle presta¬ zioni della cassa stessa.

Art. 22.

Per i crediti scoperti che non eccedono il doppio del valore di stima del pegno, il proprietario versa alla cassa d'ammorta¬ mento delle annuità invariabili, che sono graduate secondo la copertura e raggiungono di regola gli importi seguenti : 1° grado: da 100 a 125% del valore di stima = annuità del 2,5% 2° del 2 °h da 126 a 150% dell'I,5% 3° da 151 a 175% 4° dell'I % da 176 a 200% 1

dei crediti ipotecari primitivi.

2

Le annuità devono essere versate per venti anni.

3

Rimane riservata la riduzione delle prestazioni del pro¬ prietario mediante contributi suppletori della Confederazione.

4 II proprietario può svincolarsi dall'obbligo di pagare delle annuità versando in contanti il valore capitalizzato di esse. Se d versamento non raggiunge il detto valore, esso è computato pro¬ porzionalmente sulle annuità ancora dovute, a meno che il numero di queste sia ridotto in modo corrispondente. Rimangono riservati le disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di fare versamenti suppletori, come pure i diritti di ricupero nel senso della pr®' sente legge.

Art. 23.

I Governi cantonali possono prescrivere, mediante ordinanza» c. Versamenti suppletori che i proprietari di fondi compresi in una procedura di sdebitadi diritto mento devono versare annualmente alla cassa d'ammortamento d cantonale.

quarto per cento al massimo dei crediti ipotecari coperti.

2 Questi versamenti suppletori non devono essere riscossi» quando i fondi fossero stati ipotecati prima dello sdebitamento pe^ una somma superiore al centocinquanta per cento del valore di stima o quando, nel caso particolare, lo sdebitamento fosse pi"0* giudicato da detti versamenti.

3 La somma dei versamenti non può eccedere la metà dei con¬ tributi da fornire dal Cantone ed è computata su questi contributi» 1

667 a meno che essa sia adoperata per sopperire alle spese della procedura di sdebitamento.

4 Le prescrizioni cantonali devono essere approvate dal Con¬ siglio federale.

Art. 24.

dell'importo previsto per ciascun grado nell'articolo zz, primu capoverso.

Art. 25.

Il Consiglio federale emana le disposizioni applicabili nei ***· casi in cui il pegno garantisce il credito di altri. SCe il credito di altri.

Art. 26.

1

L'autorità dei concordati può concedere, congiuntamente B. Moratoria con lo sdebitamento, una moratoria al rimborso tanto dei crediti del capitaie.

ipotecari coperti scaduti che gravano un fondo agricolo del debi- j condizioni tore, quanto dei crediti garantiti da un tale credito ipotecario dato i. Crediti in pegno, purché sembri verosimile l'impossibilità del debitore di ipotecari, trovare un nuovo acquirente per questi crediti.

2

A richiesta del debitore e dopo avere sentito il creditore, l'autorità dei concordati può pure, nelle stesse condizioni, con¬ cedere ulteriormente la moratoria al rimborso di siffatti crediti; la moratoria deve tuttavia essere rifiutata quando gli interessi di tre anni sono scaduti o quando l'avente diritto ha disdetto il suo credito per il motivo che il proprietario ha diminuito il va¬ lore del pegno.

3

La moratoria è concessa, per quattro anni. A richiesta mo¬ tivata del proprietario, l'autorità dei concordati, dopo aver sentito Il creditore, può prorogarla, in via eccezionale, di quattro anni al Massimo; essa stabilisce le condizioni di questa proroga.

4 Se il credito è ammortizzabile, l'autorità dei concordati ha la facoltà di sostituire la sospensione temporanea delle prestazioni annuali mediante una riduzione dell'annuità o mediante un au¬ mento del numero dei rimborsi parziali.

Art. 27.

1

Quando lo reputi necessario per salvare l'azienda del de¬ bitore, l'autorità dei concordati può concedere, per il rimborso di crediti scaduti garantiti da pegno sul bestiame, una moratoria di

2. Crediti garantiti da pegno sul bestiame.

668 due anni. Di regola, il debitore dev'essere obbligato a versare am¬ mortamenti adeguati.

2 Questa moratoria non può essere prorogata se non per due anni al massimo.

Art. 28.

deinem"' 1 durante moratoria, nessun atto esecutivo può essere protoria.mora" mosso o proseguito contro il debitore e resta sospeso il corso dei termini di prescrizione o di perenzione che può essere interrotto da un atto d'esecuzione.

3

Se il creditore ha chiesto, prima della concessione della moratoria, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, egli conserva durante la moratoria i diritti che gli spettano in virtù dell'articolo 94 della legge sull'esecuzione e sul fallimento e del¬ l'articolo 806 del Codice civile.

Art. 29 ili. Pegno Se il fondo garantisce un credito coperto dal valore di che garanti- stima e del quale il debitore è un terzo, l'articolo 28 regola i se© li credito .

· t» · · ., d'altri. rapporti tra il creditore e il proprietario. Invece al creditore, scaduto che sia il credito, spetta la facoltà di farlo valere contro il debitore mediante esecuzione in via di pignoramento o di falli¬ mento. In caso d'esecuzione in via di pignoramento, la vendita può essere chiesta solo sei mesi dopo la notificazione del precetto ese¬ cutivo.

1

2

Se il debitore soddisfa in parte il creditore, il proprietario può esigere una riduzione corrispondente della somma garantita.

Allo spirare della moratoria per il rimborso del capitale, il cre¬ ditore ha il diritto di chiedere contro il proprietario, per la perdita subita, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.

Art. 30.

II creditore può far valere i diritti spettantigli in virtù del¬ TV. Situazio¬ ne dei fi¬ l'articolo 495 del Codice delle obbligazioni in confronto del fideiussori.

ì. in generale deiussore semplice, solo dopo che sia spirata la moratoria per il rimborso del capitale.

1

2

Durante la moratoria, restano sospesi i diritti conferiti ai fideiussori dagli articoli 502 e 503 del Codice delle obbligazioni3 II fideiussore non ha il diritto, durante la moratoria, di esi¬ gere dal debitore principale, conformemente all'articolo 512 del Codice delle obbligazioni, delle garanzie o la sua liberazione.

069 Art. 81.

I fideiussori e i condebitori solidali non possono opporre 2. Estensione el la mora al creditore l'eccezione della moratoria che nel caso in cui l'auto- !i .

" tona.

r Ha dei concordati li abbia messi al beneficio di questa misura.

- L'autorità dei concordati non può tuttavia far ciò se non Bel caso in cui il fideiussore provi che, senza la moratoria, la sua esistenza economica sarebbe messa in pericolo; la moratoria Può del resto essere limitata ad una parte del credito e venir su¬ bordinata alla prestazione di garanzie.

1

Art. 32.

Qualora un coobbligato solidale sia escusso prima del de- 3. Escussione, bifore principale per un credito in capitale, egli può, dandone ^mediatamente avviso al debitore, chiedere all'autorità dei con¬ cordati competente per quest'ultimo, la sospensione della esecu¬ zione per due mesi.

2 Se il debitore principale, durante questo tempo, domanda !

o sdebitamento congiuntamente con una moratoria per il rim¬ borso del capitale, l'escussione del coobbligato solidale resta so¬ spesa fino a quando sia stata presa una decisione circa la do¬ manda del debitore; il coobbligato solidale conserva il diritto di richiedere per sè il beneficio della moratoria.

·' Se il debitore principale non presenta la domanda entro questo tempo, non può più essere concessa alcuna moratoria nep¬ pure per l'azione di regresso del coobbligato solidale.

1

Art. 33.

In caso di successione l'autorità dei concordati estende il beneficio della moratoria agli eredi che ne fanno domanda, pur¬ ché adempiano nella loro persona i requisiti prescritti per la concessione.

Art. 34.

1 A richiesta d'un creditore pignoratizio, d'un fideiussore, d'un condebitore o garante ovvero della cassa d'ammortamento, la moratoria per il rimborso del capitale può essere revocata dal¬ l'autorità dei concordati per tutti i crediti che ne sono oggetto Se si prova che il debitore : a) può fare a meno della moratoria senza che la propria esi¬ stenza economica sia pregiudicata; oppure b) ha agito durante la moratoria con slealtà o leggerezza a pre¬ giudizio del creditore pignoratizio che domanda la revoca; oppure

v. Estensione della morato¬ ria agli eredi.

vi. Revoca ,lclla mora " (oria.

670 c) ha dato in affitto il suo podere, a meno che ricavi dal canone i propri mezzi di esistenza; oppure d) ha alienato animali impegnati o se ne è disfatto a pregiudi¬ zio del creditore pignoratizio.

