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FOGLIO JEDERALE Anno VIo.

Berna, 17 gennaio 1923.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

1692

Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'iniziativa per la tutela dei diritti del popolo nella questione do¬ ganale. (Art. 29 della costituzione federale).

(Del 28 dicembre 1922.)

I.

L'iniziativa e la legislazione vigente sulla tariffa doganale.

Il comitato centrale per l'iniziativa doganale presentò al Consiglio leder aie, il 22 marzo 1922, una domanda d'iniziativa per la tutela dei diritti del .popolo nella questione doganale, cor¬ redata di 151.321 firme 'valide. La domanda d'iniziativa lui il seguente tenore : « L'art. 29 della costituzione federale vie.nie così mo¬ dificalo : 'Nella percezione dei dia zìi sii osserveranno de massi¬ me seguen ti : 1. Tasse d'entrata: a) i generi alimentari e gli altri necessari ai bisogni comuni della vita saranno nella ta¬ riffa tassati il più basso possibile; -- b) eguale riguardo si avrà (per le materie necessarie por l'industria e l'agri¬ coltura; -- c) gli oggetti di lusso saranno colpiti colle tasse più eleviate. Quando non vi siano motivi impellen¬ ti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero.

2. Le tasse d!i sortita saranno fissate in guisa lu più ·moderata possibile *).

3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposi¬ zioni atte a guarentire i rapporti di frontiera e di mer¬ cato. La fissazione delle tasse di entrata e di sortita è determinata dalla legislazione federale. Non sono ammis¬ sibili in qnesta materia risoluzioni di natura urgente con esclusione del diritto di referendum. -- Mia Confe¬ derazione resta tuttavia riservato, in casi eccezionali, il diritto di promulgare, a modifica delle surriferite dispo¬ sizioni, delle misure speciali provvisorie. Il Consiglio fe¬ derale può, oltreché promulgare queste misure speciali, ordinarne anche l'applicazione provvisoria. Queste devo- · ·no però essere immediatamente sottoposte per succes¬ siva approvazione all'Assemblea .federale. iSie l'Assem¬ blea federale non è ninnata, ne sarà investita alila prossi¬ ma convocazione. Trascorsi tre mesi dalla /promulgazio¬ ne senza ottenere l'approvazione idi queste misure spe¬ ciali, il Consiglio federale deve tosto decretare che ces¬ sino di aivere vigore. L'Assemblea federale accorda la propria approvazione mediante risoluzione federale che non può essere di natura urgente. Il Consiglio federale deve, se la risoluzione federale viene respinta in una ·eventuale 'votazione federale popolare e al più tardi en¬ tro tre mesi dai comizi popolari contrari a dette misure speciali, decretare che hanno cessato d'essere in vigore.

L'art. 89, alinea 2, viene così modificato: « Le riso¬ luzioni ifedenaili previste dall'art. 29 non possono essere dichiarate d'i natura urgente ».

Disposizioni provvisorie per l'art. 29: Sono revocate la risoluzione federale di natura urgente del 18 febbraio 1921 concernente le modificazioni provvisorie della ta¬ riffa doganale nonché le modificazioni apportate alla ta¬ riffo d'uso in base alla risoluzione federale (decreto del Consiglio föderale delt'8 giugno 1921). Entro novanta giorni ail massimo dalla votazione popolare deve essere dichiarata la revoca delle modificazioni apportate, alla tariffa d'uso col suddetto decreto 8 giugno 1921.

*) Il testo tedesco di questa disposizione ha, nell'iniziativa, il se¬ guente tenore; u Abfällige Ausgangsgebühren sind möglichst massig fest¬ zusetzen Come si vede, nel testo italiano manca l'espressione corrispon¬ dente a u allfällige Il testo francese : " Les droits sur l'exportation seront, le cas échéant, aussi modérés que possible ,, viene ad avere un senso un po' diverso dal tedesco.

Con risoluzioni del 30 giug.no e del 1° lugilio 1922, le Ca¬ mere (federali dichiararono valida la domanda d'iniziativa e la trasmisero al Consiglio federale per il suo rapporto.

/Sulle dogane gli 'art. 28 e 29 defila costitaizione fediaraile pre¬ scrivono quanto segue : « Art. 28.1 dazi sono di spettanza della Confederazio¬ ne. La quale Iva il diritto di percepire .tasse daziarie di entrata e di sortita.

« Art. 29. Nellla percezione dei dazi si osserveranno le .massime seguenti: 1. Tasse d'entrata : a. le materie necessarie per l'industria e per l'agrie altura idei paese saranno nella ita riffa daziaria tassate il più basso passibile ; h. Eguale riguardo si avrà pure per le cose necessa¬ rie alla ivita ; c. 'Gii oggetti idii lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.

Quando non vi siano motivi imperiemti in contrario, queste massime ©ara/uno seguite amebe nella stipulazione di trattati di commercio con l'estero.

2. Le tasse di sortita saranno fusate in guisa la più mo¬ derata possibile.

3. iLa legislazione daziaria dove à contenere disposizioni atte a guarentirei Tapparti di franiti er a e dei mercati.

'Rosita però sempre riservato alla Confederazione il diritto dii l'adottare, in circostanze stracucimi arie, ec¬ cezionali, misure temporanee.

In virtù di questo articolo costi tu zion afe venne promulgata la legge federale sulla tariffa doganale svizzera, del 10 ottobre 1902, della quale riferiamo i seguenti articoli ehe ic'inter&sisano in modo sped afe per gli argomenti che svolgeremo più ©otto : Art. 1. Gli oggetti che vengono importati in Isvizzeira o che ne vengono ©sportati sono soggetti ai diritti doganali previsti nella seguente tariffa, salve le eccezioni statuite dalla presente legge o dai trattati.

Art. 4. Il Consiglio federale può, in ogni tempo, aumen¬ tare nella misura che esso stimerà ùtile, i diritti della tariffa generale applicabili ai prodotti di .Stati che colpiscono di diritti particolarmente elevati nierai svizzere, o (che le trattano memo favorevolmente di quelle degli altri .Stati. Nei casi in cui la

34 presente legge prevede la franchigia, il Consiglio federale può stabil/ixe dei diritti doganali.

In termini generali, nei casi in cui da 'Stati esteri sono adot¬ tati dei provvedimenti di natura tale da incagliare il commercio svizzero, od in quelli nei quali l'effetto dei diritti doganali sviz¬ zeri è paralizzato da premi di esportazioni o favori analoghi, il Consiglio federale è autorizzato a prendere quelle disposizioni ohe gli sembreranno appropriate alle circostanze.

In oircostanze straordinarie, segnatamente in caso di ca¬ restia, il Consiglio federale può inoltre accordare temporanea¬ mente le riduzioni di dazio od altre facilitazioni che esso giudi¬ cherà opportune.

Art. 5. Il Consiglio federale dovrà info rimare l'Assemblea federale, nella sua sessione più prossima, dei provvedimenti che esso avrà preso in .virtù degili art. 3 e 4. L'Assemblea federale statuirà se questi provvedimenti devono essere mantenuti.

Questa legge, intorno alla quale si scatenò una lotta ap¬ passionata, venne accettata con 332.001 sì contro 225.123 no niella votazione popolare del 15 marzo 1003. La ita-riffa rispose al suo scopo e i negoziatori svizzeri, nelle trattative commerciali intavolate più tardi e nei trattati conchiusi in base ad -essa con la Germania, l'Austria-Ungiìieria, il'iltafia, ila Spagna, la Fran¬ cia e la SeTfbia riuscirono a procurare all'esportazione svizzera uno 'Spaccio considerevole. I dazi ridotti in virtù dei vincoli pre¬ visti nei trattati costituirono poi, insieme con le voci della ta¬ riffa generale non toccate dai trattati, la tariffa d'uso svizzera, ehe entrò in vigore il 1° gennaio 1006. (Nel suo complesso, il tempo in cui fu in vigore questa tariffa d'uso rappresentò un periodo di floridezza dell'economia nazionale svizzera, special¬ mente anche dell'industria esportatrice per -la qua1© -si poterono ottenere, -miedianite trattative, delle notevoli concessioni sugli alti dazi èsteri. 'Dal 1° luglio 1021 è entrata in 'vigore ila nuova tariffa d'uso promulgata dal 'Consiglio federale in virtù del de¬ creto federale del 1021, contro la quale è sorta l'iniziativa suc¬ citata.

·Confrontando le disposizioni ora vigenti con la domanda di iniziativa, si nota anzitutto clue i principi stabiliti da quest'ul¬ tima, per quanto concerne il fondo della legislazione doganale, differiscono
ben poco dal testo costituzionale (art. 20) vigente.

L'iniziativa -menziona espressamente i « generi alimentami » e mette in prima linea questi ed « altri necessari ai bisogni co¬ muni -della vita », che -devono essere tassati dal dazio più basso

88 possibile. La disposizione secondo la quale i criteri direttivi de¬ vono essere seguiti, semprechè non ivi si oppongano motivi im¬ pellenti, anche per i trattati di commercio con l'estero, è 'iden¬ tica icon la disposizione ora in vigore. La domanda d'iniziativa parla poi di « eventuali » tasse d'uscita. Anche questo muta¬ mento è poco notevole perchè queste tasse non sono destinate ad avere una parte importante. Il punto essenziale dell'iniziatista sta nell'abrogazione della tariffa doganale vigente e nelle di¬ sposizioni sulla promulgazione di futuri provvedimenti. I dazi d'entrata e d'uscita devono essere fissati per la via della legisla¬ zione federale, sono dichiarati inammissibili i decreti urgenti ehe escludano il referendum e per l'istituzione di misure tem¬ poranee speciali è prescritta una procedura speciale che per ogni singolo provvedimento lascia la possibilità della votazione popolare. La frase finale dell'attuale .art. 29, che riserva alla Confederazione il diritto di prendere, in circostanze straordi¬ narie, dei provvedimenti speciali, derogando ai criteri ivi sta¬ biliti, viene casi ad essere radicalmente trasformata nel con¬ tenuto e nella forma.

II.

Necessità di stabilire rapidamente una nuova tariffa doganale.

I trattati iconohiusi con la Germania, l'Italia, l'Austria e la Spagna in base alila tariffai doganale del 1902 'scadevano alla fi¬ ne del 1917. Essi potevano essere denunziati per questo termine coi preavviso di un anno. Perciò, già nel 1913 il Consiglio fo¬ derale si occupava dèlia riforma della tariffa doganale. Esso moveva dall'opinione che, quand'anche non dovesse avvenire una trasformazione e rielaborazione radicale, occorresse un pe¬ riodo di almeno 4 anni per compierlo l'inchiesta presso gl'interes¬ sati, elaborarne i osulltati, sottoporre a tutte le istanze la legge sulla tariffa doganale e stipulare infine nuovi trattati in base al¬ la nuova tariffa. La guerra interruppe i lavori preparatori e specialmente l'inchiesta ch'era già stata avviata. Per più anni le cure giornaliere per la resistenza economica costrinsero a ri¬ mandare i lavorìi per la preparazione definitiva d'un nuovo si¬ stema di .trattati di commercio. A questa preparazione non si poteva del resto pensare prima che la situazione economica si fosse chiarita. La guerra cagionò direttamente e
nelle sue ri¬ percussioni una completa .trasformazione delle condizioni eco¬ nomiche. iL'impoverimento di una parte dei paesi belligeran¬ ti più importanti, unitamente agli sconvolgimenti sociali che

36 si ebbero ili seguito,: cagionarono una diminuzione nella do¬ manda di merci e già per questo resero più difficile l'espor¬ tazione. Il doprezz a mento delle .via Iute rese dapprima difficile, infine addirittura impossibile, nei paesi colpiti da questo feno¬ meno, l'acquisto di .merci provenienti da paesi con valuta più alta. Inoltre, la tendenza naturale, die si fa sentire da per tut¬ to, di riservare al lavoro nazionailie il maggior numero d'ordina¬ zioni possibile e di comperare meno ohe sia possibile prodotti del lavoro .straniero, indusse i diversi .Stati a prendere dei prov¬ vedimenti che, specialmente con l'aumento dei dazi e la restri¬ zione delie importazioni, colpirono in misura sensibile il com¬ mercio svizzero. .

, Insieme con questo fenomeno se ne verificò un altro. Gli Stati le cui valute erano rinvilite produssero più a buon mer¬ cato e si presentarono an,cii.e sul mercato indigeno come con¬ correnti pericolosi della nostra propria produzione. Così la produzione svizzera vide sorgere a.nielli e nel suo paese una con¬ correnza prima non mal esistita; essa era minacciata nelle sue condizioni di vita non solo .dalla difficoltà dello smercio al¬ l'estero, ma anelile dall'inondazione del mercato indigeno con merci straniere. Ogni .Stato sentì il bisogno d'espandersi econo¬ micamente e fin. pari tempo cercò di chiudere ,per quanto fosse possibile, le sue frontiere all'importazione .straniera. Sono note le conseguenze di questa situazione. Es.se vennero già esposte da noi in messaggi precedenti. Fin dal 1910 cominciò In Isvizzera una crisi economica che andò sempre più inasprendosi e si manifesta in ama disoccupazione quale il nostro paese non lia mai veduta.

'La .crisi, che doveva necessariamente recare pregiudizio alfe entrate delle collettività pubbliche, impose in pari tempo a queste ultime delle prestazioni sociali cfhe ancora pochi anni fa si sarebbero stimate impossibili. L'assistenza dei disoccupati e l'esecuzione di lavori per combat-tare la disoccupazione richie¬ sero somme die ammontano a centinaia d'i milioni. Inoltre, 'il rincaro della vita die aveva fatto aumentare notevolmente gl'i stipendi e i safari, gravando cosi fortemente sulla Confedera¬ zione, sui Cantoni e i Comuni, continuava a far sentire la sua .influenza. .Non vogliamo entrare In particolari. Altri rapporti
ivi .hanno fatto esposizioni esaurienti fornendo le rispettive in¬ dicazioni. .Non occorre neppure spendere parole per mostrare che la 'Svizzera doveva .adempire d -suoi obblighi sociali nel do¬ minio della disoccupazione e non poteva abbandonare alla loro sorte le .vittime della crisi.

zi /Stando così le cose, importava pure esaminare come potes¬ se essere sostenuta economicamente l'azione, in origine pura¬ mente sociale, iniziala in /favore dei disoccupati e come in pari tempo potessero essere procacciate allo /Stato lie maggiori en¬ trate assolutamente indispensabili.

Abbiamo già accennato al modo in cui sono proceduti altri paesi. Quando, alla /fine del 1920 e al principio del 192/1 affron¬ tammo il problema, un buon numero di .Stati, sotto la pres¬ sione dello circostanze, aveva già preso idei provvedimenti di vasta portata, per proteggere la loro produzione o la loro »va¬ luta.

iLa Germania lave va già promulgato fin dal principio del 1917 un divieto generale d'importazione. Venivano rLì/asciati permessi generali d'importazione soltanto per quelle merci che il paese era .assoluta/mente costretto ad importare, e anche nel rilascia¬ re permessi speciali d'importazione si procedeva con estremo ritegno. Dall'agosto d919 s'aggiunse ad aumentare ilio difficoltà l'obbligo d/i pagare In oro ! dazi e l'applicazione della tariffa generale germanica del /19Q2, subentrata il .1° giugno 1021 in seguito alla scadenza dei trattati di commerjcio, ebbe nuova¬ mente por effetto un sons/bile aumento dei dazi. Dopo che .con la legge dell'8 aprile 1922 vennero aumentati considerevolmen¬ te i dazi su certe merci, come la cioccolata, i confetti, i tessuti d;i seta serrati, i tessuti a maglia di seta, i ricami, gli orologi da tasca, fu conferita al iQcivemo imperiale, con la legge del 5 agosto 1922 autorizzante a modificare temporiaineamente fa tariffa doganale, la facoltà, in caso di bisogno economico urgen¬ te, di aumentare i dazi d'entrata per le menci soggette a dazio e di colpire con dazi d'entrata le merci ohe secondo la tariffa doganale ne erano esenti, /come pure, verificandosi le stesse condizioni, di ridurre nuovamente i dazi aumentati e di tornare ad abrogare quelli recentemente istituiti.

