N° 26

Doglio

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federale

». ° Berna, 30 giugno 1955. Volume I ®toe fr> fegola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--; semeGrassi e Sfegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 28 settembre W55

LEGGE FEDERALE che istituisce ^ giuridiche a favore dell'industria degli alberghi (Del 24 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vi f ^ articoli 31 bis e 64 della Costituzione federale; ° 11 Messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1954, decreta : TITOLO PRIMO Misure giuridiche Capo primo DISPOSIZIONI GENERALI iL a

Art. 1.

ds

^ l °/ sono * P°®izioni del titolo legge (art. dal applicazione.

Campo di anni;n,,i.T .. primo ..della:presente ......

2 aPPucabili nelle regioni prevalentemente turistiche.

intonali federale designa, dopo aver sentito i Governi "si Sen."'

' che sono considerate prevalentemente turistiche S deUa ° Presente legge.

Fo

9lio Federale, 1955.

33

396 Art. 2 1 li. CondilloLe misure previste nell'articolo 3 possono essere invocate ni per la con¬ cessione del¬ proprietario d'albergo il quale renda verosimile: ^ le misure.

a. che, senza sua colpa, a causa degli effetti delle due 8^ ^ mondiali o delle perturbazioni economiche derivatene per , rismo, non è più in grad" di soddisfare integralmente i sU01 ^ pegni o di mantenere l'azienda alberghiera in uno stato risponda alle esigenze imposte a un albergo del suo rang0' b. che egli è degno di aiuto; c. che egli è capace di condurre razionalmente un alberg0' ^ d. che la sua azienda è vitale e che le misure proposte re*1 possibile di continuarne l'esercizio.

2

II proprietario deve inoltre provare che ;gli ha invan cato di accordarsi all'amichevole con i suoi creditori.

0 8 II proprietario deve firmare, se è il caso in comune con il stf coniuge, una dichiarazione con la quale permette all'autorità dei .

cordati e alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli a ^^i di assumere sulla sua situazione patrimoniale tutte le inform8 necessarie.

III. Misure previste.

Art. 3 Le misure seguenti possono essere prese a favore di un Pr°^ tario d'albergo: 1. La moratoria: iu a8' a. per il rimborso di crediti ipotecari, tanto del capital® Q to degli interessi; « 0 b. per il rimborso di crediti garantiti da pegno manual costituzione in pegno di crediti chirografari ; , o1l e per il pagamento del capitale e degli interessi di credit' garantiti; d. per il pagamento d'imposte, di contribuzioni e di tas$e 2. Per i crediti in capitale, l'applicazione di un interesse va dipendente dal risultato degli affari. ^ .

3. Il condono e l'estinzione di debiti chirograf ari, di interess' imposte e di contribuzioni.

IV. Esten¬ sione della garanzia reale.

Art. 4 . te.«tre m Sono considerati come garantiti da pegno immobiliare w . e ressi annuali, scaduti il giorno in cui è presentata la dop*8 quelli decorsi dall'ultima scadenza.

1

397 o iinmobiliare ' Sono pure considerati come in pegno un cvedlt®J^i crediti in favore dei quali è stato cos Sono parimente co ^ lecario che grava l'immobile della e g " rn(> in cni le misur nel pegno tre interessi annuali sea u 1 , a concesse e quelli decorsi dall ultima s 2

Art. 5

detfli alberghi è *^??uCia.ria

. ' La Società fiduciaria «nanriarie a favore del- ,,vlzzera utcanoata di eseguire le misure gm nresente legge- stria degt l'industria degli alberghi previste dall P ^ capitale azio- alberg 2 La Confederazione P^^^ ^^ ffluciaria svizzera dell mdi »ano di 300 000 franchi della hoc«.

stria degli alberghi. . ...... sUll' attività della 3 II Consiglio federale esercita l'atta^ albevghi, sxva i cuia sta^' Società fiduciaria svizzera del indus ^oposti alln * s0 rapporti e conti annuali devono esse v az\one.

Capo secondo CE VA1UE MISERE A. La moratoria ,, X Condtóio* Art - .

_r., concessa una mo- niedurata.

Per 1 crediti ipoiccuri in capitale P«« ^ ^ ,,os,ibìii.à d.

ratoria della durata massima di q" prolungarla di quattro anni al massi Art

- 7 . · coitale può «sere ». I"«*«""' 1 Per gli interessi dei crediti tH tre anni. Essa concessa una moratoria della uva *;tn n'interessi, applicabile a tutto o a parte del cr numero 3, de 2 Rerogando all'articolo 313, l)r!"^ j,lper la durata della m itt Lodice civile, la garanzia reale è pro ratoria.

. h;lercssi sottoposti 3

Nessun interesse moralorio è dovi Ha moratoria, '»oratoria.

a

1 ^ Art. 8.

le rate a ° ^ai^'cate «gli interessi garantiti da pegno immobiliare 3. Annua¬ li capUa]1111» C^e* °^re l'interesse, comprendono un ammortamento litASiuntamenfe »glimoratoria essere applicata separatamente o coninteressi epuò all'ammortamento.

398 2 La moratoria può essere sostituita dalla sospensione mortamento del capitale per tre anni al massim>; la durata d mortamento è allora prolungata in conformità. ^ 3

4. Titoli di pegno am¬ mortizzabili.

5. Crediti garantiti da pegno manuale o da costitu¬ zione in pe¬ gno «il cre¬ diti chirografari.

6. Crediti chirogra¬ fari.

II capitale non può essere disdetto durante la moratoria sospensione.

Art - 9.

c0löe Per i titoli di pegno ammortizzabili emessi in suo favor creditrice pignoratizia, la Società fiduciaria svizzera dell*11 degli alberghi può, anche senza il consenso dei creditori di grado posteriore, concedere una moratoria per il pagammo ^ rate annue o una sospensione dell'ammortamento, a meno e sia necessaria una nuova moratoria.

Art 10 .

· peg»» 1 crediti garantiti da pegno manuale o da costituzione Jd di crediti chirografari possono essere oggetto di una moratoria ^ durata massima di quattro anni, se è probabile che la reahzz del pegno al momento della domanda causerebbe verosimili*16^ _tperdita sproporzionata. La moratoria può essere prolungata o* tro anni al massimo.

redito 2 Sono parimente compresi nel pegno gli interessi di un costituito in pegno che scadono durante la moratoria.