2

Quando il beneficio della moratoria è stato esteso a un fi" deiussore solidale o a un condebitore, la moratoria è revocabile nei loro confronti se essi possono farne a meno senza che sia pregiudicata la loro esistenza economica.

3 Nei casi previsti nel primo capoverso, lettera a, e nel se¬ condo capoverso, la revoca può essere pronunciata al più presto due anni dopo la concessione della moratoria o dopo il rifiuto di una domanda di revoca.

Art. 35.

vu. Esecu- 1 La concessione della moratoria è comunicata dall'autorità zìono. concordati all'ufficiale d'esecuzione, all'ufficiale del registro fondiario e a quello del registro per il pegno del bestiame. La moratoria per il rimborso di crediti ipotecari è iscritta nel registro fondiario e menzionata sui titoli di pegno.

2

L'autorità dei concordati comunica la revoca della mora¬ toria ai creditori pignoratizi e all'ufficiale d'esecuzione, come pure all'ufficiale del registro fondiario e a quello del registro dei pegni del bestiame, affinchè provvedano alle cancellazioni necessarie.

Essa ha l'obbligo di far eseguire dall'ufficiale del registro fon¬ diario sui titoli di pegno la cancellazione delle menzioni relative alla moratoria e alla corrispondente modificazione delle moda¬ lità d'ammortamento; se per effetto della realizzazione for¬ zata del pegno cade la moratoria, quest'obbligo spetta all'ufficio che procede alla realizzazione.

Art. 36.

C. Estinzione d'interessi scaduti.

1

Gli interessi scaduti coperti dal valore di stima del pegno possono essere estinti interamente mediante pagamento in con¬ tanti del sessantacinque per cento del loro importo. I fideiussori, i condebitori e garanti non rispondono della perdita subita dal creditore per questo fatto.

2

Questa tacitazione è ammissibile solo se il debitore prova di aver garantito la somma necessaria entro il termine prescritto per notificare i crediti.

671 3

Per l'estinzione degli interessi scaduti coperti non possono essere adoperate le somme per lo sdebitamento stanziate dai Cantoni e dalla Confederazione, come pure quelle corrisposte da quest'ultima quale aiuto finanziario in virtù dell'articolo 114.

Art. 37.

1

Per i crediti in capitale coperti, l'autorità dei concordati Può, con effetto a contare dall'ultima scadenza anteriore all'ini¬ zio della procedura, ridurre al tasso stabilito dal Consiglio fe¬ derale, l'interesse convenuto, qualora esso, tenuto conto delle provvigioni e di altri supplementi di questo genere, fosse supe¬ riore a questo tasso; se fosse stato convenuto un interesse infe¬ riore, la detta autorità può ordinare che non debba superare il lasso stabilito.

D. Riduzione del tasso d'interesse dei crediti coperti.

2 II tasso da stabilire dal Consiglio federale non può essere inferiore all'interesse applicabile alle obbligazioni fondiarie della centrale delle banche cantonali, nè superiore al cinque per cento.

Il Consiglio federale ha il diritto di modificarlo allo spirare di °gni periodo di tre anni e di graduarlo entro questi limiti se¬ condo i Cantoni e le regioni.

3 Questa riduzione del tasso dell'interesse è valevole al mas¬ simo per il periodo entro il quale il proprietario deve versare delle annuità.

4

Allorquando un Cantone fa uso della facoltà conferitagli dall'articolo 23, la frazione d'interesse che ha riservato in fa¬ vore della cassa d'ammortamento rimane invariata in caso di Codificazione del tasso ridotto.

5 I fideiussori, condebitori e garanti non rispondono, verso Il creditore, della perdita d'interessi derivante dalla riduzione del tasso.

6

I capoversi dal lo al 3« s'applicano parimente ai crediti coperti da un pegno sul bestiame, a condizione che il bestiame si a assicurato; in questo caso, il tasso dell'interesse è aumentato di un mezzo per cento.

Art. 38.

Per garantire i mutui consentiti al debitore in correlazione e. Diritto di con uno sdebitamento, gli istituti di soccorso agricolo creati dai ^oîe de^pïepantoni possono chiedere che sia costituita una ipoteca che segua stiti di immediatamente in grado a quella della cassa d'ammortamento. soccorso-

672 Capo terzo.

CASSE D'AMMORTAMENTO e CONTRIBUTI PUBBLICI.

Art. 39.

1 A. Casse I Cantoni che eseguiscono lo sdebitamento devono creare d' ammorta¬ una cassa d'ammortamento.

mento.

2 Essi rispondono, in via sussidiaria, di tutti gli obblighi che derivano alla cassa dallo sdebitamento.

H Le casse d'ammortamento sono esentate da ogni imposta e tassa dei Cantoni e dei comuni come pure dalle imposte dirette della Confederazione. I titoli di riscatto emessi dalle casse d'am¬ mortamento non sono soggetti alla tassa di bollo federale sulle emissioni.

4 Se, temporaneamente, la cassa d'ammortamento non di¬ sponesse più di mezzi sufficienti per far fronte a nuove richieste di sdebitamento, essa ne avverte il governo cantonale. Questo ne dà immediatamente avviso alle autorità dei concordati del suo Cantone.

Art. 40.

1 La Confederazione e i 'Cantoni procurano le somme di cui B. Contribuii pubblici e fondi di sde- abbisognano le casse d'ammortamento per le operazioni di sde¬ bitamento.

bitamento.

2 I. In generale.

La Confederazione istituisce un fondo di sdebitamento che è alimentato durante venti anni da sussidi annuali di cinque milioni di franchi. Essa preleva da questo fondo, entro il limite dei mezzi disponibili, i contributi da versare ai Cantoni in con¬ formità della presente legge.

:î I versamenti della Confederazione sono subordinati alla concessione di contributi cantonali e raggiungono il doppio di questi ultimi. Per le regioni montane o particolarmente indebi¬ tate, i versamenti raggiungono il triplo dei contributi cantonali4 Ogni Cantone istituisce, dal canto suo, un fondo di sdebi¬ tamento alimentato dai propri contributi e da quelli della Confe¬ derazione; da questo fondo sono prelevate le somme necessarie alla cassa d'ammortamento.

II. Fondo per le regioni montane o particolar¬ mente inde¬ bitate.

Art. 41.

II Consiglio federale ha il diritto di prelevare ogni anno dal sussidio federale la somma di settecentocinquantamila franchi in favore delle regioni montane o particolarmente indebitate.

2 I prelevamenti alimentano un fondo particolare che serve a versare contributi suppletori ai Cantoni che comprendono re¬ gioni siffatte.

1

673 3

Su questi contributi suppletori la cassa d'ammortamento ersa importi maggiori, a sgravio del debitore, per lo sdebita¬ mento nelle dette regioni.

v

Art. 42.

I Cantoni hanno il diritto di fissare un limite massimo per i c. Disposi¬ lo contributi o d'escludere dallo sdebitamento i poderi che sorPassano una certa estensione.

Capo quarto.

Procedura.

Art. 43.

1

II debitore che intende chiedere lo sdebitamento deve pre- a. inizio ntare una richiesta all'autorità dei concordati e allegare ad essa: ^alrla Proce_ a) un elenco dei suoi creditori, indicando la natura e l'importo i. Richiesta, delle loro pretese, le modalità dell'interesse, le scadenze e le garanzie esistenti ; b) un estratto del registro fondiario relativo ai fondi agricoli che gli appartengono, con indicazione della loro superficie ;

Se

G

) la decisione di assoggettamento di questi fondi e, se è il caso, il documento giustificativo della stima secondo la pre¬ sente legge ; d) un elenco dei suoi capi di bestiame e delle sue macchine agricole di un certo valore, indicando la somma assicurata; e ) indicazioni su tutti gli altri suoi beni, specialmente sui fondi che non sono agricoli, sui crediti e altri diritti, esclusi le masserizie e gli arnesi che servono all'azienda agricola ; f ) indicazioni sui beni del coniuge.

- L'autorità dei concordati può domandare all'istituto di soc¬ corso agricolo o alla cassa d'ammortamento di presentarle un 1 apporto scritto sulla richiesta.

Art. 44.

1

Se la richiesta del debitore non appare a prima vista in- il Ricevibiondata, l'autorità dei concordati decide d'iniziare la procedura lltànomina un commissario; essa può designare come tale la cassa ^ ammortamento.

f

e

674 2

Se il governo cantonale ha informato l'autorità dei concor¬ dati che i mezzi della cassa d'ammortamento non bastano tempo¬ raneamente per nuovi casi di procedura di sdebitamento, la ri¬ chiesta è provvisoriamente scartata. In questo caso, l'autorità dei concordati può nominare un commissario e concedere nello stesso tempo al richiedente una moratoria di un anno al massimo. Sono applicabili a questa moratoria gli articoli 45, 46, capoversi dal 2° al 4°, e 47.