Quantunque la Francia, dopo la »conclusione della pace, ab¬ bia di nuovo abrogato gradatamente il suo divieto generale di importazione, continuarono a sussiste/re per molto tempo degli ostacoli all'importazione, anche per .speciali articoli svizzeri di esportazione, come. ,i ricami c gli orologi. Anche oggi l'importa¬ zione di questi ultimi è possibile salo nei limiti di un deter¬ minato contingente. iCon
la logge del G maggio IO/IO, ehe a.vova autorizzato il Governo francese a promulgane divieti d'importa¬ zione, gli era stata conferita amebe la competenza di aumentare i dazi. Questa facoltà venne ripetutamente prorogata, l'ultima volta con effetto fino al 1° gennaio 1923. Valendosi di questa autorizzazione, il governo f rameoso, con decreto dal 14 giugno

m 1919 stabilì, per circa % delle rubriche della tariffa, dei dazi supplementari ad valorem, ohe dopo un mese furono tramutati in coefficienti di maggiorazione fissi. L'applicazione di questi coefficienti 'venne più tardi estesa di molto e a 'loro aumenti .con¬ dussero a un aumento dei dazii su tutta La linea. Questa misura, che praticamente corrisponde all'applicazione di una nuoiva ta¬ riffa aumentata, avvenne in virtù di pieni poteri speeiali con¬ feriti al Governo.

(L'Italia aveva abrogato a poco a poco i suoi divieti d'impor¬ tazione. Però, nel giugno 1921 essa vietò nuovamente l'importa¬ zione dei colori del catrame, il quale provvedimento colpì in modo speciale il'esportazione svizzera. Il divieto venne di nuovo tolto solo il 29 ottobre .1922, Già prima della guerra, d'Italia fece uso del diritto di ri¬ scuotere i dazi in oro, come è previsto nel trattato di commercio svizzero-italiano. L'aggio applicato ai dazi, che non vengono pa¬ gati in oro, è fissato dall'aprile 1921 ogni 14 giorni, in base al cambio di 'New-York. Questo provivedèmento costituisce, come ile disposizioni analoghe dii altri paesi con .v,aluta de¬ prezzata, una importante misura protettiva in favore della produzione indigena. 'Con decreto Teale del 9 giugno 1921 il Governo italiano dia poi applicato per il 1° Jliugdio 1921 una tariffa generale provvisoria aumentata su tutta la linea, i cui dazi hanno un'influenza .quasi proibitiva per una gran parte dell'esportazione svizzera in Italia. In pari tempo il Governo fu autorizzato a mutare d coefficienti applicati nella tariffa. Fi¬ nora quest'ultima non è ancora .stata discussa nel Parlamento ·italiano; essa costituisce però la base delle presenti trattative per un nuovo trattato di commercio con la .Svizzera.

Ancilie la Spagna fa pagare i dazi in oro e fissa l'aggio ogni mese, in base al cambio su 'Londra. Un primo aumento parzialìe della tariffa avvenne già il ,1° dicembre 192,0, e il 21 maggio .1921 venne messa in vigore una (nuova tariffa provvi¬ soria che importò in media un .aumento del 100 % isui dazi del 1912. Seguì poi ila tariffa definitiva del 13 febbraio 1922 che fi¬ nora non è .stata sottoposta alla discussione nel Parlamento interessanti la .Svizzera. Tuttavia, nel trattato di commer¬ cio svizzerorspagnualo del 15 maggio 1922, si riuscì ad ottenere, in cambio di concessioni da .parte della Svizzera, molte riduzio¬ ni tariffarie.

La Gran Brettagna lia dall 15 gennaio 1921 un divieto d'im¬ portazione por 1 colori d'anilina, da cui è colpita anche la

39 Svizzera. La legge per la protezione delle industrie così dette essenziali .(Key Industries) impose un dazio del 33 1/3 % del valore sui prodotti di alcune industrie importanti che durante la guerra avevano dovuto essere create di sapa pianta e che ora, riprendendo la concorrenza dell'esiterò, .sembravano minac¬ ciate nella loro esistenza. La stessa legge portò pure la possi¬ bilità di riscuotere dazi dell 33 1/3 % del valore, allo scopo di proteggere la produzione britannica dala concorrenza di paesi esteri con valuta deprezzata.

.Amelie gli Stati Uniti dell'America del Nord mantengono, per le materie coloranti, le drogilie e i prodótti chimici sinte¬ tici organici, i divieti promulgati durante la guerra, e con Ja Emergency Tarif del maggio 192il come pure con il Me. Cimi' ber Tarif del <22 settembre 1922 hanno opposto ostacoli quasi insormontabdilti all'importazione, specialmente dei prodotti sviz¬ zeri.

Non vogliamo citare un maggior numero d'esempi, avendo esposto per sommi capi le condizioni degli (Siati che hanno la massima importanza anche p provvedimenti stimati necessari nei singoli casi.

Eccettuata l'America, nessuna delle tariffe oggi in vigore è sta¬ ta discussa nei Parlamenti.

L'impelìente necessità economica ha indotto dappertutto il Governo e il Parlamento a scostarsi dalla via normale della le-

40 gelazione e a cercare di fronteggiare ila minaccia alla produ¬ zione nazionale coi mezzi richiesti dal momento.

Stando così le cose, ci trovammo anche noi nella necessità di prendere quelle .misure economiche cihe potevano essere atte a [sostenere la nostra economia. Era evidente che i mezzi per raggiungere questo scopo .sii potevano trovare soilo nel campo deiLa legislazione doganale e dello scambio delle merci con l'estero. Due considerazioni servirono qui di norma: è anzi tut¬ to chiaro che, in un tempo in cui i prodotti del nostro lavoro non venivano più acquistati dall'estero, dovevamo cercare di ìar eseguire dalla nostra popolazione la maggior quantità di lavoro passibile. Poiché sarebbe innaturale e dannoso di man¬ tenere nel nostro paese con .sussidi dai disoccupati o d'impie¬ garli in lavori più o meno utili, quando essi potrebbero for¬ nire un lavoro che ci permetterebbe di produrre in Isvizzera delle merci ohe di .solito acquistiamo all'estero. In secondo luogo, i nostri dazi d'importazione fissati nella tariffa doganale del 1-902 e speciaùmente nella tariffa d'uso del >1906 erano così bassi die non potevano assolutamente indurre l'estero .a farci delle concessioni poDitico-camonerciali di qualsiasi genere; e tut¬ tavia, considerata dal .punto di vista economico, una tariffa doganale ha il doppio compito di .proteggere ila produzione in¬ digena, ©anza cadere nell'unilateralità e in pari tempo di dare i mezzi necessari per dischiudere alla nostra protezione le parte dell'esiterò.

Queste considerazioni c'indussero a .campiere una revisio¬ ne della tariffa doganale. Tuttavia, questa isola misura non po¬ tava. bastare nel periodo straordinario >i>n cui ci troviamo. iSe 'i dazi fossero .stati fissati in modo da essere sufficienti rispetto a tutti i paesi, essi avrebbero dovuto, di fronte al rinvìi,lio della valuta in eerti paesi, essere elevati in misura tale da divenire proibitivi per gli Stati con valuta normale. Oi .risolvemmo per ciò a prevedere contemporaneamente la possibilità di imporre restrizioni all',importazione, destinate a fronteggiare jn certi campi della produzione la situazione affatto straordinaria.

iNon appena però si cominciò a studiare -La revisione della tariffa doganale, .sorsero nuove difficoltà pratiche. Da revisio¬ no della legge sulla tariffa doganale richiedeva
-- ciascuno se ne rendeva conto -- molto tempo. Già in -tempi normali erano occorsi da 3 a 4 anni; basti ricordare quella durata dal 1899 al 1903. iNel p'oriodlo postbellico il compito daveiva naturaimente essere.ancora molto più difficile. Gli interessi collide¬ vano ancor più violentemente che in. altri periodi, così che

41 era da prevedere die non 91 sarebbe potuto allestire una ta¬ riffa generale prima che fossero trascorsi molti anni. Ma an¬ che allora non si sarebbe stati .alla fino. Questa tariffa avreb¬ be soltanto costituito illa base di negoziati per la conclusione di trattati di commercio e dia essi sarebbe poi uscita la tariffa d'uso, cio-è la (tariffa ohe fissa i dazi da riscuotere effettiva¬ mente al confine. Non si poteva però affatto prevedere se in generale sarebbe stato possibile conchiudere trattati di com¬ mercio ; c'erano anzi buoni motivi por chiedersi se erano desi¬ derabili e possibili degli accordi a lunga scadenza.

(S'aggiungeva poi un'altra considerazione. (Una legge è de¬ stinata, per la sua stessa natura e specialmente nel nostro paese democratico dove è soggetta al referendum, a (durare e ad essere creata par un certo .tempo. iMa nel tempo in cui at¬ tendavamo ai lavori preliminari, molte circostanze erano ben lungi dall'essere cliiarite, com'era desiderabile per la prepara¬ zione di una tariffa doganale duratura. I valori ideile merci, che durante la guerra avevano (toccato altezze vertiginose, erano un poco diminuiti, è .vero, ma nessuno poteva sapere -- anzi nessuno può saperlo oggi -- .come e dove si sarebbero consolidati 1 prezzi. Se ciò vaile anzi tutto per le materie pri¬ me e iquelle ansiiliairiie di cui abbiamo bisogno, questa incer¬ tezza si ripercuote naturalmente su tutti ;i fattori della produ¬ zione e sui prodotti stessi che vogliamo e debbiamo comperare e vendere. Allora non poteva quindi essere allestita una tariffa doganale definitiva, ehe ifoßse sufficiente per molti anni. Im¬ portava soprattutto idi provvedere ai bisogni del momento ed anche di 'Scegliere una forma cilie rendesse facile una rapida mioidìiftrazione dei dazi vigenti. So si fosse seguita la Lunga via delila legislazione, si sarebbe forse dovuto, giunti alla fine, con¬ fessarsi che l'opera fatta era già oltrepassata e non rispondeva più alle esigenza del tempo.

Inoltre, ile condizioni 'economiche erano diventate .inquie¬ tanti io peggioravano ogni giorno così che occorreva agire ra¬ pidamente. In un paese piccolo come la Svizzera, dove tutti i mezzi economici sono utilizzati con intensità, le conseguenze di una crisi sii fanno .sentire subito e parecchi rami di produ¬ zione .possono soccombere, se devono
aspettare I' opera; lenta disila nostra legislazione, clic non può essere rapida in una materia così complicata. Ma neppure il fisco poteva soppor¬ tare per molti anni una perdita che, visto il disavanzo cronico ognora crescente, gli sarebbe -stata fatale.

Ecco, accennati in breve, i motivi che hanno indotto il Con¬ siglio federale ad agire dal canto suo e a chiedere all'Assem-

42 blea federale idi essere autorizzato ad allestire una nuova taj riffa doganale. Rimandiamo del resto al messaggio che abbi a mo presentato il 24 giugno 1921 all'Assemblea federale. I fatti sopravvenuti din seguito ed hanno dato ragione. La crisi mon¬ diale è divenuta ancora più intensa e per' ividi'enza e durata ha sorpassato i timori dei più neri pessimisti. Guardando indietro, possiamo dire che saremmo venuti meno al nastro dovere, se non ci (fossimo sobbarcati all'ingrato compito della prepara¬ zione di una nuova tariffa.

III.

I tratti fondamentali della tariffa d'uso provvisoria.

Prima di prendere partito rispetto alle .singole questioni controverse, ci sia permesso esporre i criteri .fondamentali ohe abbiamo seguito nel preparare la tariffa d'uso e che, se¬ condo iil nostro modo di vedere, dovevano essere determinanti por la tegislazione doganale. Il compito è definito dal testo del decreto federale. Esso dava al 'Consiglio federale la facoltà di adattare in via provvisoria i dazi della tariffa doganale alla situazione economica, osservando le disposizioni costituzionali, e di mettere in vigore i nuotvi' dazi nel momento in cui glii fosse sembrato opportuno. Questo incarico esclude a priori la Concezione che il 'Consiglino federale dovesse aumentare d dazi della tariffa doganale vigente, sia con un coefficiente unitario sia con un coefficiente diverso secondo ti vari gruppi. Un sif¬ fatto lavoro puramente meccanico non si sarebbe in nessun modo potuto definire un adattamento alle condizioni economi¬ che. Esso avrebbe potuto tutt'al più essere motivato dal punto di vista puramente fiscale. I motivi che imponevano la promulga¬ zione (di una nuova (tariffa doganale e spedi alimente richiede¬ vano die ai fissassero sollecitamente nuovi dazi, erano anzitutto motivi di .natura economica. Con ile azioni puramente sociali dell'assistenza ai disoccupati e con l'organizzazione dei lavori per combattere la disoccupazione non si poteva superare questa crisi. I provvedimenti statali dovevano piuttosto riguardare il campo economico e occorreva proteggere su tutta .la linea la produzione e .mantenere la possibilità di lavoro. Perciò era necessario sottoporre la (tariffa doganale a una rielaborazione profonda e ogni dazio doveva essere fissato, per così dire, secondo ii bisogni idei tempo presente. Quantunque in questo lavoro d'adattamento si dovesse tener conto, secondo le cireostiarnze, .anche del valore delle menci, esso costituiva però sol-

48 tanto uno dei fattori, e non pote vu da solo essere preso come norma, già per .il 'fatto icilie «il momento della promulgazione deiila nuova tariffa doganale non si era ancora manifestato aleun indizio di consolidamento dei iv.alori delle merci.

I periti da noi incaricati, e con essi il Consiglio federale, avevano quindi da assolvere anzi tutto un compito economico.

Essi .non potevano, come già abbiamo .fatto notare, dimenti¬ care il lato (fiscale delfia tariffa doganale, percibè, secondo la nostra costituzione, i dazi vanno annoverati tra ii proventi più importanti della 'Confederazione.

Gl'interessi delia nostra produzione sono molteplici. Alcu¬ ni rami del nostro lavoro nazionale producono specialmente per il fabbisogno del paese, e il .mercato indigeno è essenziale per essi od almeno .lia importanza' preponderante. Altri rami, come l'indùstria dogli orologi, quella dei ricami e l'industria serica, lavorano principalmente per l'esportazione, e un terzo grande gruppo della nostra attività nazionale (lia interesse grandissi¬ mo tanfo allo smercio nell'interno quanto all'esportazione. La tariffa doganale deve quindi rispondere a un doppio scapo : Essa deve, da una parte, garantire, in quanto sia necessaria, una certa protezione alla produzione indigena e dall'altra parte deve indurre l'estero a fare, per mezzo idei trattati di commercio, delle concessioni alla nostra esportazione, avuto riguardo ai dazi che
Oltre che a questi compiti positivi una tariffa doganale de¬ ve rispondere anche a un'esigenza negativa. La tariffa doga¬ nale non può ledere l'interesse economico del .paese con diffi¬ coltà ch'essa cagionerebbe a corti rami di produzione -sia di¬ rettamente sia indirettamente, gravando sui consumatoli. Il compito di preparare una nuova tariffa doganale è quindi estremamente complesso e difficile, e non sarà mai possibile vincere completamente -l'opposizione e lia critica; ciò tanto me¬ no in quanto non è molto facile renderai conto idi tutte le con¬ catenazioni economiche .e apprezzare i fattori di cui dove tener conto ohi elabora la tariffa doganale. Ogni individuo e ogni gruppo economico è portato .ai giudicare solo dal proprio punto di .vista il lavoro fatto e la misconoscere
l'importanza di altre considerazioni che entrano in linea d'i conto.

