ad 08.053 Messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (Promozione dell'economia e della crescita) del 23 giugno 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (Promozione dell'economia e della crescita), proponendovi di approvare ­

il disegno di decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto

­

il disegno di revisione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto per la promozione dell'economia e della crescita.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2003 P

02.3663

IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)

2006 M 05.3465

Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, CET-S; N 8.3.06)

2006 M 05.3466

Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, CET-S; N 8.3.06)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-0799

4731

Compendio Il presente messaggio aggiuntivo al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto istituisce le basi attualmente necessarie per semplificare l'IVA in modo duraturo in una seconda fase di riforma. La revisione parziale della legge sull'IVA prevede un'aliquota d'imposta unica e la soppressione di numerose esclusioni dall'imposta.

Situazione iniziale Con il messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento due disegni di legge alternativi concernenti la revisione totale dell'IVA. Il Parlamento ha deciso di dare la preferenza alla parte A della riforma, meno controversa a livello politico. La legge sull'IVA (LIVA), sottoposta a revisione totale, è stata adottata dal Parlamento il 12 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente messaggio aggiuntivo si limita alle modifiche della parte B che vanno oltre la parte A, presentandole sotto forma di una revisione parziale della nuova LIVA. Esso tiene conto dell'aumento delle aliquote dell'IVA per il 2011 deciso da Popolo e Cantoni nonché delle nuove conoscenze acquisite nel frattempo e contiene cifre più aggiornate.

Contenuto La sostituzione delle attuali tre aliquote d'imposta con un'aliquota unica del 6,2 per cento e la soppressione di 21 delle attuali 29 operazioni escluse dall'imposta permetteranno di semplificare l'IVA in maniera sostanziale e duratura: l'economia e la prosperità della Svizzera ne usciranno rafforzate. In base alle cifre più recenti, l'aliquota unica neutrale sotto il profilo del gettito è aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto alla parte B del messaggio 2008, passando al 6,1 per cento (arrotondato); aggiungendo i 0,1 punti percentuali per il finanziamento del correttivo di politica sociale, essa si fissa al 6,2 per cento. Rimangono escluse solo là dove l'onere amministrativo non è in alcun rapporto con il ricavo (produzione naturale), dove non è tecnicamente possibile stabilire in modo corretto la base di calcolo dell'imposta (settore finanziario e assicurativo), per impedire le doppie imposizioni (lotterie e giochi d'azzardo) o per motivi legati al sistema fiscale (immobili, enti pubblici).

La prevista unificazione delle diverse aliquote d'imposta esige una modifica
dell'articolo 130 della Costituzione federale.

Ripercussioni Questa revisione parziale avrà ripercussioni molto favorevoli sulla crescita economica. L'incremento a lungo termine del prodotto interno lordo (PIL) è stimato tra lo 0,3 e lo 0,8 per cento. In base ai valori del PIL del 2008, ciò corrisponde a un PIL supplementare tra 1,6 e 4,3 miliardi di franchi. Questo fatto avrà incidenze positive anche sul reddito disponibile reale delle economie domestiche, per le quali v'è da

4732

attendersi una crescita supplementare a lungo termine tra lo 0,1 e lo 0,7 per cento.

Per l'insieme delle economie domestiche ciò corrisponde a una crescita tra 0,4 e 2,5 miliardi di franchi. A corto termine la riforma prevista comporterà un leggero aumento del carico finanziario per le economie domestiche in buone o in ottime condizioni economiche. Le economie domestiche di modeste condizioni economiche saranno invece sgravate grazie al sostegno finanziario diretto costituito dal previsto correttivo di politica sociale e non subiranno maggiori oneri nemmeno a breve termine.

La riforma estende la base di calcolo dell'IVA, comportando un aumento del numero di persone assoggettate all'imposta. Per contro, i costi amministrativi dell'economia diminuiscono globalmente dell'11 per cento in media. Per le persone che sono già assoggettate all'imposta i risparmi amministrativi realizzabili ammonteranno addirittura a una quota compresa fra il 15 e il 18 per cento. A differenza della parte A, anche per l'Amministrazione federale delle contribuzioni ci si aspetta un netto calo dell'onere di riscossione.

4733

Indice Compendio

4732

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Problematica 1.3 La nuova normativa proposta 1.3.1 Requisiti per sviluppare un'IVA ideale 1.3.2 Obiettivi della riforma 1.3.3 Possibilità di soluzione esaminate 1.3.4 Modifiche legislative proposte 1.3.5 Ulteriori modifiche legislative chieste 1.3.6 Alternativa alla differenziazione delle aliquote e alle esclusioni dall'imposta 1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta/Risultati della procedura di consultazione 1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.5.1 Paesi dell'OCSE 1.5.2 Unione Europea 1.5.2.1 Aliquote d'imposta 1.5.2.2 Esclusioni dall'imposta 1.6 Interventi parlamentari

4736 4736 4736 4741 4741 4742 4742 4744 4744

2 Commento ai singoli articoli 2.1 Commento all'articolo 130 della Costituzione federale 2.2 Commento alle disposizioni di legge

4751 4751 4752

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie della parte A della riforma dell'IVA 3.2 Fissazione dell'aliquota unica nella parte B della riforma dell'IVA 3.3 Ripercussioni per i contribuenti 3.3.1 Riduzione dell'onere fiscale per la maggior parte delle imprese 3.3.2 Ripercussioni per i nuovi contribuenti 3.3.2.1 Ripercussioni per la sanità 3.3.2.2 Ripercussioni per la formazione e la ricerca 3.3.2.3 Ripercussioni per il settore della cultura 3.3.2.4 Ripercussioni per lo sport 3.4 Ripercussioni per la Confederazione 3.5 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.6 Ripercussioni per le economie domestiche private 3.6.1 Ripercussioni a breve termine per le economie domestiche 3.6.2 Ripercussioni sull'indice nazionale dei prezzi al consumo 3.6.3 Ripercussioni a lungo termine per le economie domestiche private 3.7 Ripercussioni per l'economia

4759 4759 4761 4763 4763 4765 4765 4766 4766 4767 4769 4769 4770 4770 4776

4734

4745 4746 4747 4747 4748 4749 4749 4750

4776 4777

4 Correttivo di politica sociale 4.1 Situazione iniziale 4.2 Soluzione proposta 4.2.1 Principio 4.2.2 Ammontare e finanziamento del correttivo 4.2.3 Distribuzione del correttivo 4.3 Spiegazioni supplementari

4778 4778 4778 4778 4779 4780 4780

5 Sussidi

4782

Allegati: 1 Aliquote d'imposta e limiti di esenzione per le piccole imprese nell'UE 2 Imposizione di prestazioni selezionate nell'UE 3 Ripercussioni della parte B tenuto conto dell'aumento delle aliquote d'imposta a favore del finanziamento aggiuntivo dell'AI

4784 4785 4786

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'imposta sul valore aggiunto, LIVA) (Disegno)

4795

Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (Disegno)

4801

Per facilitare il confronto con il messaggio 2008, i numeri delle tabelle e delle illustrazioni corrispondono a quelli del messaggio del Consiglio federale del giugno 2008.

Le tabelle e le illustrazioni che non figuravano nel messaggio 2008 vengono indicate come «tabelle complementari» o «illustrazioni complementari».

4735

Messaggio aggiuntivo 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Con il messaggio del 25 giugno 20081 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (messaggio 2008) abbiamo sottoposto al Parlamento due disegni di legge equivalenti concernenti la revisione totale dell'IVA. Il primo disegno (parte A) poneva l'accento sullo sgravio amministrativo e fiscale delle imprese contribuenti, da effettuarsi attraverso l'adozione di numerose modifiche tecniche; il secondo disegno (parte B) prevedeva invece una serie di misure supplementari intese a semplificare l'IVA in maniera sostanziale e duratura e a influenzare in modo positivo l'economia, la crescita economica e la prosperità della Svizzera.

Sulla base della decisione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) incaricata dell'esame preliminare, l'elaborazione del progetto è stata suddivisa in due parti. Le deliberazioni delle due Camere dovevano anzitutto riguardare la parte A del progetto e in seguito la parte B. Nel corso delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati il progetto del Consiglio federale ha subito modifiche, talvolta anche importanti. Il 12 giugno 2009 la legge riveduta è stata adottata nelle votazioni finali da entrambe le Camere.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009. La legge ha potuto quindi entrare in vigore il 1° gennaio 2010, così come deciso dal Parlamento.

La suddivisione del progetto ha fondamentalmente modificato la situazione iniziale per la parte B, nel senso che essa non si configura ormai più come una revisione totale della legge, ma solo parziale. Si tratta di sottoporre ad esame quei settori che in occasione delle deliberazioni della parte A erano stati esclusi dalla discussione in modo conseguente, in particolare le questioni riguardanti le aliquote d'imposta e le esclusioni dall'imposta.

Considerato il cambiamento della situazione iniziale, nell'ottobre del 2009 il nostro Collegio ha raccomandato alla CET-N di sospendere le deliberazioni della parte B e ha annunciato l'intento di sottoporre al Parlamento un messaggio aggiuntivo. Questo messaggio, oltre a considerare la nuova situazione iniziale, dovrà presentare le nuove conoscenze acquisite nel frattempo e cifre più aggiornate. Il nostro Collegio ha inoltre promesso di esaminare varianti di riforma diverse da quelle presentate nella parte B del messaggio 2008.

1.2

Problematica

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo prelevata in maniera indiretta secondo il sistema onnifase al netto, con deduzione dell'imposta precedente.

Questo concetto, che si orienta in ampia misura al modello europeo, cela complicazioni immanenti al sistema. Nel messaggio 2008 il nostro Collegio menzionava i seguenti problemi centrali: complessità della legge, attuazione lacunosa dell'obiet1

FF 2008 6033

4736

tivo di tassazione, dispendio amministrativo elevato per i contribuenti, incertezza del diritto e ripartizione ineguale dei rischi.2 Questi problemi si sono ridotti, talvolta anche in misura considerevole, con l'entrata in vigore della revisione totale della LIVA. La revisione non ha per contro modificato più di tanto la complessità della materia, derivante dai numerosi problemi di delimitazione e dall'attuazione lacunosa dell'obiettivo di tassazione, dato che questi problemi sono perlopiù da ricondurre alle differenti aliquote e alle esclusioni dall'imposta. La problematica è illustrata in modo dettagliato nel messaggio 2008 alle pagine 6185 e seguenti. Questi difetti di fondo comportano tutta una serie di altri problemi.

1.

Aggravio fiscale differente: le esclusioni riducono la base di calcolo dell'imposta determinando un maggiore aggravio per le imprese contribuenti nonché per i beni e i servizi che non beneficiano dell'esclusione. L'aliquota unica è così di circa 0,6 punti percentuali più elevata del tasso che dovrebbe essere applicato qualora fossero colpite dall'imposta anche le prestazioni escluse dall'imposta (cfr. tabella 9, n. 3.2). L'aggravio fiscale differente dei beni e dei servizi falsa le decisioni di acquisto degli acquirenti. Tale effetto è inoltre amplificato dall'onere amministrativo derivante dall'obbligo fiscale.

2.

Distorsione delle decisioni di produzione: l'esclusione dall'imposta di beni utilizzati come beni a monte o beni di investimento nel processo di produzione crea distorsioni nelle decisioni di produzione dell'impresa.

L'esclusione dall'imposta impedisce all'azienda la deduzione dell'imposta precedente pagata su questi input di produzione, cosicché l'azienda è incentivata a sostituire i beni esclusi dall'imposta con altri beni.

3.

Stimolo alla produzione in proprio (integrazione verticale): a causa del cosiddetto effetto a cascata, l'esclusione dall'imposta incita a evitare la tassa occulta mediante l'integrazione verticale. Ciò significa che il venditore di un bene escluso dall'imposta è stimolato a produrre egli stesso i beni invece di acquistarli da terzi sul mercato versando imposte non deducibili. Per numerosi beni esclusi dall'imposta i ricavi di scala o i vantaggi di specializzazione nella produzione sono talmente considerevoli che l'integrazione verticale difficilmente costituisce un'opzione. Sono quindi in particolare i beni prodotti mediante un'attività comparativamente non qualificata e con ricavi di scala ridotti che si prestano alla produzione in proprio. Per le banche ­ che offrono prestazioni finanziarie escluse dall'imposta ­ può quindi essere interessante, economicamente parlando, effettuare ad esempio le prestazioni di servizi di sicurezza in proprio piuttosto che acquistarle da contribuenti esterni e non aver diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Lo stesso vale ad esempio per le lavanderie degli ospedali. Oggi la biancheria dell'ospedale lavata da terzi è gravata da un'imposta precedente non deducibile. Se invece l'ospedale lava la propria biancheria da sé, l'aggravio dell'imposta precedente scompare o è nettamente più basso.

Anche i consumatori finali sono incoraggiati ad evitare l'imposta sul consumo finale producendo in proprio, ossia sostituendo la produzione di mercato con quella in proprio, ad esempio dipingendo i propri locali per evitare l'IVA sui valori di pittura o cucinando in proprio per evitare l'IVA sulle pre-

2

Messaggio 2008, n. 1.2, pag. 6057 seg.

4737

stazioni di ristorazione. Quanto più elevata è l'aliquota applicabile, tanto maggiori sono gli stimoli a evitare il pagamento dell'IVA.

4.

Exemption creep: la caratteristica principale delle esclusioni dall'imposta è la loro correlazione. Ne consegue un processo denominato «exemption creep» (necessità di conseguire esenzioni). Ogni esclusione origina una pressione diretta in vista di ulteriori esclusioni a monte e a valle della catena di valore aggiunto.

­ L'introduzione di un'esclusione per ridurre l'onere fiscale su un determinato bene sollecita l'esclusione dei beni utilizzati per la produzione del bene stesso. I fornitori dei beni a monte della catena di valore aggiunto argomenteranno dicendo che l'onere fiscale sul bene da sgravare può essere ridotto efficacemente solo diminuendo (o eliminando) la tassa occulta sul bene.

­ L'introduzione di un'esclusione all'interno della catena di valore aggiunto sollecita l'ulteriore esclusione degli utilizzatori successivi del bene escluso. Questo fatto è manifesto quando un'impresa della terza fase di creazione di valore aggiunto acquista una prestazione a monte da un'impresa della seconda fase di valore aggiunto. Se la prestazione della seconda fase di creazione di valore aggiunto è imponibile mentre quella della terza fase è esclusa, il vantaggio dell'impresa della terza fase di valore aggiunto consiste nel fatto che la creazione di valore aggiunto nella sua fase non è gravata dall'imposta. Per contro, un'esclusione alla seconda fase di creazione di valore aggiunto provoca all'impresa della terza fase di valore aggiunto un vantaggio corrispondente alla non imposizione del valore aggiunto della seconda e terza fase.

5.

Tassa occulta: le prestazioni escluse dal campo dell'imposta non sono esenti dall'onere fiscale. Chi fornisce prestazioni escluse dall'imposta non può dedurre l'imposta che gli è stata trasferita. Questa imposta è integrata nei costi di produzione in quanto fattore generale di costo e viene trasferita al cliente, nascosta nel prezzo di vendita. La tassa occulta varia a seconda dei settori, come illustrato nel numero 3.7. Complessivamente, sono trasferiti apertamente solo due terzi degli introiti globali dell'imposta sul valore aggiunto. La tassa occulta costituisce circa un terzo, ossia circa 6,5 miliardi di franchi l'anno.

Il problema della tassa occulta risiede, da un lato, nel fatto che un'imposta nascosta viene caricata sui consumatori. D'altro lato, l'onere fiscale può essere cumulato se la tassa occulta non risulta all'ultimo stadio di produzione, ciò che contravviene pure alla sistematica dell'IVA.

6.

4738

Distorsione della concorrenza: aliquote differenziate comportano oneri fiscali differenti. Ciò è particolarmente problematico nei casi in cui prodotti imposti in modo diverso possono sostituirsi gli uni agli altri, ponendosi in tal modo in reciproca concorrenza diretta. La disparità di trattamento è particolarmente evidente, per esempio, nel caso dell'imposizione privilegiata della stampa scritta rispetto ai media elettronici o dell'imposizione privilegiata delle cosiddette prestazioni take-away rispetto alle prestazioni della ristorazione.

7.

Considerazioni di politica sociale e ridistributiva obsolete: le aliquote d'imposta differenziate ­ così come la maggior parte delle disposizioni di esclusione - si fondano su considerazioni di politica sociale e ridistributiva e su considerazioni legate alla loro origine. Nel corso degli anni il contesto su cui poggiavano queste considerazioni si è modificato in modo considerevole.

