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FOGLIO

FEDERALE

Anno XXIII Berna, 2 ottobre 1940. Volume I.

pubblica di regola una volta la settimann. Prezzo : Ir. 2.- l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al faglio officiale del Cantone dei Prigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

ßivolgerei all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in BeUinzona.

Termine d'opposizione: 31 dicembre 1940.

Legge federale concernente la riscossione di diritti d'autore.

(Del 25 settembre 1940.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 3Ater e 64 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 19

,

decreta : Art. 1.

. 4*i 1 II diritto esclusivo d'eseguire pubblicamente opere musi- zlone obbli¬ gali con o senza testo (cosiddetto diritto non teatrale) che e ga- storia.

r antito dall'articolo 12, numero 3, della legge federale del 7 di¬ cembre 1922 concernente il diritto d'autore sulle opere letterari ad artistiche non può essere riscosso che con 1 autorizzazione e sotto la vigilanza del Consiglio federale o dell autorità da esso designata.

2

La disposizione del capoverso che precede non è applicabile.

1. Alla riscossione dei diritti d'esecuzione spettanti al fabbri¬ cante d'istrumenti meccanici (art. 4, secondo capoverso, della legge del 7 dicembre 1922) ; 2. alla riscossione dei diritti d'esecuzione fatta personalmente dall'autore o dai suoi eredi.

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570 3 11 Consiglio federale è autorizzato : 1. A dichiarare le disposizioni della presente legge applicabili, per analogia, anche alla riscossione di altri diritti d'autore garantiti dall'articolo 12 della legge del 7 dicembre 1922 ; 2. ad abrogare la disposizione del secondo capoverso, nume¬ ro 1, del presente articolo.

Requisiti per l'auto¬ rizzazione.

Conseguenze d'una riscos¬ sione non autorizzata.

Tariffa e consegna del programmi.

Art. 2.

L'autorizzazione non sarà data che a un solo ente, che si è dato per scopo di riscuotere diritti d'autore.

2 II Consiglio federale può porre altri requisiti per la con¬ cessione dell'autorizzazione.

3 L'autorizzazione può essere ritirata in ogni tempo dal¬ l'autorità che l'ha data, se la società che si è assunta la riscos¬ sione non adempia, nonostante avvertimento, i doveri che le in¬ combono in virtù della presente legge e del regolamento d'ese¬ cuzione.

Art. 3.

1 Chiunque riscuote diritti d'autore senza aver ricevuto l'au¬ torizzazione necessaria o partecipa a una tale operazione è punito con multa fino a 1000, franchi. Sono applicabili per analogia gli articoli 46, 48, 49, da 51 a 53, 56 e 57 della legge del 7 dicem¬ bre 1922.

2 Nel caso di condanna, il tribunale può ordinare la confisca e la distruzione dei documenti d'affari, elenchi, ecc. che hanno servito a commettere l'infrazione o che sono in correlazione con essa.

3 Sono nulli i contratti conclusi senza l'autorizzazione neces¬ saria.

Art. 4.

1 La società di riscossione non può domandare, a titolo di compenso per il consenso all'esecuzione pubblica, che l'indennità prevista nella tariffa pubblicata ed approvata dalla Commissione arbitrale (art. 6).

2 L'indennità da pagare dal servizio di radiodiffusione svizzero per acquistare il diritto d'esecuzione per il repertorio mondiale deve essere fissata in blocco; è ammesso il ricorso di Tribunale federale contro la decisione della commissione arbi¬ trale che approva questa indennità.

3 Chi domanda il consenso deve consegnare alla società di riscossione un elenco delle opere eseguite.

1

571 Art. 5.

Per le esecuzioni organizzate senza il consenso necessario, Esecuzione il titolare dei diritti d'autore può pretendere almeno l'indennità consenso.28 Prevista dalla tariffa.

2 Prima di decidere, il giudice può chiedere il parere della commissione arbitrale (art. 6).

3 Rimangono riservate l'azione che spetta all'autore per vio¬ lazione dei diritti alla personalità e l'azione penale (art. 41 e Se g. della legge del 7 dicembre 1922).

1

Art. 6.

II Consiglio federale o l'autorità da esso designata nomina a°|JitTMài|loile una commissione arbitrale incaricata delle mansioni indicate ne¬ gli articoli 4 e 5.

2 II Consiglio federale può affidare altre mansioni alla com¬ missione arbitrale.

Art. 7.

Il Consiglio federale è incaricato di prendere le disposizioni Necessarie per l'esecuzione della presente legge. Può affidare que¬ sto compito al Dipartimento di giustizia e polizia.

1

Art. 8.

Il Consiglio federale fissa la data e le modalità dell'attuamone della presente legge federale.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 25 settembre 1940.

Il Presidente : H. Stähli.

Il Segretario G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 25 settembre 1940.

Il Presidente : Zust.

Il Segretario : Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conforme¬ mente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione fede**ale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risulozioni federali.

Berna, 25 settembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: G. Bovet.

Data della pubblicazione : 2 ottobre 1940.

Termine di opposizione: 31 dicembre 1940.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale concernente la riscossione di diritti d`autore. (Del 25 settembre 1940.)

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02.10.1940

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