II lavoro è tanto più difficile quando non si tratta di pre¬ parare una tariffa generale, che isolo dopo le concessioni fatte nei trattati di commercio .e attratverso molti mutamenti riceve la forma nella quale sarà adoperata, ma ci si accinge -a sta-

44 bilòr-e una tariffa destinata all'uso immediato. Devesi però anche ricordare die proprio la difficoltà di questo compito giustificava il modo d'i proced-etre, polche, come abbicamo mostrato, prima, la tariffa d'uso non era già fissata dalla legge, ma ora stata il risultato delia politica commerciale ed economica seguita dal Consiglio federale ed! approvata dall'Assemblea federale.

iSe abbiamo parlato deli'ia diversità degl'interessi econo¬ mici olle gravitano intorno alla preparazione di una muova tariffa doganale, non si deve affatto sopravalutare l'importan¬ za dii queste differenze e bisogna soprattutto 'guardarsi dall'esagerane i supposti contrasti d'interessi die sussistono tra l'in¬ dustria indigena e quella d'espontiazione e inoltre tra li produt¬ tori e i consumatori. La semplice considerazione cine alla fin fine ogni guadagno, spieaiaiimente and no quello di coloro che lavorano alle dipendenze d'altri, compresi i funzionari ed ope¬ rai dello iStato, proviene direttamente o indirettamente dalla produzione e die così gl'Interessi dei produttori coincidono in molti punti con quelli'dei consumatori, dovrebbe bastare a farci astenere da qualsiasi polemica appassionata e non fon¬ data oggettivamente. Finalmente, il fatto che una quantità di industrie, die lavorano per l'esportazione, hanno grande inte¬ resse anche allo smercio nell'interno del paese e che ila pre¬ sente-situazione economica', tanto {dial punto di vista privato quanto da quello pubblico, consiglia-a tutti i produttori la più stretta solidarietà, dovrebbe osclfud'ere anche la contosa tra costoro. L'odierna crisi lia mostrato con evidenza a intere classi della -popolazione, che prima stentavano a credervi, quanto siano intimamente connessi giti interessi dei lavoratori dipendenti, e ciò proprio nell'industria, con quelli dei 'produt¬ tori. Se prima si poteva credere elite la protezione statale non facesse che aumentare il guadagno degl'imprenditori, senza ohe gl'impiegati te gli operai vi avessero alcun interesse, il pre¬ sente mostra che l'indifferenza di fronte alle passibilità dii pro¬ duzione nuocerebbe addirittura anello a (nielli che lavorano alle dipendenze d'altri. I nostri periti, e noi con loro, abbiamo tentato di assolvere coscienziosamente 11 compito arduo e com¬ plesso. Abbiamo avuto occasione d'osservare che quasi
ognuno chiede la protezione per tsè e la considera conio cosa naturale.

Per ilo stesso trattamento d'altri gruppi si ha invece spesso meno compronisione.

Se prima queste contraddizioni si limitavano ai diversi rami della produzione, esse si fanno sentire in modo altrettanto sorprendente, nell'odierna crisi, tra i diversi gruppi sociali. E' noto che (l'a nostra politica economica non si esaurisce nella pro-

45 limitazione di una tariffa doganale e delie restrizioni alle impor¬ tazioni, due provvedimenti ohe devono tarantine urna certa protezione aii produttori. Viene inoltre svolita la grande azione sociale dell'assistenza ai disoccupati, cbe già conoscete, e sul¬ la quale non adibiamo bisogno di diffonderci in particolari per mostrarne l'importanza e il modo come viene compiuta. Essa, insieme con una leale politica degli stipendi da parte della Con¬ federazione verso il suo .personale, si può definire una grande opera per la protezione del lavoro e dell'operaio, contro il pre¬ cipitare degli stipendi e dei salari che, dal punto di vista so¬ ciale, sarebbe in,derideralbile, anzi pericoli-oso. Certamente, col diminuire del costo de1!« vita, aucilie gli stipendi e i salari so¬ no stati ridotti, in parte notevolmente; ma se lo iStato non fosse intervenuto energicamente, come gli imponeva la co¬ scienza dei suoi obblighi sociali, le1 cose avrebbero preso una piega 'ben diversa. Ciò non toglie che in parte gli stossi ceti ohe traggono grandi vantaggi da questa politica sociale della Confederazione, ohe addossa enormi sacrifici allo Stato, com¬ battano senza alcun riguardo ogni protezione della produzione, soprattutto nell'agricoltura. Essi dliimanticano cilie in nessuna classe della popolazione il reddito è diminuito tanto come quello dell'agricoltura òhe, non consistendo in una mercede fissa, ma nei prezzi dei prodotti, è oggi superiore di forse il 25 % a quello dell'anteguerra, laddove d'altra parte persiste un rincaro notevolmente maggiore nelle spese di produzione.

La nostra politica economica è oggi una lotta contro lo stacelo dei nostri diversi rami di produzione, una lotta per l'e¬ sistenza di tutta la nostra popolazione e in pari tempo una Lotta per la forza e La capacità di resistenza dello Stato, al quale -- nonostante tutte le critiche e i giudizi dii biasimo -- si volgano gli sguardi in cerca d'aiuto e dal quale unicamente può sperare il sostegno necessario, in questi tempi di crisi, la iniziativa personelle. Se si volesse rinunziare alla tariffa doga¬ nale e quindi ad una parto della politica economica, questa do¬ vrebbe essere mutata intieramente o, per meglio dire, non sa¬ rebbe più possibile trovare e seguire delle direttive che ser¬ vissero alila collettività. Sarebbe iscalenata la
'guerra economica d;i tutti contro tutti.

La tariffa doganale è uno dei pilastri maestri della poli¬ tica economica e però, noll'elaborarla, bisognava tener conto soprattutto dell'orientamento di quest'ultima. Importava quin¬ di trovare anzi tutto il modo dii conciliare gl'interessi dei vari gruppi della produzione. Era giusto usare parità di tratta¬ mento ali'induis tria, alle arti e mestieri e all'agricoltura. Nes-

46 suiio di questi gruppi doveva .sentirsi posposto agli altri mo¬ ralmente o praticamente. Naturalmente, per giungere a questo risultato, era necessario che le diverse tendenze e i diversi gruppi si facessero reciprocamente delle concessioni. Non è ammissibile clic solo uno di essi possa fare politica economica a spese degli altri. .Nessuno di essi, del resto, ne avrebbe il po¬ tere. Ma anche gl'interessi pubblici, che sono egualmente con¬ nessi con l'industria, le arti e mestieri e l'agricoltura, richie¬ dono questa soluzione unitaria, la sola aitta ad avere un effetto pratico favorevole e a risparmiarci la lotta, iil rancore e la con¬ tesa dei gruppi. Il fatto, leflie gli interessi allo spaccio nell'in¬ terno del paese e all'esportazione si toccano, per i singoli grup¬ pi, in parecchi puniti, agevola la soluzione e la richiede anzi imperiosamente.

iCi siamo quindi sforzati di procurare ai tre summenzio¬ nati gruppi della produzione una protezione contro le odierne condizioni assolutamente anormali e soprattutto coutro la con¬ correnza estera, ma in pari tempo abbiamo cioncato di seguire una politica doganale che ci permettesse di chiedere all'estero delle concessioni pei' la nostra esportazione.

In questo nostro sforzo non abbiamo dimenticato il latto negativo del problema posto dall'elaborazione di una tariffa doganale, al quale abbiamo già accennato sopra, cioè il prin¬ cipio cihe ila tariffa non deve creare difficoltà sensibili per al¬ cuni rami della produzione. Anche qui si è ottenuto .un equili¬ brio con la fissazione di dazi moderati. Venne così fatta una concessione anche a coloro che si consideravano -- a torto -- come esclusivi consumatori. Alcuni numeri basteranno a mo¬ strare come sia modesto il maggiore aggravio in confronto di prima. I proventi doganali ammontavano prima della guerra a circa il 6 % del valore della nostra importazione. Durante la guerra questa aliquota si ridusse, per il cresciuto valore delle merci, al 3 %. Nel primo semestre del 1922 i nastri pro¬ venti doganali costituiscono cima 1'8,3 % del valore delle no¬ stre importazioni. (Se però si tolgono d dazi sul vino che, avuto riguardo al valore della merce (importata, sono considerevoli, questa percentuale si riduce a circa il 6 %.

'Guidati dia questi criteri, abbiamo garantito, nei limiti del (possibile, una
modesta protezione alla produzione indigena, in tutti i rami della «uà attività, e d'altra parte abbiamo elabo¬ rato la tariffa doganale in modo che, quantunque s'a una ta¬ riffa d'uso, sano ancora possibili, pei- certe poche rubriche, delle concessioni all'estero, se d'altra parte vengono fatte delle

4-7 concessioni alla nostra esortazione. Abbiamo seguito i prin¬ cipi fondamentali stabiliti nell'art. 29 della costituzione viigente, ob e, naturalmente, -non devono essere considerati come un rigido dogma, bensì come un programma economico, nello svi¬ luppare il quale :si deve tener conto delle circostanze, e abbia¬ mo in piani tempo avuto riguardo alla nostra presente situazione straordinaria Che, per la sua complessità, impedisce la stretta applicazione dei jxpiaicdipi di assoluta libertà d'i commercio. Non abbiamo .potuto risolverci ad abbandonare semplicemente alla loro sorte, e magari alila rovina idei rami essenziali della nostra produzione.

Per li dazi industriali si trattava anzi tutto di risolvere la questione dei dazi sulle materie prime e su quelle ausiliarie.

Era assodato fin da principio e deriva senz'altro dalla na¬ tura dell'economia nazionale svizzera e dalla tradizione doga¬ nale finora seguita, cine non si potesse pensare a gravare note¬ volmente le materie prime e quelle (ausiliarie. D'altra parte, avuto riguardo al fisco, non era- possibile mantenere ól sistema dell'assoluta esenzione doganale di cui avevano goduto molti materiati sotto la vecchia tariffa. Anche questa categoria d.ì pirodotti d'importazione doveva addossarsi un tenue onere a favore delle finanze della Confederazione. Del resto, amebe i rappre¬ sentanti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, richiesti del loro parere, b ann a riconosciuto questa necessità e consentito al modesto aumento di tasse fiscali già esistenti o all'introduzione di nuove tasse. 'Naturalmente queste lass? di importazione vennero adattate, per quanto era possibile, al valore dei rispettivi materiali. -Così, p. es., venne fissato un dazio di 10 centesimi il quintale per iil guano, io scorie dii Tho¬ mas e 1 concimi di potassa, di 1 franco per il cotone greggio, il lino, la canapo, di'2 franchi por la seta greggia, la borra di seta e l'organzino, di 50 cent, per la lana greggia, di 10 cent, per i minerali di ferro, i minorali dii inaine e i minorali di piombo.

Difficoltà molto più grandi presentavano i prodotti semifabbricati, poncljiiè per una parte di lessi esiste una produzione indigena non trascurabile. Questa ih a reso grandi servigi alla economia nazionale durante ,la guerra, quando l'approvvigio¬ namento dell
paese incontrava straordinarie difficoltà, od ha quindi diritto a una certa protezione, anche prescindendo dal fatto ohe ineppur oggi può essere nell'interesse del paese il sa¬ crificio di queste industrie. .Le diffiecòtà nel fissare i dazi di¬ pendevano anzi tutto da ciò, che questo campo dei prodotti seFoglio federale J92S.

G

48 miifabbricati è ßtraordinamuieute ampio e iva rio e die 1 pro¬ dotti, quantunque per ile industrie che li sottopongono a una ulteriore lai vaimi one siano semplicemente d'ei semifabìbricati, per quelle che ili prepariamo sono dei prodotti finiti e, come tali, sono d'i regola esposti .alila concorrenza della produzione estera, iti misura motto più forte ohe i prodotti finiti, veramente pronti por il consumo. 'Ci si vide icosì di (fronte ai non facile proble¬ ma di .accordare ai semi fabbricati una certa protezione doga¬ nale la quale tuttavia permettesse alle industrie, ohe ti trasfor¬ mano ulteriormente e che in parte sono tra te più importanti lindustrie d'esportazione della Svizzera, di sostenere la concor¬ renza sul mercato mondiale. Im questo campo le 'considerazioni economiche sono quindi state detarminianti per la fissazione dei diritti doganali e noi crediamo di aver tenuto la via giusta nel¬ lo stabilire i dazi della tariffa d'uso.

^ Per quanto concerne i prodotti imiti, cioè pronti per il consumo, occorreva fin dal principio distinguere, per la fissa¬ zione dei dazi, tra i prodotti dell'industria d'esportazione e i prodotti delle industrie e delle arti e mestieri che lavorano principalmente per il mercato indigeno. I prodotti delle indu¬ strie svizzere d'esportazione vere e proprie non hanno in ge¬ nerato bisogno d'una grande protezione doganale. Per queste merci la maggior libertà possibile dal traf fico mondiate "è assolutami on te nell'interesse della Svizzera e pier questo non viene neppure chiesta una protezione d og amate dai produtto¬ ri. Quantunque ai loro prodotti, specialmente in questi tempi di forte perturbazione dei cambi, si faccia una concorrenza sensibile nel loro stesso paese, queste industrie hanno tutta¬ via rinunciato in massima a dazi protettivi e hanno dichiarato di contentarsi di tenui tasse che in parte hanno carattere fi¬ scale. 'Così, i ricami di cotone, ta cui .importazione nel 1921 rappresentava un valore medio di ifr. 3049 il quintale, pagano un dazio di fr. 200, il latte condensato, (la cui importa¬ zione rappresentava un valore medio di fr. 384 il quintale, paga fr. 15, la cioocciata (valore medio d'importazione fran¬ chi 41f) il quintale) paga ifr. 50, gli orologi da tasca d'iargento pagano fr. 400, gli orologi d'oro 'fir. G00, le macchine dia rica¬ mare,
le dinamo, le macchine elettriche, i motori ecc., lit cui v.aJore d'importazione va da fr. 400 a fr. 700 il quintale, pa¬ gano un dazio du ifr. 15 a 35. Tutti questi dazi non hanno un.

effetto protettivo e di regola rappresentano solo una frazione dei dazi d'entrata riscossi! da altri Stati.

Invece, .per un'intiera serie di merci delta produzione in¬ digena industriale e soprattutto delle arti e mestieri, dovevano

49 ©·seine concessi dei dazi che avessero un maggiore e m ratiere di protezione. Ma anche qui ci si è Limitari a un minimo.e non ai è tenuto conto delle condizioni straordhn ne dei cambi, le quad avrebbero richiesto un aumento dea dazi molto più forte.

Questi ultimi vennero modificati, avendosi riguardo al cresciu¬ to valore delle merci c al mutamento delle condizioni econo¬ miche generali, mentre si cercò di rimediare agli effetti delle condizioni anormali dei cambi, limitando le importazioni. iSi poterono così evitare dai dazi troppo elevati e anche por que¬ sta categoria dii merci la tariffa potè essere stabilita in modo ohe ii dazi non avessero un effetto proibitivo anche per l'im¬ portazione dai paesi con valuta sana e potessero essere man¬ tenuti senza danno per d'economia nazi email e svìzzera pure nel caso desiderabile eli una stabilizzazione dei cambi. Anche in questo campo, i dazi rappresentano soltanto il minimo della protezione necessaria per la produzione indigena, il che balza subito agli ocdlii di lellìi li confronti con i corrispondenti dazi dell'estero.

Per quanto concerne i dazi sulle derrate alimentari e sui generi voluttuari, come pure sui prodotti agricoli, si è proce¬ duti amebe quii colla massima moderazione.

;Sd-è evitato di graziare sensibilmente certi coloniali, corno p. es. il tè e il caffè, die tin altri paesi sono colpiti molto for¬ temente e ci si è -fermati a tasse d'entrata ohe non possono in¬ fluire affatto sud prezzo dli consumo. Il dazio sullo zucchero non supera gli 8 cent, pier kg. Il suo ecqpo è essenzialmente fiscale, poiché in I-svizzera -non c'è una produzione notevole.

Ma anche qui sii è andati molto cauli e, per riguardo al con¬ sumo, si è rinunziato a cacarne grandi entrate, come si fa in altri Stati con dazi e imposte sullo zucchero. Hanno impor¬ tanza economica soltanto le differenze tra lo zucchero greggio e gli zuccheri lavorati, perchè si voleva fare in modo che d ri¬ spettici processi di iralfif inani cut o si compissero in Is-vizzera.

Tra le derrate alimentari che vengono importate e in pari tempo prodotte in Isvizzera in quantità .notevole, vanno men¬ zionati anzi tutto i cereali. Il dazio di CO cent, per ogni 100 kg.