Lo si nota in particolare nel settore delle derrate alimentari. Il privilegio fiscale di cui beneficiano le derrate alimentari è iniziato nel 1941 con l'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari (ICA) per alcuni prodotti alimentari di base; una decisione che il Consiglio federale aveva motivato come segue: «Attraverso l'esenzione dall'imposta per alcuni generi di merci che risultano particolarmente importanti nell'economia domestica dei ceti meno abbienti (cereali, farina di cereali e semola, patate, pane, latte fresco, gas ed elettricità) si è cercato di ottenere una certa degressione delle ripercussioni delle imposte.»3 Fino al 1951 il paniere delle derrate alimentari esonerate dall'imposta si è esteso fino a includere generi voluttuari come il caffè, il tè e il cacao. L'ultima estensione risale al 1959, con l'esenzione dall'imposta per le bevande analcoliche. Con quest'ultima estensione il paniere delle derrate alimentari esonerate dall'imposta corrispondeva a quello delle derrate alimentari che oggi, nel quadro dell'IVA, sono sottoposte all'aliquota ridotta conformemente all'articolo 25 capoverso 2 LIVA.

Contemporaneamente a questa evoluzione, le spese per l'alimentazione hanno fatto segnare una costante diminuzione rispetto alle spese globali delle economie domestiche, tanto da costituire ormai una percentuale assai bassa.

Illustrazione complementare 1 Evoluzione delle spese delle economie domestiche

in % delle spese dell'economia domestica

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1940

1947

Prodotti alimentari

1957

1968

Indumenti

1977

Abitazione ed energia

1988

1998

2007

Trasporto e comunicazioni

Fonte: illustrazione dell'AFC sulla base delle cifre dell'UST

3

Quinto rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente le misure adottate il 4 novembre 1941 in virtù di poteri straordinari, FF 1941 I 896 (ted.).

4739

L'efficacia dell'alleggerimento fiscale per le derrate alimentari dipende essenzialmente dall'ammontare delle relative spese effettuate dalle economie domestiche. In fin dei conti, una compensazione sociale fra i tipi di economie domestiche si realizza solo se esse si differenziano chiaramente per quel che riguarda le spese per le derrate alimentari; in caso contrario, l'alleggerimento fiscale porta soltanto a una sorta di gioco a somma zero, in cui tutti i partecipanti ottengono la stessa quantità di alleggerimenti fiscali che devono mobilizzare in altri settori per imposte più elevate. Calcoli comparativi per la Svizzera effettuati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)4 mostrano che in realtà l'aliquota ridotta sulle derrate alimentari e le bevande analcoliche in proporzione tocca maggiormente le persone con un reddito modesto che non quelle con un reddito più elevato. In cifre assolute, tuttavia, si ritiene che per ogni franco di alleggerimento dell'onere fiscale gravante sulle persone con i redditi più bassi all'acquisto di derrate alimentari o di bevande analcoliche, l'onere fiscale delle classi con redditi più alti diminuisce di due franchi. In altre parole, le economie domestiche ricche beneficiano in misura doppia rispetto a quelle più povere dell'aliquota ridotta applicata alle derrate alimentari e alle bevande analcoliche.

Illustrazione 7 Onere dell'IVA sui generi alimentari e sulle bevande analcoliche per le economie domestiche in franchi al mese 70

in franchi al mese

60 50 40 30 20 10 T utte le economie domestiche

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

Classi di reddito Aliquota ridotta del 2,4 %

8.

4

Aliquota normale del 7,6 %

Sovvenzionamento occulto: da un punto di vista economico, l'aliquota ridotta e le esclusioni dall'imposta equivalgono a un sovvenzionamento del ramo economico in questione. Se le entrate fiscali diminuiscono a causa di un'esclusione o dell'applicazione di un'aliquota ridotta, è necessario aumentare l'onere fiscale in altri settori, in modo da conseguire il gettito fiscale desiderato. Tutte le prestazioni imponibili oggi all'aliquota normale come l'abbigliamento, la mobilia, i prodotti per la cura del corpo o il carburante verranno imposti per ulteriori 0,9 punti percentuali, in modo da privilegiare

I calcoli si basano su una ricapitolazione delle indagini sul budget delle economie domestiche (IBED) condotte dall'Ufficio federale di statistica per gli anni 2006 e 2007.

4740

fiscalmente in particolare le derrate alimentari, le piante, i concimi, i medicinali o i libri.

L'esperienza dimostra che, per quel che riguarda la scelta delle prestazioni da privilegiare fiscalmente, i rapporti di forza della politica assumono spesso un peso più importante degli argomenti legati all'efficienza ai sensi della teoria fiscale ottimale, al punto che l'efficienza del sistema fiscale potrebbe risultare piuttosto peggiorata anziché migliorata dall'indebolimento della base fiscale. I privilegi accordati a singoli prodotti o a singoli settori non dovrebbero pertanto derivare da incentivi fiscali che generano distorsioni.

9.

Elevati costi relativi alla riscossione e al pagamento: l'IVA con aliquote differenziate, ma anche le esclusioni dall'imposta, sono difficili da riscuotere, perché esse implicano problemi di classificazione e possono favorire l'elusione fiscale. Le autorità fiscali devono identificare e verificare le cifre d'affari realizzate sui vari prodotti come pure interpretare le norme di applicazione delle aliquote di imposta e delle esclusioni. I loro costi relativi alla riscossione sono ulteriormente incrementati dagli oneri di correzione quando il contribuente applica un'aliquota o un'esclusione errata. Il numero di reclami è in crescita e vincola le risorse perché anche in caso di un'attenta legislazione permangono problemi di delimitazione e di certezza del diritto.

Per quanto riguarda il personale, i costi supplementari legati alle aliquote differenti e alle esclusioni dall'imposta ammontano per la Divisione principale IVA dell'AFC al 15 per cento circa.5 Le aliquote differenziate di imposta aumentano l'onere di allibramento dei contribuenti ed accrescono in tal modo le spese relative al pagamento dell'imposta. Questo problema colpisce in maniera eccessiva le imprese più piccole. Le ripercussioni esatte sui costi amministrativi dei contribuenti sono illustrate nel messaggio 2008 alle pagine 6219 e seguenti.

1.3

La nuova normativa proposta

1.3.1

Requisiti per sviluppare un'IVA ideale

Un'IVA strutturata idealmente adempie cinque criteri.6 Essa:

5 6

a.

è concepita come imposta onnifase al netto;

b.

è un'imposta sul consumo, vale a dire che l'imposta gravante sui capitali può essere dedotta immediatamente e integralmente a titolo di imposta precedente;

c.

è riscossa secondo il principio del Paese di destinazione;

d.

non ammette eccezioni;

e.

applica un'aliquota unica.

Messaggio 2008, pag. 6237.

Il rapporto «10 anni di IVA» illustra esaurientemente alle pagine 44 e seguenti la natura di un'imposta ideale sul valore aggiunto e i punti sui quali l'IVA svizzera se ne discosta; http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00892/index.html?lang=it

4741

Un'imposta sul valore aggiunto che soddisfa questi criteri grava esclusivamente il consumo finale interno non aziendale. Per diversi motivi non è possibile attuare pienamente una simile ideale imposta sul valore aggiunto.7 In diversi punti l'IVA svizzera non corrispondeva a questo ideale. La revisione totale dovrebbe permettere di avvicinarla per quanto possibile a tale ideale. Si è già proceduto in tal senso per i criteri a­c nella parte A della riforma sull'IVA. I criteri d ed e hanno costituito e costituiscono l'oggetto rispettivamente della parte B del messaggio 2008 e del presente messaggio aggiuntivo.

1.3.2

Obiettivi della riforma

L'obiettivo di fondo dell'intera riforma dell'IVA è un'imposta strutturata per quanto possibile in modo ottimale secondo i criteri di cui al numero 1.3.1.

Con la parte B della riforma e il presente messaggio aggiuntivo il Consiglio federale persegue due obiettivi principali: 1.

promuovere l'economia e la crescita eliminando gli ostacoli distorsivi e le complicazioni dell'IVA;

2.

semplificare in maniera durevole l'imposta eliminando le delimitazioni e introducendo in tal modo semplificazioni amministrative per i contribuenti.

1.3.3

Possibilità di soluzione esaminate

Le possibili semplificazioni riguardanti le aliquote d'imposta e le eccezioni ruotano intorno a due poli: da una parte, l'aliquota unica e nessuna eccezione ­ che è considerata la variante auspicabile ma tecnicamente non realizzabile ­ e, dall'altra, la situazione attuale con tre aliquote d'imposta e 29 eccezioni.

Mantenere lo status quo non costituisce un'alternativa per il Consiglio federale. Due mozioni trasmesse dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) che chiedono un'unificazione delle aliquote IVA e la soppressione delle operazioni escluse dall'imposta (05.3466) o una limitazione generale a cinque anni degli esoneri dall'imposta (05.3465) obbligano il Consiglio federale a presentare proposte legislative corrispondenti.

Nella lettera dell'ottobre 2009 alla CET-S il Governo aveva annunciato che avrebbe esaminato altre varianti oltre al modello proposto dell'aliquota unica. Nell'esaminare le varianti l'accento è stato posto su modelli che pur generando un effetto di semplificazione, poiché attenuano uno o più problemi menzionati nel numero 1.2, non determinano nel complesso un cambiamento abbastanza radicale del sistema esistente e quindi non hanno ripercussioni sufficientemente ampie. Tutte le varianti prese in esame dovevano soddisfare il criterio della neutralità sotto il profilo del gettito, ossia le aliquote d'imposta dovevano essere fissate in modo che il gettito fiscale rimanesse invariato.

Modulando i modelli in funzione delle diverse aliquote d'imposta e di una o più eccezioni si ottiene un numero praticamente illimitato di possibili varianti. Per 7

Cfr. in merito le spiegazioni nel messaggio 2008, n. 1.1.4, pag. 6052 seg.

4742

quanto riguarda le eccezioni, in particolare la soppressione dell'esclusione a favore del settore della sanità influisce in misura sostanziale sull'ammontare dell'aliquota d'imposta come mostra la tabella 9 nel numero 3.2.

Partendo da questa situazione iniziale, si sono analizzate in dettaglio due ulteriori varianti oltre al modello proposto nel messaggio 2008. Esse incentrano la riforma sull'unificazione delle aliquote e sulla riduzione delle eccezioni.

Illustrazione complementare 2 Panoramica delle possibilità di riforma dell'IVA Status quo: rinunciare ad ulteriori riforme Parte A status quo 3 aliquote ed esclusioni

Aliquota speciale

Aliquota normale

Aliquota ridotta

Esclusioni abrogabili

*

Alternativa allo status quo: procedere ad ulteriori riforme dell'IVA Variante 1: parte B conformemente al messaggio 2008 Variante 2: aliquota unica con esclusioni Variante 3: modello a due aliquote senza esclusioni

*

Aliquota unica 6,2 % / 6,5 %

Aliquota unica 6,7 % / 7,1 %

Aliquota normale 7,6 % / 8,0 %

*

Esclusioni abrogabili

Aliquota ridotta 3,2 % / 3,4 %

*

*

Per ragioni legate al sistema, non è prevista l'abolizione delle eccezioni a favore del settore finanziario e di quello assicurativo, degli immobili ad uso abitativo e dei giochi d'azzardo nonché dell'agricoltura e delle collettività pubbliche. La motivazione dettagliata è fornita alla pagina 6191 e seguenti del messaggio 2008.

La variante 1 corrisponde alla parte B del messaggio 2008 con la differenza che l'aliquota d'imposta unica ammonta ora al 6,28 anziché al 6,1 per cento. Analogamente alla parte B del messaggio 2008 la variante 1 prevede l'abolizione di tutte le eccezioni che possono essere soppresse. Queste sono mantenute soltanto nei casi in cui il dispendio amministrativo non ha alcun rapporto con il ricavo o in cui non è tecnicamente possibile stabilire una corretta base di calcolo dell'imposta.

8

Compresi i 0,1 punti percentuali destinati al finanziamento del correttivo di politica sociale; dopo l'aumento delle aliquote d'imposta per il finanziamento aggiuntivo dell'AI, l'aliquota unica ammonta al 6,5 %.

Per la determinazione dell'aliquota unica secondo il principio della neutralità sotto il profilo del gettito confronta n. 3.2.

4743

Anche la variante 2 prevede di ridurre a una sola le attuali tre aliquote d'imposta e di mantenere per contro invariate tutte le eccezioni. L'aliquota unica neutrale sotto il profilo del gettito ascende in tal modo al 6,7 per cento o, a seguito dell'aumento per il finanziamento aggiuntivo dell'AI, al 7,1 per cento.

La variante 3 corrisponde al modello a due aliquote posto in consultazione: le eccezioni sono soppresse secondo la stessa modalità della variante 1, tuttavia la tassazione avviene in linea di principio sulla base di un'aliquota ridotta. L'aliquota normale del 7,6 per cento o dell'8 per cento viene mantenuta. A questa si aggiunge un'aliquota ridotta del 3,2 o del 3,4 per cento per le prestazioni ad esempio nei settori dell'alimentazione, della cultura, dello sport, della formazione, della ristorazione e alberghiero e della sanità.

I risultati dettagliati dell'esame relativo alle conseguenze e alle ripercussioni delle diverse varianti sono sottoposti dal Consiglio federale al Parlamento in un rapporto concernente il presente messaggio aggiuntivo.

1.3.4

Modifiche legislative proposte

Nella parte B del messaggio 2008 e nel presente messaggio aggiuntivo sono previste in concreto le seguenti modifiche materiali rispetto alla legge in vigore.

Modifiche

D-LIVA

Accanto al limite della cifra d'affari regolare di 100 000 franchi, aumento a 300 000 franchi del limite della cifra d'affari fino al quale è data esenzione dall'assoggettamento per le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro e gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica

Art. 10 cpv. 2 lett. c

Riduzione del catalogo delle esclusioni da 29 a 8 numeri

Art. 21 cpv. 2

Nuova e più completa formulazione della disposizione concernente le esclusioni per le casse di compensazione e altre assicurazioni sociali

Art. 21 cpv. 2 n. 1 lett. b

Aliquota d'imposta unica del 6,2 per cento

Art. 25 e 55

Adeguamento della deduzione dell'imposta precedente fittizia in caso di acquisto di prodotti naturali da produttori di tali prodotti

Art. 28

Finanziamento dell'AVS

Art. 106a

Correttivo di politica sociale finalizzato a compensare gli oneri supplementari delle economie domestiche in condizioni economiche modeste attraverso pagamenti mirati

Art. 106b

1.3.5

Ulteriori modifiche legislative chieste

Oltre a vari interventi parlamentari riguardanti le questioni delle aliquote d'imposta e delle eccezioni (cfr. n. 1.6), sono state escluse temporaneamente dai dibattiti sulla parte A della riforma dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti richieste, che presentano un nesso tematico con la parte B: 4744

­

rinuncia alla riduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi (cfr. n. 5);

­

no all'inclusione delle imposte sugli oli minerali, sul tabacco, sulla birra, sull'alcool e sugli autoveicoli come pure delle tasse sul CO2 nella base di calcolo dell'IVA, quando tali imposte e tasse sono indicate separatamente.

Le minori entrate che ne deriverebbero per la Confederazione si aggirerebbero sui 460 milioni di franchi all'anno. Queste imposte sul consumo, in quanto imposte gravanti le transazioni economiche con un certo effetto dirigistico, rappresentano una parte dei costi della relativa fase di creazione di valore aggiunto e quindi vanno incluse nella base di calcolo dell'IVA;

­

esenzione fiscale con diritto alla deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni concernenti il trasporto di persone nell'ambito dei trasporti pubblici. Questa richiesta determinerebbe perdite fiscali ricorrenti di 520 milioni di franchi all'anno (stato 2008).9 Un'esenzione propria delle prestazioni nel Paese è contraria al sistema. L'esenzione propria è finalizzata ad evitare la doppia imposizione delle operazioni transfrontaliere. Applicata alle prestazioni interne determina ­ diversamente dalle esclusioni dall'imposta ­ un consumo finale completamente sgravato sotto l'aspetto fiscale;

­

estensione dell'aliquota fiscale ridotta alle prestazioni della ristorazione e ai media elettronici. Con l'introduzione della prevista aliquota unica queste richieste divengono prive di oggetto.