Art. 45.

III. Situazio¬ ne del debi¬ tore.

1

II debitore è tenuto, durante la procedura, a continuare l'esercizio razionale del podere.

2

Iniziata la procedura, il debitore non può più, senza il consenso del commissario, validamente alienare o gravare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre a titolo gratuito nè fare dei pagamenti per debiti contratti anteriormente.

3

L'inizio della procedura è comunicato dall'autorità dei con¬ cordati all'ufficiale del registro fondiario, affinchè annoti una restrizione della facoltà di disporre. L'ufficiale non può più, sen¬ za il consenso del commissario, procedere ad operazioni del re¬ gistro fondiario relative ai fondi del debitore.

Art. 46.

B. Moratoria.

1 L'autorità dei concordati può concedere al debitore una mo¬ ratoria di sei mesi al massimo. In via eccezionale, essa può es¬ sere prorogata di quattro mesi al massimo.

2

Durante la moratoria, nessun atto esecutivo può essere pro¬ mosso o proseguito contro il debitore e resta sospeso il corso dei termini di prescrizione o di perenzione che può essere inter¬ rotto da un atto d'esecuzione.

3

I termini previsti nell'articolo 219 della legge sulla ese¬ cuzione e sul fallimento per i crediti della prima fino alla terza classe, come pure i termini di sei mesi previsti negli articoli 286 e 287 della stessa legge sono prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della moratoria. Per lo stesso periodo di tempo è parimente prorogata la garanzia del pegno per gli interessi ipotecari.

4

La concessione della moratoria è comunicata all'ufficio di esecuzione e pubblicata insieme con la grida.

675 Art. 47.

Se il debitore viola l'articolo 45, o compie atti che ledono i creditori o favoriscono alcuni di essi a danno di altri, l'autorità dei concordati, a richiesta della cassa d'ammortamento, del com¬ missario o di un creditore leso revoca la dichiarazione d'inizio della procedura e dichiara chiusa quest'ultima.

c

- Revoca,

Art. 48.

1

Mediante grida pubblicata nel Foglio officiale cantonale e, l'autorità dei concordati lo reputa utile, in altri fogli, il commissario invita i creditori a notificare entro venti giorni i loro crediti garantiti o chirografari, indicando, ove occorra, i conde¬ bitori, le fideiussioni e altre garanzie. Nella grida sono fatte note te conseguenze della mancata notificazione.

se

2

D L

- Grida.

Contenuto,

Un esemplare della grida è notificato ai creditori noti.

Art. 49.

1

Se il creditore tralascia di notificare il suo credito garan- n. Crediti tito da un'ipoteca legale non iscritta nel registro fondiario, perde non notificati tanto il credito quanto il diritto di pegno. La stessa regola si Jpoct^ri!

applica agli oneri fondiari di diritto pubblico non iscritti.

2

La cassa d'ammortamento tutela i diritti derivanti da cre¬ ati iscritti nel registro fondiario e i cui titolari siano irreperibili.

8

Per crediti coperti constatati da cartelle ipotecarie o di Rendita fondiaria, la cassa d'ammortamento può domandare al giudice competente che diffidi i creditori ad annunciarsi e pro¬ nunci l'annullamento del titolo di pegno secondo le disposizioni *tel Codice civile. iSe il credito è garantito da un'ipoteca, esso si Prescrive trascorsi che siano dieci anni dallo spirare della mo¬ ratoria per il rimborso del capitale e, in mancanza di moratoria, d all'omologazione del piano di sdebitamento. Il proprietario è tenuto ad utilizzare il posto ipotecario diventato in conseguenza libero costituendo un nuovo diritto di pegno e a versare il ric avo di questa operazione alla cassa d'ammortamento.

4

La cassa d'ammortamento conserva i titoli di riscatto riterentisi a crediti i cui titolari sono ignoti. Allo spirare di u n termine di dieci anni dall'omologazione del piano di sdeFaglio Federale, 1940.

73

m

2. j^ltri crediti.

E. Mansioni del commis¬ sario.

I. Inventario ed elenco dei debiti.

bitamento, l'autorità dei concordati, a richiesta della cassa, dif* fida pubblicamente, a norma delle disposizioni sulla scomparsa delle persone, i proditori ad annunciarsi. La diffida indicherà che i titoli saranno realizzati se i creditori non si annunciano entro il termine.

5 Per la ripartizione della somma ricavata dall'utilizzazione di un posto ipotecario divenuto libero o dalla realizzazione di un titolo di riscatto, si applicano per analogia le disposizioni emanate dal Consiglio federale per i casi in cui il pegno garantisce il cre¬ dito di altri.

Art. 50.

1 Allorquando l'esistenza di un credito chirografario non an¬ nunciato dal debitore uè notificato in seguito alla grida, viene tuttavia constatata nel corso della procedura, il creditore riceve il dividendo concordatario nella misura dei mezzi disponibili* Qualora questo dividendo non gli possa essere in tutto o in parte versato, il creditore riceve per l'importo non versato un attestato di carenza di beni che produce gli effetti indicati nell'articolo 2ßö della legge sull'esecuzione e sul fallimento.

2 Quando un credito garantito da pegno mobiliare non e annunciato dal debitore nè notificato dal creditore, quest'ultimo perde l'azione contro il debitore per l'importo scoperto. Riman¬ gono riservati i capoversi terzo e quarto dell'articolo 49.

Art. 51.

1 II commissario fa l'inventario dei beni del debitore e h stima, ad eccezione dei fondi che devono essere stimati secondo la presente legge.

2 II debitore è tenuto a dare al commissario tutte le in* formazioni che gli sono chieste circa la sua situazione finanziaria e quella del coniuge.

? Per i crediti garantiti da pegno sul bestiame, la copertura è determinata mediante la stima eseguita dalla cassa d'assicura* zione del bestiame o, io mancanza di assicurazione, mediant® stima di periti.

4 II commissario, allestisce un elenco dei debiti sulla base dei crediti notificati e delle indicazioni del debitore e invita que* st'ultimo a pronunciarsi su ogni singolo credito.

Art. 52.

il. Ordinanza 1 Allestito l'elenco dei debiti, il commissario emana un'ordi" copertura!1*1 nanza in cui indica i crediti coperti e quelli che non lo sono.

1. Contenuto. 2 Quest'ordinanza è notificata per iscritto al debitore, ali* cassa d'ammortamento, ai creditori pignoratizi e ai fideiussori i

m quali possono interporre ricorso entro dieci giorni all'autorità dei concordati per ciò che concerne la copertura.

Art. 53< Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza rela- 2. Opposi¬ tiva alla copertura, il debitore, la cassa d'ammortamento, i ere- zioneditori pignoratizi e i fideiussori possono fare opposizione presso Î'âutorità dèi concordati circa l'ésistéiiza e l'importò dì un cre¬ dito notificato, come pure l'esistefiZa ed il grado del diritto di Pegno che lo garantisce.

2 L'autorità dei concordati assegna all'opponente un termine di dieci giorni per intentare un'azione contro il creditore il cui credito o diritto di pegno è stato contestato. L'azione deve essere intentata presso il tribunale competente ùeì circondario dell'au¬ torità dei concordati, il processo è istruito nella forma accelerata.

3 Se questi termini non sono osservati, l'opposizione è come non avvenuta. Nel caso di azione, fino a decisione sulla stessa, il commissario sospende all'occorrenza la procedura di sdebitamento.

4 II creditore che vince la causa subentra, per l'importo del suo credito, nei diritti della parte soccombente; la stessa regola si applica al credito garantito da fideiussione quando un fideius¬ sore vince la causa. Se la causa è intentata dal debitore o dalla cassa d'ammortamento, i creditori posteriori subentrano, dato il ca &0, nei posti divenuti liberi.

1

Ari 54.

Divenuta che sia definitiva l'ordinanza sulla oopertura, il F. Piano di commissario trasmette gli atti alla cassa d'ammortamento. sdebitameli 4 Questa cassa allestisce un piano di sdebifamento nel quale Sono designati i créditi dà ammortizzare e indicate le proposte sull'importo delle Sue prestazioni e di quelle del proprietario.

Lato il caso, essa si pronuncia, d'intesa con l'istituto di soccorso sericolo, anche sulle modalità del concordato e sul modo di rac¬ cogliere i mezzi necessari al pagamento del dividendo concorda¬ tario. Si terrà pure conto dei contributi che fossero dati dal coniuge.