è rimasto estremamente modesto e naturalmente il consuma¬ tore non se n'accorge affatto. Del resto, questa tassa d'entrata
non ha alcun interesse per 11 produttore di cereali; ©ssa va com¬ presa tira quelle rubriche Che, concernendo articoli importati in grandi quantità, sono destinato a conferire una corta stabi¬ lità alle entrate. Hanno importanza economica i dazi sugli ani¬ mali, sui prodotti animali, sulle frutte e anche sul tviino. -L'ini-

50 (portanza, per i consumatori, dteii dazi sul bestiame e sulla e,ar¬ no è stata molto esagerata. Non sarà inopportuno far notaire che l'aumento del dazio di entrata sui buoi importa un maggior aggravio cihe non supera i 16-17 centesimi per ogtnii kg. di carne.

Alcuni dei dazi sulle frutte, come p. es., quelli sulle arance, sul¬ l'uva di Malaga, sulle mandorle, sul1 le noci e su altre ifrutte me¬ ridionali, sono già stati ribassati .in occasione della conclusione di un trattato di commercio con la Spagna.

Per quanto concerne i dazi sui vini, la rubrica principale, nel trattato di commercio con la Spagna, è stata ridotta db.

fr. 32 a fr. 24 per ogni 100 kg. Questo dlazio Ina un doppio scopo: 'la nostra coltura vinicola dev'essere protetta nella sua lotta per l'esistenza e deve così essere mantenuta la possibilità di': lavorare a migliaia: di mani solerti. D'altra parte il dazio sul vino rappresenta un'imposizione (fiscale, assolutamente giù-, sfifioata, di questo genere voluttuario.

Oi dilungheremmo troppo vsc volessimo occuparci partitamente di altre rubriche. Solo ci sia permesso di aggiungere al¬ cune considerazioni sulle condizioni della nostra agricoltura e sui motivi ehe giustificano una modesta protezione doganale di quest'ultima.

Dopo il tempo relativamente favorevole degli .anni di guer¬ ra, anche l'agricoltura svizzera venne colpita.' dalla crisi econo¬ mica, anzi in misura più intensa che qualsiasi altro ramo della," nostra produzione. Il processo della produzione agricola è mol¬ to lento e il contadino, in quanto è costretto a comperare, sen¬ te, al pani degli altri consumatala, relativamente tardi l'effetto della diminuzione dei prezzi. Così assistiamo oggi al fatto ohe le «pese di produzione dell'agricoltore sono relativamente an¬ cora eleviate. iS'i constata invece una diminaizioue molto forte nei prezzi dei prodotti, così che molto spesso il ricavo s'avvi¬ cina ai prezzi dell'anteguerra e in media li supera di una per¬ centuale molto modèsta. D'altra parte, l'agricoltura deve oggi combattere anzi tutto con le difficoltà ch'essa ha incontrato in ogni tempo. De con/dizioni climatiche in altri paesi produttori sono più favorevoli, la mano d'opera vi è meno cara, grandi aziende estere ricavano da un suolo fertile una raccolta abbon¬ dante e offrono i loro prodotti a un prezzo di
gran lunga infe¬ riore alle spese dii produzione in Isvizzera. Ma a questi s'ag¬ giungono oggi tutti .quiei fattori sfavorevoli che risultano dalla crasi economica c che si fanno sentire nell'agricoltura tin modo analogo Che nell'industria. D'impoverimento di grandi paesi e il rinvilio della loro moneta ostacola e spesso ronde addirit-

M tura impossibile l'esportazione dû prodotti agricoli, come, p. &s., del bestiame d'aEeviameuto, laddove, d'altra parte, i prodotti del nostro suolo incontrano la concorrenza straniera pensino in Isvizziena, per -il fatto che l'estero, .appunto per il deprezza¬ mento della sua Ivaluta, produce a miglior mercato di noi.

D'altra parte, lo .Stato Ina, oggi più che mai, un interesse essenziale ailla conservazione drill'agniiadlitura. Essa nutre nella propria azienda e nella propria casa un.gran numero di la¬ voratoli indipendenti, poiehè i tempi passati llianno felice¬ mente risolto da noi il problema agrario in modo che noi non conosciamo se non aziende piccole e medie. L'importanza politica di quesito fiatto balza agli occhi. A ciò «'aggiunga che mai coane oggi fu vivo il bisogno d'un'indipendenza economica dei paese- completa il più possibile; durante la guerra l'agri¬ coltura ci iia roso possibile l'esistenza. Per questo motivo, ma, d'altra parte, anche perchè ndll'agriedltuTa deve trovare lavoro il maggior numero passibile di persone, è necessario ch'essa possa .sussistere e ohe non venga orientata nella sola direzione della pastorizia e della produzione del 'latte, .ma ohe si dedichi anche alla coltura dei campi.

Se si abbandonasse semplicemente l'agricoltura ail .suo desti¬ no, «ssa andrebbe senz'altro in rovina, specialmente in tempi co¬ me questi. L'estero inondei'iobbc la Svizzera con bestiame a prezzo linnisorio e offrirebbe i suoi prodotti a un prezzo per il qualle in Isvizzera è impossibile lavorare. Cosi, nel presente periodo di transizione la .nostra agricoltura andrebbe in isfa¬ celo, grandiose opere dovrebbero scomparire e la classe agri¬ cola s'iavvierabbe alla rovina, senza che in questi tempi difficili le fosse data la possibilità dii trovare un'altra occupazione.

Quando, .a suo tempo, venne pub,bilicata ila tariffa doga¬ nale, si trovarono esagerati i dazi su alcuni prodotti agricoli.

Gli avvenimenti hanno poi dato una iezio.no molto istruttiva e dimostrato, per un'intiera serie di rubriche, che la modesta protezione doganale era anzi troppo debole .'Se dei motivi di polizia sanitaria (non ci avessero (indotti a chiudere il confine all'importazione diel bestiame e .della carne, già da lungo tem¬ po, por salvare ila nostra agricoltura, avremmo dovuto ricor¬ rere nlle restrizioni
delle importazioni come rimedio di carat¬ tere economico. .Così, i dazi della tariffa doga mate per i pro¬ dotti agricoli possono oggi essere considerati come equi e necessari, in parte (veramente moderati, tanto più che malti di assi sono stati ridotti dorila conclusione del trattato da com¬ mercio con la .Spagna. Proprio per l'agricoltura, la protezione

ì>2 dei produttori costituisce un'azione economica e in pari tempo sociale. Poiché non sciltamto per i lavoratori dipendenti dell'in¬ dustria e dei mestieri, esiate una quest'ione sociale, 'bensì a.nclbe per ia popolazione agni,cola, quando le circostanze sfiavoravoli e la tristizia idei 'tempi non le permettono piiù di ricavare dal suo indefesso lavoro un guadagino sufficiente a campare ta vita. Delle considerazioni economiche, social! e politiche, l'interesse all'esistenza e all'indipendenza' idei nostro paese esi¬ gano pertanto imporiasameinte che nella politica economica non si dimemtidhino i contadini.

'Contro lia tariffa doganale si muove soprattutto l'obiezione ch'essa 'faccia rincarare la vita ed abbia quindi un'azione sfa¬ vorevole. Alcuni ihiam.no a 'lagnarsi di ossa :in quanto consuma¬ tori. A questa icategoria appartengono i lavoratori dipen¬ denti, come gli operai ed impiegati dell'industria, dei mestieri e delle amministrazioni pubbliche. Altri osservano che gli aiti .prezzi favoriti dalla tariffa doganale impediscano la graduale diminuzione degli stipendi e dei sa1 ari e rendono casi la nostra industria d'esportazione impotente a. .vincere la concorrenza.

Vediamo un po' come stanno le cose.

'Se la nostra politica economica e specialmente la politica doganale facesse rincarare la vita, questo effetto dovrebbe ri¬ sultare dalla maggiore elevatezza dei numeri indici del costo defila vita, in confronto degli altri paesi con valuta non deprez¬ zata.

Ora, un siffatto confronto mostra che, p. es., in Inghilter¬ ra si 'ha un indice idi 17-2 -- esprimendo con 100 il costo della viifa nel 1914 -- laddove quello della .Svizzera è solo ili 153. Se si tien presente che la situazione della Svizzera, considerata dal duplice punto di vista dei trasporti cari e della mancanza dii materie prime, è molto più ©favorevole che quella dell'In¬ ghilterra, dia questo confronto si può desumere che .la nostra politica economica e doganale (non ha influito sfavorevolmente sul costo della mostra vita.

Inoltre, le tabelle dei prezzi del commercio al minuto, al¬ lestite dall'Ufficio tollerale del lavoro, come pure i rilievi fatti dall'Unione delle società svizzera di consumo mostrano ohe la entrata in vigore della nuova 'tariffa' doganale che, come è no¬ to, avvenne il 1° giugno 192,1, non ha affatto arrestato
l'ulte¬ riore riduzione dei .prezzi della carne e dei grassi e anche dal prospetto dei numeri indici relativ! al costo del generi (alimen¬ tari si può vedere ohe l'indice, die era 229 11 1° gennaio 1921 e 205 il 1° luglio '1.921, è disceso costantemente fino a 153 nel-

53 l'ottobre del 1922, salivo una piccola oscillazione nel luglio 1922.

Lo stesso quadro ai è dato dall'indice per il costo dei generi alimentari e 'dei combustibili nelle città, allestito dall'Unione svizzera delle .società svizzere di consumo; asso era .243 nel gen¬ naio 1921, 214 nel luglio del 1921 e 157 nell'ottobre del 1922.

Si può dunque affermare cilie in Isviizzera, nonostante La nuova tariffa doganale e le restrizioni alle importazioni, il co¬ sto della vita è diminuito più fortemente die in .altri paesi con valuta non deprezzala, pensino più (fortemente che nell'Inghil¬ terra, cine pure si itrqva in condizioni infinitamente più favo¬ revoli della .Svizzera per quanto concerne l'importazione di qanaliìiasi sorta di derrate alimentari e di .merci. Questo .feno¬ meno è dovuto evidentemente anelile al fatto che una parte .dei dazii è pagaia imaturailmente dall'estero. Un'altra parto è sop¬ portala amebe dal commercio intermedio e l'aggravio ehe an¬ cora resta al consumatore è ispesso appena sensibile. Sappia¬ mo benissimo, i:n vece, cibo molto spesso si motiva, dii -fronte al pubblico, il mantenimento o magari l'aumento di .-centi prez¬ zi, adduoendo l'ofifietto dei dazi. .Siffatti; argomenti /vengono qualche volta creduti e contribuiscano non poco a mantenere e a diffondere gli errori che spesso si constatano in numerosi ceti della popolazione.

Ma anche ammesso che la tariffa doganale imponga indi¬ rettamente al pubblico consumatore un aumento del costo del¬ la m:ta, questo aumento sarebbe estremamente modesto e (Chiunque voglia giudi,car.e le cose 'lealmente e spassionata¬ mente, deve respingere -.quelle esagerazioni tendenziose alle quali sii .ricorre spesso nella flotta. Del resto l'aumento è sop¬ portato da tutti, specialmente anche dall'agricoltura che con¬ suma molte materie prime ie molti prodotti .dell'industria e dei mestieri e paga pure il! suo tributo a un eventuale rincaro. I la¬ voratori dipendenti dimenticano spesso che anche per essi un piccolo aggravio sul costo dolila .vita è compensato a usura dalla protezione della produzione, die in tutti i campi della vita economica .formisele possibilità di lavoro e così, se agli uni as¬ sicura direttamente occupazione ie guadagno, non è meno utile agli altri, procurando uno sfogo nel mercato del lavoro, ohe a sua volta influisce
favorevolmente sulle mercedi. Se il gua¬ dagno s'ai-isottriglia o cessa intieramente, anche una "(riduzione dei prezzi non gioverebbe punto ai lavoratori dipendenti per¬ chè essi non potrebbero comperare nulla o dovrebbero limitare molto i loro acquisti. Anche considerando lia questione esclusi¬ vamente dal loro .punto di /vista egoistico, queste classi avreb¬ bero motivo di insorgere contro La protezione della produzione,

54 solo quando delie misure mirarti a questo scopò non ìntìiuissero sulla possibilità e sulle condizioni di lavoro, ma contri¬ buissero soltanto ad accrescere il guadagno degl'imprenditori.

Ma quando, come è oggi (il caso per noi, Ha protezione aiccor- , data dallo iStato è necessaria per impedire la rovina della pro¬ duzione e per mantenere le possibilità di lavoro, gl'interessi dei lavoratori dipendenti e quelli dei produttóri sono in realtà identici. Giò vale anzii tutto, da una parte per gl'imprenditori e dall'altra parte per gl'impiegati e gli operai occupati nell'indu¬ stria e nelle arti e mestieri.

Forse, ci si obietterà ancora olio il lavoratore dipendente non ha alcun vantaggio da:l fatto che si proteggono rami di produzione nei quali esso non lavora e coi quali è in relazione solo cerne consumatore. Andhe questo ragionamento è comple¬ tamente errato. Anzi tutto esiste una solidarietà assoluta tra i diversi rami d'atti'viltà economica e i gruppi professionali. Il contadino, quando può fare acquisti, è iconsumatore dii prodotti dell'industria e dei mestieri e contribuisce così ad accrescere la possibilità di lavoro in questi due rami della produzione, come pure a promuovere anche il commercio intermedio e, d'al¬ tra parte, l'operaio industriale è consumatore di prodotti agricòli. L'economia costituisce un sol tutto. Un singolo ramo non può isofìfrire senza clhe gli altri alla lunga non ne risentano le conseguenze. Se il contadino non guadagna più da vivere nella sua azienda, offre ila sua mano d'opera all'industria e alle arti e mestieri e >vi peggiora quindi le laondizioni di lavoro. In¬ fine, poi, la produzione agricola1 nel suo complesso è cosa es¬ senziale, indispensabile per ogni Stato e, come 'abbiamo già os¬ servato, Ita importanza 'fondamentale per l'indipendenza eco¬ nomica e politica.

'Ma isipeeialmonte anche gl'impiegati! e gli operai dei ser¬ vizi pùbblica hanno il massimo interesse ail prosperare e al mantenersi della produzione, perchè ilo Stato, che deve prov¬ vedere alla loro esistenza, non può, a sua volta, attingere di¬ rettamente o indirettamente ile sue entrate se non dall'attività economica della popolazione. Esso può 'Sopportare solo per un tempo relativamente breve le perdite delle sue entrate o le ec¬ cedenze delle sue spose. Dopo, deve automaticamente -- e nes¬
suna opposizione glielo impedirà -- ridurre le sue spose, se non può avere i mozzi per ifronteggiarle. Questo aravamo da dire in¬ torno ai produttori e ai consumatori, la cui sorte è indissolu¬ bilmente legata e ohe, specialmente oggi, dovano dividersi il inaile. Nessuno di essi può rendersi indipendentemente dall'al¬ tro, neppure se s'immaginasse d'esserlo già.