1.3.6

Alternativa alla differenziazione delle aliquote e alle esclusioni dall'imposta

Per realizzare determinati obiettivi auspicabili di politica sociale e ridistributiva nell'ambito dell'IVA senza la differenziazione delle aliquote e delle esclusioni dall'imposta, il Consiglio federale propone una misura correttiva. A differenza di oggi, però, tale misura non è attuata all'interno del sistema dell'IVA, bensì all'esterno. Sono così sgravate le economie domestiche più deboli finanziariamente, senza complicare inutilmente il sistema dell'IVA. Il cosiddetto correttivo di politica sociale prevede di versare i circa 355 milioni di franchi (2012) generati da un incremento dell'aliquota di 0,1 punti percentuali in modo mirato al 40 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso. Queste ultime non sopporterebbero un onere superiore a quello attuale malgrado l'aliquota unica.10 Dopo aver valutato attentamente vantaggi e svantaggi, nella verifica del mese di ottobre del 200711 anche il Controllo federale delle finanze raccomanda, per ragioni di efficacia ed efficienza, di non compensare più gli effetti degli oneri dell'IVA politicamente indesiderati con le agevolazioni fiscali a favore dei generi alimentari. I maggiori oneri legati a un'aliquota unica per le economie domestiche con un reddito

9

10 11

Non si è tenuto conto del trasporto di persone effettuato da taxi, torpedoni, carrozze ecc.

L'esenzione fiscale dei taxi comporterebbe ad esempio minori entrate per ulteriori 20 milioni di franchi.

Cfr. n. 4 in merito al correttivo di politica sociale.

Controllo federale delle finanze: Tiefere Mehrwertsteuersätze als Steuervergünstigung, ottobre 2007; http://www.efk.admin.ch/pdf/5305_Bericht_in_Deutsch.pdf.

4745

basso possono essere compensati in modo più economico mediante riduzioni supplementari dei premi dell'assicurazione di base.

1.4

Motivazione e valutazione della soluzione proposta/ Risultati della procedura di consultazione

Come illustrato nel numero 1.3.3, il Consiglio federale ha esaminato diverse possibilità di riforma e le relative ripercussioni sulla semplificazione dell'IVA e sulla promozione della crescita. Nel complesso si può affermare che gli effetti positivi della variante 1 sulla semplificazione e sugli impulsi di crescita sono di gran lunga superori a quelli delle altre due varianti.

Illustrazione complementare 3 Valutazione delle varianti12 Variante 1

Variante 2

Variante 3

++ +++ +++ 0

+ ++ + --

++ -

--

-

0

+++

+

++

Sgravio amministrativo per l'economia Sgravio amministrativo per l'Amministrazione Effetti di crescita Onere a breve termine per le economie domestiche a basso reddito Onere a breve termine per le economie domestiche a elevato reddito Evoluzione a lungo termine del reddito delle economie domestiche private Finanziamento dello sgravio fiscale successivo Ripercussioni per la Confederazione (senza lo sgravio fiscale successivo ) Ripercussioni per i Cantoni Ripercussioni per i Comuni

--++

0 +

---

0 +++

++ ++

0

Conclusione

++

+

0

Legenda: +++ ripercussioni molto positive,

--- ripercussioni molto negative

Il Consiglio federale è del parere che un'ulteriore riforma dell'IVA si giustifichi solo se si possono ottenere miglioramenti sostanziali della situazione attuale. Poiché questo è possibile unicamente con la variante 1, esso conferma tale variante anche nel messaggio aggiuntivo e rinuncia a sottoporre alle Camere un'altra proposta.

La variante 1 corrisponde alla parte B del messaggio 2008 con la differenza che l'aliquota unica ammonta ora al 6,2 anziché al 6,1 per cento. È pertanto inutile porre nuovamente in consultazione il messaggio aggiuntivo. I risultati della procedura di consultazione relativa alla semplificazione della legge sull'IVA sono stati spiegati in 12

I dati dettagliati di questa valutazione si trovano nel rapporto relativo al messaggio aggiuntivo.

4746

dettaglio nel pertinente rapporto del dicembre del 2007.13 Un compendio dei risultati si trova nel messaggio 2008 a pagina 6202 e seguenti.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.5.1

Paesi dell'OCSE14

Anche se la maggiore parte dei Paesi dell'OCSE ha adottato l'IVA, esistono notevoli differenze quanto alle modalità di attuazione nei diversi Stati. Non si possono fare affermazioni unitarie neppure per quanto riguarda le aliquote d'imposta e le eccezioni.

Tabella 3 Imposizione del consumo in Paesi scelti dell'OCSE Paesi scelti dell'OCSE

Aliquota normale

USA

Nessuna IVA16

Canada17

5%

Norvegia

Aliquota ridotta

Aliquota zero15

­



25 %

8 % / 14 %



Australia

10 %

­



Giappone

5%

­

No

Cile

19 %

­

No

Messico

16 %

11 %



Corea del Sud

10 %

­

No

2,4 % / 3,6 %



Svizzera

7,6 %

Fonte: Overview of General Turnover Taxes and Tax Rates, IBFD, International VAT Monitor, marzo/aprile 2010.

La tabella mostra che alcuni Paesi importanti dell'OCSE come l'Australia, il Giappone o la Corea del Sud applicano un'aliquota unitaria nell'ambito dell'IVA.

13 14

15

16 17

http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01201/index.html?lang=it.

Gli Stati membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Il Cile ha firmato, ma non ancora ratificato, l'accordo di adesione.

L'aliquota zero significa che talune prestazioni nel Paese non sono tassate, tuttavia viene concessa la deduzione totale dell'imposta precedente (esenzione propria). Qui in genere non figurano neppure le esportazioni propriamente esentate.

Alcuni Stati membri riscuotono le cosiddette «sale taxe» (imposte sulla vendita), secondo aliquote diverse.

Alcune province del Canada applicano un'imposta provinciale compresa tra il 7 % e il 10,5 % a determinate forniture e prestazioni di servizi, che va versata in aggiunta all'imposta statale sulla cifra d'affari del 5 %.

4747

Gli Stati membri dell'OCSE hanno riconosciuto che un sistema d'IVA uniforme, chiaramente strutturato e armonizzato è molto importante per il buon funzionamento dell'economia e del commercio internazionale. Per questo motivo, l'OCSE sviluppa le cosiddette «International VAT/GST Guidelines», destinate a fornire in futuro, in modo analogo a un modello di convenzione, un valido sostegno ai Paesi interessati alla strutturazione della loro IVA. L'OCSE considera inoltre i seguenti fattori indispensabili per un'IVA efficiente e a basso costo sia per i contribuenti sia per le autorità fiscali:18 ­

un'ampia base di calcolo per l'aliquota normale;

­

un numero possibilmente basso di eccezioni all'imposta e di aliquote ridotte;

­

un limite minimo di cifra d'affari che consenta di liberare le piccole aziende dall'obbligo fiscale e di concentrarsi su quelle fiscalmente più importanti.

Nel settembre 2009 l'OCSE e la Svizzera hanno tenuto una conferenza congiunta a Lucerna sul futuro dell'IVA. Nella dichiarazione finale, preceduta da due giorni di discussioni, i partecipanti, segnatamente i direttori delle amministrazioni nazionali delle finanze e del fisco, hanno definito i seguenti obiettivi:19 ­

i Paesi devono modernizzare il proprio sistema dell'IVA per stare al passo con lo sviluppo economico e tecnologico;

­

i Paesi sono incoraggiati a proseguire la via intrapresa per la semplificazione dell'IVA senza trascurare nel contempo la lotta agli abusi in materia di IVA.

In particolare bisogna fornire alle imprese contribuenti chiarezza e certezza relativamente alle modalità di riscossione, che sono improntate ai criteri della correttezza e della semplicità;

­

i lavori dell'OCSE riguardanti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni transfrontaliere e lo stretto rapporto di collaborazione instauratosi con l'economia in questo ambito rivestono grande importanza.

Occorre evitare i rischi di doppia imposizione e la non imposizione;

­

l'OCSE deve compiere ulteriori sforzi per lottare in modo efficace contro gli abusi in materia di IVA.

1.5.2

Unione Europea

Nell'Unione Europea (UE) la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 200620 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto («Direttiva IVA») riunisce la legislazione comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto valida imperativamente per tutti i Paesi membri. Essa è in vigore dal 1° gennaio 2007.

In certi ambiti, ad esempio per quanto riguarda la questione del luogo di imposizione delle forniture e delle prestazioni, la compatibilità con il diritto europeo è estremamente importante per evitare le doppie imposizioni e la non imposizione, mentre acquista un ruolo secondario per le aliquote di imposta e le eccezioni. Nella stessa UE vi sono enormi differenze tra gli Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle aliquote d'imposta differenziate e delle eccezioni.

18 19 20

Consumption Tax Trends, OCSE 2008, pag. 40.

http://www.oecd.org/dataoecd/19/12/43669264.pdf.

GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

4748

1.5.2.1

Aliquote d'imposta

Nel titolo VIII, la Direttiva IVA prescrive agli Stati membri un'aliquota normale almeno del 15 per cento (art. 97 cpv. 1 della Direttiva IVA). L'applicazione di un massimo di due aliquote ridotte è ammessa, ma non obbligatoria (art. 98 della Direttiva IVA). Secondo l'articolo 99 della Direttiva IVA queste ultime devono ammontare almeno al 5 per cento, tuttavia numerose disposizioni transitorie permettono a singoli Stati membri anche l'applicazione di aliquote inferiori o addirittura un'esenzione con deduzione dell'imposta precedente (art. 110­130 della Direttiva IVA).21 Le aliquote ridotte possono essere applicate soltanto alle prestazioni menzionate esplicitamente nell'allegato III della Direttiva IVA. Si tratta prevalentemente di prestazioni sottoposte all'aliquota ridotta anche ai sensi del diritto svizzero in vigore.

Con la modifica del 5 maggio 200922 della Direttiva IVA, l'UE ha cercato di uniformare il catalogo delle prestazioni di cui all'allegato III e nel contempo lo ha esteso. Gli Stati membri che lo desiderano possono ora applicare, senza limiti di tempo, aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto in particolare nei seguenti settori: alcuni servizi ad alta intensità di lavoro forniti localmente (piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa, pulitura di vetri e pulizie presso privati, servizi di assistenza domestica [ad es. aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili], parrucchieri, riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso), servizi di ristorazione e catering e fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto. Gli Stati membri possono assoggettare all'aliquota ridotta in particolare anche i trasporti pubblici, la costruzione di alloggi sociali, le prestazioni delle imprese di pompe funebri e le prestazioni di smaltimento.23 La Danimarca è finora il solo Stato membro dell'UE che applica ­ peraltro già dall'introduzione dell'IVA nel 1967 ­ un'aliquota d'imposta unica del 25 per cento.

Negli altri Stati membri si applicano almeno due aliquote analogamente al diritto svizzero in vigore, ma il campo d'applicazione delle aliquote ridotte è in parte nettamente limitato rispetto alla
Svizzera. L'aliquota unica proposta non è quindi una novità svizzera ed è compatibile con il diritto europeo. La sola differenza consiste nell'ammontare di tale aliquota che con il 6,2 per cento è talmente bassa da non essere comparabile con quelle in vigore negli Stati dell'UE e sarebbe inconciliabile con le prescrizioni della Direttiva IVA.

1.5.2.2

Esclusioni dall'imposta

Nel titolo IX della Direttiva IVA sono disciplinate le esenzioni dall'imposta. Secondo gli articoli 132 e 133 le attività di interesse pubblico devono essere esentate imperativamente dall'imposta. Si tratta sostanzialmente di prestazioni che nel diritto svizzero sono escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 numeri 1­17 21 22 23

Cfr. la panoramica delle aliquote d'imposta applicabili negli Stati membri dell'UE nell'allegato 1.

Direttiva 2009/47/CE del 5.5.2009, GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18.

Cfr. la panoramica dell'imposizione di prestazioni selezionate nell'UE nell'allegato 2.

4749

LIVA, mentre nell'UE ­ in particolare nei settori della protezione dell'infanzia e della gioventù, dell'educazione, della formazione e della cultura ­ le eccezioni sono limitate spesso ai fornitori di prestazioni di diritto pubblico. Secondo l'articolo 135 della Direttiva IVA vanno inoltre esentate imperativamente le prestazioni bancarie e assicurative, la cessione di francobolli, i giochi d'azzardo e la cessione di fabbricati usati e fondi non edificati né edificabili nonché la locazione e l'affitto di beni immobili. Per la maggior parte di queste prestazioni gli Stati membri possono prevedere l'imposizione volontaria (art. 137 della Direttiva IVA).

Le esenzioni prescritte dalla Direttiva IVA corrispondono sostanzialmente alle esclusioni dall'imposta di cui all'articolo 21 LIVA. Con l'abolizione di queste esenzioni ci si scosta consapevolmente dal diritto europeo, dato che tali esenzioni sono prescritte in parte in modo vincolante dalla Direttiva IVA. Ciò è tuttavia irrilevante. A prescindere dal fatto che la Direttiva IVA non si applica alla Svizzera non essendo uno Stato membro dell'UE, questa situazione non genera conflitti fiscali con gli Stati membri dell'UE nell'ambito del commercio transfrontaliero dal momento che gli effetti delle esclusioni dall'imposta si limitano alla Svizzera.

L'aliquota d'imposta è molto bassa nel confronto europeo, per cui si possono praticamente escludere svantaggi concorrenziali. La tassa occulta che negli Stati dell'UE grava le prestazioni esentate dall'imposta dovrebbe corrispondere in media all'onere fiscale svizzero del 6,2 per cento.

1.6

Interventi parlamentari

La mozione CET-S (05.3465)24 chiede una limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA. Con l'introduzione dell'aliquota unica è abolita la maggior parte delle esclusioni. Vengono mantenute soltanto le prestazioni escluse che per motivi tecnici non possono essere rilevate nel sistema dell'IVA o quelle la cui abolizione crea una sproporzione tra costi e ricavi. Il Consiglio federale considera la mozione adempiuta con la prevista abolizione di parte delle esclusioni.

La mozione CET-S (05.3466)25 chiede una riforma dell'IVA che unifichi le aliquote d'imposta e sopprima le operazioni escluse da tale imposta, estenda il campo di applicazione del metodo dell'aliquota saldo e semplifichi l'amministrazione dell'IVA. Con le misure del presente messaggio aggiuntivo il Consiglio federale considera adempiuta la mozione.

Il postulato Berger (02.3663)26 chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2,4 per cento anche alle informazioni elettroniche nell'ambito della scienza, della ricerca e della formazione. Si tratta del diritto di prendere visione di programmi, banche dati e simili, una prestazione di servizi a cui oggi si applica in generale l'aliquota normale.

Nel quadro dell'elaborazione del messaggio del 2007 concernente il nuovo ordinamento finanziario il Consiglio federale si è già espresso contro l'introduzione di un'aliquota ridotta supplementare per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro.27 Esso si rifiuta quindi di introdurre l'aliquota ridotta per altre prestazioni.

24 25 26 27

05.3465 Mo. CET-S: Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA.

05.3466 Mo. CET-S: Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote.

02.3663 Po. Berger: IVA: Aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica.

FF 2003 1561 pagg. 1377­1379.

4750

Ciò causerebbe solo nuovi delicati problemi di delimitazione e complicherebbe il sistema dell'imposta sul valore aggiunto invece di semplificarlo. Con l'introduzione dell'aliquota unica si stabilisce però una parità di trattamento fiscale tra le informazioni elettroniche e gli stampati; il postulato è dunque adempiuto.

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Commento all'articolo 130 della Costituzione federale

L'introduzione dell'aliquota unica richiede una modifica dell'articolo 130 della Costituzione federale (Cost.)28. Una condizione importante dell'intera revisione della LIVA è il fatto di non incidere sul bilancio. La riforma non deve tradursi in maggiori o minori entrate dell'IVA per la Confederazione. Raggruppando le tre aliquote attuali in una sola, per garantire alla Confederazione lo stesso gettito fiscale di oggi l'aliquota unitaria deve essere fissata al 5,2 per cento (cpv. 1). In termini puramente matematici, l'aliquota dovrebbe essere del 5,206 per cento. Le aliquote con decimali sono tuttavia inusuali nel contesto europeo. Aliquote con tre cifre dopo la virgola sono addirittura improponibili. Per questo motivo, nella Costituzione l'aliquota è arrotondata a una cifra dopo la virgola (5,2 %). Nell'ambito del calcolo delle quote dei proventi nel preventivo e nel conto di Stato è tuttavia applicata un'aliquota complessiva di 5,206 punti percentuali, allo scopo di garantire esattamente lo stesso gettito fiscale di oggi.

Siccome il consumo proprio non è più considerato una fattispecie fiscale, bensì solo un meccanismo di rettifica della deduzione dell'imposta precedente, la sua imposizione non è più menzionata nella Costituzione (cpv. 1).

Con l'introduzione dell'aliquota unica viene meno la base costituzionale dell'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (attuale cpv. 2).