1

Art. 11 Tat*1 crediti non garantiti possono essere oggetto di una D10 ria della durata massima di tre anni.

n«e' 2 Fanno eccezione gli stipendi e i salari, Je parti delle i versamenti alla cassa paritetica di assicurazione contro la cupazione per gli impiegati degli alberghi e dei ristoranti, Ie " ajje pagate all'assicurazione vecchiaia e superstiti, le PrestaZì0l^pti & casse di compensazione familiari, nonché le prestazioni di alii*1 ^ virtù di un contratto di lavoro o del diritto di famiglia. Tuttavia»^^ questi crediti è possibile soltanto l'esecuzione in via di pign°r o di realizzazione del pegno, anche se il debitore è sottopo® procedura di fallimento.

jP' 3 L'autorità dei concordati decide se dev'essere pagato ^in¬ teresse moratorio e ne fissa, ove occorra, il tasso. L'interesse torio non scade che alla fine della moratoria.

1

Art. 12.

ijTia di 7. Imposte 1 Può essere concessa una moratoria della durata to&s ^ e tasse. ^re annj anche per imposte, contribuzioni e tasse, scadute vengono a scadenza, siano esse o no garantite da pegno.

309 d .

a

kß contribuzioni pagate dagli ospiti dell albergo sono escluse eneficio della moratoria.

Ari. 13.

rdittata conLa concessione della moratoria Pu^ presti ubo sicurtà al alla creditor 8. Acconti.

^«ione che il debitore versi acconti <*10 dalla moratoria. ir Affetti.

1

14 Finché dura la moratoria, oggettodella ^non ' . iniziare proseguire CUIlone.

chc ènè lcuna esecuzione contro il debitore Pe ^ corso di ogni termin ! sull'eaeMoratoria stessa; resta parimente sosp Prescrizione o di perenzione. concessione della mo2 Se iì creditore ha Prom,oss°'vP2!?ione del pegno, i diritti e* ratoria, l'esecuzione in via di *eallZf^° rimangono acquisiti du v *ati dall'articolo 806 del Codice civile g tante la moratoria. Oo7 della legge sulla &

8

I termini previsti negli articoli 219, 2 ® ^tta la durata della esecuzione e sul fallimento sono pro u Moratoria.

,, -n_

d Artil 15 . 1 Finché dura la moratoria, da 2.JJU a '
favorire certi creditori a detrimento di' . deiVaTticolo 288 Benere può essere impugnato in con e Bge sulla esecuzione e sul falìlimen o. 0 della Società 1 u . 2 Sotto pena di nullità, senza il1^ debitore non può ne ciaria svìzzera dell'industria degli oneri, costituire peg alidamente alienare immobili o 8*a^ gratuito, nè fare Pa*»a Pestare fideiussioni, disporre a ti o moratoria.

a creditori i cui credili sono ogge °

Art 16 Mld * re cu la t i è stata concessa una moratoria è sottoposto, du- 3.Controllo.

^Ustria de ??sa' controllo della Società fiduciaria svizzera dell'in, «l> alberghi, n PU ^ligatorie ^' °ve o0001"1'8» impartire al debitore istruzioni obzì°ne aei COncernenti la contabilità e la gestione, nonché la form aPrezzi.

Art 17 A do * ' alberghi o della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli in. Revoca.

1 un f°rità rj^: ceditore, la moratoria può essere revocata dail'auaei concordati:

400 se il debitore contravviene alle istruzioni della Società ciaria svizzera dell'industria degli alberghi o se ha co1®" jj.

atti giuridici* che sono nulli o impugnabili in virtù de colo 15; 0.

se è accertato che l'autorità dei concordati ha concesso ratoria fondan losi su condizioni che in realtà non esiste^ o che hanno cessato di esistere; se ili debitore o il fideiussore ha dato indicazioni false torità dei concordati o alla Società fiduciaria svizzera dustria degli alberghi.

B. L'interesse dipendente dal risaltato degli affari Art. 18.

I. Norma. Invece della moratoria per il pagamento degli interessi y ^ cari, può essere concesso al proprietario d'albergo il beneficl° ^ l'interesse dipendente dal risultato degli affari, conformemente disposizioni qui di seguito.

II. Durata, tasso d'in¬ teresse.

III. Dispostsione limita¬ tiva.

IV. Effetti.

Alt ' 19" . de# La durata per la quale il beneficio dell'interesse dipen ^ dal risultato degli affari è concesso non può essere superiore anni.

# 2 Se il beneficio dell'interesse dipendente dai risultati fari è concesso, il tasso per tutti i crediti ipotecari è fissato & simo del 3 % per cento autorizzato dalla legge.

1

Art. 20 Se l'importo dei crediti garantiti da pegno immobili®*® supera la metà del valore di stima del pegno, secondo l'airtic il tasso d'interesse è fissato per contralto, ma non deve essere riore al 3 Yt per cento.

af' 2 II beneficio dell' interesse dipendente dai risultati degÜ .oDa d fari è applicabile ai crediti o alle frazioni di crediti che ece* la metà del valore di stima del pegno.

1

Art. 21 ltat° Per la durata per la quale l'interesse dipendente dal ri ^ degli affari è stato concesso, in virtù dell'articolo 20, secondo verso, gli interessi dei crediti in capitale sono ridotti all'impo alla chiusura dell'esercizio annuale, può loro essere corrisp jj-ja condo gli accertamenti della Società fiduciaria svizzera dell m degli alberghi.

1

401 2j ®oadft ;i11 ^ pignoratizi sono a questo proposito privilegiati sewo grado.

2 Le · gno imm la|Poste e contribuzioni scadute, che so.io garantite da pe¬ date « î e e che si riferiscono all'esercizio annuale, sono cal¬ aci mtero, per quanto non siano state )ggetto di estinzione ° All'articolo 37.

4j» reSsi der^6^6^2^ C*lt> dovesse rimanere dopo pagamento degl'intePaste eC ipotecari serve a pagare in primo luogo le im°ntribuzioni scadute che non sono garantite da pegno.

Pin crediti d"° ^ssaz*one esecutoria degli importi da ripartire, i 'P^atoria111!^FeSS ' ° ^ *mPos*e e contribuzioni sono sottoposti alla tribu2i0 ' 'a misura in cui rimangono scoperte, le imposte e con^ fino U Un anna essere sottoposte alla moratoria senza inteAll'int« <> dopo la scadenza del termine di applicazione 1 Eresse variabile.

Art 22 Udito · " alb°r k* ^e^^ore« la Società fiduciaria svizzera dell'industria \r. Spese essere , Sm determina in ogni singolo caso le somme che possono ammesse.

ac< U G e ° * |uisti eV manutenzione degli edifizi e della mobilia, agli alla gestione dell'esercizio.

Art 23 ' Entro i ,,

.

ale, {j ^ ,. ue mesi successivi alla chiusura dell esercizio an¬ re sietà fja . !l° sottoporrà il conto d'esercizio all'esame della SoUcia ria svizzera dell'industria degli alberghi.