55 öl desila aale Olia da esaminare il punto di vista di uno par¬ to dell'industria esportatrice, la quale crede ohe la tariffa do¬ ganale faccia rincarare notevolmente il icasto della vita, intralci la diminuzione délite mercedi;, e scemi così la sua capacità di concorrenza all'estero. Bisogna anzitutto ridurre alla sua giu¬ sta .misura, coirne .abbiamo già .fatto, gli effetti della tariffa do¬ ganale sui! costo della viltà. .Davanti a uin esame obiettivo, ossi si riducono a ben poco. .Se si ammette ohe i nostri dazi rappre¬ sentano complessivamente circa DB % del valore d'import azone di tutte le merci e che, tolte le tasse sul tvino e sul tabac¬ co, non si lia die il 6 %, l'effetto delia tariffa sul rincaro della vita, specialmente delle derrate alimentari (e in tal caso ci so¬ no anohe altre rubriche die non entrano in linea di conto) può essere poco o punto sensibile. ,Mia, d'altra parte, l'esperienza mo¬ stra die una diminuzione del costo della vita, specialmente quando è debole, non importa affatto una corrispondente ridu¬ zione delle mercedi. (Si guardi alle diverse industrie e special¬ mente là dove ai pagano indennità di rincaro, dalla Confede¬ razione all'economia privata, e si vedrà die dappertutto la percentuale del supplemento di rincaro dei salari è più alta, in parte notevolmente più alita, di qnel Olle dovrebbe essere se¬ condo l'indico del casto della vita. iSi è avuta una forte, spesso troppo forte riduzione dei salari scilo là dove il lavoro è scarso e l'offerta dei laboratori è particolarmente grande. Occorrereb¬ be infine stabilire l'influenza delle mercedi sul casto definitivo dei prodotti ddl'iindustria. Il cosito dii questi prodotti non è lo stesso dappertutto e ncn segue una regola. Per debito di giu¬ stizia bisogna però dire che l'influenza delle mercedi sul costo definitivo dei prodotti iin certe industrie è stata spesso note¬ volmente esagerata.

iMa andie ammettendo icdie la protezione dei produttori aumenti di qualelhe poco ili costo della vita, la soppressione di questo aumento non avrebbe alcun effetto sulle mercedi o avretohe un effetto così debole die non potrebbe entrare in linea di conto per il costo della produzione industriale. Non vorrem¬ mo essere fraintesi. Una riduzione dei salari è ancora «necessa¬ ria in molti casi e speriamo òhe l'avvenire la permetterà. Ma
non si tratta qui delle minime variazioni ehe si potrebbero for¬ se avere, se venisse soppresso ili piccolo premio d'assicurazione ohe il popolo paga sotto forma d'ani tenue aumento del costo della vita, perdile sia mantenuta, per quanto sii può, la produ¬ zione in tutti i rami, sia evitato lo sfacelo e sia limitata, nella misura del possibile, ila disoccupazione. ,

56 Vorremmo infine far paadtaolairmente notare che una quantità d'industrie deve .far capo tanto alio smercio nell'in¬ terno del (paese quanto all'esportazione e che, anche quando non ne è il caso, il crescente disagio nei rami della nostra econo¬ mia, olie lavorano per il mercato indigeno, avrebbe ile più fu¬ neste ripercussioni sull'industria d'esportazione. 'Un peggiora¬ mento delle condizioni generali, una disorganizzazione dell'eco¬ nomia statale e privata renderebbe impossibile qualsiasi lavoro proficuo. iLa miseria dogli altri non (Significherebbe certo la fortuna deü'industria di esportazione che oggi soffre soprat¬ tutto ideila .scarsa domanda e inoltre delle difficoltà (derivanti (dall'enorme sproporzione che esiste tra le spase di produzione in Isvizzera e ;nei paesi eon valuta deprezzata. Non sarà mai ripetuto abbastanza icllie la crisi della nostra esportazione è do¬ luta princip almente all'impoverimento del mondo, al precipi¬ tare delle 'Valute. ; ' 'Crediamo pertanto die, per tutti, i piccoli inconvenienti, die potessero derivare dalla protezione accordata alla nostra produzione, siano compensati a usura dai vantaggi die il siste¬ ma vigente presenta su quello di lasciar andare le cose per la loro china.

IV.

La transizione dal regime provvisorio alia nuova tariffa legale.

Noi damo duinque felinamente peirilulaisi ohe la presente tariffa doganale costituisce in genere la giusta soluzione.

Le suite tendenze sono quelle d'una politica eciouomicia di conservazione, la sola che, secondo noi, possa essere seguita.

Non protendiamo d'elslsteire infallibili ìidd'eseciuiziouie. Come tutte lej tariffe doganali; la] presente sarà pure ciiticiatia o-ra.

a ragiiciiie ora a torte. Anche se essa ifossa diversa da quello che è, la icritioa non .sarebbe minore. Poiché si doveva ope¬ ravo aiaspidamenitie, la, tariffa non poterla euplere attniatai che seguendo la via, stranidinaria. Thltl&iivia,. la tariffai doganale (Stabilita in virtù del decreto federale del 18 febbraio 1921 non è destinata a durare ; essa non sarà applicata se non du¬ rante un periodo transitorio. Le sue aliquote dovranno essere rivedutici e, dato; il caso, modifìclate. Qjulainto alla, sua forma, esiga 'Condente un .aidat,lamentio, rapido- alle condizioni attuali che cambiano da un giorno all'al tuoi, ma dovrà, in avvenire, rivestire la foitmia. legale'.

57 .Questo e appunto il motivo ohe ci lia indotti ad intra¬ prendere senz'indugio, già nella estate 1921, i lavori prepa¬ ratoli d'una muova legga federale situila tariffa doganale. Il testo della ieiggie è anzi già stabiliti» pioivivdsoiriarnemte per ciò olxe. concern« isipieicialmear tie la nomenclatura e la classifi¬ cazione delle merci. Invece di 1300 rubriche di tariffa, il disegno di legge ne preVètde circa 2000, essendosi doviuito, pieii ragioni d'ordine tecnico e conimeaieiale, eseguire urna maggiore eiuddivisione delle voci doganali. La determinazion©, dei dazi, affidata a mn. Comitato di peniti, ei già com¬ pilata in biuioma parte, Questo lavoro è molto considerevole e non pulò «sistema eseguito che da persone specialmente ver¬ sate nella materia. I dail'i su cari si fonda sono forniti da una i.noliiesita fatila presso tutte le associazioni interessate.

I negoziati con la 'Spagna e le trattative ora in; corso con l'Italia, come piuir'e le consultazioni degili interessati ìianmo ricliiesto molto tempo, così che non sarà possibile pre¬ sentare, prima dell'ostate dell 192-3, il disegno d'urna nuova legge sulla tariffa doganale. Ci riserviamo ancora di sottoporre il risultato dei lavori dell' 'Comitato ristretto ad una grande Commissione, nella quali e le diverse correnti economiclie sareb' boro rappresentate e potrebbero esporre (le iloro ragioni.

II ritardo forzato nel sottoporre il disegno al Parìaimento man è però straordinario. -Lo spazio di tempo indispensabile alila! isiua edalboraziome non è infatti. piiù lumg'o di quello> ohe occorreva in addietro per elaborare una tariffa. Si può forse (credete clie i lavori eseguiti per la tariffa d'uso del 18 giugno 1921 possano servire di base all'elaborazione- della legge studia tlapiffa doganale. Ma ciò non &i ver.ifkia clic in uina risiti-etta misura., porcile la tariffa da noi piiomulgata è die<iuatia ad esistere) applicala: è :u:na tariffai d'uso, laddove la leggio futura sulla tariffa doganale deve, come quella. del 1902, (stabilire Una tariffa generale, Aale a dire una tari tifa che fissi i dazi maissimi io non debba essere applicata che se ile-aliquote non siano ridotte da conrvienzioni con l'estero. La ta¬ riffa generate fissa dunque il massimo delle 'aliquote dei dazi.

Essa mira non ' alla produzione del paese, ma a procurarci delle concessioni di <; taratitele economico nelle nostre t/raittaìti'viei coli'esiterò. In¬ fatti, le alìquote di questa tariffa devono casiere fissate in modo elio lo straniero di io vuol vendere merci ailla Svizzera abbia un intercesse ad ottenere riduzioni di dazio. D'altra, partie, cmsn .ai distingue dalla, tariffa di comibafjtimento propria-

SS mante dette, clue il ôoiilsiûgilàoi federale paio applicarle, in virtù dell'aat. 4 della leìg|ge sulla tariffa doganale del 10 ottobre 1902, agli Steli che usano in nostro confronto un trattamento diverso e particolarmente .sfavorevole.

Il compito da risolvere è dunque molto più vasto e oonipleslso di quello che doveva esistente a tsol to quando si trattava di «stabilire la tariffa d'uso. Pei' condurlo a buon fine, va, tenuto debito conto della politicai dolganale sejgruiita da altri Stati.

Sarà quindi nestaia premutila di far, stabilire il più rapi¬ damente ohe sia possibile i dazi seguendo la via. della legi¬ slazione «adinamia e di caleaire una baso legale per le futur© trattative eoll'esteio. Le diverse opinioni e tendenze che esi¬ stono in questa materia potranno manifestarsi in occasione delle deliberazioni piaa-lamentari. Non si deve punto temere clue il Clonisi gliet federale intenda valersi in modo definitivo e duautute d'una tariffa dolganale da lui promulgata. Qua¬ nta tariffa è unicamente destmaitla a supeanre le difficoltà presenti e ad impedire clic la Svizzera, in presenza dei mu¬ tamenti che avvengono nelle condizioni economiche, non sia del tutto sprovviste di mezzi d'azione e di difesa. Non si deve a questo proposito dimenticare club, anche al presente, tenendo conto delle dCliberaizioni pariLaanentari e, dato il casso, d'un domanda di referendum, l'atïtiuiazione d'una legge 'Sulla tariffa dolganale non richiede meno di due anni. E' dunque inteso che la tariffa provjvisoitiai rimane in vigore fino a olle poissa essisene .sostituita da una nuova tariffa, la quale «sarà citabilità il più presto possibile seguendo la via legislativa ordinaria.

V.

Le ripercussioni immediate deli'iniziativa sulia nostra legislazione doganale.

.Se l'iniziativa fotsse adottata, tanto al decreto federale che modifica preivivisoiriamente la tariffa doganale, quanto il decietoi del Consiglio federale concernente la tariffa d'uso sarebbero) abrogali. Ciò è espa-eslsauiente previsto dall'inizia- ' tiva. La .stessa .scade toccherebbe però ad altri atti legisla¬ tivi.

Il 2-3 giugno 1920, l'Assemblea federale ha adottato uai decreto elio modifica ila tariffa doganale. Questo decreto ap¬ provava il'aumento dei «diritti doganali sul «tabacco, dhe ena cibato decretato' dal Consiglio federale. Esso davu inoltre a

59 quiesti'ultimo la facoltà di ri scoio tei«, in A'ia tempo rane«,, i dazi ifisisaiti dalle -Camere -federali nelte tabelle A e B anche slu: alta-« merci non soggette o' -sPgigette a dazio, per le quali la Svizzera non eoa 'vincolata da trattati coli'estero. Le morbi di cali si tratta scmo designate nelle tabelle A e B allegate al decreto. Non -si trattava- se non di un piravveidiment-o ficcale inteso ari aumentare i piroA"enti doganali della, Confedera¬ zione, Ida-te ;le sue condizioni finanziarie difficili. Prescin¬ dendo dal tabacco. il ricavo di questi aumenti è valutato a circa 4 milioni di tranelli l'anno.

Il 24 giugno 1921, FAirlsiemblea federale lia adottato un decreto- di carattere urgente, concorri,ente l'aumento dei dazi Finii tabacchi. La durata- di Affidità di questo- decreto spira. il 30 giugno 1923. Góla-zie» al. suo scopo- puramente fi].scale, esso ha procurato alila Cassa federale, per i .primi dièci mesi dell'anno 19,22, delle en tua, te ohe ascendono a 8.025.000 franchi. Il prodotto di -questi nuovi dazi .sui ta¬ bacchi potrebbe ancora aumentare in notevole misura -se l'im¬ portazione fosse normale e la crisi s'aittenuaisse.

Infine, il Oonisiiglio federale, fondalidosi ciiill'mrt. 4 della Seggo attuate sulla tariffa doganale ha allestito, con decreto del 2 febbraio 1922, urna tariffa di combattimento, la quale è stata legalmente -sanzionata da,11'Assemblea federate'.

.Siccome il decreto del 24 giugno 1921 concernente l'aumento dei dazi sui tiaibaocilii spira alila fine di ,giugno 1923, esulo- non potrebbe più elsisiede rinnovato- quialora. fosse accettata l'iniziativa e ne conseguirebbe che in eVveoiie il talbaixo non sarebbe più -sottoposto che ai dazi minimi fis¬ sati dalla tariffa generale ' del 1,902. Quale -sarebbe la sor¬ te del decreto federale del 23 giugno 1920 che tua introdot¬ to dei d-iritti fiscali -su un'intiera serie dii merci, esenti o no da dazio, per le quali la Svizzera, mon è Ann colata col,l'estero da dnsposizio-ui convenzionali? Questo decreto, la cui durata, d'applicazione non è limita,ih-, non è nominato nella disposizione transitoria dell'iniiziiatiiva. Esso sarebbe però privato della sua base giuridica in -virtù del capoA'cr-so terzo del nuovo airticolo 29 jyr-oposto, il -quale, disponendo che le tasse di entrata, e di ustai t-a devono ess-erte
determinate dalla legislazione federate, vieta di prendere decreti di ca¬ not foie urgente ,sottìratt-i al referendum e traccia in antici¬ pazione la A*ia da, seguire per emanare i jiroiWed imeni-i straordinari che potessero occorrere. -Siamo certi Icilio -se l'inizia¬ tiva fosse -accettata, ci si domanderebbe immedia-tamen-to di

60 considerare come abrogato il decreto federale di cui s: tratta, perchè sarebbe contrario al innovo articolo 29 della costitu¬ zione.

Come abbiamo già fatto notare, la prescrizione formale secondo la. quale le tasse d'entrata. e d'insci la deVono- essere dietertmina.te dalla leigikilaziione federale renderebbe altres* illusoria' la disposizione dell'art. 4 della legge sulla tariffa doganale, disposizione cilie autorizza il Conisigiio federale ad applicare i dazi aumentati e a prendere altri provvedi¬ menti in confronto degli Stati che impongono a merci sviz¬ zere dazi particolarimente gravosi o idhe Ile trattano meno fa^btevolmen te di quelle di .altri 'Stalli. Se l'iniziativa fosse accettata, la tariffa di combattimento cesserebbe d'essere applicabile o resterebbe pawiViuo riamente in vigore, perchè fu decretata, prima- ohe fosse accettato il muovo articolo costituzionale ? Non vogliamo pronunci arci definiti vanien te a questa piopoisita. Oi basti constatare ohe se l'iniziativa fosse accettata, i suor, partigiani non tralascerebbero d'imvolclare le nuiove disposizioni costituzionali .per chiedere anche la soppressione della tariffai di cambattimento ; essi affer¬ merebbero telile sotlo i dazi fissati dalla legge possono essere riscossi. Per sostenere la loro tesi, essi potrebbero a buon diritto fondarsi sui! testo del nuovio articolo costituzionale.

Infine, non mesterebbe piii ehe la tariffa generale .del 1902 che è stata allestita, come dicemmo, per altri scopi, in un'altra epoca e in condizioni econom Leihe affatto diverseE' quindi da prevedersi che gli autori dell'iniziativa invochereb¬ bero le circostanze straordinarie per chiedere una riduzione di certi dazi della tariffai generale. Essi sosterrebbero che tutti i dazi di qualche importanza dolvrebbe.ro sparire od essere forte¬ mente ridetti. iMa, anelli© prescindendo da ciò, questo stato di cose avrebbe altre conseguenze.

Qiuiasii twtti i dazi sud prodotti agricoli, .sulle derrate alimentari e saille bevande darebbero ridotti di circa il 50% in confronto delle aliquote attuali. Una sequela di rubriche della tariffa doganale sarebbero di muovo esenti da dazio.

Ivo stesso dicasi dei dazi sulle materie (greggio e sud prodotti industriali. Lia maggior, parte delle materie greggie sarebbe esente d.a dazio. I prodotti industriali perderebbero
circa la metà della protezione doganale di cui fruiscono ail pre¬ sente e, in corti casi, anche di più. Alcune industrie, come la conceria, sarebbero abbandonate alla loro sorte. Il tabacco non

61 pagherebbe che un dazio mimino, così che l'ómpositioine fiscale che lo grava attualmente sarebbe interrotta nella sua conti¬ nuità.

iMia la riduzione dei dazi «non chiuderebbe la serie degli ili,convenienti. Eicoone uni altro, che sarebbe veramente' fu¬ nesto : Laddove la nuoVa tariffai d'uso ha temuto il dovuto oo-nto di tutta, la pi eduzione in ni ciclo sistematico, ptopottionatoi e secondo principi uniformi, raccettaizioee dell'inizia¬ tiva avrebbe per effetto di distpulgigere tutto quesito laverò.

