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Termine d'opposizione: 28 settembre t:tôo

DECRETO FEDERALE che approva ^aggiunta al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e a hi ministra* tiva della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecu¬ zione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein (Del 21 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE della.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto V'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1

.,

decreta : È approvata l'aggiunta, firmata il 3 gennaio l9»o, al j""j^orazione negoziati che hanno per oggetto di regolare le moda ì a t e Svizzera «·a*, e amministrativa della Germania, della * Per l'esecuzione dei -lavori di sistemazione del Reno ti a i« Istein, firmato il 18 dicembre 1929 *).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 11 presente decreto è sottoposto alle disposizioni capoverso, della Costituzione federale concernente il rcfei ria di trattati internazionali.

1) CS 12, 534.

438 Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1955.

Il Presidente: Häberlin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1955.

Il Presidente: A. Locher.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ai-' ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su lcgg1 e risoluzioni federali.

Berna, 21 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio foderale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: .70 yitujno 1955.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1955.

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Traduzione dal testo originale tedesco

Aggiunta al Protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica c amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo / Kehl e Istein (Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929)

I sottoscritti rappresentanti dei Governi germanico, francese e svizzero. ossia : P6r la

Repubblica federalo di Germania: i Signori : Feyerabend Niehusz Greiff Korff Schneider Buch

per la Francia:

per la Svizzera:

i »Signori : Grafi" Delmas Noel-Mayer Weirich

i Signori : Zschokke Oesterhaus Miescher Anliker Turrettini

debitamente autorizzati, si sono riuniti a Basilea per porre fine al regime transitorio istituito dall'accordo concernente 1 ese¬ cuzione dei lavori di sistemazione del Beno tra Strasburgo/Kehi e Istein, conchiuso a Berna il 19 dicembre 1947 fra la Svizzera e la Francia, tener conto delle modificazioni del progetto di sistemazione rese neces¬ sarie sia dalle esperienze fatte nel corso dei lavori sia dalla costruzione del gran canale di Alsazia e decise, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, numero 3, del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929, dalla Commissione dei lavori istituita dall'articolo 7 di detto pro¬ tocollo, accordarsi sulle conseguenze dell'aver tralasciato lo stabilimento dell al¬ veo conformemente alla risoluzione N. 32 della Commissione centrale Per la navigazione del Reno del 28 ottobre 1954.

440 Essi hanno convenuto le disposizioni seguenti, che completano e mo¬ dificano quelle del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929 : 1.

È inserito un articolo 3bis: Articolo 3bis. Non appena nel Grande Canale di Alsazia è aperta alla navigazione uria conca, nel settore corrispondente del Reno non sarà più eseguito alcun lavoro di sistemazione.

Se nel Grande Canale di Alsazia b in costruzione una conca, nel settore corrispondente del Reno i lavori di sistemazione saranno limitati a quanto occorre per mantenere condizioni di navigabilità analoghe a quelle esistenti a valle, fino al momento in cui detta conca sarà aperta alla navigazione.

Tali lavori saranno sospesi non appena sembrasse sicuro che queste condi¬ zioni si manterranno fino a detto momento.

Tuttavia, la Commissione dei lavori potrà decidere che sia costruito un determinato tronco all'estremità a valle delle sezioni nelle quali i lavori di sistemazione sono stati sospesi, in modo da assicurare il collegamento con la sezione che si trova a valle.

IL Il numero 1 dell'articolo 5 è annullato e sostituito dal testo seguente: « L'esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata al servizio com¬ petente della Deutsche Wasser- und Schiffahrtverwaltung, denominata D1* rezione dei lavori ».

III.

Il termine di tre anni, previsto nel numero 2, dell'articolo 9, è prorogai a sei anni.

IV.

Il numero 6 dell'articolo 9 è completato come segue .

« Tuttavia, la Erancia, nell'accettare che sia tralasciato lo stabilimento dell'alveo, dichiara che intende limitare le spese, che la concernono, alla somma annua, prevista nel numero 4 del presente articolo, destinata ogni anno alla sezione del fiume che ancora serve alla navigazione generaleSe, allo scadere di un periodo di sei anni a contare dal 1° gennaio I960, detta somma si avverasse insufficiente, i rappresentanti della Svizzera e della Francia si riuniranno per esaminare il modo con cui sopportare m comune l'ulteriore eccedenza di spese.