3 La cassa d'ammortamento trasmette all'autorità dei concor¬ di il piano di sdebitamento, corredato del rapporto e delle proPoste del commissario.

4 Non vi è assemblea dei creditori.

5 Se il piano di sdebitamento prevede una moratoria per il rimborso del capitale, il commissario richiama l'attenzione dei fideiussori e condebitori sul loro diritto all'estensione di questa Moratoria.

1

a

678

Capo quinto.

OMOLOGAZIONE.

Art. 55.

1 A. Convoca¬ L'autorità dei concordati delibera sulla domanda del de¬ zione alla di¬ bitore in seguito a discussione orale alla quale convoca mediante scussione.

avviso pubblico.

1. Mediante avviso 2 pubblico.

L'avviso pubblico comunica : a) che il piano di sdebitamento è depositato insieme con gli atti presso l'autorità dei concordati e che gli interessati po¬ tranno consultarlo durante dieci giorni prima della discus¬ sione ; b) che il debitore, il commissario, i creditori, i fideiussori e la cassa d'ammortamento potranno, durante la discussione, pro¬ porre modificazioni e fare opposizione all' omologazione del piano di sdebitamento e del concordato.

Art 56.

II. Senza av- i L'avviso pubblico non è necessario quando tutti i crediviso pubblico. jor| e fideiussori noti di crediti ipotecari scoperti, come pure ü commissario, la cassa d'ammortamento e il debitore hanno ade¬ rito al piano di sdebitamento.

2 In questo caso, i creditori e fideiussori noti di crediti chirografari, come pure il commissario, la cassa d'ammortamento e il debitore sono avvertiti per iscritto che possono opporsi du¬ rante la discussione all'omologazione del concordato.

Art. 57.

B. Decisione i La decisione d'omologazione enuncia chiaramente le misure i. Contenuto necessarie allo sdebitamento.

2

Per l'ammortamento di crediti ipotecari scoperti, l'autorità dei concordati fissa le annuità del proprietario e i contributi dell® cassa d'ammortamento, come pure l'importo dei titoli di riscatto da emettere per ogni creditore e determina a quanto ascende 1® parte scoperta per ogni credito.

3

Essa ordina nello stesso tempo le misure reputate necessa¬ rie per consolidare l'azienda.

679 Art. 58.

1 II piano di sdebitamelo e il concordato vengono omolo- n. Requisiti gati quando sono adempiuti i requisiti previsti negli articoli 10 zion°mo oga ® 12 della presente legge e 306 della legge sulla esecuzione e sul ^ jn gene.

fallimento e se le misure prese sembrano idonee a tutelare la si- raie.

tu azione economica del debitore.

2 Per giudicare se il dividendo concordatario è conforme ad equità, l'autorità dei concordati non tiene conto del bestiame e delle masserizie del debitore che nella misura in cui non abbiso¬ gnino per la continuazione dell'esercizio normale dell'azienda.

3 L'articolo 310 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è upplicabile ai crediti chirografari contestati dal debitore; il diadendo concordatario spettante a questi crediti dev'essere conse¬ gnato alla cassa d'ammortamento.

Art. 59.

L'autorità dei concordati fa dipendere l'omologazione dalla 2 Partecipacondizione che il coniuge, in quanto i suoi beni non siano inve- e co stiti, totalmente o nella maggior parte, nell'azienda da sdebitare, Partecipi finanziariamente, nel limite degli obblighi del re¬ gime matrimoniale, allo sdebitamento mediante un versamento, ehe sarà in generale unico.

2 Tuttavia, essa non può in alcun caso esigere dalla moglie Una prestazione superiore alla perdita che dovrebbe sopportare Uel fallimento del marito.

3 L'autorità dei concordati fissa la natura, l'importanza e la destinazione della prestazione del coniuge.

1

Art. 60.

Qualora l'autorità dei concordati reputi che il proprietario stesso non è degno d'aiuto ma ne sono degni invece membri della famiglia che vivono in comunione domestica con lui, 1 omologa¬ zione dello sdebitamento non può avvenire se non dopo che il proPrietario sia stato interdetto o privato dell'amministrazione dei suoi beni nel senso dell'articolo 395, secondo capoverso, del Co¬ dice civile.

Art. 61.

1 Le fideiussioni prestate dal debitore sono estinte mediante l'assegnazione del dividendo concordatario spettante ai crediti chirografari.

2 L'autorità dei concordati può tuttavia assegnare un divi¬ dendo ridotto o prescindere da ogni dividendo. Essa tien conto

u

3. Membri della fami¬ glia degni d'aiuto.

III. Fideius¬ sioni.

1. Prestate dal debitore.

680 delle circostanze, specialmente delie ripercussioni alle quali sono esposti il debitore principale e i confideiussori, come pure del¬ l'origine della fideiussione.

» Il dividendo è depositato presso la cassa d'ammortamento e non può essere pagato al creditore se non dopo che quest'ultimo abbia escusso senza risultato il debitore principale.

4 Se il dividendo non è reclamato entro dieei anni dalla sca¬ denza del credito principale, esso è devoluto alla cassa d'ammor¬ tamento.

Art 6& 2. Prestate i X fideiussori rispondono della parte scoperta dei crediti ohida terzi.

rografari e dei crediti ipotecari che superano il doppio del valore di stima del pegno; essi non hanno diritto di regresso contro il debitore. In quanto il fideiussore sia surrogato nei diritti del cre¬ ditore pignoratizio, egli gode dei diritti di ricupero nel senso della presente legge.

2 È applicabile per analogia l'articolo 20.

Art. 63.

iv. Notifica1 L'autorità dei concordati notifica la decisione d'omologazione e pub- · .

blicazione.

zione.

a) al debitore, alla cassa d'ammortamento e al commissario, nel sup testo integrale; ft) ai creditori e fideiussori che hanno proposto modificazioni, con i motivi della decisione in quanto essi li concernano ; c) all'ufficio d'esecuzione, senza i considerandi, ma soltanto quando la decisione è passata in giudicato, 2 Divenuta ohe sia definitiva, l'omologazione del piano di sdebitamento e del concordato è pubblicata nel Foglio officiale de) Cantone e, se l'autorità dei concordati lo reputa utile, in altri fogli, a meno che la convocazione alla discussione non sia stata pubblicata. In questo caso, i creditori e i fideiussori noti sono informati per iscritto della decisione.

s Nel caso in cui sia stata concessa una moratoria in apph" cazione dell'articolo 46, l'autorità dei concordati ne comunica lft cessazione all'ufficio del registro fondiario, e, ove occorra, all'®*" ficio per il pegno sul bestiame. Quando la decisione è stata pub¬ blicata in virtù del capoverso secondo o lo sdebitamento è stato rifiutato, la cessazione della moratoria viene pubblicata.

681 Art. 64.

1

Quando l'omologazione è divenuta definitiva, la cassa d'amPortamento domanda l'iscrizione dell'ipoteca da costituire in suo favore, la cancellazione dei diritti di pegno non coperti e, ove occorra, la riduzione di quelli che non sono coperti che parzial¬ mente, come pure l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre giusta l'articolo 82; essa emétte inoltre i titoli di ri¬ scatto e le attestazioni di scoperto.

2

Per il rimanente, il commissario eseguisce la decisione se¬ condo l'ordinanza che emanerà il Consiglio federale.

Art. 05.

D. Modifica¬ zione succes¬ siva della decisione.

I. Migliora¬ mento pro¬ gressivo della situazione 2 L'autorità dei concordati decide in seguito a discussione del proprie¬ tario.

orale alla quale sono convocati gli interessati.

1

Se, durante l'ammortamento, la situazione del proprietario migliora per effetto del maggior reddito o per altra causa analoga, l'autorità dei concordati può, a richiesta della cassa d'ammortamento, aumentare fino al doppio le annuità del pro¬ prietario e ridurre proporzionalmente i contributi pubblici.

3

Se la richiesta della cassa d'ammortamento è respinta, essa non può essere ripresentata prima che siano trascorsi due anni.

4

L'aumento delle annuità è senza effetto sui versamenti sup¬ pletori da fare dal proprietario in applicazione del diritto can¬ nonale.

Art. 66.

1 Se, nei venticinque anni successivi all'omologazione del ^WotzPiàno di sdebitamento, il patrimonio del debitore dovesse aumen- inazione tare per effetto di un' eredità, di una donazione o di causa del debitore, analoga, i diritti derivanti da un attestato di carenza dei beni Possono essere esercitati, in conformità dell'artìcolo 149, secon¬ do capoverso, della legge sull'esecuzione e sül fallimento, dalla cassa d'ammortamento fino all'importo del valore capitalizzato delle sue prestazioni. Questi diritti possono essere esercitati, nelle stesse condizioni, dai creditori pignoratizi per l'importo accertato nell'attestazione di scoperto, come pure dall'istituto di soccorso Agricolo per le somme versate al debitore in connessione coù 10 sdebitamento.