La protezione negata ed un gruppo non potrebbe infatti essere mantenuta, per altri, quloiliunque sia la loro ini,por¬ tanza, tanto, cioè, se si tratti di gruppi principali o di sotto¬ gruppi nei rami principali, per esempio i sotto-gruppi del¬ l'induisti") a. La nluova; tariffa d'uiso contiene urna serie di compromessi indiuls tiri ali, ini virtù dei (inali numerosi dati sono sitati coordinati sistemati cam e 11 te nell'ambito di un'.induistria o di uln! gruppo d'industrie e tinniti fra loro. Tilt,to ciò sparirebbe por fai1 posto all'appliiciatione della tariffa generale del 1902, senza riguardo alle inigiuistitie che ne tituberebbero e al fattoi che quella tariffa, non è punito ap¬ propriata, alle condizioni attulali. I pairtiigian-i dell'iniziativi, ci opporranno forse che il1 nutoVo articolo' colsi ti tu ti on al e con¬ sent,irebbe di rimediate a quielsto ,sitato di cose. Oi diranno che il Consiglio federale potrebbe prendete in circoistanze straordinàrie dei pròìVved ini enti eeeetiohali e noi -metterli provvisoriamente ini vigore, con ri set Va dell'iappirovatiooe dell'Assemblea federale e del diritto di referendum. Chiun¬ que ammetterà che sarebbe molto difficile, se non addirit¬ tura impossibile, di .stabT'ire in condizioni siffatte delle nuloVe pitesctizioni che potessero eo-.imelguire l'approvazione del Parlamento e dbl popolo. La lunga ivia da seguire per giutuigerie aid! urna futilità, miodlifiteatioue offrirebbe: )già, da1 solai, grandi in convenienti. Ma' v'ha, di più. In, preisen zia delle diverse correnti e delle inteiptet.atioini divergenti che Sarebbero date al nuovo articolo! cositittution.al'o, nonché delle tendenze contradditorie ohe cercherebbero, di farsi va¬ lete1, iSa'rfebbei annota possibile di preparare uni prrOWedimentìo eCireitionale con qualche probabilità di buon
esito ?

Il ifatlflo, inoltro, elio si disporrebbe d'unoi spazio, di tempo miolto direlvfe, costitRiiiPebìbe urti inooinveinieTiìte che sarebbe dopfpiarmente risentito in conditioni coti complicate.

Ajceemneieimio più avanti alle tipercupisioni che avrebbe l'iniziativa sulla nostra politica commerciale internationale e sui trattati di commercio.

62 Dial latio finanziamo , l'ajccetteoione dell'iniziativa cagio¬ nerebbe, con la eoppr'eisteiione della tariffa. doganale e dei nuovi dazi sul tabacco, una perdita di 60 a 70 milioni di fianchi. Per accertarsi dell'esattezza di questo calcolo, ba¬ sta confrontare i proventi doganali anteriori all'introduzione della -nuova tariffa con ornielli ad essa_posteriori, e conside¬ rare il fatto che un'Intiera serie di diritti non solo di carat¬ tere fisc.alle ima ancihe economico, subirebbe una forte ridu¬ zione. À ciò dovrebbe essere aggiunta la pìerdjta del pro¬ dotto dei nuovi dazi sul tabacco, il cui ammontare è stato di 8.025.000 franchi per i dieci primi mesi dell'anno 1922 ed è valutato a *10 milioni di franchi per l'anno 19.23. E' da proved orsi ehe qjule&tio prodotto iäa riebbe ancora inaglgiore neigli anni futuri, YI.

Le conseguenze economiche e finanziarie dell'abolizione della tariffa d'uso.

I.e difficoltà cconamiobe ohe creerebbe l'abolizione della nuova tariffa doganale sono già poste in Luce daglii argomenti da noi addotti al capitolo III per giustificare questa tariffa e lo scopo ch'essa si propone. N.on è dunque necessario entrare qui nei particolari.
(La tariffa doganale è elemento essenziale di un complesso di provvedimenti economici importanti. L'abolizione della ta¬ riffa priverebbe la produzione nazionale svizzera di una pro¬ tezione ohe, nelle attuali condizioni anormali, è assolutamente necessaria. Per quanto essa lavori pel consumo interno, la .no¬ stra produzione potrebbe essere soffocata facilmente dalla con¬ correnza estera, specialmente dalle importazioni da paesi con valuta deprezza ta. Da iciò ne verrebbe che la produzione svizze¬ ra, non ossöndo più din grado di sopperire alle spese, dovrebbe essere ridotta o dovrebbe in parte cessare. Una quantità di ·aziende si rovinerebbe c 'la massa dei disoccupati aumente¬ rebbe fortemente. La situazione generale peggiorerebbe su tut¬ ta la linea. L'industria, arti e mestieri ed agricoltura ne sareb¬ bero tutti colpiti e quand'anelile la tariffa generale attuale con¬ tinuasse a garantire una corta protezione, ,i dazi da essa pre¬ visti dovrebbero esser ben presto soppressi o ridotti, per la ra¬ gione 'cihe i diversi irami delia nostra economia nazionali e ver¬ rebbero a subire disparità di trattamento.

63 Uno dai prknii requisiti cui deve soddisfar© una .tariffa doganale è eli'essa si adatti alle condizioni del momento e ten¬ ga conto degli interessi di tutti coloro ehe hanno bisogno di protezione. Essa deve essere studiata e allestita sistematica¬ mente, deve essere un tutto armonico e deve coordinare in mo¬ do logico i rapporti ehe esistono tra i differenti gruppi prin¬ cipali e, in ciascuno di essi, tra i vari rami in cui si suddivide la produzione. Una tariffa nella quale restino ed emergano solo qua e là certi dazi, a guisa di radi alberi in un bosco tagliato, non serve più a nulla. Essa non permette più di raccogliervi intorno ii gruppi degli interessati; non è più un'opera intorno alla quale i rappresentanti della nostra economia nazionale e quelli dei diversi interessati possano schierarsi por difen¬ derla. Ma gli imprenditori non sarebbero i eoli a essere travolti nella catastrofe, cihè operai ed impiegati verrebbero .a trovarsi senza lavoro e senza guadagno.

·L'abolizione dolila tariffa d'uso sarebbe non meno funesta alla nostra, industria esportatrice di quanto >lo è all'industria che lavora pel mercato nazionale. Abbiamo già detto che tale abolizione non provocherebbe un ribasso sensibile del costo della vita e una riduzione dei salari. Soppressa la tariffa do¬ ganale, i produttori svizzeri non verrebbero a trovarsi in con¬ dizioni migliori per quanto riguarda la concorrenza. I minimi, presunti, o .ainohc reali vantaggi cìhe ne potrebbero derivare, sa¬ rebbero bilanciati dagli svantaggi che arrecherebbe la sop¬ pressione della tariffa. ,Gli svantaggi che vorrebbero alla nos,tra industria esportatrice dall',abolizione dell'attuale tariffa sarebbero, ilo si prevede fin d'ora con certezza, grandissimi.

L'importazione in Isvizzcra sarebbe facilitata, rovesciate sareb¬ bero le barriere che dovrebbero darci protezione. L'inondazione dei .prodotti stranieri potrebbe invadere la Svizzera, poiché la nostra economia nazionale, priva di protezione, sarebbe abban¬ donata a se stessa. L'estero denuncerebbe allora ;i trattati com¬ merciali conciliasi con noi e si guarderebbe dal concluderne altri, porche l'importazione in Isvizzcra sarebbe senz'altro aper¬ ta e non avrebbe 'bisogno alcuno di fare delle concessioni per facilitare i'esiportazione sua. Gli iStati esteri potrebbero inasprire
maggiormenite la loiro politica protezionistica, aumen¬ tare gli impedimenti che pongano alla nastra esportazione e noi, 'in questa lotta ineguale, ^provvisti di ogni mezzo di difesa, saremmo costretti d.i assistere allo spettacolo della iSvizzera che fviene inondata di merce straniera e vede gli Stati esteri respingere con dazi e divieti di esportazione il prodotto del suo lavoro.

Voglio federale 1923. 7

64 E' inveirò qiuaisi incredibile cihe in un mondo in cui butti gli Sitati tendono .a 'riservarsi quanto maggior lavoro è possì¬ bile e ad importare la minor quantità possibile di prodotti esteri, la Svizzera possa essere costretta da .una Iniziativa po¬ polare ad adottare un punto di vista, nuovo al mondo, per fa¬ vorire gli interessi dell'estero e danneggiare i propri. Non. si domanda Infatti di ridurre i dazi esistenti per ottenere delle concessioni dal l'estero; no, senza curairisi di quanto si la in al¬ tri iStati, si tratta di toglierei l'arma ohe potrebbe appunto permetterei di migliorare le condizioni delle nostre esporta¬ zioni. Por mulla, mailla ottenendo in compenso, ami dovremmo abolire e ridurre i da®i, affinchè l'estero ci possa, con tutta facilità e a piacimento suo, rovinare economicamente. Questo non è certo lo scopo die si son proposto gli autori dell'inizia¬ tiva, in realtà però queste scino le conseguenze dial progetto.

La situazione economica, ohe verrebbe creata dall'aboli¬ zione della tariffa doganale domandata dall'iniziativa, sarebbe dunque gravissima. li Conisiglio .federale non può fare a mono di mettere in guardia colla maggiore insistenza contro .le con¬ seguenze òhe necessariamente provocherebbe tale provvedi¬ mento.

.le altre conseguenze di ardine interno nazionale sono Go¬ denti. L'aumento della disoccupazione aggravierebbe gli oneri dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione fino a renderli insopportabili. Tutti si rivolgerebbero allo iStato, specialmen¬ te alla Confederazione, per ottenere soccorsi, qualora -la fune¬ sta politica dei fautori dall'iniziativa fosse approvata e dive¬ nisse fonte di angustie e di miseria. · L'abolizione della tariffa d'uso avrebbe non solo con¬ seguenze economiche, ma amebe conseguenze finanziarie di grande portata, e le difficoltà che me deriverebbero andrebbero ad aggiungersi a quelle economiche, aumentandole e moltipli¬ candole all'infimi to pel giuoco delle vicendevoli ripercussioni.

Più sopra abbiamo accennato ohe la soppressione della tariffa d'uso cagionerebbe una minore entrata alla Confederazione sti¬ mata di circa 60 milioni di franchi l'anno. A ciò v'è da ag¬ giungersi la riduzione del dazio sul tabacco, Ohe importe¬ rebbe la perdita di 10 milioni circa, di modo clhe la. diminu¬ zione annua delle entrate .sì aggirerebbe
intorno ai 70 mi¬ ti ani. Non erodiamo dhe gli autori dell'iniziativa corn testeranno che tali saranno gli effetti del loro progetto, poiché la ridu¬ zione idei gettito dolio dogane è appunto l'effetto ehe molti di essi si attendono. Col preventivo della Confederazione per l'an-

no prossimo è .facile illustrare .qiuali saranno te conseguenze per Je finanze federali.

·Il preventivo per l'esercizio 1923 prevede che il conto or¬ dinario della Confederazione ai chiuderà con un disavanzo di circa 84 milioni di franchi. Colla diminuzione delle entrate do¬ ganali il disavanzo aumenterebbe di 70 milioni e raggiunge¬ rebbe i 154 milioni, somma ohe corrisponde press'a poco mi 30 % delle spese. Però, com'è detto nel messaggio ohe .accompa¬ gna 'il preventivo per l'esercizio del 1923, al disavanzo enun¬ ciato va .aggiunta la somma per spese Ohe non figurano nel preventivo, .specialmente quelle per .la lotta contro la disoccu¬ pazione e pel soccorso finanziario alila produzione, di modo che il disavanzo si computa in circa 200 milioni di franchi. Questa scimmia .si accrescerà a quella enorme di 270 milioni di franchi se sarà .abolita la tariffa doganale. iSe poi vii si .aggiunge an¬ cora un disavanzo idiato .dall'esercizio delte Stradò ferrate fede¬ rali, è detto quanto grave diventa la situazione. Queste cifre son modificate um po' dal fatto che il gettito della .nuova im¬ posta di guerra, destinato a estinguere il debito della Confe¬ derazione, non è iscritto nel preventivo. Tuttavia questa pic¬ cala modificazione è ben lontana, è evidente, dalli'assicurare l'equilibrio della bilancia finanziaria.

Le entrate della Confederazione nel preventivo del 1923 si calcolano in f.r. 428 milioni circa. Dedotti i 203 milioni rosi dal¬ l'esercizio dei servizi pubblici in regìa, poste, telegrafi, telefoni, somma die non permette neppure di far fronte alle .spese, le entrate reali della .Confederazione non raggiungono più ©he f.r. 223 milioni. Il gettito delle dogane entra, in questa cifra per 158 milioni, quello ideile imposte per 28 milioni. Ora, se fosse soppressa la tariffa d'uso, il ohe ridurrebbe il gettito del¬ le dogane, le entrate della .Confederazione non sarebbero più .che di 153 milioni di franali.']. Pcraiò esse inon permetterebbero che di far fronte a metà circa delle spese ordinarie due ammon¬ tano a circa 300 milioni di franchi, non comprese quelite degli esercizi in.regìa. iLa sproporzione sarebbe ancora maggiore, se si tenos.se conto delle spese .straordinarie.

iCon queste cifre è mostrata tutta la portata fi.nainziaiva che avrebbe l'abolizione della tariffa d'uso pel bilancio
della Confederazione. In un momento in cui i disavanzi sono cro¬ nici, in cui 1 Cantoni e ii Ccimumi sono obbligati d.i aumentare fortemente l'imposta sul patrimonio e sul reddito, .in un momen¬ to in cui la Confederazione trova le maggiori difficoltà nel procurarsi nuove entrate, m cui le si chiede di metter mano alla grand'opera delte assicurazioni sulla vecchiaia, invalidità

66 e dei superstiti, Un'iniziativa popolare intende privare la Cassa federate di un terzo circa dello »sue entrate propriamente tali, senza saper come e dove si potranno andar a prendere i mez¬ zi fper colmare il vuoto fatto. Per giungere poi a q(ue9to risul·ta.io isi vuol ricorrere ad un provvedimento che aumenterebbe ·le ristrettezze economiche del paese, intralcerebbe e distrugge¬ rebbe anche in parte la produzione, fonte dii ogni reddito, e aumenterebbe sensibilmente gii oneri idhe l'assistenza dei diaoc-jupati òmpcne alla Confederazione, ai .Cantoni ed ai Comu¬ ni. Perciò se l'iniziativa fosse accettata le conseguenze finan¬ ziarie in un con quelle economiche sarebbero incalcolabili. E' evidente ehe uno iStato, ila cui polisca finanziaria fosse in tal modo diretta dal pcpclio sovrano, perderebbe ogni credito. In¬ nanzi tutto bisognerebbe ricorrere sempre più ai prestiti e ciò farebbe aumentare Iii saggio dell'interesse. Alla lunga, uno Sta¬ to bhe assorbisse in tale misura i capitali disponibili non trove¬ rebbe più prestatori, e non glli resterebbe più altra risorsa che ricorrere al torchio per stampare biglietti, il che causerebbe l'inflazione, il deprezzamento della moneta e, in fine, la rovina.

'Sappiamo bene che ivi sono degli ambienti, i quali, mossi da considerazioni leosidette dii principio, sono contrari agli ane¬ ri impesti ai consumatori e avversano quindi l'aumento dei da¬ zi. Ma ossi dimenticano che a lato dei bisogni finanziari della Confederazione vi sono quelli dei Cantoni e dei iComuni, i quali ·traggono d proventi loro necessari colpendo il patrimonio © il reddito. Questi oneri fiscali, aggiunti all'imposta di guerra, hanno raggiunto, confrontati a ciò che erano prima, altezze che non potrebbero superare senza nuocere agli interessi ge¬ nerali soprattutto in un momento di crisi, com'è quello che at¬ traversiamo ora. Essi sono assai più elevati delle imposte sui consumi. Ciò rilevasi ad evidenza dalla tabella che segue sul gettito delle imposte cantonali e comunali nel 1913 e nel 1921: Imposte sul patrimonio e sul reddito Fr.

Cantoni 1913 82,722,000 1921 198,904,922 Comuni 1913 92,984,000 1921 200,000,000*) *) Approssimativamente.