Nel capoverso 2 è previsto l'aumento dell'aliquota a favore dell'AVS/AI. Per generare lo stesso gettito fiscale di oggi (neutralità sotto il profilo del bilancio) è però sufficiente un incremento dell'aliquota unica di 0,8 punti percentuali. In termini puramente matematici, l'aumento dovrebbe essere di 0,801 punti percentuali. Siccome però nella Costituzione federale non è proponibile un'aliquota con tre cifre dopo la virgola, l'aliquota è arrotondata a 0,8 punti percentuali. Nel calcolo delle quote dei proventi si tiene tuttavia conto di 0,801 punti percentuali, allo scopo di garantire esattamente lo stesso gettito fiscale di oggi.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 4 dell'articolo 130 Cost. Per garantire l'uso della stessa terminologia del capoverso 4, il termine di «classi di reddito inferiori» è sostituito con «persone in condizioni economiche modeste». Il contenuto resta tuttavia
invariato.

Nel nuovo capoverso 4 è disciplinato l'incremento dell'aliquota per finanziare lo sgravio delle persone in condizioni economiche modeste dalle conseguenze dell'abolizione di diverse esclusioni e dell'introduzione dell'aliquota unica.

L'aliquota unica è maggiorata esattamente di 0,1 punti percentuali a tempo indeterminato. I dettagli sono disciplinati nella LIVA.

28

RS 101

4751

L'aumento temporaneo dell'aliquota dell'IVA di 0,1 punti percentuali per finanziare i grandi progetti ferroviari (FTP) resta in vigore (art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e Cost.). In termini puramente matematici, l'aumento in sé dovrebbe essere di soli 0,094 punti percentuali. Siccome però nella Costituzione federale non è proponibile un'aliquota con tre cifre dopo la virgola, l'aliquota è arrotondata a 0,1 punti percentuali. Nel calcolo delle quote dei proventi si tiene tuttavia conto di 0,094 punti percentuali, allo scopo di garantire esattamente lo stesso gettito fiscale di oggi.

2.2 Art. 10

Commento alle disposizioni di legge Principio

Capoverso 2 lettera c: il limite superiore della cifra d'affari di 300 000 franchi mira a evitare che l'abolizione di alcune esclusioni dall'imposta porti a un incremento del numero delle associazioni sportive e culturali gestite a titolo onorifico e delle istituzioni di utilità pubblica assoggettate all'imposta; tale numero deve infatti rimanere identico a quello del diritto vigente.

Art. 21

Prestazioni escluse dall'imposta

L'articolo 21 stabilisce le prestazioni escluse dall'imposta. Si tratta di prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'IVA, ma sono state escluse dall'assoggettamento. Nel diritto in vigore, la stragrande maggioranza di queste esclusioni dall'imposta è dettata da motivi di politica sociale, sanitaria o formativa. Alcune esclusioni sono tuttavia motivate dal sistema stesso dell'IVA, ad esempio perché l'entità della cifra d'affari indispensabile per il calcolo dell'imposta non può essere determinata con un onere sostenibile e metodi affidabili. Le esclusioni che non possono essere abolite per motivi legati al sistema fiscale sono illustrate in dettaglio alle pagine 6191 e seguenti del messaggio 2008. Le ripercussioni che scaturiscono dall'abolizione delle esclusioni per le imprese contribuenti sono invece descritte in dettaglio nel numero 3.3.

Ogni esclusione dall'imposta rappresenta una violazione dei principi fondamentali della neutralità concorrenziale e dell'uniformità dell'imposizione: l'imposta sulle altre prestazioni imponibili deve infatti essere aumentata per poter generare lo stesso gettito fiscale. Inoltre le imposte precedenti di cui non può essere chiesta la restituzione in relazione a prestazioni escluse dall'imposta confluiscono direttamente nei costi della prestazione, il che si traduce in un cumulo di imposte, a meno che non si tratti dell'ultimo fornitore della catena legata alla prestazione. Non vanno inoltre trascurati l'onere amministrativo generato dalle necessarie riduzioni della deduzione dell'imposta precedente nonché i problemi di delimitazione legati alle esclusioni dall'imposta ben noti nella prassi attuale, che comportano notevoli incertezze del diritto, riprese fiscali e procedimenti giudiziari e ostacolano la parità di trattamento fiscale (cfr. n. 1.2). Per tutti questi motivi, accanto all'aliquota unica la soppressione del maggior numero possibile delle attuali 29 esclusioni dall'imposta rappresenta la misura principale per semplificare l'IVA (cfr. n. 1.3.2).

Va menzionata in particolare l'abolizione dell'esclusione di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 13 LIVA per le prestazioni fornite dalle associazioni con uno scopo ideale ai loro soci in cambio di una quota stabilita negli statuti. L'abolizione 4752

di questa esclusione non comporta necessariamente l'assoggettamento del destinatario delle quote sociali. Devono essere imposte unicamente le quote sociali che rappresentano una retribuzione forfettaria per prestazioni concrete fornite dall'associazione ai soci.29 Vi è prestazione quando alla quota sociale si contrappone un controvalore diretto e individuale, come è il caso di regola per le categorie di soci attivi. È sufficiente la concessione di un diritto alla prestazione, a prescindere dal ricorso effettivo alla prestazione. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, per stabilire se sussiste o meno una prestazione bisogna basarsi tra l'altro sul punto di vista soggettivo dell'autore del pagamento30. Se alla quota sociale non si contrappone nessuna prestazione da parte dell'associazione, come è il caso ad esempio per le categorie di soci passivi o di benefattori o per le affiliazioni destinate in primo luogo a finanziare opere caritatevoli, non si tratta di una retribuzione imponibile mancando la prestazione, bensì di una donazione non imponibile.

La prestazione costituisce l'oggetto dell'esclusione dall'imposta. Il termine «operazione» derivante dalla precedente legge sull'IVA è sostituito dal termine «prestazione» in tutti i casi in cui questi termini sono utilizzati come sinonimi. Ciò non produce alcun cambiamento per quel che riguarda l'estensione della rispettiva esclusione.

Capoverso 2 numero 1 lettera a: la lettera a esclude dal campo dell'imposta tutte le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, da un lato per motivi sociali e dall'altro anche perché alcune di queste prestazioni sono già soggette alla tassa di bollo. Questo numero raggruppa chiaramente tutte le assicurazioni (compresi gli istituti di previdenza professionale nonché le casse d'assicurazione sociale e di compensazione). Anche le assicurazioni sociali rientrano materialmente tra le assicurazioni, dal momento che coprono un rischio in cambio di un premio e servono alla compensazione dei rischi. Questo chiarimento è importante poiché in base alla prassi in vigore le assicurazioni sociali sono classificate nell'articolo 21 capoverso 2 numero 8 LIVA e questo numero è abolito. Il Consiglio federale non intende però sottoporre all'imposta le prestazioni delle assicurazioni sociali. La lettera a precisa
inoltre che anche i sottoagenti nell'ambito delle assicurazioni così come gli agenti e gli intermediari d'assicurazione sono esclusi dall'imposta. L'attuale regolamentazione giuridica non è chiara in proposito. Ai fini di una precisazione, il testo della legge stabilisce ora che le strutture distributive a più livelli non devono essere sfavorite fiscalmente.

Il capoverso 2 numero 1 lettera b corrisponde alla disposizione dell'articolo 21 capoverso 2 numero 25 LIVA, che esclude dall'imposta le prestazioni effettuate dalle casse di compensazione fra di loro, dal momento che dal punto di vista del contenuto economico si tratta di prestazioni analoghe a quelle interne. È così possibile evitare una tassa occulta su queste prestazioni visto che per le prestazioni del settore assicurativo non è possibile optare per l'imposizione per motivi tecnici di calcolo (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA). La disposizione è estesa nel senso che in futuro vi rientreranno non solo le prestazioni delle casse di compensazione dell'AVS e di quelle per gli assegni familiari, bensì tutte le prestazioni che istituti di previdenza professionale e casse d'assicurazione sociale e di compensazione effettuano tra di loro. L'attuale disparità di trattamento di questi servizi esecutivi, segnatamente delle 29 30

Ad esempio può essere offerto l'uso di un campo da golf in cambio di una quota sociale annuale.

Sentenza del Tribunale federale 2C.506/2007 del 13 febbraio 2008, Air-Glaciers SA, consid. 3.1.

4753

casse di disoccupazione pubbliche e private riconosciute da un lato e delle casse di compensazione dell'AVS e per gli assegni familiari dall'altro è difficilmente giustificabile. In futuro, inoltre, dovranno essere escluse le prestazioni fornite nel quadro di compiti assegnati dalla legge alle assicurazioni sociali, alle casse di compensazione e ai servizi esecutivi nell'ambito dell'assicurazione sociale. Si pensi ad esempio alle misure di prevenzione degli infortuni professionali finanziate attraverso supplementi obbligatori sui premi. È così possibile attuare anche la richiesta dell'iniziativa parlamentare Triponez (02.413).

Con il completamento e l'estensione dell'esclusione, per la Confederazione sono prevedibili minori entrate dell'ordine di circa 5-10 milioni di franchi all'anno.

Capoverso 2 numero 2: il termine «operazione» è stato sostituito dal termine «prestazione» o da altri termini che descrivono con una perifrasi il termine «prestazione»; si intende chiarire in tal modo che per l'esclusione dall'imposta è determinante la prestazione e non la controprestazione. Il contenuto della disposizione rimane invariato.

Il capoverso 2 numero 4 è stato semplificato sotto il profilo linguistico. L'esclusione è limitata nella misura in cui in futuro la locazione di impianti sportivi sarà imponibile. È così possibile evitare problemi di delimitazione relativi all'accesso, imponibile, a impianti sportivi nonché problemi di doppia utilizzazione. Essendo soppresse anche le esclusioni in relazione allo sport, l'imposizione della locazione degli impianti sportivi rappresenta inoltre una semplificazione.

Il capoverso 2 numero 5 impedisce il cumulo di imposte con imposte cantonali, per motivi federalistici, nonché una ridistribuzione della tassa sulle case da gioco a destinazione vincolata all'interno del bilancio federale. L'oggetto di un'esclusione dall'imposta non è costituito dalle operazioni ma dalle prestazioni, ragion per cui questo numero è stato riformulato. Il contenuto della disposizione rimane identico.

Il capoverso 2 numero 6 corrisponde letteralmente all'attuale numero 24.

Il capoverso 2 numero 7 corrisponde letteralmente all'attuale numero 26.

Il capoverso 2 numero 8 corrisponde letteralmente all'attuale numero 28.

Art. 22

Opzione

I rinvii nel capoverso 2 sono stati adeguati alla nuova numerazione dell'articolo 21 capoverso 2. Il contenuto della disposizione rimane invariato.

Art. 25

Aliquota d'imposta

Questo articolo presenta la seconda differenza fondamentale rispetto alla LIVA in vigore. Tutte le prestazioni imponibili ai sensi della presente legge sono sottoposte a un'aliquota unitaria.

L'introduzione di un'aliquota unica è un passo importante verso l'obiettivo di riforma dell'IVA e contribuisce a un'IVA semplice, giuridicamente certa e che tiene conto delle specificità dei contribuenti. Vengono meno le molteplici e spesso delicate difficoltà di delimitazione tra le prestazioni sottoposte all'aliquota normale e quelle sottoposte all'aliquota ridotta. Soprattutto beneficiano però di una notevole semplificazione nella quotidianità tutte le imprese che oggi devono sottoporre le loro prestazioni a due o addirittura tre aliquote. L'aliquota unica è nettamente al di sotto 4754

dell'attuale aliquota normale del 7,6 per cento. Spariscono però anche l'aliquota ridotta (2,4 %) e l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (3,6 %), il che porterà a un aumento dell'onere fiscale nei settori corrispondenti. Le ripercussioni dell'introduzione di un'aliquota unica sono illustrate dettagliatamente nel numero 3. Occorre tuttavia rilevare che questa misura racchiude un elevato potenziale di semplificazione (cfr. n. 1.2).

Un'aliquota unitaria segnala una norma. Tutte le attività economiche e i gruppi d'interesse sono trattati allo stesso modo. Per alcuni gruppi di prodotti, l'onere fiscale aumenterà, ma per la stragrande maggioranza dei prodotti diminuirà. Con la soppressione delle esclusioni dall'imposta, l'aliquota unica può essere fissata al 6,1 per cento.31 Il correttivo di politica sociale comporta un aumento dell'aliquota unica di 0,1 punti percentuali (art. 106b D-LIVA), in modo che l'aliquota unica risulta del 6,2 per cento. Fino all'entrata in vigore dell'aliquota unica va mantenuta l'attuale struttura delle aliquote, per evitare fluttuazioni e frequenti modifiche delle stesse.

Questo vale in particolare per l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero, la cui applicazione è già stata prorogata fino alla fine del 2013 nell'ambito della prima parte della riforma dell'IVA.

Art. 26

Fattura

Il capoverso 2 lettera f prevede, contrariamente al diritto vigente, che è necessario specificare solo l'aliquota d'imposta o l'ammontare d'imposta dovuto a causa della soppressione delle diverse aliquote d'imposta. Non è tuttavia negativo specificare entrambi.

Art. 28

Principio

Il capoverso 2 motiva la cosiddetta deduzione forfettaria dell'imposta precedente.

Quest'ultima mira ad alleggerire gli acquirenti di prodotti di produttori naturali delle imposte precedenti che gravano su tali prodotti, che i produttori naturali non possono far valere a causa dell'esclusione dall'assoggettamento (art. 21 cpv. 2 n. 26 LIVA, nuovo n. 7). Se i produttori naturali impongono volontariamente i loro prodotti naturali (opzione; art. 22 LIVA), l'acquirente non può procedere alla deduzione forfettaria dell'imposta precedente. Essa corrisponde all'imposta precedente calcolata che un produttore naturale contribuente medio può dedurre nel suo rendiconto d'imposta. L'aliquota per la deduzione forfettaria dell'imposta precedente è ora del 3,0 per cento.32 Art. 31

Consumo proprio

Capoverso 2 lettera c: il termine «operazioni» è stato sostituito con il termine «prestazioni». Il contenuto della regolamentazione rimane identico.

31 32

Cfr. n. 3.2 per la determinazione dell'aliquota unica.

Il calcolo di questa aliquota percentuale si basa sui risultati contabili 2006­2008 della stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), mentre i calcoli nel messaggio 2008 si basavano ancora sul rapporto quadro 1999­2001 della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon (FAT).

4755

Art. 46

Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

In seguito alla soppressione delle diverse aliquote d'imposta e contrariamente al diritto vigente è necessaria solo l'indicazione dell'aliquota d'imposta.

Art. 53

Importazioni esenti dall'imposta

A causa della soppressione dell'esclusione dall'imposta delle forniture di organi umani e di sangue umano intero (art. 21 cpv. 2 n. 5) e delle forniture di opere d'arte da parte degli autori (art. 21 cpv. 2 n. 16) viene abrogata anche l'esenzione dall'imposta delle importazioni.

Art. 54

Calcolo dell'imposta

Con l'abolizione della reimportazione esente da imposta di proprie opere d'arte portate all'estero da artisti e scultori scompare anche la controesclusione disciplinata attualmente nell'articolo 54 capoverso 1 lettera c LIVA, in base a cui i lavori effettuati da terzi su opere d'arte vanno sottoposti all'IVA al momento della reimportazione.

Art. 55

Aliquota d'imposta

Come per l'imposta sul territorio svizzero e l'imposta a carico dell'acquisto, a tutte le prestazioni importate imponibili si applica un'aliquota unica del 6,2 per cento.

Art. 70

Contabilità e conservazione

Il capoverso 5 è stato introdotto per stabilire a livello di legge la delega di competenze all'AFC che era precedentemente definita nell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 200933 concernente dati e informazioni elettronici (OelDI). Il contenuto della regolamentazione rimane identico.

Art. 86

Pagamento dell'imposta

Il capoverso 9 secondo periodo è stato introdotto per disciplinare a livello di legge la disposizione che era finora contenuta nell'articolo 142 dell'ordinanza del 27 novembre 200934 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA). Il contenuto della regolamentazione rimane identico.

Art. 106a

Finanziamento dell'AVS

Conformemente al decreto federale del 20 marzo 199835 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI adottato sulla base dell'articolo 130 capoverso 3 Cost., l'aliquota normale è stata aumentata di un punto percentuale, l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali e l'aliquota speciale per prestazioni alberghiere di 0,5 punti percentuali allo scopo di finanziare l'AVS e l'AI.

Questo finanziamento a destinazione vincolata deve essere garantito anche dopo l'introduzione dell'aliquota unica, motivo per cui il capoverso 1 stabilisce che in 33 34 35

RS 641.201.511 RS 641.201 RS 641.203

4756

futuro 0,8 punti percentuali dell'aliquota unica del 6,2 per cento sono destinati al finanziamento dell'AVS. Ciò corrisponde all'importo disponibile attualmente a tal fine.