2 Se il debitore contesta di aver acquistato nuovi beni, d giudice decide seguendo la procedura accelerata.

682 3

Se i nuovi beni del debitore sono stati pignorati, gli inte¬ ressati indicati nel primo capoverso possono parimente, entro i quaranta giorni, partecipare al pignoramento senza preventiva esecuzione.

4 L'ufficio d'esecuzione deve comunicare alla cassa d'ammor¬ tamento ogni sequestro dei beni di un debitore sdebitato, come pure ogni pignoramento che non è stato eseguito in virtù di un sequestro.

E. Effetto dello sdebitamento sul fitto.

Art. 67.

Allorquando un podere dato in affitto è stato sdebitato e il fitto è manifestamente esagerato, il proprietario è obbligato a concedere all'affittuario una riduzione del fitto proporzionale allo sgravio di cui fruisce egli stesso.

1

2 In caso di contestazione, decide l'autorità dei concordati dopo aver sentito gli interessati.

Art. 68.

F. CondebiLe disposizioni dei capi quarto e quinto concernenti i diritti tori e garanti, dei fideiussori nella procedura si applicano per analogia ai conde¬ bitori e garanti.

Capo sesto.

CONSOLIDAMENTO DI AZIENDE SDEBITATE.

A. Misure di garanzia.

I. Generali.

Art. 69.

La cassa d'ammortamento tiene un registro pubblico dei proprietari il cui podere è stato sdebitato a loro richiesta.

2 Fintanto che un'iscrizione in questo registro non sia stata cancellata, la persona iscritta non può più sottoscrivere valida¬ mente fideiussioni.

3 II debitore non può, senza il consenso della cassa d'am* mortamento, costituire pegni ne alienare bestiame in una misura ohe ecceda i bisogni d'un esercizio normale; il consenso dell® cassa d'ammortamento gli è pure necessario per eseguire co¬ struzioni e riparazioni importanti; lo stesso dicasi per tagliare boschi, in quanto ciò ecceda i bisogni di uno sfruttamento nor¬ male.

1

4

Rimangono inoltre riservate le misure prescritte nel caso di alienazione di poderi sdebitati e per prevenire l'indebitamento eccessivo.

L

683 Art. 70.

II. Mediante decisione speciale.

1. Della cassa d'ammorta¬ 2 II debitore deve permettere agli incaricati della cassa d'am¬ mento.

mortamento di esaminare in ogni tempo i libri contabili e i do¬ cumenti giustificativi.

1

La cassa d'ammortamento può prescrivere al debitore di te¬ nere una contabilità adeguata alla natura e all'importanza del¬ l'azienda; essa allestisce i moduli necessari.

Art. 71.

Se i requisiti indicati nell'articolo 395 del Codice civile sono 2. Deli autod empiuti, l'autorità competente nomina al debitore, su pro- ri u oriaPosta della cassa d'ammortamento, un assistente per l'ammi¬ nistrazione dei suoi beni. In caso di rifiuto della sua proposta, la cassa d'ammortamento può ricorrere contro la decisione.

&

Art. 72.

1

Su proposta della cassa d'ammortamento, l'autorità dei con- #. Dell'autocon cordati può prescrivere sia nell'omologazione del piano di sde- rità " cordati filamento sia più tardi che l'azienda sdebitata sia sottoposta alla ' sorveglianza di un rappresentante della cassa d'ammortamento o di un'altra persona idonea. Con la sorveglianza può essere con¬ giunta una consulenza d'esercizio.

2

La cassa d'ammortamento sostiene le spese.

Art. 73.

Su proposta del debitore e con il consenso della cassa d'am- b. Durata.

Portamento, l'autorità competente può più tardi abrogare o mo¬ dificare le misure di garanzia previste negli articoli 69, terzo ca¬ poverso e da 70 a 72. Esse si estinguono di diritto nello stesso tempo che l'obbligo del debitore di pagare annuità.

Art. 74.

Allorquando il debitore è in mora nel pagamento di due an- C. Escusuità, la cassa d'ammortamento ha il diritto di chiedere, a sua sionescelta, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno o quella in v i& di pignoramento. Essa può inoltre dichiarare che tutte le an¬ nuità future saranno esigibili alla prossima scadenza per il loro v alore capitalizzato e, in mancanza di pagamento, può promuo¬ vere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

n

684 Capo settimo.

ALIENAZIONE DI PODERI SDEBITATI.

Art. 7ö.

1

deiia°ca88a° Per un periodo di venticinque anni dall'omologazione del d'ammortapiano di sdebitamento, non può essere validamente concluso, senza il consenso della cassa d'ammortamento, alcun atto giuri¬ dico che si riferisca ad un fondo indebitato.

2 Questo consenso deve esser negato quando l'operazione sembri di natura tale da compromettere in qualsiasi modo il sod¬ disfacimento delle pretese contemplate negli articoli da 76 a 79, specialmente quando le somme esigibili non siano pagate nè ga¬ rantite o esista una sproporzione evidente tra il prezzo indicato per l'alienazione e il valore venale.

3 Inoltre, la cassa d'ammortamento può negare il consenso: a) in caso di alienazione totale, quando l'acquirente non offra garanzia per lo sfruttamento razionale del podere ; b) in caso di alienazione parziale, quando, date le circostanze, la parte che rimane all'alienante non costituisca un mezzo d'esistenza sufficiente per chi sfrutta il podere.

4

Contro il rifiuto del consenso gli interessati possono ricor¬ rere entro trenta giorni all'autorità dei concordati.

B. Obbligo in caso d'alie¬ nazione.

I. Alienazione totale.

1. Regola, a. Versa¬ mento alla cassa d'am¬ mortamento.

Art. 76.

Per ogni alienazione eseguita entro i venticinque anni dal¬ l'omologazione del piano di sdebitamento, il prezzo d'acquisto deve essere pagato in contanti nella misura in cui supera l'im¬ porto dei crediti ipotecari coperti. L'acquirente deve fare questo pagamento alla cassa d'ammortamento.

2 La somma pagata serve anzitutto a coprire il valore ca¬ pitalizzato delle annuità che il proprietario deve ancora versare.

3 Per il rimanente, essa è adoperata, per coprire i contributi che la cassa d'ammortamento ha già pagati, senza interessi, e iï valore caipitalizzato di quelli che restano da versare.

1

Art. 77.

b. Eccedenza.

1

L'eccedenza serve a rimborsare la parte scoperta dei cre¬ diti ipotecari non coperti e, se è il caso, i mutui concessi dal¬ l'istituto di soccorso agricolo. Questi crediti stanno, tra essi, nellö stesso grado.

L

685 2 La cassa d'ammortamento consegna all'alienante l'importo che rimane dopo il pagamento dei crediti di cui sopra, a meno che non siano iscritti nel registro fondiario un diritto di pegno eccedente il limite dell'aggravio ovvero un'annotazione nel senso degli articoli 619, 960 o 961 del Codice civile.

Art. 78.

Se l'acquirente offre una garanzia per il pagamento delle 2- Eccezione, annuità dovute dal proprietario, la cassa d'ammortamento può, eccezionalmente, autorizzarlo ad assumere questo pagamento.

In questo caso, il valore capitalizzato delle dette annuità è ridotto del versamento eseguito in contanti dall'acquirente; l'articolo 76, secondo capoverso, non è applicabile.

Art. 79.

1 Se entro il termine di venticinque anni viene alienata solo il Aliena¬ par la parte del fondo, l'acquirente deve versare alla cassa d'amPortamento il prezzo d'acquisto, in quanto superi 1 importo dei dediti ipotecari coperti ripartiti sulla parte alienata conformePente all'articolo 833 del Codice civile.

2 La cassa d'ammortamento adopera la somma ricevuta con¬ formemente agli articoli 76 e 77.

a Fintanto che le annuità del proprietario non siano state fotalmente pagate, il creditore non può esercitare il diritto pre¬ sto dall'articolo 833, secondo capoverso, del Codice civile.

4 Quando un podere consta di più fondi ed uno di essi è henato, queste disposizioni si applicano per analogia.

a

Art. 80.

1 Nel caso di realizzazione forzata entro venticinque anni iil e= dall'omologazione del piano di sdebitamento, il valore capital«- "«ne forzata.

z ato delle annuità dovute dal proprietario come pure 1 importo.

