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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXIII Berna, 28 febbraio 1940. Volume I.

Si pubblioa di regola una volta la settimana. Prezzo : fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Decreto federale concernente la domanda d'iniziativa per la revisione degli articoli 31, 32 bis e 32 qu&ter della Costituzione federale.

(Del 19 settembre 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista la domanda d'iniziativa per la revisione degli articoli 31, 32 bis e 32 quater della Costituzione federale, nel senso del ristabili¬ mento della situazione quale essa era prima del 6 aprile 1930, e il rap¬ porto del Consiglio federale del 14 aprile 1939; visto un rapporto del Consiglio federale del 14 aprile 1939, visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione e l'articolo 8 della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di pro¬ cedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla ^visione della Costituzione federale, decreta : Art. 1.

Sarà sottoposta alla votazione del popolo la domanda d'iniziativa P^r la revisione della legislazione sull'alcool, presentata in forma di Proposta generale conformemente all'articolo 7 della legge concernente Ü. modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le vota¬ zioni relative alla revisione della Costituzione. Questa domanda d'ini¬ ziativa è del seguente tenore: « I sottoscritti domandano la revisione degli articoli 31, 32 bis e 32 quater della Costituzione federale nel senso del ristabilimento della situazione quale essa era prima del 6 aprile 1930.

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226 Il Consiglio federale è invitato a presentare, dopo aver con¬ sultato tutte le classi della popolazione, proposte di miglioramento d'ordine fiscale e igienico. Esso si lascerà guidare a questo scopo dalle seguenti considerazioni: 1° Garantire agli agricoltori e ai produttori di frutta un equo smercio dei loro prodotti prescrivendo che il kirsch e l'acquavite di frutta non possano essere venduti che allo stato naturale puro (divieto di taglio).

2° Incoraggiare la produzione delle frutta da tavola e limitare nella misura del possibile l'importazione di frutta estere. Favorire maggiormente il consumo delle frutta secche (riserve di guerra, approvvigionamento delle truppe).

Ciò non impedirebbe di continuare gli studi per la trasformazione delle vinacce in foraggio e di trovare una soluzione conveniente.

3° Prescrivere che per la produzione dello spirito (eccettuato l'alcool combusti¬ bile) si ricorra unicamente alle frutta indigene ed ai loro cascami; diminui¬ ranno così automaticamente gli acquisti di alcool all'estero.

Della fabbricazione vanno incaricate le distillerie già esistenti, ciò che permetterà di ridurre debitamente il personale della regìa.

4° Provvedere affinchè l'importazione di bevande spiritose estere, come il cognac e il rum, avvenga essenzialmente in compensazione di kirsch e acquavite di frutta di fabbricazione svizzera.

Art. 2.

L'Assemblea federale raccomanda al popolo di respingere la do¬ manda d'iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 12 giugno 1939.

11 Presidente : E. Löpfe-Benz.

Il Segretario : Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 19 settembre 1939.

11 Presidente : Vallotton.

Il Segretario : 6. Bovet.

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Decreto federale concernente la domanda d`iniziativa per la revisione degli articoli 31, 32bis e 32quater della Costituzione federale. (Del 19 settembre 1939.)

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28.02.1940

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