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 del decreto federale è prevista la possibilità di destinare fino al 10 per cento dei proventi dell'incremento dell'IVA al finanziamento dell'aumento dei costi dell'AI dovuto a fattori demografici, una possibilità di cui non è mai stato fatto uso. Inoltre le aliquote attuali dell'IVA sono state aumentate sulla base dei decreti federali del 13 giugno 200836 e del 12 giugno 200937 per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017. Per questo motivo l'articolo 2 capoverso 3 del decreto federale del 1998 non è stato trasferito in questo articolo.

Art. 106b

Correttivo di politica sociale

Il capoverso 1 prevede che il provento risultante da 0,1 punti percentuali dell'aliquota d'imposta conformemente agli articoli 25 e 55 D-LIVA è destinato a finanziare il correttivo di politica sociale. Con questo finanziamento il bilancio della Confederazione non è gravato ulteriormente.

Il capoverso 2 disciplina l'ammontare e il momento del versamento dei mezzi dalla Confederazione ai Cantoni. Prima di ripartire i mezzi ai Cantoni, la Confederazione deduce dall'importo complessivo i mezzi necessari per finanziare il correttivo corrispondente alla quota degli assicurati a titolo professionale presso l'assicurazione militare (cpv. 3). Il resto è versato ai Cantoni all'inizio di ogni anno civile. Le quote del correttivo dei singoli Cantoni sono calcolate in base alla popolazione residente, analogamente alla regolamentazione concernente i contributi federali alla riduzione dei premi. Il versamento tempestivo ai Cantoni li indennizza dell'onere esecutivo attraverso gli interessi, come nel caso della ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui composti organici volatili (COV).

Il capoverso 3 stabilisce che la Confederazione trattiene la parte dei mezzi del correttivo di politica sociale corrispondente alla quota degli assicurati a titolo professionale presso l'assicurazione militare sulla popolazione residente in Svizzera, importo di cui ha bisogno per attuare il correttivo per questi assicurati. Dal momento che gli assicurati a titolo professionale secondo l'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199238 sull'assicurazione militare non sono affiliati a un'assicurazione malattie come il resto della popolazione, essi non riceverebbero niente, senza questa disposizione, se il correttivo fosse distribuito dagli assicuratori malattie. Per far sì che anche gli assicurati presso l'assicurazione militare in condizioni economiche modeste beneficino del correttivo, questi mezzi devono essere versati attraverso la Divisione assicurazione militare della Suva.

Nel capoverso 4 è previsto che la Confederazione e i Cantoni versino i mezzi ai beneficiari nello stesso anno. Si evita così alle economie domestiche di dover prefinanziare gli oneri provocati dalla riforma dell'IVA. Dal momento che il numero degli aventi diritto e di conseguenza l'importo da versare non possono essere stabiliti esattamente all'inizio dell'anno, l'espressione «per la maggior parte» prevede la possibilità che una parte limitata dei fondi venga versata nell'anno successivo.

36 37 38

FF 2008 4573 FF 2009 3761 RS 833.1

4757

L'ammontare del riporto ammissibile è disciplinato a livello di ordinanza. Il capoverso stabilisce inoltre che la Confederazione e i Cantoni tengano conto degli ultimi dati fiscali disponibili relativi al reddito, al patrimonio e alle condizioni familiari nel determinare il diritto, analogamente alla regolamentazione relativa alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie.

Il capoverso 5 obbliga gli assicuratori malattie a collaborare nell'esecuzione del correttivo di politica sociale se un Cantone decide di versare i fondi per il tramite delle casse malati, come è il caso nel sistema di riduzione individuale dei premi. Le casse malati vanno indennizzate adeguatamente dal Cantone per la loro partecipazione. I Cantoni indennizzano le casse malati attraverso gli interessi di cui al capoverso 2 o versano loro i mezzi necessari per il correttivo direttamente dopo averli ricevuti dalla Confederazione (in modo che le casse malati beneficino degli interessi corrispondenti).

Nel capoverso 6 i Cantoni sono tenuti a fornire i dati necessari alla Confederazione, in modo tale che quest'ultima possa rendere conto del raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale. Disposizioni a livello di ordinanza devono consentire una valutazione unitaria del genere e della portata dei dati necessari.

Il capoverso 7 delega al Consiglio federale la competenza di stabilire in un'ordinanza le disposizioni necessarie per attuare questo articolo.

Art. 107

Consiglio federale

Capoverso 2: il termine «forniture» sostituisce il termine «operazioni». Il contenuto della regolamentazione rimane identico.

Art. 115

Modifica dell'aliquota d'imposta

Capoverso 1: in seguito alla soppressione delle diverse aliquote, il testo dell'articolo menziona ora solo la modifica dell'aliquota d'imposta. Dal momento che si applica anche alla presente riforma, il capoverso 2 deve menzionare sia l'aliquota sia le aliquote previgenti.

Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 20 marzo 199839 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato, dal momento che il suo contenuto è stato ripreso nell'articolo 106a D-LIVA.

39

RS 641.203

4758

3

Ripercussioni Nel numero 3 vengono aggiornate le ripercussioni dell'introduzione di un'aliquota unica e della soppressione della maggior parte delle esclusioni, come sono state esposte al numero 8 del messaggio 2008. A tal fine sono state utilizzate le statistiche più recenti disponibili.

Di seguito, «statu quo» designa la situazione con l'entrata in vigore della legge sull'IVA (LIVA) al 1° gennaio 2010 e le aliquote d'imposta vigenti nel 2010. A titolo d'esempio si ricorre a una statistica del 2007 supponendo che la nuova LIVA fosse entrata in vigore già allora.

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 le aliquote dell'IVA saranno aumentate a favore dell'AI. Nell'allegato 3 si descrivono le ripercussioni dell'introduzione di un'aliquota unica e della soppressione della maggior parte delle eccezioni tenendo conto dell'aumento delle aliquote d'imposta a seguito del finanziamento aggiuntivo dell'AI.

3.1

Ripercussioni finanziarie della parte A della riforma dell'IVA

La riforma dell'IVA è stata concepita dal Consiglio federale in modo da non incidere sul bilancio. La nuova LIVA (parte A), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, non ha tuttavia apportato soltanto semplificazioni e miglioramenti a favore dei contribuenti, ma comporta anche una diminuzione tangibile delle entrate per le casse della Confederazione. In occasione dei lavori legislativi sono state stimate minori entrate ricorrenti pari a 160-230 milioni di franchi o mediamente pari a circa 195 milioni di franchi all'anno. A tale importo si sono aggiunte altre minori entrate o entrate supplementari mancanti per 150­160 milioni di franchi all'anno in seguito alla proroga di tre anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2013, della validità dell'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero.

Nel frattempo, i lavori nell'ambito dell'elaborazione dell'OIVA40 nonché le prime esperienze nell'applicazione della nuova legge consentono di fare stime più precise, da cui emerge che le stime iniziali sono in parte risultate troppo basse.

­

40

La sostituzione dell'imposizione dei margini con la deduzione dell'imposta precedente fittizia lascia spazio, specialmente nel commercio di opere d'arte, a tutta una serie di operazioni nell'ambito delle quali si può far valere l'imposta precedente sull'acquisto di opere d'arte che non sono mai state gravate dell'IVA o soltanto in misura minore. A medio termine le minori entrate fiscali ricorrenti potrebbero ammontare a 90 milioni di franchi.

Anche la mozione Fässler (10.3161) del 17 marzo 2010, che chiede al Consiglio federale che nell'OIVA gli oggetti d'arte non siano più qualificati come beni usati, richiama l'attenzione su questa problematica. In questo modo, al momento dell'acquisto di oggetti d'arte non sarebbe più possibile effettuare alcuna deduzione dell'imposta precedente fittizia.

RS 641.201

4759

­

Come conseguenza della decisione secondo cui la nuova normativa del privilegio nel fallimento (modifica dell'art. 219 cpv. 4 lett. e LEF41 mediante l'art. 111 LIVA) deve valere soltanto per i crediti insorti a partire dal 1° gennaio 2010, si potranno realizzare entrate supplementari o minori perdite su debitori soltanto nell'arco di alcuni anni.

­

La nuova normativa concernente l'assoggettamento delle collettività pubbliche (art. 12 LIVA) non sarà verosimilmente neutrale sotto il profilo del gettito. Le minori entrate risultanti dalle prestazioni all'interno della medesima collettività pubblica potrebbero eccedere di circa 20 milioni di franchi le maggiori entrate provenienti dalle prestazioni tra collettività pubbliche.

­

Inoltre, è emerso che le ripercussioni legate alla concessione della deduzione dell'imposta precedente per le spese concernenti l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni (art. 29 cpv. 2­4 LIVA) nonché alla regola del 70/30 per cento in caso di combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) sono state chiaramente sottovalutate.

­

Dal nuovo calcolo delle aliquote saldo e dalla nuova ripartizione dei settori e delle attività secondo le diverse aliquote saldo risultano, inoltre, minori entrate fiscali per circa 80 milioni di franchi. Questo nuovo calcolo e questa nuova ripartizione non sono strettamente connessi con la nuova LIVA.

L'ultima verifica complessiva delle aliquote saldo è stata effettuata nell'autunno del 2003; era quindi giunto il momento di procedere a un nuovo controllo. Tale verifica si è dimostrata altresì necessaria, poiché secondo l'articolo 37 capoverso 3 LIVA, le aliquote saldo sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati. Dal 2010 l'adeguatezza delle aliquote saldo è verificata regolarmente dal Controllo federale delle finanze.

­

Il Consiglio federale prevede di adeguare la definizione dei medicinali di cui all'articolo 49 OIVA alla legislazione sugli agenti terapeutici. In determinati casi questo fa sì che i prodotti finora imponibili all'aliquota normale in futuro saranno assoggettati all'aliquota ridotta, causando minori entrate fiscali fino a un massimo di 5 milioni di franchi.

­

Sono state sopravvalutate, invece, le minori entrate legate agli interessi moratori e rimuneratori. I calcoli iniziali si basavano su un tasso d'interesse moratorio del 3,5 per cento. Tuttavia, dal 1° gennaio 2010 il tasso applicabile è del 4,5 per cento. Le minori entrate rispetto al tasso d'interesse moratorio del 5 per cento, valido fino alla fine del 2009, sono perciò inferiori di circa 20 milioni di franchi.

Complessivamente, a medio termine, cioè dopo che si saranno verificati gli adeguamenti comportamentali dei contribuenti, si prevedono le seguenti minori entrate fiscali a seguito della riforma secondo la parte A.

41

Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1.

4760

Tabella complementare 1 Minori entrate dell'IVA per la Confederazione risultanti dalla parte A della riforma Minori entrate in milioni di franchi Ripercussioni ricorrenti LIVA (stato al 12.06.2009)

195

Deduzione dell'imposta precedente fittizia per oggetti d'arte, antichità ecc.

90

Deduzione dell'imposta precedente per le spese relative all'acquisto, alla detenzione e all'alienazione di partecipazioni

65

Regola del 70%/30% per le combinazioni di prestazioni * Interessi moratori e rimuneratori secondo i valori di mercato (dal 1.1.2010: 4,5 %)

20 -20

Nuova normativa dell'assoggettamento obbligatorio delle collettività pubbliche Adeguamento della definizione dei medicinali alla legge sugli agenti terapeutici (art. 49 OIVA)

20

Altre minori entrate

60

Nuovo calcolo delle aliquote saldo con effetto dal 1.1.2010 Totale minori entrate in seguito alla parte A della riforma dell'IVA

5

80 515

* Risultano altresì minori entrate per 20 milioni di franchi nell'ambito del trattamento di mezza pensione offerto nell'industria alberghiera; ciò tuttavia soltanto finché resta in vigore l'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero. Per questo motivo l'importo di 20 milioni di franchi a titolo di minori entrate non è indicato in questa tabella, ma è considerato nelle ripercussioni dell'aliquota speciale limitate nel tempo.

Nell'ambito della riforma di legge, i crediti dell'IVA sono stati equiparati nel fallimento a quelli inerenti al diritto delle assicurazioni sociali e collocati nella seconda classe. Questo privilegio è stato criticato da alcune cerchie nella consultazione sulla revisione parziale della LEF. Se la collocazione dei crediti dell'IVA nella seconda classe fosse annullata, le perdite su debitori dell'AFC non si ridurrebbero in maniera corrispondente. Le entrate della Confederazione a medio termine diminuirebbero di circa 50 milioni di franchi all'anno.

La proroga di tre anni, ossia fino alla fine del 2013, dell'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero causa minori entrate o impedisce di realizzare maggiori entrate per 170-180 milioni di franchi all'anno (compresi 20 mio. di fr.

nell'ambito del trattamento di mezza pensione secondo la tabella complementare 1).

Cumulate nell'arco dei tre anni della proroga, le entrate supplementari mancanti ammontano così a 510-540 milioni di franchi.

3.2

Fissazione dell'aliquota unica nella parte B della riforma dell'IVA

Il calcolo dell'aliquota unica neutrale sotto il profilo del bilancio è effettuato con l'ausilio della tabella di input-output che è stata allestita su mandato dell'Ufficio federale di statistica (UST) e rappresenta l'economia svizzera nel 200542. Inizialmente le tre aliquote d'imposta vengono sostituite, in maniera neutrale sotto il profi42

Carsten Nathani (Rütter + Partner), Renger van Nieuwkoop (Ecoplan) e Marcel Wickert (CEPE, PF di Zurigo); http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/04/02/01/dos/02.html.

4761

lo del bilancio, con un'aliquota unica del 6,7 per cento. Successivamente le prestazioni finora escluse dall'IVA vengono assoggettate all'imposta. La conseguente estensione della base fiscale consente di ridurre l'aliquota unica al 6,061 per cento, in maniera neutrale sotto il profilo del bilancio. Quest'ultima viene arrotondata secondo principi matematici al 6,1 per cento. Tenuto conto del finanziamento aggiuntivo dell'AI si effettua un arrotondamento dal 6,379 al 6,4 per cento (vedi allegato 3). Le entrate supplementari che ne derivano di circa 70 milioni di franchi non modificano il parere del Consiglio federale secondo il quale la riforma non deve generare entrate supplementari. Infatti, considerando le minori entrate ricorrenti della parte A, pari a 515 milioni di franchi (vedi n. 3.1), non solo non si conseguono entrate supplementari, ma risultano evidenti minori entrate. Inoltre, il bilancio federale è fortemente gravato dalla concessione dello sgravio fiscale successivo fino a un massimo di 1,7 miliardi di franchi (messaggio 2008, pag. 6235). Secondo la nuova norma complementare al freno all'indebitamento, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, questa perdita di entrate straordinaria deve essere compensata nell'arco di otto anni al massimo mediante risparmi annui di circa 200 milioni di franchi nel bilancio ordinario. La tabella 9 riporta i due passi necessari per determinare l'aliquota unica neutrale sotto il profilo del bilancio.

Tabella 9 Fissazione dell'aliquota unica neutrale sotto il profilo del bilancio

Misure

1a fase 2a fase a)

Introduzione dell'aliquota unica Soppressione delle esclusioni dall'imposta Sanità e socialità

b)

Formazione e istruzione

c)

Rappresentanza di interessi, associazioni ecclesiastiche e altre, intrattenimento, cultura e sport Altri settori

d)

Aliquota Maggiori entrate in dopo la milioni di franchi in riduzione caso di aliquota unica neutrale sotto del 6,709 % per cumulate il profilo del bilancio posizione 0 0 6,709%

1 557

1 557

186

1 744

6,134% 6,072%

70

1 813

6,049%

-38

1 776

6,061%

Allo scopo di finanziare il correttivo di politica sociale a tempo indeterminato, l'aliquota unica (arrotondata) del 6,1 per cento, neutrale sotto il profilo del bilancio, è aumentata a tempo indeterminato di 0,1 punti percentuali al 6,2 per cento.

Il passaggio dall'attuale sistema a tre aliquote all'aliquota unica del 6,2 per cento rende necessario anche un adeguamento della deduzione forfettaria dell'imposta precedente per i prodotti naturali (art. 28 cpv. 2 LIVA) dal 2,4 al 3,0 per cento.

4762

3.3

Ripercussioni per i contribuenti

Con l'aliquota unica si hanno in primo luogo semplificazioni a livello amministrativo. Di quest'ultime usufruirebbero tutti i contribuenti che forniscono prestazioni attualmente imponibili ad aliquote differenti. Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo la situazione si presenta come segue per il 2008.

Tabella 11 Contribuenti che allestiscono il rendiconto con due o tre aliquote

Numero di contribuenti

Aliquote applicate

in % * Aliquota normale + ridotta, senza aliquota speciale

28 977

13,8%

Aliquota normale + speciale, senza aliquota ridotta

3 043

1,4%

Aliquota ridotta + speciale, senza aliquota normale

3

0,0%

2 937

1,4%

34 960

16,6%

Aliquota normale + ridotta + speciale (alberghi) Contribuenti con 2 o 3 aliquote

* In % di tutti i contribuenti che nel 2008 hanno dichiarato cifre d'affari imponibili secondo il metodo di rendiconto effettivo.