Totale: Cantoni e comuni.

Fr.

1913 177,706.000 1921 398,904,922

Imposte sui r,misurai Fr.

19,071,000 20,469,270 1,437.000 4,000,000 *)

Fr.

20,508,000 24,469,270

67

II

· co o o

·Quantunque clal li9>13 il gettito delle imposte cantonali e comunali sia più che l'addoppiato, i conti dei Cantoni e dei Comuni si idhiiudono con grandi disavanzi che bisognerà con¬ tinuar a colmare icon aumentate imposte.

IM resto aneli e la Confederazione stessa ha attinto alle imposte dirette. Colla prima e ila seconda imposta di guerra e con l'imposta suii profitti di guerra essa lia riscosso fino ad oggi circa un miliardo dii franchi sul patrimonio e sul reddito, (die sono del resto già fortemente colpiti daEe imposte canto¬ nali e comunali. In Isvizzera, le imposte sui consumi sono ben lungi dall'aver aumentato nella misura' delle imposte dirette.

Ciò risulta dalla seguente tafanila : Imposte sui consumi, Imposte sul patrimonio c sul reddito dogane, ecc.

Fr.

Fr.

1913 Confederazioni 85,142 000 82,722,000 Cantoni . .

19,071,000 Comuni . .

94,984,01'0 1.437.000 177,706.000 105,650,000 = 62.7 o/o = 37.« % 1920 Confederazione 178.623.000 93,952.000 Cantoni . .

191,616.000 21.776.000 Comuni . .

201,185.799 2,946,698 571,424,799 118,674.698 = 82 8 % = 17|8 O/O 1921 Confederazione 111.265,779 113,570.099 Cantoni . .

198,904,922 20.469.270 Comuni . .

200 000 000 **) 4.000,0"0**) 510,170,701 138,039,369 = 78!7 % sarà approssimativa¬ mente la seguente: Confederazione 106,000,000*) 1.10.000,000 Cantoni . . .

ä 10.0« >0,000 **) 24.000,000**) Comuni . . .

210,000,000**) 4.000,000**) 126,000,000 178,000,000"' = 71 % = 25 % *) Per l'imposta (li guerra, non si è tenuto conto che della prima rata.

I pagamenti anticipati sulle rate seguenti non furono presi in considerazione' **) Per approssimazione.

68 Netila maggior (parte degli altri Stati le Imposte sui ooptiumi forniscono al fisco un gettito dhe è proporzionalmente malto più elevato elio lin Isvizzera. lai Frauioia p. 03. pel 1&24 si hanno le seguenti proporzioni : imposte sui leonsumi 06 %, imposte sul patrimonio 44 %.

Dal lt>13 11 contribuenti svizzeri Ihatnmo pagato fr. 3 miliar¬ di e 800 milioni di imposte; dei quali 3 miliardi »imi in impo¬ ste dirette e solo 800 milioni in imposte sui consumi.

Giova del resto non dimenticare ohe le imposte .sul patri¬ monio c sul reddito non sono necessariamente sopportate dai primi che ne sono colpiti, ma sono riversate in larga misura su altri. Imprese di ogni specie devono pagare a!lte imposte ; per questo fatto aumentano le loro spese e il'aumento grava il costo della produzione o, laltordliè trattasi di imprese commer¬ ciali per lo scambio delle merci, il prezzo di vendita ai consu¬ matori. Le imposte fanno sentire il loro peso anelile allorché trattasi di stabilire gli stipendi dei pubblici (funzionari; le ali¬ quote elevate delle imposte servono come argomento per stabi¬ lire la prcporzione nella quale si chiede che gli stipendi siano elevati. Qualunque sia la sua graduazione, l'imposta sul patri¬ monio e sul reddito non colpisce dunque solo le persane e le im¬ prese agiate o ricche. Queste del resto in Isvizzera son tanto gravate di tante imposte e tasse, ohe un aumento dell'imposta avrebbe delle 'Conseguenze economiche deplorevoli e provoche¬ rebbe la fuga dei capitali. Per evitare ripetizioni non parleremo qui di altri cespiti finanziari. Rimandiamo in proposito al mes¬ saggio che accompagna il preventivo pel 1923 e alle .considera¬ zioni che abbiamo -esposte intorno alla situazione finanziaria della Confederazione e all'aumento delle entrate, in altri rap¬ porti all'Assemblea federale. Da quanto procede risulta cibi am¬ monite che se 11 gettito delle dogane restasse quale è oggi, o au¬ mentasse anche grazie a un miglioramento della situazione eco¬ nomica generale, sé avrebbero le più grandi difficoltà a creare il pareggio del nostro bilancio. Ora questo pareggio divente¬ rebbe materialmente impossibile se si toccassero 1 dazi attuali.

E' possibile od è anzi da temersi che, qua! orai l'iniziativa do¬ ganale .fasse aioeetitata, fatisi profeti si levino e patrocinino nuo¬ vamente una
politica di avventure in materia finanziaria co¬ me quella respinta dal popolo a grandissima maggioranza il 3 dicembre scorso nella votazione circa il prelevamento sul patrimonio. Il paese deve essere preservato una volta- .pei* sempre dal ripetersi di simili agitazioni, che il tentativo di una volta è bastato per inferirgli danni gravissimi. Anche per que-

69 sta ragione l'iniziativa va respinta. In questo canapo, come in moliti altri, le considerazioni economiche non possano essere disgiunte dia quelle flnanziairie. Tanto le "une quanto le altre esigono imperiosamente die l'iniziativa sia respinta, giacche essa dal punto di vista economico e finanziario costituisce uno dei progetti più pericolosi die mai siano sitati sottoposti al vo¬ to del popolo svizzero. Se essa fosse accettata, ile assicurazioni sulla vecchiaia, invalidità e dei superstiti, i provvedimenti con¬ tro la tubercolosi, nonché tutto run ulteriore sviluppo della no¬ stra legislazione sociale .sarebbero irremissibilmente compro¬ messi. Uno ;Stato ioli e ha la -sua esistenza finanziaria minacciata e le di cui entrate bastano appena a far fronte a metà delle spe¬ se, non è più in grado di creare nuove opere sociali nò di svi¬ luppare quelle esistenti. D'altro lato, l'accettazione dell'iniziati¬ va avrebbe le sue ripercussioni anche sugli stipendi e sui salari del personale della iConfedrazioane, allorché si tratterà di fis¬ sarne 'giti importi. .Bisognerebbe dimmediaitameinte procedere a ridurre fortemente gli stipendi non più giustificati dal costo attuale della vita. In breve, la Confederazione sarebbe costret¬ ta .a ricorrere a misure economiche che costituirebbero un re¬ gresso dii ordine sociale.

Ci si obietterà forse che pe.r la via proposta sarebbe forse possibile prendere nuovi provvedimenti conformi alla .volontà popolare, i quali toglierebbero gli .inconvenienti di cui s'è di¬ scorso e etSisicuT.erelbbero nuove entrate supplementari alla Confederazione. Noi non vii crediamo. Lo scopo cui tendono gli autori dell'iniziativa e gli effetti che ne attendono mirano a creare una politica .doganale differente dia quella seguita fi¬ nora. Si avversano tanto i piccoli dia zi fiscali quanto i modesti dazi protettori e si preconizza il libero scambio, secondo il quale la Svizzera non preleverebbe più dazi sulle imiportiazioni o non ne riscuoterebbe die di minima entità. Ohi dunque vuol preservare il paese dalle conseguenze finanziarie ed economi¬ che che noi abbiamo descritte, ha il dovere di opporsi all'ini¬ ziativa, e non può quietare le sue preoccupazioni attendendo al¬ cune tardive correttore al muovo grave provvedimento.

VII Politica doganale e diritti popolari.

Abbiamo già fatto
notare che noi siamo ben lungi dal voler ignorare i diritti popolari in materia d'i legislazione doganale.

Solo le circostanze straordinarie del dopo guerra e la sollecitu-

70 dine colla quale ora indispensabile di agire ci li anno mossi q chiedere all'Assemblea federale c.he ci fosse coness.so du aH^ stire una /nuova tariffa iprcvvòsoria e di far uso dei poteri ohe essa ci conferì. E' -vivo nostro desiderio di sostituire più prs-* sto possibile alila tamiifa d'uso attualmente in vigore una riffa legale; tutti i nostri .sforzi tendono a questo scopo, in ai crediamo però ohe, quanto ai diritti popolani in materia di le gis1 azione doganale, debbano essere applicate -le disposizioni ordinarie della costituzione federale, e dine creare per questa materia un regime straordinario sarebbe un errore. A norm h della vigente costituzione, cilie nulla del resto diice di parti-ocr lare in proposito, di diritto in materia doganale dove essere creato in via ordinaria legista tri va. Oer lamento, non è escluda che le Camere possano prendere, -allorché si verificano le coir dizioni ricini este, dei decreti urgenti, od è -ammessa la delega¬ zione di certe competenze .all'Assemblea federale ed al Consi¬ glio federale. Orbene, l'iniziativa contiene una disposizione po¬ sitiva secondo la quale i dazi di importazione e dii esportazione sarebbero fissati in
La disposizione secondo la quale i dazi sulle importazioni e sulle esportazioni devono -essere stabiliti dalla legislazione federale è formulata in termini generali. Essa non si può in¬ terpretare nel senso ohe il saggio maissimo dei -dazi d'imioortazione -e d'esportazione deve essere fissato dalla legislazione fede¬ rale e che le riduzioni posson essere decretate per altra »via, al¬ lorché isi .verifichino -certe condizioni. No, i dazi di importazione e di esportazione, specialmente quelli .riscossi -alla frontiera, devono essere stabiliti dalla legislazione federale. A norma d'i questa espressa disposizione costituzionale ogni delegazione di competenze all'Assemblea -federale o al Conisigliio foderale è esclusa, tanto più ohe l'-applioazione di ogni decreto
foderale senza la clausola ohe lo sottopone -al referendum è vietata in modo speciale. Poiché -so altrimenti fosso si eluderebbe il con¬ trollo e la coopcrazione del popolo che -l'iniziativa vuoti ap¬ punto assicurare al pepalo. I dazi non possono essere stabiliti ehe per via dell'ordinaria legislazione, cioè con un .atto legisla¬ tivo sottoposto al referendum. Questo sarebbe un diritto ga¬ rantito ai cittadini. Tale diritto esisterebbe poi non solamente

71 per coloro i quialii vogliono che am laumento dei dazi non sia decretato per altea Mia, ima ancthe per coloro ohe vogliono che i dazii raggiungano una determinata altezza e non ammettereb¬ bero cihe i dazi fossero ridotti per altra via, differente da quella legista ti'va. Le conisqguetnze che \possono nascere da questa di¬ sposizione, dii carattere assoluto, sono di grave portata.

Jtn aviveniire non sarà più possibile adottare delle disposi¬ zioni, come quelle dell'art. 4 dell'attuale legge sulla tariffa do¬ ganale, secondo le quali ili Consiglio federale ha la competenza, allorché si verifichino le condizioni poste e con riserva dell'apfprovazione dell'Assemblea federale, di decretare l'aumento dei dazi destinato a difesa contro provvedimenti doganali este¬ ri, o di concedere riduzioni ai dazi in caso di carestia e rincaro.

Provvedimenti di questa natura dovrebbero essere paesi se¬ guendo la via speciale tracciata dalla domanda d'iniziativa, do¬ vrebbero cioè essere emanati dal Consiglio federale, approvati dall'Assemblea federati« e sottoposti in seguito al referendum.

Non è necessario insistere più a lungo sulle funeste conseguen¬ ze ohe avrebbe un tale sistema. Pasti pensare a che decadreb¬ be qualora- provvedimenti difensivi reputati necessari dal Con¬ siglio foderale e dall'Assemblea (federale non fossero approvati dal popolo per una ragione qualsiasi, perchè il corpo elettorale p. es. non ha potuto giudicare con cognizione di causa della questiono sottoposta ail suo verdetto. L'attività delle autorità si troverebbe paralizzata. La Svizzera sarebbe in balia della politica re anemie a estera. Di più grave portata sarebbe un'al¬ tea conseguenza.

La Svizzera non sarebbe più in grado d,i concludere trat¬ tati di commercio, senza che questi sinn sottoposti al -referen¬ dum. Allorché fu lanciata l'iniziativa concernente i trattati commerciali, -si era espressamente preveduto che quelli conchiiufii per una durata non supcriore ni 15 anni potevano es¬ sere ratificati definitiva monte dall'Assemblea federale. Si era compreso che non era possibile sottoporre i trattati commer¬ ciali al referendum. Ma se l'iniziativa fosse accettata, noi non potremmo più concini udore trattati di commercio senza la ri¬ serva del referendum, e l'Assemblea (federale sarebbe obbligata di sottqporli al referendum
direttamente o indirettamente. E' noto che coi trattati (commerciali giti (Stati contraenti si fanno certe reciproche concessioni in deroga alle loro leggi doganali vigenti, e si obbligano a non aumentare per un periodo deter¬ minato i dazi stabiliti in seguito a questi trattati. L'art. 1 della nostra legge sulla tariffa doganale del 1902 prevede espressa¬ mente che in seguito alla conclusione di trattati commerciali

72 possono essere ammesse deroghe ai dazi stabiliti dalla .legge.

Questa disposizione sarebbe nulla e (priva di effetti se .fosse ac¬ cettato l'articolo costituzionale proposto dall'iniziativa, giacché esso prescrive formalmente elhe i dazi di importazione e dì esportazione devono essere stabiliti dalla legislazione federale.

In forza di questa disposizione la Svizzera non sarebbe più in grado dii ridurre, con un semplice decreto federale non sotto¬ posto a referendum, i dazi fissati dalla legge. Per poter conchiudere un trattato di commercio bisognerebbe, .in ogni sin¬ golo caso, mettere in armonia col trattato i dazi previsti dalla tariffa doganale. Dato il tenore dell'articolo costituzionale pro¬ posto, non sarebbe possibile sottrarsi a questa conseguenza, per quanto incresciosa essa possa essere e per quanto essa non possa essere stata voluta dagli autori dell'iniziativa. Infatti il nuovo articolo costituzionale stabilisce il modo di procedere ·in una speciale materia, e come legge più recente .abroga (tutte le disposizioni anteriori contrarie ad esso.

L'obbligo di sottoporre al referendum i trattati di com¬ mercio, importanti o no, dii lunga o di corta durata, sarebbe congiunto a gravi pericoli e toglierebbe la capacità di nego¬ ziare alla Svizzera. Gravi inconvenienti cagionerebbe già la perdita di tempo. Il termine di 90 giorni pel referendum e, dato il caso, la votazione popolare, la quale di spesso non può aiver luogo elie tre mesi dopo spirato il termine e, secondo le circostanze, più tardi ancora, produrebibero dei ritardi òhe po¬ trebbero avere conseguenze .assai dannose. I trattati di corta durata o denuniedabilii in ogni tempo, per la loro natura stessa devon essere messi in vigore immediatamente. Ma anche allor¬ ché si trattasse di trattati di lunga durata la perdita di tempo sarebbe .pericolosa. Fino alla scadenza del termine di referen¬ dum o, dato ili caso, sino al momento /in cui .il popolo si fosse pronunciato, il regime anteriore, che potrebbe essere insoddi¬ sfacente in mólti casi, dovrebbe essere mantenuto.

I trattati di commercilo son destinati a creare un equili¬ brio di interessi coll'estero e, molto sovente, anche nell'interno.

I risultati a cui giungono i negoziatori possono anche imme¬ diatamente non soddisfare tutti, e far miglior prova più tardi.