2 Smì Può, hi «M> fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi Verify . °Ccorra esigere documenti giustificativi e ordinare una dare ^10ne di ca**a e di contabilità. I terzi sono pure tenuti a sura ìn ^^mni e a produrre i documenti giustificativi, nella milo ritengCUl *a ^oc'elà fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi Piente ftd,lleCeS .Sai'0 Per ^Uilire 1° stato di fatto. Le infrazioni alla dc ls s ' e n&n P6nal P° lzione sono punite a norma dell'articolo 292 del Coe svizzero.

3 ^hdustr*^rjVatì c^e s'ano 1 conti, la Società fiduciaria svizzera delaa

VI. Determi¬ nazione del reddito netto.

a a P°ssono'^ere fbcrghi le somme che, sull'utile dell'esercizio, versate ai fissa creditori pignoratizi.

Art.creditori 24 1 .

Sulla base di un elenco dei da produire dal ,a ài riparl Socìetò fiduciaria svizzera dell'industria degli a bergh. compila ^ ^ella di ripartizione delle somme attribuite i ciascuno de, ere i, Compttadi capitale.

402 2

La tabella e i conti annuali approvati sono depositati du1"8 .

venti giorni alla sede della Società fiduciaria svizzera dellind ^ degli alberghi o in un altro luogo da essa fissato, dove possano sere esaminati dai creditori e dal debitore.

8 Di questo deposito è data comunicazione, mediante comandata, tanto a ciascuno dei creditori noti quanto al deP con l'indicazione dell'importo che è loro attribuito e del din ricorso che loro spetta conformemente all'articolo 25.

2. Ricorso.

3. Contesta¬ zione di cre¬ dito d'inte¬ ressi.

Vili. Paga¬ mento.

Art. 25 1 Entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine di 8 posito, il debitore e i creditori che si vedono attribuire un i®°P fa inferiore al 3 Y? per cento d'interesse, possono ricorrere con tabella di ripartizione all'autorità dei concordati. ^ej 2 II ricorso può avere per oggetto un'altra determinazione reddito netto da ripartire o delle somme attribuite a ciascuno d ditori.

j 8 Se l'autorità dei concordati modifica la determinazione ~He! ** dito netto, ila sua decisione è opponibile al debitore e a tutti i tori.

Art. 26.

cre1 Allorquando l'attribuzione di un credito d'interessi a un^ ditore determinato è impugnata perchè l'importo o il grado
tato.

Allorquando l'esistenza o il grado di un credito è cont>: l'importo di cui è ridotta la parte del creditore serve a tacitar ^ d tore fino a concorrenza del suo credito d'interessi. Il soprapP profitto del debitore.

Art. 27.

ta* Il credito d'interessi scade quattro settimane dopo che bella di ripartizione o la decisione di ultima istanza che l'ha e® caia ha acquistato forza esecutoria per il creditore interess Art. 28.

resti1" Finché dura l'interesse variabile, il debitore subisce una e zione nella sua facoltà di disporre, nel senso dell'articolo lß» f sjria n seguire le istruzioni della Società fiduciaria svizzera delli degli alberghi per la gestione dell'esercizio e il calcolo dei prezzi- ^ 2 Se il debitore non segue queste istruzioni o procede jj che gli sono vietati, la Società fiduciaria svizzera dell'industria alberghi può chiedere all'autorità dei concordati la revoca resse variabile.

1

IX. Restri¬ zione della facoltà, di disporre del debitore.

403 Art. 29.

. 1 A domanda della Società fiduciaria svizzera dcU'|ndu**"® !fi^wghi o d'un creditore l'interesse variabile è revocato quando es X. Revoca.

ano * botivi previsti negli articoli 17 e 28, secondo capover 8 a revoca .^ esecutoria fa rivivere il credito d interessi in corso atti i diritti accessori che vi sono connessi.

3 1 fotti che motivano il ricorso concernono gli c: .

1 autorità dei concordati fissa la data a conlave dallaJTM'e®

e

vonTMSS1

conlrattual

i e ' diritti accessori che vi sono con ..

,, B condono del debiti cbivog'^ 1 C 11 L'autorità dei concordatiArt Può ' «sisle Je ^^JSoni.

' S°' °"^diti a,-reprivilegi» un condono dei^de^i chirografari che non derivano retlda verosimile c giorno della domanda, quando il d® citeriore pagament circostanze sembrano escludere qualsi graie. ndono gli stipendi

. 2Come crediti privilegiati sono esclusila cas^ 1 paritetica ® I salari, le parti delle mance, ì v ÈT r gii imping»* ^ assicurazione contro la disoccupazi ap' assicurazione vec Lerghi e dei ristoranti, le quote paga ensazione fami ia » _ e superstiti, le prestazioni alle casse 01 tto di lavoro ° del Prestazioni di alimenti in virtù di un pagate dagli ospiti g n «o di famiglia, come pure le contnbuzion P^ 8 ! esecuzion gerghi. Tuttavia, per questi crediti P ^ pegno.

m v ia di pignoramento o di realizza» Art 31 *S ì ric rità de;6 hiesta non appare a prima vista infondata, l'auto- n. Moraspiati C°TPrdatÌ concede »1 debitore, per i debiti chirografari con- torta.

rione del116 * ardc°fo 30, una moratoria fino al giorno dell omologa^esecuxjQj^11001^^0» conformemente all'articolo 297 della legge sul2L e all'ufi ìnoratoria è comunicata all'ufficio d'esecuzione competente 1C i° dei registro fondiario.

Art 32 lì debit era deU'i ^ sottoposto al controllo della Società fiduciaria sviz- ili. Con¬ n(j fusa jj cons6nsla alberghi e non può validamente procedere, troll°' art icoi0 298 Hail Î ^uesta> agli atti di disposizione enumerati nel le88e sulla esecuzione.

404

IV. Con¬ cordato.

1. Disegno.

2. Omolo¬ gazione.

3. Rifiuto.

Art. 33 La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi ti chirografari pliirmrrofnin e cerca rftrCB di otte»pila un piano d'estinzione dei debiti SCO® l'adesione volontaria dei creditori. Se i creditori che vi ad ^ cr d possiedono almeno l'ottanta per cento di tutti i . *: "iÄ> conosciuti, la Società fiduciaria svizzera dell industria degli oe ne avvisa l'autorità dei concordati che prende allora una d ^ conformemente all'articolo 49, terzo capoverso. Se i credi _ aderiscono non posseggono almeno l'ottanta per cento di tutti jj diti chirografari, la Società fiduciaria svizzera dell'industria^^, alberghi sottopone all'autorità dei concordati un disegno di ^ dato, corredato di un rapporto e di una proposta d'omolog giusta l'articolo 50.

