420 Termine d'opposizione: 28 settembre 1955

LEGGE FEDERALE che modifica

t 1

quella concernente il diritto d'autore sulle opere lette*® * ed artistiche (Del 24 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del t2 ottobre

1954,

decreta : La legge federale del 7 dicembre 1922 1) concernente 0 d'autore sulle opere letterarie ed artistiche è modificata e coi»P come segue: Art

I. Determi¬ nazione del¬ l'estensione del diritto d'autore.

1. Disposi¬ zione gene¬ rale.

^

· 12 pel II diritto d'autore garantito dalla presente legge consist diritto esclusivo: 1. di riprodurre l'opera con qualsiasi procedimento; es eia* 2. di vendere, porre in vendita o altrimenti in circoIazi°ne plari dell'opera; bbliC?; 3. di recitare, rappresentare, eseguire o esibire l'opera in P)U ^ ]ß re nonché di trasmettere pubblicamente mediante filo rappresentazione, l'esecuzione o l'esibizione dell'opera, ^ 4. d'esporre pubblicamente esemplari dell' opera o di reI^ pubblica in qualsiasi altro modo finché non sia stata diva 5. di diffondere l'opera radiofonicamente; radi0' 6. di comunicare pubblicamente, con o senza filo, l'opera diffusa, quando tale comunicazione non sia fatta da originaria di emissione; 1

1) CS t, 801.

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- di comunicare pubblicamente con altoparlanti o con altro impianto destinato alla trasmissione di sd>TM' * d'immagini l'opera radiodiffusa o trasmessa pubblicamente diante filo.

*Alla radiodiffusione è parificata la comunicazione i sSe °Pera con qualsiasi altro mezzo destinato a diffon er §ûi, i suoni o le immagini.

Art. 21 Abrogato.

Arf. 25 sci*n* * r0manzì d'appendice, le novelle e ogni altra opera a ° artistica che sono pubblicati nei gioina ì ° senza ÖOn Possono essere riprodotti, qualunque sia il loro oggetto, senza c °asenso degli autori.

atti '* tuttavia lecito riprodurre mediante la stampa gli.

e nmî ße èdi na*ura economica, politica o religiosa, seLS1la npr^uzmne Oxe .

espressamente riservata o se non sono c ^ .

eome articoli originali o come corrispondenze particol .

8 Sono lecite le brevi citazioni d'articoli di giornali e di raccolte iche, anche in forma di rassegne della stampa.

catin *n 0880 ^ riproduzione o di citazione lecite » ere secondo e terzo del presente articolo la fonte ^sere »int0 ?dichiaramente; ciòprecisati vale parimente per il nome o autore, se sono nella fonte.

seJ,.1? nol'z'e del giorno e i fatti vari che hanno il legge1C1 'ntormazioni di stampa non sono protetti

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"^n^

Arf. 26, secondo capoverso '^e fonti cui si attinge devono essere chiaramente indicate- ciò pJÌ. llarimente per il nome o lo pseudonimo dell au re(' S ,c SaH nalla a^fonte.

Non è lecita la riproduzione manifestamente basiva.

'Le fon«

Arf. 27, secondo capoverso devono essere chiaramente indicate;

Ctti si attinge

PreeParimente per il nome o lo pseudonimo dell autor_, <0 MUa ton*- Non è lecita la riproduzione mamfestamente

b. di articoli di giornali o di perio¬ dici.

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8. Servizi d'attualità.

Art. 33 ter Sono lecite la registrazione, la riproduzione e la conaU.nÌC^rvi2Ì pubblica di corti frammenti d'opere letterarie o artistiche fotografici, cinematografici o radiofonici d'attualità.

I. Termini.

1. Opere con il nome dell'autore.

La protezione di un'opera divulgata vivente l'autore, c°n signazione dello stesso nel modo contemplato dalla legge, sp quant'anni dopo la sua morte.

2. Opere anonime o pseudonime, comprese quelle po¬ stume.

Art. 37 ein* La protezione di un'opera anonima o pseudonima splf,a quant'anni dopo che è stata resa pubblica.

2 Se lo pseudonimo non lascia sussistere dubbio alcuno cir®® ntO 1 identità dell'autore o se l'autore rivela la sua identità 01 " periodo indicato nel primo capoverso, la durata della »rote» P

Art. 36

la de

1

è quella dell'articolo 36.

3. Altre ope¬ re postume.

I. Infrazio¬ ni alla legge.

1. Violazio¬ ne del diritto ·d'autore.

Art. 38 si# Per le opere postume cui non sono applicabili le d^' dell'articolo 37, la protezione spira cinquantanni dopo la 10 l'autore.