Il Servizio francese della navigazione terrà al corrente dei lavori di manutenzione e delle relative spese il Servizio federale delle acque. Esso autorizzerà i rappresentanti di quest'ultimo a visitare sul posto i lavori »

441 E aggiunto un articolo Obis:

V.

Articolo 9bÌ8. Al momento dell'entrata in vigore della presente ag¬ giunta, il possesso delle opere di sistemazione delle sezioni parallele alle conche di Kembs e di Ottmarsheim, sarà assunto definitivamente dallo tato in cui esse si trovano.

Le altre opere di sistemazione, i cui lavori saranno stati terminati conrmemente all'articolo 3bis che precede, verranno definitivamente as8 unte in possesso dallo Stato sul cui territorio si trovano, a contare dal momento in cui la conca corrispondente del canale laterale sarà aperta alla navigazione.

Nelle sezioni parallele alle conche del Grande Canale d'Alsazia già aperte alla navigazione, gli Stati rivieraschi non assumeranno alcim obbligo 1 manutenzione delle opere di sistemazione.

In queste sezioni, gli Stati rivieraschi assumeranno soltanto la manunzione dell'alveo, come è prevista nella norma seguente della risoluzione 10 del 1° luglio 1948 della Commissione centrale per la navigazione sul Re « È necessario che l'alveo parallelo al Grande Canale d'Alsazia sia sempre mantenuto almeno in modo che il fiume non straripi e non risulti uuinuita la navigabilità delle sezioni che si trovano a valle.

VI.

L articolo 12, lettera a, è completato come segue: ja

* facilitare l'applicazione dell'articolo 1 del presente protocollo, erezione dei lavori disporrà a Strasburgo di un ufficio incaricato di murare le prestazioni che devono essere fornite dalla Francia.

Il Servizio federale delle acque, a Berna, si adopererà per assicurare le res azi °ni che devono essere fornite dalla Svizzera ».

VII.

L articolo 12, lettera e, è completato come segue:

dest*^ ag6Volezze e * vantaggi, concessi in precedenza perle forniture ute » ^'impresa addetta alla sistemazione del Reno, saranno mante-

n

VIII.

re8enti

cemh^ ?

disposizioni abrogano l'accordo conchiuso a Berna il 19 didi . ,e fra la Svizzera e la Francia concernente l'esecuzione dei lavori «stemazione del Reno.

442 Esse entrano in vigore non appena saranno state approvate dai tre Governi interessati. Ciascuno di questi Governi notificherà la sua approva¬ zione agli altri due. Il Governo svizzero constaterà che tutte queste noti¬ ficazioni siano state fatte e ne darà comunicazione agli altri due Governi, indicando la data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua fran¬ cese.

Basilea, 3 gennaio 1955.

(firm.) Feyerabend

(firm.) Graff

(firm.) Zschokke

443

Traduzione dai testi originali francese e tedesco AGGIUNTA al protocollo del negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tec¬ nica ed amministrativa della Ger¬ mania, della Francia e della Sviz¬ zera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasb urgo/Kehl ed Istein (Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929).

PROTOCOLLO DI CHIUSURA

Ad articolo 4 del protocollo di Ginevra

^

1 si

seg lt<

È inteso che lo stabilimento dell alveo ® " * jj'^»rico dell'officina stemazione del Reno a valle dell'imbocco de ca eonCerne l'esecuzione di Kembs non costituisce un precedente per qu di lavori analoghi per gli altri canali.

Ad articolo IV dell' aggiunta Ê inteso ohe .'importo dette spese effettive « dalla Francia sarà calcolato fondandosi su quan o < l'applicazione dell'articolo 9, numero 4, del protoco

Ginevra,

Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in hi g cese.

Basilea, 3 gennaio 1955.

(firm.) Feyerabend

Foglio Fedcnde, 1955.

(firm.) Graff (firm.) Zschokke

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Decreto federale che approva l'aggiunta al protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica e amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l'esecuzione dei lavori di sistemazione...

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