Art. 34 er0 dei 1 L'omologazione è pronunciata senza riguardo al num creditori aderenti e all'importo dei loro crediti, allorquando.

a. la somma offerta è proporzionata ai mezzi del debitor®» rità potendo prendere in considerazione anche le sue tive ereditarie; ufficieIJ' b. salvo espressa rinuncia, l'esecuzione del concordato è s temente garantita ed è certo che i creditori privilegi®*1 ciatisi saranno interamente tacitati; . e dßl c. il concordato è più favorevole agli interessi dell insi creditori che una liquidazione forzata. r 2 Sono applicabili gli articoli 310, 313, 314, 315, prìlW° verso, della legge sull'esecuzione.

3 Per le società anonime e le altre persone giuridiche, s>9 zione è subordinata alla condizione che il loro proprio cap ^ilti destinato in primo luogo a risanare la situazione mediante a ^o, ammortamenti. Le disposizioni dell'articolo 732, secondo cap g e del Codice delle obbligazioni sulla speciale relazione di quelle dell'articolo 733 di detto Codice sulla diffida ai credi o ^ sono applicabili a queste riduzioni di capitale, anche se esse Luci*** guite stragiudizialmente, ma con il concorso della Società svizzera dell'industria degli alberghi.

Art. 35 , cors® L'omologazione dev'essere rifiutata qualora il! debitore, degli ultimi cinque anni precedenti la domanda: .aiitire a. abbia costituito, senza necessità, diritti di pegno pet #al obblighi già esistenti; trop*1*111 b. abbia, mediante liberalità o impegni assunti senza con ^ cbe n zione sufficiente, ridotto il suo patrimonio a un P^ *?.

ne sia derivata o sia stata accelerata la sua Insolvibili

405 Art. 36 a d un kU'inrì
<

Utti * suoicreditori all'autorità «tu «inuma o t alla Società. fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi; «a promesso o pagato a un creditore più di quanto è disposto dal concordato stesso.

l'estinzione di interessi, di imposte e di contribuzioni Art. 37 ^à dei concordati può autorizzare il debitore a esV 8 un versamento del cinquanta per cento al di capitale che si sono accumulati fino al un,menslo della de one dell'autorità dei concordati, come pure le '">P° * e 2?»i che rimangono impagate, eccettuate le coninbuztoiu pagate 1 ospiti dell'albergo.

,autor

Dm ^ autorità dei concordati fissa il versamento in « g^i Woposte della Socìet4 fiduciaria svizzera dell'industna degh a bergh del?' 6 ccusulta in precedenza i creditori; essa tiene c SteilSÌOne della del tasso garanzia reale inerente al capitale, degli interessi messi in conto.

^

'

pure

int ** Pagamento della somma fissata estingue il credito r q *n£e' imposte e contribuzioni, e il diritto .li pegno che h ga Capo terzo SITUAZIONE DEI FIDEIUSSORI Art. 38 La moratoria si estende al fideiussore semplice. ^ Responsa11 fideiussore solidale può domandare che gli sia applicata ì b|Utà in Caao m ^fatorin sonciaie può situazione econo- di moratoria, prova che, senza la moratoria, la sua .

ri? Tbbe compromessa. L'applicazione della moraton» pu« « P «on ^"cd'nata al deposito di sicurtà, semprechè ducs per , puh effetto di essere compromettere sua sola situaz.one oratoria anche applicata la a una par e cconom.ca, . . ._ 1

f

urante

dein ^ la moratoria restano sospesi i diritti spettanti ,e'«8s°ri secondo gli articoli 510 e 511 del Cod.ce dede."bbhgazm .

A*»*« non hanno neppure il diritto di esigere a e n'articolo delle garanzie . delle obbligazioni.

° la Aerazione in conformità dell articolo ci Codice

406 4

I fideiussori sono responsabili per gli interessi scaduti d la moratoria di un credito in capitale, anche se la loro resP®0 gelità non si estende a questi interessi in virtù dell'articolo * ' condo capoverso, numero 3, del Codice delle obbligazioni.

Art. 39 Allorché è stato accordato il beneficio dell'interesse dipe® ^ dal risultato degli affari, i diritti del creditore sono sOSPeSìli»jJjtP anno anche verso i fideiussori solidali fino alla fissazione resse dovuto alla chiusura dell'esercizio annuale (art. 21)2 In quanto non provino che un pagamento in contanti co metterebbe la loro situazione economica, i fideiussori solida!1 e dono della perdita che il creditore subisce per il fatto dell esU degli interessi mediante un versamento in contanti (art. 3?)

pure della parte impagata del reddito dei capitali a interesse bile (art. 20).

Art. 40 .

III. Deci¬ Se i fideiussori ne fanno espressa domanda, l'autorità <* po sione.

cordati estende la loro moratoria o il condono, nello stesso che essa emana la decisione relativa all'applicazione di
iUO1 Art. 41 1 conserV Anche se ha aderito al concordato, il creditore *pres0 IV. Respon¬ c0 sabilità nel diritti di fronte ai fideiussori d'un debito chirografario concordato iP dei creditori nel concordato.

2 chirografari.

1 fideiussori non possono far opposizione al conc0>rd*t° luogo e vece del creditore che nella misura in cui l'hanno P vamente tacitato.

Art. 42 fritto V. Regresso.

I fideiussori che pagano non possono esercitare il l°r° di regresso contro il debitore se non nel caso in cui egli si® in migliori condizioni patrimoniali.

II. Respon¬ sabilità. per perdita d'in¬ teresse.

VI. Disposi¬ zioni gene¬ rali.

1

Art. 43 . · ori ^ In tutti i casi in cui la presente legge parla di fideiu5 si applica a tutti i coobbligati (condebitori e garanti). he 2 II fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai· diritta gli conferiscono gli articoli 38 e 39.

1

Capo quarto PROCEDURA Art. 44 . e I. Autorità 1 Le domande intese a ottenere la concessione delle J111® ,flUtor^ competente. zjonate nell'articolo 3 e tutte le altre decisioni spettanti a

407 dei concordati sono trattate dall'autorità cantonale superiore dei bordati che statuisce come istanza cantonale unica.

Le parti possono ricorrere a tutti i mezzi di prova del p Ce dura civile.

a Le decisioni dell'autorità cantonale superiore dei c°nc°^!'

Possono essere appellate alla Camera delle esecuzioni e dei fallidel Tribunale federale per violazione della legge, diniego, d.

^tizia o ritardo ingiustificato, conformemente alle no^ v^enU Per » ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza.

.

Art. 45 La domanda di moratoria va presentata per iscritto

?

li. Oggetto C COrdati della do¬ chi r competente, indicando le misure nchieste e h* devono manda.

fruire della moratoria. Alla domanda vanno allegò elenco dei creditori, indicante il genere e 1 importo dei lor crediti, le condizioni dell'interesse, le scadenze, come pure Pegni e i fideiussori; .