Se nza interesse, dei contributi versati dalla cassa d ammortaPento e il valore capitalizzato dei contributi non versati, sono Iscritti nell'elenco degli oneri come crediti ipotecari.

2

Se il valore capitalizzato delle annuità è coperto dal prezzo aggiudicazione, le annuità possono essere messe a carieo del¬ l'acquirente. Se esso non è interamente coperto, 1 importo coperto deve essere versato in contanti alla cassa d ammortamento.

686 3

I contributi della cassa d'ammortamento che sono coperti dal prezzo d'aggiudicazione devono sempre esser» versati in con* tanti.

Art. 81.

c. EspropriaNel caso di espropriazione totale o parziale di un podere sde* zione. bitato, gli articoli da 76 a 79 si applicano per analogia.

Art. 82.

D. Annota- Le restrizioni contemplate nel presente capo, sono annotate restrizioni5

E. Levata delle restri¬ zioni.

ne

* registro fondiario. L'ufficiale del registro fondiario non può, senza il consenso della cassa d'ammortamento, fare alcuna ope¬ razione relativa ai fondi colpiti da queste restrizioni.

Art. 83.

II proprietrio che paga il valore capitalizzato delle annuità ancora dovute e i contributi della cassa d'ammortamento, può chiedere a questa cassa di autorizzare la cancellazione dell'ipo¬ teca costituita a suo favore. Non sono computati interessi per Ie somme versate anteriormente.

1

2 Se il proprietario estingue inoltre la parte scoperta de1 crediti ipotecari non coperti e, se è il caso, i mutui concessi dal¬ l'istituto di soccorso agricolo, l'annotazione prevista dall'articolo 82 sarà parimente cancellata, a richiesta della cassa d'ammorta¬ mento. Per la cancellazione di ipoteche iscritte a favore dell'isti¬ tuto di soccorso agricolo, è richiesta l'autorizzazione di quest'ul¬ timo.

Parte terza.

PROVVEDIMENTI GENERALI PER PREVENIRE L'INDEBITAMENTO ECCESSIVO.

Capo primo.

LIMITI DELL'AGGRAVIO.

Art. 84.

A. Redola.

1

I fondi agricoli non possono essere gravati da nuovi diritti di pegno immobiliare nè da nuovi oneri fondiari oltre l'import® del valore di stima stabilito conformemente alla presente legge> fanno stato, per i diritti di pegno, l'importo iscritto della som®* garantita e, per gli oneri fondiari, il loro valore iscritto.

687 2

Le parti di comproprietà non possono essere gravate oltre l'importo di una frazione del valore di stima corrispondente alla Parte iscritta.

Art. 85.

Le prescrizioni sui limiti dell'aggravio non sono applicabili: b. Eccezioni.

a) ai diritti di pegno legali contemplati negli articoli 808, 810 cón^ensì Û e 836 del Codice civile ; dell'autorità.

b) agli oneri fondiari di diritto pubblico ; c) ai diritti di pegno costituiti in virtù della presente legge a favore della cassa d'ammortamento e dell'istituto di soc¬ corso agricolo.

2 I diritti di pegno costituiti in seguito a miglioramento del suolo nel senso degli articoli 820 e 821 del Codice civile possono essere iscritti anche se con ciò i diritti di pegno e gli oneri fon¬ diari già esistenti superano i limiti dell'aggravio.

1

Art. 86.

Col consenso dell'autorità competente, possono essere co- n. Coi constituiti in forma d'ipoteche dei diritti di pegno superiori ai li- Jeeif.°utorità hiiti dell'aggravio : a ) per garantire i crediti della moglie per i suoi apporti, i cre¬ diti derivanti dalla patria potestà o dalla tutela e i crediti per vitalizio ; b) per garantire i mutui ohe istituti di credito o di soccorso con carattere di utilità pubblica concedono ad agricoltori o per i quali prestano fideiussione, allo scopo di render loro possibile di acquistare o di ingrandire un podere o di pro¬ cedere a importanti riparazioni o trasformazioni necessarie; c ) per garantire i crediti degli artigiani o degli imprenditori conformemente all'articolo 837, numero 3, del Codice civile.

1

2 Nei casi previsti nel primo capoverso, lettere bec, i crediti devono essere ammortizzati mediante annuità equivalenti almeno a Ua venticinquesima parte del capitale primitivo; queste annuità sono fissate ogni volta dall'autorità competente e iscritte nel re¬ gistro fondiario. Il diritto di pegno si estingue, per ogni annuità, to'® anni dopo che essa è divenuta esigibile.

8 I Cantoni designano le autorità competenti per autorizzare Questi sorpassi dei limiti dell'aggravio come pure un'istanza di ricorso che decide definitivamente; essi regolano la procedura.

688 Art. 87.

1 C. Ammorta¬ Se, in seguito a una nuova stima eseguita nel senso della mento in caso di riduzione presente legge, crediti ipotecari risultano interamente o parzialdei limiti dell'aggravio. mente scoperti, l'importo scoperto deve essere ammortizzato io quindici anni con rate uguali. Il diritto di pegno inerente a cia¬ scuna rata si estingue tre anni dopo che la rata è divenuta esi¬ gibile.

2

Questa disposizione non è applicabile al credito della mo¬ glie per i suoi apporti, ai crediti derivanti dalla potestà dei geni¬ tori o dalla tutela, nè ai crediti per vitalizio.

D. Posto ipotecario.

Art. 88.

Allorquando un diritto di pegno che supera i limiti dell'ag¬ gravio si estingue, il posto ipotecario non diviene per ciò vacante»

Art. 89.

E. Operazioni L'iscrizione di un diritto di pegno sopra un fondo assogget¬ del registro tato alla legge e stimato in conformità di essa, deve essere ri¬ fondiario.

I. Per fondi fiutata dall'ufficiale del registro fondiario se il diritto da costi¬ già assog¬ tuire è contrario alle disposizioni sui limiti dell'aggravio.

gettati.

Art. 90.

II. Per fondi non ancora assoggettati.

1

Se è notificato per l'iscrizione un diritto di pegno sopra un fondo che non è ancora stato assoggettato alla legge e se l'ufficiale reputa che la parte prima della presente legge è applica¬ bile ovvero dubita della sua applicabilità, egli procede all'iscri¬ zione nel giornale, ma invita nello stesso tempo il proprietario a chiedere, entro dieci giorni, una decisione di assoggettamento.

2 Se il termine non è osservato, l'ufficiale rifiuta l'iscrizione* Lo stesso dicasi quando l'autorità competente dichiara la pr^ sente legge applicabile, ma non autorizza il sorpasso dei limi*1 dell'aggravio. Se, invece, essa dichiara inapplicabile la legge ° se autorizza un sorpasso dei limiti dell'aggravio, il diritto di pegno è immediatamente iscritto nel registro fondiaria 3 L'ufficiale che iscrive provvisoriamente un'ipoteca legale d'artigiano o d'imprenditore invita il creditore ad iniziare, entrò dieci giorni, la procedura di assoggettamento, sotto commina¬ toria che trascorso infruttuosamente detto termine, riscrizione provvisoria sarà cancellata. Le spese della procedura di assog¬ gettamento sono a carico del proprietario.

689 Art. 91.

Le disposizioni sulle operazioni del registro fondiario relative alla notificazione di diritti di pegno s'applicano parimente zione di oneri &lla oostituzione di oneri fondiari. fondiari.

Art. 92.

I Cantoni possono dichiarare l'articolo 90 inapplicabile ai iv. Eccezioni, beni immobili urbani o situati in località di carattere urbano.

2 Le regioni nelle quali questa disposizione è inapplicabile devono essere esattamente delimitate per ogni circondario del registro fondiario.

3 Allorquando un fondo situato in una tale regione sia nondi¬ meno assoggettato alla legge, i diritti di pegno costituiti ante¬ riormente sono validi anche se superano i limiti dell'aggravio.

E riservato l'articolo 88.

1

Art. 93L Gli articoli 848 e 850, secondo capoverso, del Codice civile F. Modifica¬ zioni del co¬ sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti : dice civile.

Art. 848. Una rendita fondiaria sopra un fondo agricolo 71. Limiti non può eccedere i tre quarti del valore di reddito determi¬ dell'aggravio.

nato conformemente alle norme della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli.

Una rendita fondiaria sopra altri fondi rurali non può eccedere i due terzi del valore di reddito del terreno, aumen¬ tato della metà del valore di costruzione degli edifizi.^ Una rendita fondiaria sopra fondi urbani non può ecce¬ dere i tre quinti della media fra il valore di reddito ed il valore del terreno e degli ediifizi.

Per i fondi non agricoli, la stima dei valori determi¬ nanti avviene a norma di una procedura ufficiale regolata dalla legislazione cantonale.