A questi si aggiungono circa 15 000 contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o forfetaria e che forniscono prestazioni imponibili ad aliquote differenti. Complessivamente sono circa 50 000, ovvero quasi un sesto di tutti i contribuenti, coloro che traggono vantaggi amministrativi dall'aliquota unica. Inoltre, i circa 220 000 contribuenti che conteggiano le loro attività con il metodo effettivo approfittano del fatto che le prestazioni che acquisiscono sono assoggettate a un'aliquota unica, ciò che contribuisce notevolmente a semplificare il calcolo dell'imposta precedente deducibile.

Nel 2008, 44 550 contribuenti (=13,5 % di tutti i contribuenti) hanno dichiarato operazioni escluse dall'imposta nella cifra 043 del modulo di rendiconto dell'IVA.

Di questi contribuenti, 37 582 hanno allestito il rendiconto con il metodo effettivo e quindi hanno dovuto rettificare la deduzione dell'imposta precedente. C'è da supporre che una parte di questi contribuenti non abbia effettuato prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 LIVA, ma abbia ricevuto sussidi. Si può comunque affermare che molti contribuenti beneficeranno di un netto sgravio amministrativo in seguito all'abolizione di gran parte delle esclusioni dall'imposta.

3.3.1

Riduzione dell'onere fiscale per la maggior parte delle imprese

L'onere fiscale per la maggior parte dei prodotti e delle prestazioni diminuisce. I fornitori di prodotti meno gravati fiscalmente possono abbassare i prezzi e incentivare le vendite.

4763

Tabella 12 Variazione dell'onere dell'IVA secondo il settore (2008) Riduzione dell'onere Prestazioni di servizi nell'orticoltura Produzione di vini, bevande spiritose e tabacchi Selvicoltura Attività minerarie ed estrattive Produzione di beni imponibili all'aliquota normale Approvvigionamento energetico Edilizia Industria automobilistica Commercio di beni imponibili all'aliquota normale Ristorazione (escluso catering) Riparazione Trasporto e comunicazioni Istituti di credito, assicurazioni Fondi e abitazioni, locazione di beni mobili, prestazioni di servizi relative alle imprese Eliminazione delle acque di scarico e di rifiuti e altri tipi di smaltimento Altre prestazioni di servizi (parrucchiere, centro fitness ecc.)

Attività indeterminate

Numero Totale 2 939 1 139 881 480 27 425 1 386 52 138 14 270 41 788 20 625 586 11 692 6 339 90 534

Aumento e riduzione dell'onere Produzione di concime e prodotti farmaceutici Tipografie e legatorie Produzione di beni imponibili all'aliquota normale e ridotta Commercio di beni imponibili all'aliquota normale e ridotta (supermercati, chioschi, commercio di animali domestici ecc.)

Catering Strutture d'alloggio con ristorazione Case editrici Settore pubblico, istruzione, sanità e socialità (esclusi medici) Rappresentanze di interessi, cultura, sport e tempo libero (escluso cinema)

Numero Totale 322 1 470 406 8 587

3 023 8 753 17 284 015 86,1%

608 4 892 1 385 5 428 6 488

29 586 9,0%

Aumento dell'onere Agricoltura, pesca Produzione di prodotti alimentari e alimenti per animali, acqua minerale e bevande rinfrescanti Strutture d'alloggio senza prestazioni imponibili all'aliquota normale Approvvigionamento idrico Commercio di (attività principali) cereali, sementi, alimenti per animali, piante, prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, libri ecc.

Medici generici e specialisti Cinema

Numero Totale 2 228 1 925 688 1 045 8 317 1 850 118

Totale dei contribuenti

4764

16 171 4,9% 329 772

3.3.2

Ripercussioni per i nuovi contribuenti

3.3.2.1

Ripercussioni per la sanità

Nel 2005 sono confluite nelle casse della Confederazione entrate dell'IVA stimate in 1114 milioni di franchi provenienti dai settori della sanità e della socialità. Di questa somma 952 milioni ovvero l'85 per cento corrispondevano alla tassa occulta.43 Dopo la riforma della parte B con un'aliquota unica del 6,2 per cento si possono ipotizzare entrate di 2405 milioni di franchi. Risultano quindi entrate supplementari per 1291 milioni di franchi. La variazione delle entrate si presenta come segue.

Tabella 14 Ripercussioni per la sanità Importi in milioni di franchi Imposta sulla cifra d'affari

Status quo

Parte B con aliquota unica del 6,2%

Differenza

81

2 185

Imposta sulle prestazioni preliminari (non deducibile)

15

17

2 104 2

Imposta sul consumo

66

2 168

2 102

- Medici

4

655

651

- Dentisti

2

231

230

- Resto del settore della sanità

17

182

164

- Ospedali

6

803

797

- Veterinari

12

10

-2

- Altri

24

287

263

14

150

136

952

3

-949

Riduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi Tassa occulta Imposta netta Totale

67

67

0

1 114

2 405

1 291

L'assoggettamento all'IVA permette di eliminare in ampia misura la tassa occulta. I prezzi di produzione calano di conseguenza dell'1,8 per cento. Con l'abolizione degli effetti di distorsione della tassa occulta si può prospettare un ulteriore incremento dell'efficienza nei settori della sanità e della socialità.

Poiché le prestazioni del settore della sanità sono richieste pressoché esclusivamente dalle economie domestiche private, sono queste ultime a sobbarcarsi l'onere dell'IVA, sia direttamente in quanto pagano di tasca propria l'IVA, sia indirettamente mediante i premi più elevati delle casse malati. Complessivamente, c'è da attendersi un aumento dei prezzi al consumo nei settori della sanità e della socialità del 3,1 per cento circa.44

43

44

Queste cifre non comprendono la vendita di medicinali (anche quando questi sono somministrati dagli ospedali o venduti da medici che li dispensano autonomamente), di protesi e di apparecchi ortopedici.

In base al 2005 e ai prezzi al consumo, per i medicinali si ha un aumento dell'onere del 3,7 % e per gli apparecchi terapeutici una riduzione dell'onere dell'1,3 %. Nei settori della sanità e dalla socialità i prezzi al consumo crescono del 3,2 % senza questi due gruppi di beni.

4765

3.3.2.2

Ripercussioni per la formazione e la ricerca

Nello status quo all'AFC affluiscono circa 590 milioni di franchi di entrate dal settore dell'educazione e dell'insegnamento (2012), di cui oltre il 95 per cento è costituito dalla tassa occulta.

Anche con la nuova normativa prevista nella parte B, la formazione pubblica permane in ampia misura esclusa dall'imposta perché di norma non è corrisposta alcuna controprestazione per le sue prestazioni. Le cifre d'affari imponibili ammontano a circa 5,3 miliardi di franchi e le entrate a titolo di IVA della Confederazione sono pari a circa 735 milioni di franchi. Questo aumento delle entrate della Confederazione di 145 milioni di franchi determina un onere supplementare per le economie domestiche di 41 franchi all'anno. Bisogna comunque partire dall'idea che le offerte di formazione assoggettate d'ora in poi all'imposta saranno richieste in misura superiore alla media dalle economie domestiche finanziariamente forti.

3.3.2.3

Ripercussioni per il settore della cultura

Le prestazioni nel settore della cultura che divengono imponibili nel quadro della riforma possono essere desunte dalla tabella 15.

Tabella 15 Cifre d'affari nel settore della cultura Settore della cultura Cinema

Cifre d'affari in milioni di franchi 215

Teatri e sale per concerti

210

Creatori culturali (musica compresa)

570

Musei

110

Biblioteche

10

Zoo e giardini botanici

30

Circo e baracconisti Organizzatori di manifestazioni Totale I valori si riferiscono prevalentemente al 2008.

4766

35 410 1 590

La tabella 16 indica l'ammontare delle entrate fiscali e della tassa occulta nello status quo e l'importo delle entrate fiscali nella parte B della riforma.

Tabella 16 Entrate dell'IVA per la Confederazione provenienti dal settore della cultura Settore della cultura

Entrate IVA in milioni di franchi che rimangono nelle casse della Confederazione Status quo Parte B con aliquota Differenza unica del 6,2 %

Cinema

10

17

Teatri e sale per concerti

15

23

8

7

7

0

Creatori culturali (musica compresa) Musei

7

13

13

0

Biblioteche

5

8

3

Zoo e giardini botanici

4

12

8

Circo e baracconisti

2

3

1

15

19

4

1

0

-1

72

102

30

Organizzatori di manifestazioni Diritti d'autore * Totale * Esclusi gli acquirenti finali privati.

Nello status quo, dal commercio di libri, di opere d'arte e di supporti audiovisivi a valle dei settori dell'arte risultano approssimativamente 105 milioni di franchi all'anno di entrate dell'IVA. Nella parte B del progetto di riforma le entrate dell'IVA provenienti da questi settori a valle aumentano di circa 15 milioni di franchi a 120 milioni di franchi.

Il lieve rincaro dei biglietti di entrata alle manifestazioni culturali incide complessivamente sulle spese delle economie domestiche per 30 milioni di franchi (vedi tabella 16). Ciò corrisponde ad un incremento dell'onere di 9 franchi all'anno per economia domestica.

3.3.2.4

Ripercussioni per lo sport

Nel 2008, circa 1800 contribuenti, ovvero gestori di impianti sportivi, associazioni sportive e offerenti di altre prestazioni sportive, hanno conteggiato circa 154 milioni di franchi di imposta sulla loro cifra d'affari. Una parte delle prestazioni è però fornita a contribuenti che possono effettuare la deduzione dell'imposta precedente.

Nella cassa della Confederazione rimangono quindi soltanto circa 108 milioni di franchi. A tale importo si aggiunge la tassa occulta che grava sulle prestazioni escluse dall'imposta e colpisce le associazioni non soggette all'imposta. Essa è stimata in 38 milioni di franchi. Complessivamente quindi 146 milioni di franchi, ossia lo 0,7 per cento, delle entrate totali dell'IVA incassate dalla Confederazione provengono dal settore dello sport.

Con l'abolizione delle attuali esclusioni dall'imposta nel settore dello sport, varie prestazioni diventeranno imponibili in futuro. I calcoli tengono conto del fatto che per le società e le federazioni sportive che non perseguono uno scopo di lucro e sono 4767

gestite a titolo onorifico vale un limite della cifra d'affari di 300 000 franchi per l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta.

Tabella 18 Nuove prestazioni imponibili nel settore dello sport Prestazioni ora imponibili

Cifre d'affari (in milioni di franchi)

Contributi di membri (solo membri attivi)

240

Entrate a manifestazioni sportive

130

Entrate a impianti sportivi, tasse di iscrizione, premi di ingaggio, licenze

140

Prestazioni didattiche

320

Totale

830

Le ripercussioni finanziarie dell'assoggettamento in caso di aliquota unica del 6,2 per cento sono riassunte nella sottostante tabella 1945, da cui emerge che le entrate dell'IVA per la Confederazione provenienti dal settore dello sport sono di importo identico a quello nello status quo.

Tabella 19 Entrate dell'IVA per la Confederazione provenienti dal settore dello sport Entrate IVA che rimangono nelle casse della Confederazione Prestazioni finora imponibili di contribuenti

Status quo

Parte B con aliquota unica del 6,2 %

Differenza

108

92

Finora escluse dall'imposta, ora imponibili

a)

1

3

2

Finora escluse dall'imposta, ora imponibili

b)

24

40

16

Cifre d'affari imponibili di non contribuenti Cifre d'affari escluse dall'imposta Totale

d)

c)

-16

10

9

-1

3

2

-1

146

146

0

a)

Eseguite da persone finora contribuenti a imprese o società non contribuenti.

Eseguite da contribuenti e non contribuenti a privati.

c) Tassa occulta per prestazioni finora di per sé imponibili per persone che rimangono non contribuenti.

d) Tassa occulta per prestazioni escluse dall'imposta finora e in futuro, eseguite a privati e non contribuenti.

b)

45

Per questo calcolo l'AFC si basa in particolare sulle indagini sul budget delle economie domestiche 2006/2007 dell'Ufficio federale di statistica, nonché sulle statistiche dell'IVA del 2008 e sui seguenti studi: ­ M. Lamprecht / H.P. Stamm, Die Situation der Sportvereine in der Schweiz, Kurzbericht 1997 ­ M. Lamprecht / K. Murer / H.P. Stamm, Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine, Zurigo 2005 ­ M. Lamprecht / A. Fischer / H.P. Stamm, Sport Schweiz 2008: Das Sportverhalten der Schweizer Bevölkerung, Macolin: Ufficio federale dello sport (UFSPO).

4768

3.4

Ripercussioni per la Confederazione

Con l'introduzione dell'aliquota unica del 6,2 per cento, l'onere della Confederazione derivante dall'IVA sugli acquisti di oggetti e prestazioni si riduce di circa 70 milioni di franchi (stato 2007).

L'assoggettamento integrale all'IVA delle prestazioni del settore della sanità genera invece maggiori uscite per la Confederazione. Il conseguente rincaro di queste prestazioni comporta premi più elevati dell'assicurazione malattie obbligatoria, il che a sua volta determina un aumento delle uscite della Confederazione di circa 73 milioni di franchi all'anno per il finanziamento della riduzione individuale dei premi.

I fornitori di prestazioni che in precedenza erano esclusi dall'imposta e ora sono assoggettati hanno quindi diritto allo sgravio fiscale successivo al momento dell'entrata in vigore dell'abolizione delle eccezioni. Quest'ultimo ammonta al massimo a 1,7 miliardi di franchi. La concessione dello sgravio fiscale costituisce un'uscita straordinaria per il bilancio della Confederazione e deve essere compensata nell'arco di sei anni con adeguamenti nel bilancio ordinario o con entrate straordinarie secondo la norma complementare al freno all'indebitamento (art. 17a­17d LFC46), entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale non proporrà quindi programmi di risparmio a causa di questa uscita. A più lungo termine, gli effetti di crescita della riforma genereranno maggiori entrate e consentiranno di conseguenza un'estensione del margine di manovra finanziario.

La LIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha comportato un maggior carico di lavoro per l'AFC che si è tradotto in circa 30 posti a tempo pieno. Con il Preventivo 2010 l'AFC ha ottenuto 10 posti supplementari. L'attuazione della parte B del progetto di riforma permette di annullare questo maggior carico di lavoro e soprattutto di ridurre l'organico dell'AFC di circa 30 posti.

3.5

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni beneficiano di un'aliquota unica nettamente inferiore all'attuale aliquota normale. Ad esempio le prestazioni edilizie, ma anche l'acquisto di computer, mobili per l'ufficio, veicoli comunali e simili sono imposti ad un'aliquota dell'IVA del 6,2 per cento anziché del 7,6 per cento. Il minor carico fiscale che ne risulta sugli acquisti di beni e prestazioni di servizi ammonta a 150155 milioni di franchi per i Cantoni e a circa 145 milioni di franchi per i Comuni (stato 2007).

La riforma ha inoltre ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nella misura in cui si tratta di servizi contribuenti. Come tutti gli altri contribuenti anche i servizi dei Cantoni e dei Comuni devono eseguire le modifiche della legge e in particolare quelle relative alle aliquote.

I Cantoni e i Comuni sono però toccati anche dall'abrogazione delle esclusioni dall'imposta nei settori della sanità, della formazione, della socialità e della cultura.

Finora le prestazioni fornite in questi settori erano di norma gravate unicamente dalla tassa occulta sulle prestazioni preliminari e sugli investimenti. D'ora in poi 46

Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione; RS 611.0.

4769

queste prestazioni eseguite a titolo oneroso sono assoggettate all'IVA. Ne consegue un rincaro di tali prestazioni. Una parte più o meno importante di questo maggiore onere è trasferita ai destinatari delle prestazioni, ossia ai pazienti (tramite il sistema delle casse malati), agli studenti (tramite le tasse scolastiche) e agli spettatori di concerti o rappresentazioni teatrali (attraverso il prezzo del biglietto di entrata). Una parte ­ piuttosto esigua ­ è compensata con l'esecuzione più efficiente della prestazione. È inoltre ipotizzabile che alcune prestazioni non siano più eseguite.

D'altronde bisogna attendersi un incremento dei deficit in questi settori e che i Cantoni e in parte anche i Comuni facciano valere un fabbisogno supplementare per coprire tali deficit. Il maggior fabbisogno nell'ambito dei sussidi dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di franchi.