, j- nro_ · un estratto del registro fondiario relativo igu immo Prietà del richiedente; . yn elenco esatto di tutti gli altri suoi beni; d 1 - conti e i bilanci dei tre ultimi esercizi annuali, com P Un ° specchietto delle entrate e delle uscite dell anno m corso.

Art. 46 a rità dei j^.°po * presentazione della domanda, piesidente de III. Esame concordati può prendere una misurail provvi Soria che vien da parte del¬ la Società Z jtt0 esecutivo per tutta la durata della procedura purché la fiduciaria 0r a ntm sì 31 p ì applichi senz'altro formalità m virtu dell articolo svizzera dell'indu¬ riservato l'articolo 14, secondo capoverso. ^ stria degli Se la a alberghi.

rità a c domanda non appare a prima vista infondata, 1 " zera ?\ , °acordati chiede il preavviso alla Società fi uc moh-r industria degli alberghi e fa procedere alla stim g hieri aiw\albe ^ La Società fiduciaria svizzera dell.

industria degU riari ì esamìna, in base ai documenti prodotti, la situazio ritu*Zl0ne -del debitore c dei fideiussori, come pure le fiue - Essa può chiedere schiarimenti completivi » d .

iUssori «e -- ai creditori.

Art. 47 .'La dall'* Ua .Stima è Andata, di regola, sul reddito medio . IV. Stima.

Un fercizio razionale dell'azienda durante gli ultimi di . da 1. Basi.

pr Regolamento del Consiglio federale indicherà gli altri cnd,ere m considerazione L valore di stima non può essere inferiore t r ebb( al valore che saPi obabilmente realizzato in caso di liquidazic liquidazione.

408 Art. 48 . so 1 j n'Indili La stima è fatta dalla Società fiduciaria svizzera deli yllto degli alberghi entro due mesi dal giorno in cui ne ha ® # l'incarico, dopo aver sentito il debitore e i creditori pignorati®· « 2 Se uno degli interessati rifiuta di approvare questa stim » nuova stima è fatta da una commissione federale di stima co I/V* di un presidente nominato dal Consiglio federale e di due dod"1 scelti in ogni singolo caso dal presidente su un elenco di persone designate dal Consiglio federale.

due 3 La commissione federale procede alla stima pure entro mesi dal giorno in cui ne ha ricevuto l'incarico e la -tì!

iscritto alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli « ai creditori pignoratizi, al debitore e agli eventuali fideiu88 sua decisione è definitiva. Il Consiglio federale fisserà in u® je mento la procedura dia seguire, le norme direttive per la sti tasse da riscuotere.

Art. 49 . cefCa V. Adesione 1 La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli a^er^1ßlorU* volontaria dei creditori. di ottenere l'adesione volontaria dei creditori e fideiussori m '«cip'0' toria, a meno che questo modo di procedere sembri, fin dal p inutile.

...

2 0 a 4 I creditori che, entro il termine adeguato loro impartit ^ sto scopo, non rispondono all'offerta che è loro fatta medi tera raccomandata, sono reputati come consenzienti. Essi son° samente avvertiti delle conseguenze del loro silenzio. u\ 8 Se la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli11 c0p raggiunge un accordo con l'insieme dei creditori pignorati®^, ^ti i creditori chirografari in possesso di almeno 1' 80 per cento ·dati» i crediti, essa ne dà comunicazione all'autorità dei con co quale dichiara obbligatorie per tutti i creditori le misure pre ^ 4 aU Se un accordo è raggiunto fra tutti i creditori e 1 îî!Tt|idat8' concordati considera per conseguenza la domanda come 9 giudi' questo accordo produce gli stessi effetti dell'omologazione 2. Autorità..

VI. Delibe¬ razioni coi creditori.

1

Art. 50 Sooif Se l'accordo, secondo l'articolo 49 non è raggiunto, 1®out0**** fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi comunica at __j0yii dei concordati le sue osservazioni relative alla domanda all gI ove occorra, un disegno di concordato dei creditori chirog ,ral« 2 La domanda è esaminata nel corso di una procedurdi ordinata dall'autorità dei concordati. Quando si tratta solam una moratoria, della concessione del beneficio dell interesse 1

409

stTrn I*1 risultato degli affari o dell'estinzione di interessi e d'impo¬ un nenti6 e 1 creditori versamento in contanti, il debitore, i fideiussori esisono convocati personalmente.

t0r{ ^Uando è chiesta l'oimologazione di un concordato dei credidia«*teC lro8rafari, la discussione orale deve essere annunciata mePubblicazione.

°ccorPer chiarìre la fattispecie, l'autorità dei concordati può, ove Esitar' .?rocedere a un'inchiesta complementare. Gli atti sono de¬ cessati c ' gÌOrni prima della discussione, a disposizione degli inbe desiderano consultarli, q i luieressati hanno anche la facoltà di fare opposizione per ' Pr'ma della discussione orale, contro le misure proposte.

Art. 51

i

esatto decisione dell'autorità dei concordati sara fissata in modo ' credit^ P
^ DeC

cre ^Ucord^.* as diti chirografari contestati dai debitore 1 autorità dei i l0ro segna ai creditori un termine perentorio per far valere xura s} giudizio e decide nello stesso tempo se e in quale mia Caso bbiati^ di fornire loro delle sicurtà, salvo che essi non vi *no Enunciato.

3* si debiti *s*one è notificata per iscritto e nel suo testo integrale Pr^ceduFa ^ 6^ada fideiussori esistenti, ai creditori che partecipano alla berghj Società fiduciaria svizzera dell industria degli al-

se ^ *°pia del dispositivo è notificata ali ufficio d esecuzione Cast> °ncordi» ' officio del registro fondiario. L'omologazione del ° dei creditori chirografari è inoltre resa pubblica.

c

t n

Art. 52

^ioue ht0rÌtà dei incordati è adita per una domanda di modioca A' tabella di ripartizione (art. 25), per una domanda di revoca ai tor 12),adilaccertare debitore la una misura.

no « Vlla misura o per oatrimoniali una domanda(art.

intesa ilo ri- ~'-->imente o per iscrit^ntropartp"^aeve to, ie essere invitato a comuinv«.v, dì sservaz ^bii oh e °eventualmente i°nì. L'autorità dei concordati fi, d uf le sembrano ancora necessarie.

Vev

l

410 2

X. Adatta¬ mento di misure.

XI. Esecu¬ zione.

La decisione è notificata per iscritto e nel suo testo «»» ^ al debitore, ai fideiussori ssori e creoitori creditori interessati e an« alla Società ^ c0ciaria svizzera dell'industria degli alberghi; se è il caso, ne s ^ municato il dispositivo all'ufficio d'esecuzione e all'ufficio .^ stro fondiario. La revoca del concordato dei creditori chtfOg inoltre resa pubblica.

Art 5 - 3 . rt1jj.