Art. 850, secondo capoverso: Salvo nei casi stabiliti dalla legge, il creditore della ren¬ dita può esigere il capitale solo alla fine di ogni periodo di quindici anni e previa disdetta di un anno.

Capo secondo.

DIRITTO SUCCESSORIO.

Art. 94.

Gli articoli 619, 620, 621 e 625 del Codice civile sono abro¬ gati e sostituiti dalle disposizioni seguenti :

690 s. Partecipa¬ zione agli utili da parte dei coeredi.

Art. 619. Avvenendo che un immobile sia stato attribuito ad uno degli eredi al disotto del suo valore venale e che sia rivenduto, anche solo in parte, nei successivi quindici anni» i coeredi possono pretendere una equa parte dell'utile, a con¬ dizione che questo diritto sia stato annotato nel registro fon¬ diario all'atto della divisione.

Questa parte non dev'essere maggiore di ciò che i coe¬ redi avrebbero avuto se il fondo fosse stato attribuito se¬ condo il valore venale.

I coeredi non hanno diritto al maggior valore risultante da migliorie, costruzioni, crescita di boschi e cause simili.

V. Aziende agricole.

1. Esclusione della divisione, a. Condizioni.

Art. 620. Quando dell'eredità faccia parte un'azienda agricola costituente un'unità economica e tale da garantire un'esistenza sufficiente, essa è intieramente attribuita ed im* putata per il valore del suo reddito a quello degli eredi che si dichiari disposto a riceverla e che sembri idoneo ad as¬ sumerne l'esercizio.

In questo caso, il prezzo d'imputazione è stabilito se¬ condo le norme della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli.

L'assuntore può pretendere, insieme con l'azienda, anche gli utensili, le scorte ed il bestiame destinati al podere, Per il valore ch'essi rappresentano per l'azienda.

b. Designasione dell'as¬ suntore.

Art. 621. In caso di opposizione da parte di un coerede» o quando più d'uno sia disposto ad assumerne l'esercizi0' l'autorità competente decide circa l'attribuzione, tenuto cai* colo dell'uso locale e, in difetto di questo, delle condizioni personali dei coeredi.

Gli eredi che intendessero esercitare l'azienda personal¬ mente hanno in prima linea il diritto di pretendere ch'essa sia loro attribuita per intiero.

Se nessuno dei figli intende assumere l'azienda, questa può essere domandata dalle figlie in quanto esse od i l°r° mariti ne sembrino idonei.

c. Discendenti minorenni.

Art. 62Ibis. Allorché il defunto lascia dei discendenti minorenni, gli eredi devono, con riserva del consenso dell'&u' torità tutoria, mantenere la comunione ereditaria o costituir6 un'indivisione fino al momento in cui, secondo le circostanze» potrà essere presa una decisione quanto all'attribuzione a un discendente. c

691 Art. 621ter. Allorché l'azienda agricola per la A, 2. Eccezioni.

· m si· presta, 1 · 0* ßKGP<r* sua estensione e la sua natura, a venir frazionata m parec¬ chie aziende minori vitali, la divisione può essere eseguita mediante attribuzione di quest'ultime al loro valore di red¬ dito, se uno o più eredi si dichiarino disposti a riceverle e sembrino idonei ad assumerne l'esercizio.

In caso di contestazione, l'autorità competente decide.

Art. 621quater. I Cantoni hanno il diritto di prescrivere che nelle regioni montane e in quelle in cui la proprietà fondiaria è frazionata, la divisione può essere eseguita me¬ diante attribuzione per il valore di reddito di singoli beni immobili a diversi eredi; ciò non deve peraltro avere, di re¬ gola, come conseguenza un nuovo frazionamento.

Nelle regioni di carattere urbano, i Cantoni possono autorizzare l'attribuzione a un prezzo superiore al valore di reddito.

Queste prescrizioni devono indicare esattamente le re¬ gioni nelle quali sono valide eccezioni siffatte ; esse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

b

- Particolari.

Art. 625. Se all'azienda agricola che forma l'esercizio principale è inseparabilmente connessa un' altra di carat¬ tere accessorio, questa dev'essere attribuita all'assuntore che si dichiara disposto ad assumere l'intera azienda e ne sem¬ bra idoneo; il prezzo dell'azienda accessoria è fissato al va¬ lore venale, mentre l'azienda principale è attribuita al valore di reddito; le due somme si imputano sulla quota del¬ l'erede.

In caso d'opposizione da parte di un coerede o quando Più d'uno sia disposto ad assumerne l'esercizio, l'autorità competente decide circa l'attribuzione, l'alienazione o la se¬ parazione dell'azienda accessoria, tenuto calcolo della capa¬ cità economica delle aziende precedentemente riunite e delle condizioni personali degli eredi.

In caso di contestazione, la medesima autorità fissa il valore venale per il quale l'azienda accessoria è imputata sulla quota dell'erede.

Art. 625bis. Se è impossibile d'attribuire un'intiera azienda agricola ad uno o più eredi o di frazionarla in pa¬ recchie aziende vitali, ciascun coerede può esigere la vendita di tutta l'azienda.

Foglio Federale, 1940.

74

Alienazione.

692 La vendita si fa all'asta se uno degli eredi ne fa do¬ manda; qualora gli eredi non riescano ad intendersi, l'auto¬ rità competente decide se l'asta sarà pubblica o tra i soli coeredi.

Capo terzo.

DELLA COMPERA E VENDITA DEI FONDI AGRICOLI.

Art. 95.

L'articolo 218 del Codice delle obbligazioni è abrogato e so¬ stituito dalla disposizione seguente : c. Rivendita di fondi agricoli, l. Regola.

Art. 218. I fondi agricoli non possono essere alienati, in tutto nè in particelle, durante sei anni a contare dal lor° acquisto.

Questa disposizione non si applica ai terreni da costru¬ zione nè agli immobili soggetti all'amministrazione tutoria 0 realizzati nella procedura di esecuzione o di fallimento.

il Eccezioni. Art. 218bis. L'autorità dichiarata competente dal Can¬ tone sul territorio del quale si trova il fondo può autoriz¬ zare, per motivi gravi, l'alienazione prima che sia spirato 1 termine di sei anni, in ispecie quando si tratti di liquidar6 una successione, di arrotondare un'azienda agricola o d'i^" pedire una realizzazione forzata. La sua decisione è defin1" tiva.

Allorché l'autorità autorizza un'alienazione anticipai essa concede la preferenza all'acquirente che è agricoltore e che acquista il fondo per sfruttarlo egli stesso o per f^°.

sfruttare da membri della sua famiglia che vivono con lul in comunione domestica.

L'autorità nega l'alienazione anticipata quando, consid6' rate tutte le circostanze, il prezzo d'acquisto è così alto da u011 permettere all'acquirente di garantirsi l'esistenza.

in. come- Art. 218ter. Ogni operazione che contravviene a quest® guenze - disposizioni o che è diretta ad eluderle è nulla e non Pu^ essere iscritta nel registro fondiario. È applicabile per &na' logia l'articolo 90, primo e secondo capoverso, della leg£e sullo sdebitamento di poderi agricoli.

693

Parte quarta.

SPESE E TASSE.

Art. 96.

1

Per tutte le disposizioni prese nella procedura di sdebita- ti mento, l'autorità dei concordati riscuote una tassa unica di cento j Procedura franchi al massimo; essa può addossarne una parte al fideiussore di sdebitac he ha chiesto di essere ammesso al beneficio della moratoria Pßr il rimborso del capitale.

2

Per la procedura e la decisione concernenti 1 aumento delle unuità del debitore o la revoca della moratoria per il rimborso ^el capitale, l'autorità dei concordati riscuote dalla parte soc¬ combente una tassa di cinquanta franchi al massimo.

a

3

II debitore anticipa all'autorità dei concordati le spese della Procedura di sdebitamento; nei casi contemplati nel secondo ca¬ poverso, l'anticipazione è fatta dalla parte richiedente.

Art. 97.

Per la procedura e la decisione concernenti la riduzione del fitto, l'autorità dei concordati riscuote dal richiedente una tassa affittuari.

* trenta franchi al massimo e l'importo delle sue spese.

Art. 98.

In caso di ricorso, l'autorità cantonale superiore dei con- m^ooe«crdati riscuote dalla parte soccombente una tassa 1 cinq corso, fianchi al massimo e l'importo delle sue spese.

Art. 99.

Nella misura in cui gli istituti di " «itano la loro attività in virtù deUa preilente legge, «ericoio.

«he la disciplinano stabiliscono se il debitore deve pagare «Pese o tasse; queste saranno il pm possibile moderate.

Art. 100.