Non sussiste invece alcun fabbisogno supplementare nell'ambito dei sussidi alle opere versati dai Cantoni e dai Comuni. La costruzione di un ospedale, ad esempio, non costa di più a causa della riforma, anzi di meno grazie all'aliquota unica. I corrispondenti maggiori oneri fiscali sono compresi nei valori indicati nel primo capoverso del presente numero.

Inoltre, i nuovi contribuenti a seguito della soppressione delle eccezioni possono far valere lo sgravio fiscale successivo nell'anno di introduzione. Come illustrato nel numero 3.4, esso ammonta al massimo a 1,7 miliardi di franchi, di cui circa 1,3 miliardi di franchi riguardano i settori della socialità e della sanità. Questo importo corrisponde pressappoco all'onere supplementare annuo delle prestazioni del settore della sanità secondo la tabella 14. Nell'anno d'introduzione nei settori della socialità e della sanità non sorgono dunque costi supplementari.

Infine, a causa dell'assoggettamento integrale all'IVA delle prestazioni nel settore della sanità, bisogna aspettarsi premi più elevati dell'assicurazione malattie obbligatoria. Ciò determinerà un aumento delle uscite dei Cantoni di circa 67 milioni di franchi all'anno per il finanziamento della riduzione individuale dei premi.

Grazie allo sgravio fiscale successivo, la soppressione delle eccezioni e l'uniformazione dell'aliquota d'imposta non hanno ripercussioni negative nell'anno di introduzione per i Cantoni e i Comuni. A
partire dal secondo anno essi risulteranno nel complesso i vincitori della riforma, sebbene i Cantoni saranno maggiormente gravati e i Comuni molto meno rispetto allo status quo.

Nel complesso, a seguito della riforma i Cantoni registreranno a partire dal secondo anno un aggravio di circa 112 milioni di franchi. I Comuni beneficeranno invece di uno sgravio di circa 145 milioni di franchi l'anno.

3.6

Ripercussioni per le economie domestiche private

3.6.1

Ripercussioni a breve termine per le economie domestiche

Nel messaggio 2008 il calcolo delle ripercussioni sull'onere dell'IVA per le economie domestiche è stato effettuato in base alle indagini sul reddito e sul consumo (IRC) degli anni 2003­2005 dell'Ufficio federale di statistica (UST). Nel 2006 l'UST ha sostituito l'IRC con l'indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). L'UST ha pubblicato finora i risultati delle IBED 2006 e 2007. Di conseguenza, per i calcoli delle tabelle e delle illustrazioni successive ci si è basati su una 4770

ricapitolazione di queste due indagini sul budget delle economie domestiche. Poiché il numero di dati è nettamente inferiore rispetto a quello della ricapitolazione delle IRC 2003­2005, l'UST non può fornire indicazioni per tutte le classi di reddito dei tipi di economie domestiche.

Nella parte B con l'aliquota unica del 6,2 per cento, l'onere delle economie domestiche aumenta per tutte le classi di reddito47. Non sono tuttavia considerati gli sgravi delle economie domestiche in condizioni economiche modeste nell'ambito del correttivo di politica sociale. Questi calcoli di statistica comparata poggiano sull'ipotesi che le riduzioni o gli aumenti di imposta sono integralmente trasferiti ai clienti.

Tabella 20 Onere dell'IVA per le economie domestiche nello status quo e nella parte B (senza il correttivo di politica sociale) Classi di reddito (in franchi al mese) Reddito mensile dell'economia domestica Persone per economia domestica

Tutte le economie domestiche 8 749 2.23

04 499 3 148 1.41

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

5 636 1.90

7 654 2.27

10 318 2.75

17 031 2.83

225.05 3,99 %

289.40 3,78 %

362.54 3,51 %

548.82 3,22 %

308.42 4,03 %

381.82 3,70 %

556.50 3,27 %

19.02 0,25 %

19.29 0,19 %

7.68 0,05 %

Status quo Onere in franchi al mese Onere in % del reddito

315.88 3,61 %

154.90 4,92 %

Parte B con aliquota unica del 6,2 % Onere in franchi al mese Onere in % del reddito

332.84 3,80 %

174.67 5,55 %

244.08 4,33 %

Differenze in franchi e in percentuale Onere supplementare in franchi al mese Onere supplementare in % del reddito

47

16.95 0,19 %

19.77 0,63 %

19.03 0,34 %

Si tratta di quintili. Ogni classe di reddito comprende pertanto il 20 % (arrotondato) di tutte le economie domestiche.

4771

Illustrazione 9 Onere dell'IVA per le economie domestiche: status quo e parte B (in franchi al mese; senza il correttivo di politica sociale) 600

in franchi al mese

500 400 300 200 100 T utte le economie domestiche

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

Classi di re ddito Status quo

Parte B con aliquota unica del 6,2 %

Illustrazione 10 Onere dell'IVA per le economie domestiche: status quo e parte B (in % del reddito dell'economia domestica; senza il correttivo di politica sociale) 6,0%

in % del reddito dell'economia domestica

5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T utte le economie domestiche

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

Classi di re ddito Status quo

4772

Parte B con aliquota unica del 6,2 %

Nella parte B, soprattutto le famiglie con figli e le economie domestiche di pensionati devono attendersi a breve termine un aumento dell'onere dell'IVA. La riforma ha invece effetti positivi su una parte delle economie domestiche composte di una sola persona (senza pensionati). La tabella 21 mostra il maggiore e minore onere in caso di un'aliquota unica del 6,2 per cento se il provento risultante dai 0,1 punti percentuali non fosse rimborsato nell'ambito del correttivo di politica sociale.

Tabella 21 Maggiore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B rispetto allo status quo (senza il correttivo di politica sociale) Classi di reddito (in franchi al mese) Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

04 499

4 500 6 599

19.77

19.03

19.02

8.10

3.82

-1.24

25.22

Coppie (con 1 figlio) Coppie (con 2 figli) Pensionati

6 600 8 799

23.20

29.78

8 800 12 199

12 200 e oltre

19.29

7.68

-8.26

16.87

8.92

-4.35

22.62

26.73

13.18

31.70

30.24

21.86

19.51

30.70

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le classi eee«12 200 eeeoltre».

classi 000 199» 200 classidi direddito reddito«8 «8800 000-- 12 -12 12199» 199» e«12 «12 200 eoltre».

oltre».

«8 12 199» «12 000 oltre».

È tuttavia previsto di compensare integralmente l'onere fiscale supplementare delle economie domestiche in condizioni economiche modeste mediante un correttivo di politica sociale (cfr. n. 4). Concretamente, il 40 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso non deve quindi essere svantaggiato dal progetto di riforma rispetto allo status quo.

Tabella 22 Maggiore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B rispetto allo status quo (con il correttivo di politica sociale) 04 499

4 500 6 599

Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

-

-

19.02

-

-

-1.24

-

-

16.87

8.92

-4.35

Coppie (con 1 figlio)

-

-

22.62

26.73

13.18

Coppie (con 2 figli)

-

-

31.70

30.24

21.86

Pensionati

-

-

30.70

Classi di reddito (in franchi al mese)

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

19.29

7.68

-8.26

19.51

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le classi di reddito «8 000 -- 12 199» ee «12 ee oltre».

classidi direddito reddito«8 «8000 800 12 199» «12 200 oltre».

- 12 199» e «12 200200 e oltre».

000

Grazie al correttivo di politica sociale le economie domestiche in condizioni economiche modeste non sono gravate, nella parte B, in misura maggiore dall'IVA rispetto allo status quo.

Come illustrato nella tabella 23, rispetto a un'aliquota unica del 6,1 per cento, le economie domestiche appartenenti ai due quintili di reddito più basso sono sgravate fino a un massimo di 26 franchi al mese. Il correttivo è finanziato dalle economie 4773

domestiche appartenenti ai tre quintili di reddito superiori, il cui onere mensile dell'IVA nella parte B aumenta, con l'aliquota unica del 6,2 per cento, di al massimo 10 franchi rispetto all'aliquota unica del 6,1 per cento.

Tabella 23 Maggiore e minore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B con l'aliquota unica del 6,2 % (con il correttivo di politica sociale) rispetto all'aliquota unica del 6,1 % Classi di reddito (in franchi al mese) Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

-16.92

-15.05

5.03

-5.37

-0.54

4.08

12 200 e oltre

6.23

9.08

5.66

5.23

6.07

8.75

Coppie (con 1 figlio)

5.16

6.34

9.20

Coppie (con 2 figli)

5.46

6.73

9.75

Pensionati

-20.93

8 800 12 199

-20.55

-25.50

5.63

8.10

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le classi di di reddito reddito «8 «8 000 800 -- 12 12 199» 199» ee «12 «12 000 200 ee oltre» oltre».

classi

Qui di seguito sono illustrate le ripercussioni della parte B rispetto allo status quo sulle singole categorie di spesa per quattro di questi tipi di economia domestica. Per le economie domestiche formate da una coppia senza figli e le economie domestiche formate da una coppia con due figli è stata scelta la classe di reddito in cui rientra anche il reddito medio del tipo di economia domestica corrispondente. Per le economie domestiche costituite da una sola persona (esclusi i pensionati) nonché per le economie domestiche di pensionati, la classe in cui rientra il reddito medio beneficia del correttivo di politica sociale. Per questo motivo è stata considerata la classe di reddito direttamente superiore.

4774

Tabella 24 Maggiore e minore onere delle singole categorie di spesa per quattro tipi di economia domestica nella parte B rispetto allo status quo Tipo di economia domestica

Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati)

Reddito mensile dell'economia domestica

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Coppie (senza figli)

6 600 - 8 799

Classe di reddito (in franchi al mese) 7 507 Spese in franchi al mese

IVA Status quo

8 800 - 12 199

IVA Parte B con 6,2 %

IVA Differenza

10 417 Spese in franchi al mese

IVA Status quo

IVA Parte B con 6,2 %

IVA Differenza 24.05

327.68

7.68

19.77

12.09

652.09

15.28

39.34

77.26

5.42

4.44

-0.98

133.33

9.34

7.66

-1.68

Indumenti e calzature

161.27

11.39

9.26

-2.13

244.26

17.25

14.02

-3.23

Abitazione ed energia

1 273.28

19.65

16.02

-3.63

1 567.94

29.60

24.27

-5.33

192.46

13.04

10.63

-2.41

344.04

24.04

19.55

-4.49

Bevande alcoliche e tabacchi

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente Sanità

163.13

6.88

9.84

2.96

15.23

4.80

Trasporto

618.08

37.01

30.09

-6.92

908.31

54.63

44.41

-10.22

Comunicazioni

145.96

10.31

8.38

-1.93

204.34

14.43

11.73

-2.70

Tempo libero e cultura

538.78

23.30

24.82

1.53

773.31

31.02

33.80

2.78

37.51

1.14

2.32

1.18

38.17

1.16

2.36

1.20

Ristoranti e alberghi

515.65

32.69

29.66

-3.03

698.94

45.37

40.24

-5.13

Altri beni e servizi

174.71

10.56

9.19

-1.37

216.80

13.17

11.39

-1.77

Insegnamento

Assicurazioni

251.62

10.43

1 661.74

32.36

41.19

8.83

2 443.41

50.91

68.27

17.36

Doni e trasferimenti verso altre economie domestiche

372.85

2.10

1.88

-0.22

193.55

1.09

0.98

-0.12

Altri trasferimenti (regali)

177.35

10.79

10.15

-0.63

143.63

8.72

8.24

-0.48

Imposte e tasse

898.09

27.30

22.75

-4.56

1 209.12

36.76

30.62

-6.14

Totale (in franchi al mese)

7 335.79

251.61

250.37

-1.24

10 022.86

363.20

372.12

8.92

Totale (in % del reddito dell'economia domestica)

97,718 % 3,352 %

3,335 %

-0,017 %

96,214 % 3,486 %

3,572 %

0,086 %

Tipo di economia domestica Classe di reddito (in franchi al mese) Reddito mensile dell'economia domestica

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

10 411 Spese in franchi al mese

Coppie (con 2 figli)

Pensionati

8 800 - 12 199

6 600 - 8 799

IVA Status quo

IVA Parte B con 6,2 %

IVA Differenza

7 570 Spese in franchi al mese

IVA Status quo

IVA Parte B con 6,2 %

IVA Differenza 25.96

950.83

22.28

57.36

35.07

703.91

16.50

42.46

91.12

6.34

5.24

-1.11

106.94

7.48

6.14

-1.34

Indumenti e calzature

357.14

25.23

20.50

-4.72

201.41

14.23

11.56

-2.66

Abitazione ed energia

1 563.03

28.84

23.74

-5.10

1 269.70

35.81

29.41

-6.40

405.81

28.02

22.81

-5.21

341.26

23.37

19.03

-4.34

Bevande alcoliche e tabacchi

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente Sanità

301.87

12.36

18.31

5.95

558.94

21.35

34.03

12.68

Trasporto

873.69

53.63

43.60

-10.03

601.21

36.68

29.82

-6.86

Comunicazioni

229.42

16.20

13.17

-3.03

123.25

8.71

7.08

-1.63

Tempo libero e cultura

870.10

40.15

42.82

2.67

651.80

23.69

28.07

4.38

76.02

2.31

4.70

2.38

20.80

0.63

1.29

0.65

595.02

37.40

34.03

-3.37

415.66

26.67

23.81

-2.86

Insegnamento Ristoranti e alberghi Altri beni e servizi

293.96

16.84

16.27

-0.57

267.05

15.37

12.97

-2.40

2 673.44

57.73

80.08

22.35

1 061.78

34.34

56.79

22.45

Doni e trasferimenti verso altre economie domestiche

83.12

0.47

0.42

-0.05

335.45

1.89

1.69

-0.20

Altri trasferimenti (regali)

79.74

4.65

4.59

-0.06

176.46

10.79

10.16

-0.62

Assicurazioni

Imposte e tasse

968.72

29.45

24.53

-4.92

1 205.74

36.65

30.54

-6.12

Totale (in franchi al mese)

10 413.04

381.93

412.17

30.24

8 041.37

314.15

344.85

30.70

Totale (in % del reddito dell'economia domestica)

100,024 % 3,669 %

3,959 %

0,290 %

106,234 % 4,150 %

4,556 %

0,406 %

4775

3.6.2

Ripercussioni sull'indice nazionale dei prezzi al consumo

La tabella 25 mostra che nell'anno successivo all'introduzione della parte B bisogna attendersi un aumento massimo dei prezzi al consumo dello 0,458 per cento.48 Tabella 25 Ripercussioni della parte B con l'aliquota unica del 6,2 % sull'indice nazionale dei prezzi al consumo Ponderazione (2010) Totale Prodotti alimentari, bevande analcoliche

Indice ricalcolato

Variazione in %

Contributo

100,000

100,458

0,458

0,458

11,063

103,711

3,711

0,411

Bevande alcoliche e tabacchi

1,764

98,699

-1,301

-0,023

Indumenti e calzature

4,454

98,699

-1,301

-0,058

Abitazione ed energia

25,753

99,649

-0,351

-0,090

4,635

98,755

-1,245

-0,058

Sanità

13,862

102,806

2,806

0,389

Trasporto

11,011

98,878

-1,122

-0,124 -0,036

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente

Comunicazioni

2,785

98,699

-1,301

10,356

100,763

0,763

0,079

Insegnamento

0,669

103,107

3,107

0,021

Ristoranti e alberghi Altri beni e servizi

8,426 5,222

99,547 99,715

-0,453 -0,285

-0,038 -0,015

Tempo libero e cultura

Occorre tuttavia presumere ­ sulla base delle esperienze raccolte con il passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari all'IVA nel 1995 e con l'aumento dell'aliquota nel 1999 ­ che i maggiori oneri fiscali saranno trasferiti ai consumatori solo in ragione del 70 per cento circa.

3.6.3

Ripercussioni a lungo termine per le economie domestiche private

Gli effetti positivi a lungo termine per le economie domestiche private pari a 120­750 franchi49 superano chiaramente l'aggravio supplementare annuo a breve termine di 70 franchi50.

48 49

50

I calcoli sono stati effettuati dall'AFC in collaborazione con l'UST, Sezione Prezzi.

Bodmer, pag. 19, tabella 4 (cfr. nota 56); i calcoli si basano su un'aliquota unica del 6,0 %; le ripercussioni percentuali indicate da Bodmer sono convertite in franchi per economia domestica con l'aiuto dei redditi disponibili secondo i conti economici nazionali 2007; l'effetto di crescita integrale è raggiunto dopo 12­15 anni.

Ciò corrisponde al maggiore onere delle economie domestiche svizzere in caso di applicazione di un'aliquota unica del 6,1 % neutrale sotto il profilo del gettito e può quindi essere paragonato agli effetti a lungo termine secondo la perizia Bodmer (cfr. nota 52).