1 » .., ^ co 1 creditori possono chiedere in ogni tempo all'autorità ^j.'

cordati di esaminare la situazione del debitore e di adattare sure prese alle nuove circostanze.

fid«' 2 L'autorità dei concordati invita il debitore e la Socie! ^ ciaria svizzera dell'industria degli alberghi a presentare le ^» servazioni relative alla domanda, e prende la sua decisione discussione orale, in base agli atti.

Art. 54 La società fiduciaria svizzera dell'industria degli ame® guisce la decisione passata in giudicato. In particolare, essa annotare nel registro fondiario e sui titoli di pegno le event ratorie e il beneficio dell'interesse variabile, e assicurare il del dividendo concordatario ai creditori chirografari.

^

Capo quinto MISURE PREVISTE NELLA PROCEDURA DELLA COMUNIONE DEI CREE1 Art. 55 I. Coopera¬ zione della Società fidu¬ ciaria sviz¬ zera dell'in¬ dustria degli alberghi.

II. Restri¬ zione della facoltà di disporre.

1. In gene¬ rale.

di ^0.0$ Allorquando gli obbligazionisti di un proprietario "» sono convocati in assemblea generale di una comunione ài pj-c :j · · 'n: :ì ,i,.v,ifnrft O® oft* per.idecidere circa i_ la rinuncia ai ìloroj!

diritti, il debitore rapP sentare all'assemblea, per la data della convocazione, un .

a er della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli ^ ^o(j0ttii ^ 2 Quest'ultima esamina, sulla scorta dei documenti Pr ^ gjji«' situazione finanziaria del richiedente e le cause di essa e dere al debitore e ai creditori informazioni completive. F su quest'inchiesta, essa propone le misure da prendere.

1

Art. 56 màterjiafl di Dal momento dell'introduzione della procedura in 0O&0' comunione dei creditori a quello della decisione definitiva logazione delle misure decretate, il debitore non può cornp ^ . clc alto giuridico che sia tale da nuocere agli interessi legittimi ditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

1

411 ",,ria svizzera dell'induSenza il consenso della SoCie^ flnè validamente *V?2^ioni, Wa degü alberghi il debitore non può ^ prestare fideiu nobili o gravarli di oneri, nè costi ui rè disporre a titolo gratuito.

2

, . r«

. . « -Nel caso il beneficio d>lnteresse c deciso di conc . son0 acrp-i- variabile.

Se e nella misura in cui' bè stato st risuitato degli affar , dell'interesse variabile dipendente . presente legge c Plicabili per analogia le disposizioni ddlaP^ fiduciatia svizzera dei v ono in questo caso il controllo de a 1 industria degli alberghi.

Ar

0jpre

Capo sesto ,, iCT1TUti di educazione applicazione agli istit Art 58 pnte legge Si appli1 im Le disposizioni del titolo Py ^^convitti (pcnsiotmats^cbe eano agli istituti privati di educafl°nVpnvela dei quali provien danno alloggio ai loro allievi, e la c 1 divamente o principalmente dall estero. «.ingoio caso circa la , deì concordali ^ r ° applicazione a un istituto di i-Unto la Società fida . 8 Prima di esaminale la domandadi u^^ autori^ ejarìa svizzera dell'industria degli al & irca fapplicazion dö concordati che decida in via preliminare règge.

Capo settimo SPESE E TASSE j^

Art. 59

cazioni pS^e.Se de^a procedura, consìstenti in sborsi (per pubbli- ^ c rèria ^ Per^zrè di esperti, comprese quelle della Società fidu6 rè unal2era ded 'ndustria degli alberghi), in lasse di cancelleria c °hgiuntam S& giustizia, sono sopportate dal debitore, se è il caso rèti. Se jj enrè con i fideiussori che hanno chiesto d'essere svinco¬ li Adente lo domanda, devono essere fornite garanzie per 2 Le l'arti«^ SR^Se dfda procedura di ricorso e dei casi contemplati nelrè sua dorn anda ' P^mo capoverso, sonodel a debitore.

carico del richiedente, se o,t è respinta, altrimenti

foglio Federate, 1955«

412 gg*

3

Le spese della procedura prevista nell'articolo 53 sono rico del debitore, a meno che il richiedente abbia violato Ie n della buona fede.

3 II debitore non può essere condannato a pagare un stragiudiziale ai creditori e alla Società fiduciaria svizzera deb i stria degli alberghi per il fatto che sono dovuti comparire da l'autorità dei concordati.

j

Art. 60 » .

il. Tassa di L'autorità dei concordati riscuote una tassa complessiva i» va®" jl giustizia.

ticinque a cento franchi per la procedura e la decisione emana · ^ Tribunale federale riscuote una tassa complessiva da ciuQua centocinquanta franchi per ogni sentenza emanata in seguito corso.

TITOLO SECONDO Misure finanziarie Capo primo MUTUI DELLA CONFEDERAZIONE ALLA SOCIETÀ FH>HcïABÏA SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEGLI ALBERGHI I. Nuovi mutui.

II. Mutui concessi finora.

III. Dispo¬ sizioni gene¬ rali che di¬ sciplinano l'uso dei mutui.

Art.

61 ll PA " , irto*# svizzera dell mdusiii -jcjgU0 Per:r permettere alla Società" fiduciaria alberghili di continuare l'aiuto all'industria degli alberghi, il j6 _a concederle .

federale- ès.

autorizzato mutui! fino all'importo milioni di franchi.

Art. 62 co®' La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli albergò1 era · la lib serva, per continuare l'aiuto all'industria degli alberghi, «a j, disposizione degl'importi di mutui concessi in virtù dell secondo capoverso, dei decreti del Consiglio federale del 28 .^0 bre 1940 e del 24 febbraio 1942, come pure del decreto del C° fn^ai*n]a /I/-^l OÖ Q.l ^ ae /lai federale del 28 ilìnanìKro dicembre 11945 del /laarala decreto fa/laffllfì federale del tobre 1950.

Art. 63 dell'*' IX fondi 1 V11U1 già UOOVglld assegnatiil o V da U«A. U^ovgliuiv assegnare MXAM.

alla k/vw.w.-- Società svizzera a^ jre .

/*n ,,^cnno se*e dustria degli alberghi in virtù degli articoli 61 e 62 possono li ^ ^ ovr.v/- u solo a concedere M.a proprietari 1' d'albergo D- che 'ie _ sono ! u® jja t cui azienda è vitale, mutui rimborsabili, garantiti di rego

413 · 1 e a sdebitamene ° a immobiliare, e destinati in partico ^ crediti deserlavori di rimodernamento, come pure a cirio.