Esisti regolano
sposso questioni die il cittadino si trova nell'im¬ possibilità, senza volergli fare con ciò un torto, di comprendere con conoscenza di causa e da ultimo per coneludere dei trattati di commercio entrano in gioco delle considerazioni lobo spesso non si possono esporre impunemente in una campagna refe¬ rendaria. Inoltre, l'introduzione del referendum creerebbe in¬ dubbiamente uno stato idi incertezza per quanto riguarda la

decisione finale. Potrebbe a ss. ai facilmente accadere che trat¬ tati di commercio .anche buoni cadano vittime idi malintesi o dell'antagonismo degli interessi. .Ciò eserciterebbe una sfavorevolisima influenza sulle trattative future per gli accordi commerciali, linquantochè gli Stati si decidono in generale a fare le loro effettivamente- ultime concessioni allorché possono contare ciré le soluzioni date dai .Governi sono pure definitive e saranno approvate dagli organi competenti chiamati a rati¬ ficarle. La conclusione dei trattati di commercio si può com¬ parare a un negozio conchiuso tra due iStati. Non ottiene con¬ dizioni soddisfacenti ed : accettabili se non quello che anche da parte sua tratta rapidamente e .può concludere definitivamente.

La possibilità di .una votazione popolare indebolirebbe i mezzi d'azione e il potere decisivo dello Staio e produrebbe con ciò dannose conseguenze. Un'altra ragione ancora si oppone al referendum : il numero dei trattati di! commercio da conclu¬ dere. Il referendum è un'istituzione utile per la vita interna del nastro Stato, ma osso non conviene agli affari internazio¬ nali, percliè questo sistema non è compreso all'asterò e perchè è dii natura tale da intralciare i nostri negoziati.

E' appunto dalla conclusione dei trattati commerciali che la .Svizzera deve attendere un miglioramento della sua situa¬ zione economica. Perciò essa deve fare tutto quanto può per facilita/re la riuscita di questi trattati, ed evitare tutto ciò che potrebbe accrescerne la difficoltà. L'accettazione dell'iniziativa doganale sopprimerebbe la tariffa d'uso adattata' alile circostan¬ ze, distruggerebbe la base di ogni nostra trattativa coll'ostero e lascerebbe la .Svizzera inerme. Essa ci imporrebbe inoltre delle forme costituzionali Che renderebbero impossibili o sterili i negoziati pei trattati idi commercio.

La disposizione contenuta nel progetto dell'iniziativa, se¬ condo la quale non possono essere emanati decreti che non sinn da sottoporsi al referendum, è già contenuta, in forma po¬ sitiva, nella disposizione secondo la quale i dazi sulle impor¬ tazioni e sulle esportazioni devono essere stabiliti dalla legi¬ slazione federale. In materia di legislazione doganale ossa crea un regime eccezionale. Anche contro questa innovazione vi so¬ no importantissime ragioni, senza
contare gli .argomenti già addotti contro il referendum per i trattati di commercio.

L'articolo della nostra costituzione il quale prevede che in casi urgenti possono essere prese delle disposizioni con leg¬ gi, ed anclie icon decreti da non sottoporsi al referendum, costi¬ tuisce nella nostra democrazia una valvola- di -sicurezza indi¬ spensabile. 'Specialmente, come accade in Isvizzera, allorché al

74 popolo è dato icon la maggior larghezza possibile il diritto di sanzionare o ino la (legislazione emanata dalle Gamorc, iti co3tituzione deve offrire le possibili ita di poter derogale a questa re¬ gola in oasi speciali designati ungenti. La necessità di una tale istituzione di legge è evidente. Le circostanze sono più forti del¬ la volontà degli uomini. Si danno eaisi, specialmente in uno Stato come la 'Confederazione Svizzera, la oui 'esistenza ha carattere internazionale mentre i Cantoni non hanno clic importanza politica interna e nazionale, casi in cui non è possibile consul¬ tale il popolo direttamente, sia che manchi ili tempo a ciò, sia che ivi si oppongano ragioni materiali.

Durante la guerra e nel periodo susseguente, l'Assemblea federale si trovò net la necessità di far largo uso dei decreti ur¬ genti, cominciando dia quello sui pieni poteri e andando fino a quelli regolarmente rinnovati sulle indennità di caroviveri e simili materie. L'Iniziativa vorrebbe fare 11 tentativo di esclu¬ dere da un dominio della legislazione, quello doganale, la pos¬ sibilità di emanare e di applicare decreti urgenti in via ecce¬ zionale. Si vorrebbe impedire con ciò all'Assemblea federale o, in seguito a delegazione dei poteri di essa, al Consiglio 'fede¬ rale di stabilire dei dazi considerati da talune categorie di cit¬ tadini': come troppo elevati o come un ,favoreggiamento di altre categorie. 'Singole categorie di cittadini vogliono contestare ad altre l'eguaglianza davanti alla costituzione e contrastare, do¬ ve loro piaccia, gli interessi di altre categorie. E' evidente che qualora tale tentativo riuscisse, troverebbe subito imitazioni.

Un'altra iniziativa, lanciata da altre categorie di cittadini, riu¬ scirebbe forse .a rendere impossibile l'emanazione di un de¬ creto urgente .in un campo in cui la sua applicazione 'potrebbe essere utile ad altre categorie economiche. Su questa 'via si ar¬ riverebbe ad un regime costituzionale assolutamente impossi¬ bile e vedremo «scatenata tra i partiti politici ed economici una lotta che avvelenerebbe tutta la nostra vita pubblica.

L'istituzione che dà diritto di ricorrere al decreto .urgente non è «mai stata più necessaria, in uiessun campo, in nessun'ultr.a C-poca, di quanto lo è in ma tor La doganale e nel momento attuale. E' appunto nelle questioni che
si connettono ai rap¬ porti internazionali e nelle que-itiani la cui soluzione dipende da quanto si svolge all'estero, e dai prow?d,monti che l'estero può prendere, avvenimenti questi che ai succedono talora ra¬ pidamente, die ila .Svizzera deve essere posta in grado dii agire senza indugi e ili tempo utiilc, come richiedono gli interessi del .paese. Onbenc, per rispondere aii provvedimenti prosi da¬ gli Stati esteri in materia di 'legislazione doganale e di politica

75 commerciale, provvedimenti presi con rapidità, sia per decreto governativo, sia per decisione del Patiti amento, è impossibile anelito in tempi normali, ricorrere alla via legislativa. Infatti : tin nostro provvedimento dovrebbe essere deliberato dalle diuc ·Camere, dovrebbe attendere lo spirare dei termine pel refe¬ rendum di 90 giorni; e si sarebbe infine nella più grande in¬ certezza per quanto riguarda l'esito finale, soprattutto in ma¬ terie ohe non riguardano forse che certe regioni o certe caté¬ gorie di interessati o provocano antagonismo di interessi nel paese. Nel momento attuale, allorché ogni giorno si può tro¬ varsi di tronte ad una nuova situazione, allorché tutto è in¬ certo e in ivia di leontinua trasformazione e 'bisogna adattarsi alla situazione del momento che passa, sarebbe pairticolar¬ monie pericoloso e dannoso non poter prendere risoluzioni ra¬ pide e definitive.

Quanto abbiamo esposto contro la disposizione elle tonde ad impedire l'emanazione di decreti urgenti, vale altresì per il regime dhe l'iniziativa (vorrebbe introdurre per .le altre di¬ sposizioni del nuovo articolo .29. Gli autori dall'iniziativa rico¬ noscano ohe in materia di legislazione doganale possono pre¬ sentarsi delle situazioni straordinarie nelle quali è necessario agire rapidamente. Perciò essa consentono .ad autorizzare il Consiglio federate a prendere delle misure provvisorie, misure che cesserebbero tuttavia di essere in vigore se esse non fos¬ sero approvate Galli'Assemblea .federale 'tre mesi dopo la loro pubblicazione. Tuttavia questa approvazione non potrebbe es¬ sere data che colla riserva diel referendum. Quantunque que¬ sta disposizione sembri rimediare, almeno in apparenza, all'ine or ve nient e di non poter rapidamente agire, essa lascerebbe però il 'Consiglio tederale in una incertezza piena di gravi in¬ cora/venienti e pericoli fino ali momento in cui non fosse spi¬ rato il termine (legale per chiedere il referendum, o fino al mo¬ mento in cui le misure non fossero sanzioniate da un voto af¬ fermativo del pepeio. Nef il' intervallo, cioè per un tempo che, secondo le circostanze, può essere di h a 12 mesi, le misuro prese dal 'Consiglio .federale .sarebbero spoglie di ogni autorità, di ifronte all'estero soprattutto. Esse resterebbero sospese, e d'estero trarrebbe con ogni verosimiglianza
profitto da una possibilità: quella dhe gii Svizzeri stessi tolgano alile loro au¬ torità le armi di cui esse dovrebbero .servirsi.

A quest'inconveniente se ne aggiunge un adiro. Dispasi7>ioni prese in circostanze straordinarie devono, dtato il caso, poter essere rapidamete modificate. Le decisioni prese ,son tal¬ volta sorpassate dagli avvenimenti, e potrebbe darsi che al

76 momento della votazione, nella quale il popolo sarebbe et da¬ mato a pronunciarsi, una disposizione avrebbe già da tempo dovuto essere sostituita da un'altra. Per ciascuna di queste misure bisognerebbe seguire la medesima via, perdendo mol¬ tissimo tempo prima ch'ossa diventi definitiva. Logicamente la soppressione della stessa misura dorrebbe poi essere decre¬ tata per la medesima via. Così in un periodo di rapide oscilla¬ zioni economiche, noi non finiremmo mai di uscire dalie incer¬ tezze e, dato il caso, dallo votazioni popolari. Gli interessi del paese e quelli della democrazia ne soffrirebbero enormemente.

·E' indispensabile lasciare all'è autorità la ifacoltà di ricor¬ rere (rapidamente a misure autonome per far (fronte alle cir¬ costanze straordinarie, poiché ,allora le decisioni davon essere prese d'urgenza. Del resto questa fiducia si può riporre nella autorità con tanta maggior giustificazione in quanto trattasi, in casi di questa natura, non di decisioni di ordine generale, ma, spesso, di decisioni relativamente poco importanti e tran¬ sitorie.

La soluzione giusta è evidentemente quella cllie già esiste ed è assolutamente conforme ailla costituzione. Il Consiglio fe¬ derai1 e dovrà essere autorizzato per legge, come s'è fatto coll'iart. 4 della vigente legge aulila tariffa doganale, a ifar fronte alle circostanze straordinarie, a condizione tuttavia dhe (i prov¬ vedimenti prosi da esso si an sottoposti all'approvazione dèi Parlamento. Questa viia è stata seguita finora senza che si ve¬ rificassero inconvenienti e senza che nessuno abbia combat¬ tuto questo sistema. Come abbiamo già notato, questa soluzio¬ ne, la sola die sia buona a nastro avviso, non sarebbe più pos¬ sibile se fosse accettato l'articolo costituzionale proposto dagli autori del1 '(iniziativa. Dilfatti esso stabilisce esprossamente che i dazi sul:e importazioni e sulle esportazioni devono essere istaM.tii dalla legislazione federale, ila qual cosa esclude che que¬ sti dazi possan venir fissati per altra via.

Vili.

Conclusione.

Iniziativa per la tutela dei diritti del popolo (in materia' doganale, tale è 11 titolo dato a.l progetto che tende a introdur¬ re nella costituzione federale un nuovo articolo 20. Esso si presenta sotto l'cnnocuo aspetto delle rivendicazioni democra¬ tiche alle quali, gli autori dell'iniziativa ilo sanno, il popolo svizzero è accessibile. Può darsi elle lo scopo essen zia le che si

77 san proposti molti umici deM'iniziativa sia quello dii dare ail po¬ polo' la facoltà dû pronunciarsi quando si tratta dii stabilire i dazi. Tuttavia, ,la torma non può nascondere «he per la mag¬ gioranza dei .fautori dell'iniziativa, più della tutela dei diritti del popolo, trattasi dell'orientamento della nostra politica do¬ ganale. Si combatte la modesta protezione che no: accordiamo alla nostra produzione e si vorrebbe diminuire le entrate ehe i dazi danno ala Confederazione. Come abbiamo già detto, coli'estendere 'fino all'ultimo limite .il diritto del popolo di pro¬ nunziarsi su tutti i provvedimenti presi nel dominio della le¬ gislazione doganale, non si teme d'intralciare gravemente la nostra politica commerciale togliendo alla nostra autorità la possibilità di tutelare gl'interessi del paese di fronte all'estero sia con decreti d'urgenza emanati in modo autonomo sia con trattati di commercio.

iNon è lecito pregiudicare gli interessi del paese col pre¬ testo di favorire quelli d'una democrazia ad oltranza. Questa verità non sfuggirà certamente all'occliio vigile del popolo svizzero, cihe non si lascerà abbagliare dalla visione d'un van¬ taggio effimero per sè e il paese. Dal canto loro, l'Assemblea federale e ili Consiglio federale, elaborando senza indugio una nuova legge sulla tariffa' doganale, daranno al popolo l'occa¬ sione di pronunciarsi il più presto che sia possibile sulla poli¬ tica doganale da seguire.

Come abbiamo dimostrato, ,l'accettazione dell'iniziativa scompiglierebibe la vita economica del paese, provocherebbe la rovina dii numerosi raimi della nostra produzione e avrebbe per effetto d'estendere considerevolmente la disoccupazione.

La potenzialità finanziaria dello Stato ne sarebbe scossa, il suo credito rovinato. Sarebbe ormai esclusa la possibilità non solo di sostenere nuovi onori per le opere sociali ma perfino di mantenere quell'i elio si sono già assunti. Non si riesce poi a comprendere come alla testa del movimento in favore della iniziativa stiano appunto quei circoli che pretendono dal¬ la Confederazione una pciliiitica sociale fattiva e sogliono doman¬ darle in ogni dominio appoggio e sussidi. Ci sorprende spe¬ cialmente che i funzionari od impiegati della Confederazione, favorendo .questo movimento, vogliano rumare finanziariamen¬ te lo 'Stato, che procura
loro da vivere, e operare in tal modo a loro svantaggio. Noi non dubitiamo che, netta loro maggio¬ ranza, i partigiani ed amici dell'iniziativa non agiscano in buona fede, m,a è nostro dovere di dir loro «he incorrono in un errare grave e quasi incomprensibile. Dato il prolungarsi delta crisi e l'aggravarsi delTie condizioni finanziarie dello

78 Stato, è iproibaibile che malti di essi non darebbero ipiù il loro appoggio all'iniziativa, ria .quatte è sorta da considerazioni er¬ ronee non scio di carattere economico ma anelile politico. Gio¬ va notare ohe por conseguire più fiaoilmente i loro fini politici e sociaiì'i, certi circoli vogliono sfruttare in favore delia loro propaganda il malcontento Che serpeggia contro lo Stato, mol¬ tiplicando le difficoltà della crisi di cui «offre la Confedera¬ zione, come ogni alltro Stato. Era coloro cihe si lasciano gui¬ dare da considerazioni siffatte si trovano gli autori dell'inizia¬ tiva concernente dil iprefev amento sul patrimonio, iniziativa alla quale, con uno slancio irresistibile, di popolo svizzero ha riser ·v'ato, alcune settimane or sono, la sorte meritata.

(Può darsi che, a prima vista, .la portata dell'iniziativa non apparisca così chiara come quella del disegno sul quale il po¬ polo si è pronunciato il 3 dicembre 1922. Ma è evidente che anche nel (presente caso ci troviamo di fronte ad una mossa po¬ litica diretta contro 'lo Stato, mossa la quale si fonda sopra' ma¬ lintesi e altre deploro voli considerazioni. Anche la presente ini¬ ziativa soleva tutto ili problema del/le finanze federali e dolile relazioni fra Confederazione e Cantoni. Il popolo svizzero sa¬ prà anteporre i veri interessi del paese a quelli d'una demo¬ crazia effimera e, ispirandosi alla scfidairietà che esiste fra tutti i ceti sociali, si farà un dovere di Lasciare alila 'Confedera¬ zione i mozzi finanziari ohe le sono più clhe mai necessari nel periodo agitato in cui viviamo.

E' dunque con ferma convinzione, che vi raccomandiamo di proporre .al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa conformemente 'al disegno di decreto qui allegato.

Berna, 28 dicembre 1922.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : Dr. ITA AB.

Il Cancelliere della Confederazione: Steigkk.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto del Consiglio federale all`Assemblea federale sull'iniziativa per la tutela dei diritti del popolo nella questione doganale. (Art. 29 della Costituzione federale). (Del 28 dicembre 1922.)

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