Nessuna tassa nuò essere riscossa per le iscrizioni, annota- c. Tasse del °ni, modificazioni e cancellazioni da farsi ne^.re^.ro fon^iari° fondiario.

° sui titoli di pegno in esecuzione di misure di sdebitamento.



694

D. Commis¬ sario.

E. Altre autorità cantonali.

Art. 101.

L'autorità dei concordati fissa gli onorari che il debitore de¬ ve corrispondere al commissario nella procedura di sdebitamento.

2 Per le tasse del commissario fa norma la tariffa applicabile alla legge sull'esecuzione e sul fallimento.

1

Art. 102.

I Cantoni emanano disposizioni sulle tasse e sul rimborso delle spese sopportate dalle autorità competenti per pronunciare l'assoggettamento alla legge, per eseguire le stime e rivederle, come pure per autorizzare il sorpasso dei limiti dell'aggravio.

Parte

quinta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, A. Calcolo del valore capitalizzato.

B. Ricorso all'autorità superiore dei concordati.

C. Situazione dell'istituto di soccorso agricolo.

Art. 103.

Agli effetti della presente legge, il valore capitalizzato delle annuità e dei contributi si calcola sulla base di un interesse del quarto per cento.

Art. 104.

Nei Cantoni dove esiste un'autorità superiore dei concordati, le parti soccombenti in prima istanza nei casi degli articoli 20, 26, secondo capoverso, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 63, 65, 67 e 75 pos¬ sono ricorrere ad essa entro dieci giorni.

Art. 105.

Quando uno sdebitamento è congiunto con una procedura di concordato è riservata la collaborazione degli istituti di soc¬ corso agricolo esistenti.

2 I Cantoni possono affidare l'amministrazione dell'istituto di soccorso agricolo alla cassa di ammortamento. Anche in que¬ sto caso, la responsabilità sussidiaria del Cantone non si applica che agli impegni della cassa derivanti dallo sdebitamento Î essa non si estende a quelli dell'istituto di soccorso agricolo.

1

Art. 106.

D. Diritti di 1 I diritti di pegno che, al momento dell'entrata in vigore pegno gra¬ della presente legge, gravano fondi agricoli non sono retti dall® vanti fondi non sdebitati. disposizioni sui limiti dell'aggravio finché non siano sottoposti ad una procedura di sdebitamento.

695 2 Se un diritto di pegno eccedente i limiti dell'aggravio è cancellato, il posto ipotecario non diviene per ciò vacante.

Il Consiglio federale emana le disposizioni particolareggiate sulla cancellazione, come pure sull'epurazione dei diritti di pegno.

Art. 107.

1 I Cantoni possono prescrivere l'ammortamento dei crediti garantiti da fondi agricoli o non agricoli situati sul loro ter- nali 8Un'amritorio. mortamente.

2 Le disposizioni prese dai Cantoni sono inapplicabili fino a quando il proprietario di un podere sdebitato sia obbligato a pa¬ care annuità.

3 Queste disposizioni richiedono per la loro validità 1 approv azione del Consiglio federale.

Art. 108.

Il diritto successorio previsto dalla presente s'aPplica a tutte le successioni in cui è compresa un aziend g , p chè al momento dell'entrata in vigore della legge la divisione con sia ancora chiusa e il defunto non abbia preso disposi2 ioni contrarie per l'imputazione del valore del podere o 1 attri¬ buzione di quest'ultimo.

Art. 109.

L'articolo 95 s'applica parimente ai fondi agricoli acqui«tati entro i sei anni che precedono l'attuazione della presente le gge.

Art. HO.

1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento della Presente legge, in ispecie per quanto concerne a compe enza ® uutorità incaricate dell'assoggettamento alla legge e delle stime,

RDintt^

G.mvieto di

H- Duro.!.

nali d'applinazione.^

2

In quanto tali disposizioni complementari siano .doveri Per l'esecuzione della legge, i Cantoni sono obbligati ad ema- de, et«,, u&rle e possono farlo in via di regolamento.

3

Esse richiedono per la loro validità 1 approvazione del Con ®iglio federale.

Art. Ili¬ ci ,v~.nr, aiTi temno debito le disposizioni Se un/-.a Cantone non emana iXTM npr li.

zioniDisposidella Conf der complementari necessarie all'esecuzione della p ^ limiti e fci ò che concerne l'assoggettamento alla legge, la stima, ì limiti zione in luogo ^lVaggrTMTM LTpfra e vendita di fondi agricoli, il Consiglio de, cmm.

federale le emana provvisoriamente, m sua vece, dandone avvis Gl'Assemblea federale.

696 Art. 112.

J. Esecu- 1 ji consiglio federale emana le norme necessarie per l'ese¬ zione.

cuzione della presente legge.

2 Esso vigila sull'applicazione della legge e può chiedere a1 Cantoni rapporti periodici.

E. Relazione tra risana¬ mento e sdebitamento.

L. Aiuto finanziario e compensa¬ zione.

I. Aiuto finanziario.

Art. 113.

L'applicazione dei provvedimenti giuridici previsti per la protezione degli agricoltori nel disagio può essere chiesta entro 1 cinque anni successivi all'attuazione della presente legge.

2 Nel caso in cui, dopo l'attuazione della presente legge, ven¬ gano concessi provvedimenti di risanamento secondo le dispo¬ sizioni suddette, lo sdebitamento non potrà, di regola, essere ese¬ guito.

3 Possono essere consentite eccezioni soltanto se sia stata concessa una moratoria al rimborso del capitale oppure se p®r l'esecuzione dei provvedimenti non occorre attingere ai mezzi menzionati qui sotto e devoluti dalla Confederazione a scopo di aiuto finanziario o di compensazione.

1

Art. 114.

1 Allo scopo di prolungare l'opera di soccorso in favore degli agricoltori nel disagio, degni d'essere aiutati, e in favore delle opere produttive destinate a combattere la crisi agricola, co¬ me pure allo scopo di render possibile l'esecuzione dei provvedi¬ menti di risanamento e di facilitare il concordato ai proprietari di fondi che vengono sdebitati, la Confederazione continuerà l'aiuto finanziario in favore degli agricoltori nel disagio durante sette anni dall'attuazione della presente legge. A questo effetto, essa verserà ogni anno una somma di tre milioni di franchi al mas¬ simo in un fondo di soccorso. I sussidi federali prelevati da que¬ sto fondo, ascendono al doppio dei sussidi cantonali.

2

II Consiglio federale è autorizzato a prelevare ogni anno da questo somma, per costituire un fondo particolare, l'importo di un milione di franchi al massimo che sarà adoperato in favore dell® regioni montane. Per l'aiuto finanziario da corrispondersi me* diante questo fondo particolare, il contributo cantonale può essere ridotto fino a un quarto del sussidio federale.

3 Nelle prestazioni del Cantone possono essere computati anche i mezzi messi per lo stesso scopo a sua disposizione da terzi-

697 Art. 115.

1

Allorché un Cantone i cui fondi agricoli sono poco inde- il Compen¬ sati, rinunzia per questa ragione ad applicare la presente legge sazione' 0 l'applica soltanto in esigua .misura e riceve di conseguenza Poco o quasi nulla dal fondo di sdebitamento, mentre la sua agrialtura ha bisogno di beneficiare delle opere produttive destinate a combattere la crisi agricola, il Consiglio federale è autorizzato a corrispondergli un equo compenso perchè possa venir in soce °rso agli agricoltori nel disagio degni di aiuto.

2

Questo compenso ascende alla metà della somma che getterebbe al Cantone secondo il piano di ripartizione stabilito ^al Consiglio federale per il fondo di sdebitamento; questa somnia è ridotta dell'importo adoperato per lo sdebitamento.

3

Per stabilire il piano di ripartizione il Consiglio federale * rà equo conto della situazione particolare delle regioni mon¬ tane.

er

Art. 116.

Il Consiglio federale determina le modalità per il pagamento ni. Paga¬ ci sussidi della Confederazione, gli scopi e le condizioni per ot- mentotenere un aiuto dal fondo di soccorso o a titolo di compensazione.

Art. 117.

Il Consiglio federale fissa la data dell'attuazione della pre- L. AttuaSe nte legge. zioae.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 6 dicembre 1940.

Il Presidente: Dr. Nietlispach.

Il Segretario : G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: Albert M alche» Il Segretario: Leimgruber.

698

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 dicembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» II Cancelliere della Confederazione' G. Bovet.

Data della pubbicazione: 18 dicembre 1940.

Termine di opposizione : 18 marzo 1941.

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Legge federale sullo sdebitamento di poderi agricoli. (Del 12 dicembre 1940.)

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23.12.1940

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