Art 64 d e le modelità di » II Consiglio federale fissa il tosso d'interesse mie^ .o .SE controllo deu',,,rimborso dei mutui accordati alla Socie g 62. Esso invigila e Austria degli alberghi in virtù degli artico emana \e necessarie c he i fondi siano usati secondo le prescn disposizioni d'esecuzione. Iherßbi pre1

Ha Società fiduciaria svizzera deUin^^n^ia pubblica un senta ogni anno al Dipartimento ?ìte sui mutui al 31 di^Pporto con l'indicazione delle per ammortizzare.

c «nbre e con proposte circa gli import, da amm

Capo secondo j^ZEK^ mutui concessi dalla sociETÀZ!1D^?1Ppìoprietari BELL'INDUSTRIA DEGLI ALBERGHI AI PRO D'ALBERGHI A. Mutui concessi nelle regioni turis Art* 63 'gtà fiduciaria svizA meno che vi rinunci espressamente, jeg-dc per tdli i mu un, P°'®f.til d'una decisione del Ul dell'industria degli alberghi ha concessi al proprietario d albergo, 5u c ° °nsiglìo d'amministrazione, alio scop .

ti gl'interessi, le - d'estinguere mediante un versamento ^'ipoteca; imposte e le contribuzioni scadua s ^ ^^bergo in assetto; k' di continuare l'esercizio o di manie ,.repassano la manutenc. di procedere a rimodernamenti che o mentc ili valore o i rione normale e che aumentano n ^ vimodernamento de reddito dell'esercizio, compresi i a . destinati al persona locali di lavoro e dei dormitori e re Orione nel registro 2 Questa ipoteca grava di q«*f « ££ fond "Ulano ed è privilegiata, per una durât _ ^ oon{ronto di tu« contare dal giorno del versamento e pegno che, in vir *u ritri oneri iscritti e di tutti gli altn : tere senza iscrizione. L Jri diritto federale o cantonale, potessero gerghi chiede 1 iscri\°rietà fiduciaria svizzera dell'industria degli albe g UOûe dell'ipoteca nel registro fondiario. nsieme sono garantiti 3 1 mutui C(yn ìa lau' nelle lettere a e p » cculo, e quelli conll ipoteca legale templati fino all'importo del diec 1

x.

^ Mutui con diritto mgale a di'ne, pegno dura legale, .a e inserì a. tEstensiozione.

414 templati nella lettera c fino all'importo del1 quindici per cen o pegni immobiliari esistenti il giorno in cui essi sono stati co L'ipoteca che garantisce i mutui non deve tuttavia superare inerceI1il venti per cento degli oneri che gravano l'immobile. Queste p ^ tuali possono essere oltrepassate, se tutti i creditori ipotecari ** sentono espressamente.

4 I creditori ipotecari iscritti devono essere avvertiti dei* mutu' consentiti, prima del loro versamento.

Art 66 * simo 1 b. Ammor¬ 1 mutui devono essere ammortizzati entro il termine tamento, di quindici anni. La Società fiduciaria svizzera dell'industria ^ interesse e controllo. alberghi decide, tenendo conto della situazione del un interesse deve inoltre essere pagato e, dato il caso, a qual e per quale durata.

3 Essa controlla se i mutui sono utilizzati per i fini indicai

c. Comuni¬ cazione al registro fondiario.

Art. 67 in¬ La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e del r ' forma immediatamente di ogni versamento eseguito l'ufficiale gistro fondiario, che ne f'a menzione nel foglio dell'immobile

Art. 68 cn.

d. Proroga Se una decisione dell'autorità dei concordati impedisce ollfl di 0 legale.

cletà fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi di inizia1"® continuare un atto d'esecuzione avente per oggetto i suoi cre<\. upa rantiti da un diritto di pegno legale, detto diritto è prorogato durata pari a quella dell'impedimento.

e. Proroga volontaria.

Art. 69 Con il consenso di tutti i creditori pignoratizi, la Società jg ciarla svizzera dell'industria degli alberghi ha il diritto di Pr°r. di il termine d'ammortamento dei suoi crediti oltre i quindici an^j0t far valere il suo diritto di pegno dopo la scadenza di detto perl 2 La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli ^hergb1^.

munica questa sua intenzione, mediante lettera raccomandata» a\e i creditori pignoratizi, e assegna loro un termine entro il essi devono dichiarare se vi aderiscono o se vi si oppongono.

3 Se la Società svizzera dell'industria degli alberghi ottiene sione di tutti i creditori pignoratizi, essa invita 1 ufficiale a jp stro fondiario a completare la menzione relativa alla durata ritto di pegno legale.

1

415 Art. 70 Allorquando un creditore pignoratilo rifiuta espressamen giudiziacousentire alla proroga del diritto di pegno conferito alla Socie rift 1 uciaria svizzera dell'industria degli alberghi o se g ì in risposto entro il termine loro assegnato in virtù dell ?.° secondo capoverso, la Società fiduciaria s azzera per ria de §U alberghi ordina al debitore di presentare ali autorità r ^cordati una domanda per la proroga del termine d ammortamen e * diritto di pegno legale.

1

2

Ricevuta la domanda, l'autorità dei concordati esamina, sommaria, se le condizioni che giustificano 1 aiuto al deb. ore ""«'Stono e se questi, senza sua colpa, non era in grado d. eseguire 81 am ®ortamenti.

8 L'autorità dei concordati decide dopo aver sentito le parti, senza aver ordinato una discussione orale. E .sa può pror '8a^ "' ein,ne anni al massimo il termine d'ammortamento e la «Uditi «Mito di pegno legale. In caso di proroga, la sua domatone è f"" obbligatoria per i creditori ipotecari che non hanno da o la "to adesione. L'autorità dei concordati comunica la sua decision ""»«tóo del registro fondiario che completa la menzione nel re,,ir ° fondiario.

4 Le disposizioni deU'articolo 44, terzo capoverso, sono appli-

Art.I. 71 Al I1 i^Pegn fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può 2. Rinuncia per rinfrS* ^er verso i terzi che mettono a disposizione fondi adiì pegno name ritt0 di nti di rinunciare a far valere :n avvenire il suo di¬ legale.

vento fìe^no legale per i mutui concessi a scopo di rimodernaArt. 72 *>«1 i mutui che la Società fiduciaria dell'industria degli al- Ja^JudaBdl_ J»ha concesso rinunciando a far valere il diritto di pegno, pre- ritto^pe^ fuale.

Ual ^'"articolo 65 devono essere garantiti da un ipoteca c e< Lccezionalmente, può essere scelta un'altra forma di garanzia, a.^ingeneia 2 L'importo, per il quale i mutui concessi dalla Società fiducia0 'Azzera dell'industria degli alberghi sono garantiti, deve essere >?reso nel valore di stima del pegno calcolato conformemente al¬ veolo 47> per u calcolQ del valorc di stima è tenuto conto del v alore che risulta dai rimodernamenti.