Art. 42 Può essere intentata azione civile e penale: 1. a chi, violando il diritto d'autore, a. riproduce un'opera con qualsiasi procedimento; b. vende, pone in vendita o altrimenti m circolaziOIie plari di un'opera; j'esic. organizza la recita, la rappresentazione, l'«*ecuZl0ll?caflieide bizione pubbliche di un'opera o trasmette P ^joii® 0 mediante filo la recita, la rappresentazione, lese® l'esibizione dell'opera; ab' d. espone pubblicamente esemplari dell'opera o la rende P 1 ----: ^ -i'--- divini blica in qualsiasi altro modo finché non sia stata diffonde l'opera radiofonicamente; f rad*0 comunica pubblicamente, con o senza filo, un op diffusa da un'altra azienda di emissione; nais'*8!

comunica pubblicamente, con altoparlanti o con altro impianto destinato alla trasmissione di segni,

423 0

d'immagini un'opera radiodiffusa o trasmessa pubblica niente mediante filo; a c

hi per recitare, rappresentare, eseguire o esibire un'opera Pubblicamente o per diffondere radiofonicamente un opera fa u f° di esemplari elaborati o posti in circolazione in modo da Colare il diritto d'autore; a chi mette in circolazione esemplari di una riproduzione fatta m conformità dell'articolo 22 o li usa per la recita, la rappre¬ sentazione, l'esecuzione o l'esibizione pubbliche o per la diffu¬ sione radiofonica dell'opera riprodotta, o rende pubblica a ri Produzione esponendone esemplari o in qualsiasi altro m o eppure, senza commettere uno di questi atti, sfrutta la nproduzione a scopo di lucro.

Art. 66 bis *11

Prolungamento della durata della protezione da trrt» »

II. Rapporti dOPO la dell aU tra «'S la legge ' T ùntolo eoi » prlnga» che erano ancora protette al momento quella del ° ha cominciato ad avere effetto. IdJ,cembre

iqem nt

va a desìi credi ^ Pr°iungamento della durata dellad'autore protezione J? * rilo della 1922 ^ dell'autore. Quando un diritto è stato .ferito Esclusione della retroPresu erZ° Prima dei prolungamento, l'effetto del ias j Come ÏÏÏÏ* non estensibile al periodo della P^c ezione prohm a WUUavia » terzo o chi gli succede nel diritto può federe,Jmo che pv Clle non sia spirata la durata della protezione i ^ a desfi \ er.e
3 Gli meni VJU templari della riproduzione di un'opera. j SlPrima Che sia ^Pi-ta la durata della protezn^ dì ün ° continuare a essere messi in circolazionfritto alla prot a traduzione o di un'altra riproduzione che durala
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3. Effetti della con¬ venzione di Berna sul¬ le opere svizzere.

Art. 68 bis ^ Le opere di cittadini svizzeri e quelle che sono divulgai® ^eSa prima volta nella Svizzera fruiscono della protezione PlU garantita dalle disposizioni del testo, nell'ultimo tenore apP ^ejje dalla Svizzera, della Convenzione di Berna per la protezione opere letterarie e artistiche.

U 00' Le marginali degli articoli 39, 40, 41, 62, 67, 69 e 70 son° dificate come segue: a. Art. 39:

II. Collaborazione.

b. Art. 40: III. Opere composte di più parti indipendenti gate a dispense

di via*

c. Art. 41: IV. Scadenza della protezione.

d. Art. 62:

I. Rapporti tra la legge del 7 dicembre 1922 ritto anteriore.

1. Retroattività come regola.

il di¬

e. Art. 67: III. Rapporti con il diritto internazionale.

/. Art. 69: IV. Abrogazione della legge precedente.

g. Art. 70:

V. Entrata in vigore.

lli dell® Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vig°re presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1955.

11 Presidente: HäberlioIl Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: A. Locher.

Il Segretario: F. Weber.

425 Il Consiglio federale decreta: a

air k. federale che precede sarà pubblicata ^ l'a^tÌCOl°3 dellasecon do federale capoverso, Costituzione e e picelo legge deldella 17 giugno 1874 concernente le ^oni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio federale eviziero, Il Cancelliere della Confederazione.

Ch. Oser.

Bata della pubblicazione: 30 giugno 1955.

fermine d'opposizione: 28 settembre 1955.

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Legge Federale che modifica quella concernente il diritto d`autore sulle opere letterarie ed artistiche (Del 24 giugno 1955)

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1955

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30.06.1955

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10 153 160

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