1 La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi fissa » ®8"° dell'interesse e le modalità d'ammortamento dei mutui c ' ^ ha concesso.

416 Art. 73 b. Mutui di 1 Rinunciando parzialmente o totalmente a far valere »*i °diri6® # uC fteriore°~ di pegno conferitole dall'articolo 65, lettera c, la Società fi^ r^0.

svizzera dell'industria degli alberghi può concedere mutui di dernamento garantiti da un'ipoteca di grado posteriore, se pa # lari circostanze giustificano tale misura, qualora urgenti lavori rimodernamento non potessero altrimenti essere eseguiti.

2

La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberë^'^o0 anche trasformare i mutui che essa ha già concesso e che g del diritto di pegno legale in mutui garantiti da un'ipoteca con tuale di grado posteriore, ma, di regola, solo se i terzi sono disp ^ a concedere mutui di rimodernamento garantiti da un'ip°^eca grado anteriore.

3 La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli albergohi subordinare La sua partecipazione, nel senso del presente art'0®*0' jp condizione che l'azienda alberghiera sia simultaneamente sdebi ^ misura sufficiente o che terzi mettano a disposizione fondi importo adeguato alle circostanze.

B. Mutui concessi fuori delle regioni turistiche Art. 74 Dai fondi messi a disposizione dalla Confederazione »in j^egli· degli articoli 61 e 62, la Società fiduciaria svizzera dell'industria alberghi è autorizzata a concedere eccezionalmente mutui ai P ^ j, tari d'alberghi fuori delle regioni turistiche nel senso dell'astio se: er. le condizioni dell'articolo 2, primo capoverso, sono adempì b. l'azienda alberghiera dipende essenzialmente dal turismo» c. l'albergo è aperto interamente soltanto durante una Par*e l'anno; ,, i d. il proprietario prova che gli è possibile procurarsi* ailtr^ e mezzi finanziari assolutamente indispensabili per mant rimodernare l'azienda.

1

2

Tali mutui non fruiscono ipoteca legale prevista n^eVOpo colo 65. Le garanzie convenzionali in forma di ipoteca non jato superare in nessun caso il valore di stima dell'immobile conformemente all'articolo 47. Il tasso d'interesse e le m ope' l'ammortamento sono fissati secondo le condizioni in uso n razioni ipotecarie delle banche cantonali.

417

C. Applicazione agli istituti d'edueazione Art. 75 catio secondo edella presente legge si appli¬ es i stitutidel privati titolo di educazione ai convitti (pensionnats) che evi, e la clientela dei quali proviene esclue dall'estero.

TITOLO TERZO Disposizioni finali e transitorie Art 76

1

letto t 2

P 6sente le ^ gge al 81

entra in vigore il 1° gennaio 1956 e ha ef- }· Entrata dicembre 1865.

LYÄ

ridere » Erogazione j|e circostanze lo permettono, l'Assemblea federale può deanticipata.

di validìtà

-

Art. 77 1

S line dej ^ Proprietario di un albergo ha presentato, prima della ,,e crediti" Una dom a^a Società fiduciaria dell'industria degli alberghi m capitale a er Piicabili jln<^n0rme P otlonere un mutuo di sdebitameuto, rimangono ap- scoperti.

per es nz ne Perti stahM* ' ii i° di crediti ipotecari in capitale sco^ ul 55 1 **& articoli 2, terzo capoverso, 3, dal 36 al 51, dal che istituì ^ della federale del 28 settembre 1944 isce misure giuridiche legge a favore dell'industria degli alberghi.

de

Ua Presente rv,, sdrnelegge.

devono essere fatte conformemente all'articolo 47 CQ ' Le r0cedure n diul^ in materia sdebitamento essere trattate eoza e chiuse entro la di fine del 1959 al devono più tardi.

l Art 78 l di · d2era dell''// ' Peguo legale conferiti alla Società fiduciaria sviz- m ValidiConsigii f astr^a degli alberghi in applicazione delie ordinanze del tà di disposi¬ ante ci ^ ferale del 22 ottobre 1940 e del 19 dicembre 1941, delle ~ ra de dei deçret \ ,^ ^ settembre 1941 e del 23 giugno 1950, come pure

in tuü ded Assemblea federale del 18 giugno 1953 sono manteSiorno in S 3a. *oro estensione per la durata di 15 anni a contare dal 2 L CUl 1 mutu' sono stati concessi.

Per un 6 *e disposizioni prese in virtù dei decreti citati ul ao 'Ho don/!

, data.

tenore al 1« gennaio 1956 continuano ad avere efPo tale

418

IV. Impiego futuro di sussidi an¬ teriori.

V. Abroga¬ zione di de¬ creti ante¬ riori.

Art. 79 izzef® Le somme messe a disposizione dalla Società fiduciaria sV1^oI1o dell'industria degli alberghi in virtù di sussidi anteriori rimari" destinate esclusivamente a misure individuali a favore delle ^ alberghiere, come pure a misure nell'ambito degli statuti den ^ cietà fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi approva Consiglio federala.

Art. 80 ^r0, A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono gati, con riserva degli articoli 77 e 78: .

a. il decreto federale del 16 aprile 1921 x) sulla ParteC^^dd* della Confederazione alla Società fiduciaria svizzera Per stria degli alberghi; goC.

b. il decreto federale del 30 settembre 1932 2) concernente corso della Confederazione alle aziende alberghiere ca disagio finanziario per effetto della crisi; ,gUre c. la legge federale del 28 settembre 1944 8) che istitiiisce jgj giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e qu'eli® ricami, cjje d. la legge federale del 23 giugno 1950 4 ) che modifica qn® ^ jj.

istituisce misure giuridiche a favore dell'industria de® berghi e di quella dei ricami; cj,e e. il decreto dell'Assemblea federale del 18 giugno .

proroga misure giuridiche a favore dell'industria degli a il decreto federale del 19 giugno 1953 6) concernente ij P guimento dell'aiuto della Confederazione all'industria <* » berghi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: A. Locher.

Il Segretario: F. Weher.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: Häherll®.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) es 10, 480.

2) CS 10, 481.

3) CS 10, 447.

4) RU 1050, 957.

5) RU 195S, 521.

6) RU 1953, 949.

419

H Consiglio federale decreta: a tt'articolo^e ^e( *era^e c^e precede sarà pubblicata conformemente secon( 0 Articolo °a * capoverso, della Costituzione federale e alle votazìo111* federale del 17 giugno 1874 concernente popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio federale svizzeio, 11 Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Bata della pubblicazione*. 30 giugno 1955.

fermine d'opposizione: 28 settembre 1955.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che istituisce misure giuridiche a favore dell`industria degli alberghi (Del 24 giugno 1955)

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1955

Année Anno Band

1

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26

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30.06.1955

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395-419

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