4776

Illustrazione complementare 4 Confronto tra le ripercussioni a breve e lungo termine per le economie domestiche private 0.80%

In % del reddito lordo

0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% Redditi bassi

Redditi medi

Redditi alti

Pensionati

Ripercussioni a breve termine in caso di aliquota unica del 6,2 % (IBED) Ripercussioni a lungo termine (Bodmer)

Per quanto concerne le ripercussioni a breve termine per le economie domestiche di pensionati, sono rappresentate le ripercussioni per le economie domestiche a medio e ad alto reddito; le economie domestiche di pensionati a basso reddito traggono vantaggio dal correttivo di politica sociale. Ad approfittare maggiormente sono le economie domestiche in condizioni economiche modeste, poiché a breve termine non hanno maggiori oneri e d'altro lato beneficiano pienamente delle ripercussioni favorevoli a lungo termine ­ a meno che non si tratti di economie domestiche di pensionati. Solo queste ultime non ricavano vantaggi a lungo termine dalla riforma.

Questa circostanza è in particolare riconducibile al fatto che le economie domestiche formate da pensionati, con il loro patrimonio accumulato, possono consumare meno e inoltre, rispetto alla generazione più giovane che esercita un'attività lucrativa, non beneficiano degli effetti positivi della riforma sui salari. I pensionati non possono neppure adeguare alle nuove condizioni quadro il loro comportamento verso il risparmio e le offerte di lavoro.

3.7

Ripercussioni per l'economia

Nella situazione attuale circa un terzo delle entrate proviene dalla tassa occulta sulle prestazioni preliminari e sugli investimenti. Sulla scorta dei dati del 2005, la tassa occulta è stimata in circa 5,7 miliardi di franchi per un gettito complessivo di 17,9 miliardi di franchi.51 Di questi 5,7 miliardi di franchi, 1,3 miliardi concerne la 51

Nel 2009 il gettito dell'imposta sul valore aggiunto ha raggiunto 19,9 miliardi di franchi.

Di conseguenza la tassa occulta dovrebbe essere salita a 6,4 miliardi di franchi.

4777

tassa occulta sugli investimenti negli immobili ad uso abitativo e 4,4 miliardi di franchi la tassa occulta sull'acquisizione di altre prestazioni.

Nel progetto di riforma secondo la parte B, la tassa occulta scende a 3,6 miliardi di franchi in base ai dati del 2005. Oltre 1 miliardo di franchi proviene dagli investimenti negli immobili ad uso abitativo e oltre 2,5 miliardi di franchi dall'acquisizione di altre prestazioni.

Nella perizia Bodmer52, l'incremento a lungo termine del prodotto interno lordo (PIL) a seguito del passaggio al sistema con l'aliquota unica del 6,0 per cento è stimato tra lo 0,3 e lo 0,8 per cento. In base ai valori del PIL del 2008, ciò corrisponde a un PIL supplementare compreso tra 1,6 e 4,3 miliardi di franchi.

4

Correttivo di politica sociale

4.1

Situazione iniziale

Con l'introduzione di un'aliquota unica del 6,1 per cento aumenta l'onere per le economie domestiche con il reddito più basso. Ciò è riconducibile soprattutto al fatto che sui loro bilanci i beni di uso quotidiano gravano in misura superiore alla media. Per questi beni, l'aliquota d'imposta sale di 3,7 punti percentuali, a partire dall'attuale aliquota ridotta del 2,4 per cento. Siccome il corrispondente maggior onere per le economie domestiche con il reddito più basso è stimato in circa 280 milioni di franchi (cfr. n. 4.2.2), il Consiglio federale propone un cosiddetto correttivo di politica sociale per sgravare queste economie domestiche. Il correttivo deve essere finanziato mediante un incremento dell'IVA di 0,1 punti percentuali, il che corrisponde a circa 355 milioni di franchi all'anno.

4.2

Soluzione proposta

4.2.1

Principio

Il correttivo di politica sociale deve attutire le ripercussioni della riforma dell'IVA per le economie domestiche a basso reddito. Deve essere mirato e comportare il minore onere amministrativo possibile dato l'ammontare limitato di 355 milioni di franchi.

Il correttivo rappresenta una prestazione finanziaria autonoma. Deve quindi sempre figurare separatamente agli occhi dei beneficiari. Sussiste così la garanzia che i mezzi provenienti dal correttivo vadano a beneficio del gruppo predefinito e che ai beneficiari sia versato l'importo integrale. Questo significa che, diversamente dalla riduzione dei premi, l'importo non verrà utilizzato per il pagamento dell'assicurazione malattie, bensì per la compensazione ­ voluta per ragioni di politica sociale ­ del citato onere a seguito della riforma dell'IVA53. Il modo più semplice per raggiungere questi obiettivi è di basarsi sulla cerchia di beneficiari della riduzione 52

53

Bodmer Frank, Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der MWST und einiger Reformszenarien, 2007; http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01197/index.html?lang=de.

Cfr. al riguardo anche la risposta del Consiglio federale del 3 febbraio 2010 alla mozione Schelbert (09.3989).

4778

individuale dei premi (RIP). Sussiste così la garanzia che il correttivo sia versato in modo mirato alle economie domestiche con il reddito più basso, che di norma sono anche quelle più colpite dalla riforma dell'IVA. Per ridurre al minimo il dispendio amministrativo, ai Cantoni non devono essere imposte regole ai fini dell'esecuzione al di là della definizione della cerchia di beneficiari. I Cantoni stabiliscono quindi autonomamente come distribuire i mezzi e in che misura basarsi sul sistema della RIP. Possono anche applicare un altro meccanismo di distribuzione, che deve però raggiungere lo scopo di attenuare le ripercussioni della riforma dell'IVA in modo mirato, tenendo conto del reddito e del patrimonio dei destinatari.

Se i mezzi del correttivo di politica sociale non fossero distribuiti quale prestazione finanziaria autonoma, bensì all'interno della riduzione dei premi, non sussisterebbe la garanzia che il correttivo si traduca effettivamente in prestazioni più elevate dal momento che spetta ai Cantoni stabilire l'ammontare della RIP.

4.2.2

Ammontare e finanziamento del correttivo

Per la maggior parte delle economie domestiche, gli oneri generati dalla soppressione dell'aliquota ridotta del 2,4 per cento a favore di un'aliquota unica del 6,1 per cento e dall'abolizione di buona parte delle esclusioni dall'imposta sono nettamente inferiori all'1 per cento del reddito dell'economia domestica, ma tra le singole classi di reddito vi sono notevoli differenze. Il quinto delle economie domestiche con il reddito più basso subisce in media un onere supplementare dovuto alla riforma dello 0,5 per cento circa del reddito dell'economia domestica, contro lo 0,3 per cento per il secondo quinto con il reddito più basso. Per i due quinti successivi l'onere è inferiore allo 0,2 per cento e il quinto con il reddito più alto non subisce alcun onere supplementare (cfr. n. 3.6.1).

Due quinti delle economie domestiche possono quindi essere considerate un po' più colpite. Esse sono più piccole della media delle economie domestiche e comprendono il 30 per cento circa della popolazione. Per questi circa 2,3 milioni di persone, l'onere supplementare medio in seguito all'introduzione di un'aliquota unica è di circa 122 franchi all'anno, in base alle indagini sul reddito e sul consumo realizzate tra il 2006 e il 2007 ed estrapolando i dati per il 2012, anno in cui è prevista l'entrata in vigore della riforma dell'IVA. Ciò corrisponde a un onere supplementare stimato di circa 280 milioni di franchi. Per le economie domestiche con il reddito più basso, il finanziamento del correttivo (aumento dell'IVA di 0,1 punti percentuali) comporta un onere supplementare medio di 26 franchi all'anno, per un totale di circa 60 milioni. Complessivamente l'onere supplementare delle economie domestiche con il reddito più basso ammonta quindi a circa 340 milioni e di conseguenza a circa 0,1 punti percentuali dell'IVA (circa 355 mio. nel 2012)54. Il provento totale di 0,1 punti percentuali dell'IVA va quindi destinato in modo vincolato all'attenuazione delle ripercussioni dell'aliquota unica e deve essere distribuito integralmente ai Cantoni, che devono farlo pervenire alle persone aventi diritto.55 54

55

Ciò corrisponde al provento di 0,1 punti percentuali dell'IVA sull'arco di un anno.

Nell'anno d'introduzione occorre tuttavia tener presente che date le modalità di rendiconto prevalentemente trimestrali sarà possibile raggiungere solo circa quattro quinti di tale importo. Il quinto mancante sarà incassato solo l'anno successivo.

Una piccola parte del correttivo è versata dalla Confederazione agli assicurati presso l'assicurazione militare di condizioni economiche modeste.

4779

4.2.3

Distribuzione del correttivo

Il correttivo di politica sociale deve essere distribuito ai Cantoni in funzione della loro popolazione. Spetta poi ai Cantoni stabilire a quali gruppi della popolazione destinarlo. Attraverso direttive generali per i Cantoni bisogna garantire che la distribuzione corrisponda allo scopo del correttivo e avvenga in modo trasparente. Occorre quindi adottare un meccanismo che rifletta la situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari. In generale, i Cantoni versano agli aventi diritto nello stesso anno la quota ricevuta per il correttivo. Agli occhi dei beneficiari finali, l'importo versato deve essere fatto figurare quale prestazione finanziaria autonoma della Confederazione legata alla riforma dell'IVA. Infine i Cantoni verificano la legalità e la correttezza dei pagamenti. Rendono conto alla Confederazione dei pagamenti e forniscono i dati necessari alla verifica dell'efficacia nell'ambito della politica sociale.

4.3

Spiegazioni supplementari

Le diverse possibilità d'impostazione del correttivo di politica sociale, la valutazione della soluzione scelta nonché le relative ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni come pure per l'economia sono illustrate esaurientemente alle pagine 6252 e seguenti del messaggio 2008.

4780

3

basso - medio

Casse di compensazione

nessuna

4

>95%



basso - medio

Casse di compensazione e casse malati

nessuna

Economie domestiche <5% con un reddito basso senza PC

11%



RIP

5

basso - medio

Casse di compensazione per assegni familiari

Economie domestiche con un reddito alto con figli

Economie domestiche con un reddito basso senza figli e una parte degli indipendenti

57%

no

Assegni familiari

medio - alto

Datori di lavoro e casse di compensazione per assegni familiari

Economie domestiche con un reddito alto con figli

Economie domestiche con un reddito basso senza figli o PC e una parte degli indipendenti

6

67%

solo per le PC

Assegni familiari e PC

7

medio - alto

Casse di compensazione e casse malati

nessuna

Economie domestiche con un reddito basso senza figli o PC

78%



Sistema RIP limitato a figli e PC

4781

Nessun cumulo (i beneficiari di PC non ricevono una quota doppia del correttivo).

2 Gruppo bersaglio: persone appartenenti al 40% delle economie domestiche con il reddito più basso (pari al 30% della popolazione o a 2,3 milioni circa nel 2008).

3 Circa 260 000 beneficiari di PC (2008) sui 2,3 milioni di persone appartenenti al gruppo bersaglio.

4 La distribuzione dei mezzi del correttivo è di competenza dei Cantoni; è ipotizzata una distribuzione agli attuali beneficiari della RIP. Essi non corrispondono del tutto alle persone colpite dall'incremento dell'IVA, appartenenti ai due quinti delle economie domestiche con il reddito più basso.

5 Stima: 1,5 milioni di persone in condizioni economiche modeste in economie domestiche con figli meno 250 000 indipendenti e inoccupati (2008) sui 2,3 milioni di persone appartenenti al gruppo bersaglio.

6 Stima: 1,5 milioni di persone in condizioni economiche modeste in economie domestiche con figli e circa 240 000 beneficiari di PC senza figli meno 250 000 indipendenti e inoccupati (2008) sui 2,3 milioni di persone appartenenti al gruppo bersaglio.

7 Stima: in questo modello sono raggiunti 1,5 milioni di persone in condizioni economiche modeste in economie domestiche con figli e circa 240 000 beneficiari di PC senza figli (2008), sui 2,3 milioni di persone appartenenti al gruppo bersaglio.

1

Onere amministrativo : Qual è l'entità dell'onere?

Onere esecutivo: Chi sostiene principalmente l'onere amministrativo?

Effetto collaterale: Quali persone al di fuori del gruppo bersaglio non beneficiano del correttivo?

Grado di raggiungimento dell'obiettivo : 2 Quale quota del gruppo bersaglio è raggiunta con il correttivo?

Persone non raggiunte: Quali persone del gruppo bersaglio non sono raggiunte?

1

Bisogno Sono considerati criteri legati al reddito e alla sostanza?

PC

Confronto tra i gruppi di beneficiari degli strumenti di politica sociale in vigore

Tabella 26

5

Sussidi

Nel quadro della riforma dell'IVA non sono previste modifiche del trattamento fiscale dei sussidi e di altri contributi di diritto pubblico. Il contribuente che riceve siffatti fondi non deve assoggettarli all'imposta; per contro deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Nei numeri 12.4 e 12.5 alle pagine 6262 e seguenti del messaggio 2008 sono descritte le ripercussioni del cambiamento di regime56, ossia la rinuncia alla deduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi o «sussidi incrociati»57. A tal fine, la tabella 28 (pag. 6264) mostra il risultato in caso di comportamento adattivo e non adattivo degli erogatori di sussidi. A questo proposito si afferma comunque che né il comportamento completamente adattivo né il comportamento non adattivo possono essere definiti realistici.

Nel frattempo le alternative della Confederazione sono state esaminate in modo approfondito e inoltre si è tenuto conto degli effetti della nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC). Si constata che il margine di manovra della Confederazione ­ come già spiegato nel numero 12.5 del messaggio 2008 ­ sarebbe estremamente limitato per i sussidi erogati dai Cantoni e Comuni.

Tabella complementare 2 Minori entrate dell'IVA per la Confederazione in relazione ai sussidi erogati da Cantoni e Comuni Trasporto pubblico Traffico stradale Formazione e ricerca Agricoltura Assistenza sociale Sanità Altri settori Totale intermedio Ripercussioni della NPC Aumento fino all'entrata in vigore della parte B (20%) Totale delle minori entrate IVA a medio e breve termine Ripercussioni a lungo termine per il traffico stradale Totale delle minori entrate IVA a lungo termine

56 57

in mio. di fr.

40 0 330 10 80 170 30 660 30 140 830 230 1 060

I calcoli si basano ­ fatta eccezione per i settori dei trasporti (2000), dell'agricoltura (2002) e della silvicoltura (2001­2004) ­ sui dati del 2004.

Per «sussidi incrociati» si intende la copertura del disavanzo all'interno della medesima collettività pubblica. Ad esempio la copertura del disavanzo d'esercizio e delle uscite per investimenti della piscina comunale attraverso il conto generale rappresenta un «sussidio incrociato».

4782

Anche per i sussidi erogati dalla Confederazione, la riduzione degli stessi può compensare solo parzialmente le minori entrate derivanti dall'IVA.

Tabella complementare 3 Minori entrate dell'IVA per la Confederazione in relazione ai sussidi erogati dalla Confederazione Trasporto pubblico Traffico stradale Formazione e ricerca Agricoltura Assistenza sociale Sanità Altri settori Totale intermedio Ripercussioni della NPC Aumento fino all'entrata in vigore della parte B (20%) Totale delle minori entrate IVA Compensabili mediante la riduzione dei sussidi Totale delle minori entrate IVA

in mio. di fr.

130 100 50 110 60 0 20 470 - 30 90 530 - 310 220

In caso di cambiamento del sistema concernente il trattamento fiscale dei sussidi, per la Confederazione risulterebbero a saldo minori entrate dell'IVA pari a 1050 milioni di franchi nel breve e medio periodo. A lungo termine si registrerebbero ulteriori minori entrate per circa 230 milioni di franchi nel settore delle strade cantonali e comunali. In questo contesto si tiene conto delle possibili riduzioni dei sussidi da parte della Confederazione, degli effetti della NPC e della proiezione degli effetti alla data di entrata in vigore della parte B.

Tabella complementare 4 Minori entrate dell'IVA per la Confederazione in caso di comportamento adattivo relativamente alla parte B Nel caso di sussidi di Nel caso di sussidi Cantoni / Comuni della Confederazione Trasporto pubblico Formazione e ricerca Agricoltura Assistenza sociale Sanità Altri settori Minori entrate a breve e medio termine Traffico stradale * Minori entrate a lungo termine

in mio. di franchi 60 400 10 120 200 40 830 230 1 060

in mio. di franchi 60 20 70 50 0 20 220 0 220

Totale minori entrate della Confederazione in mio. di franchi 120 420 80 170 200 60 1 050 230 1 280

* Le minori entrate nel caso di sussidi per le strade di Cantoni e Comuni risultano solo a lungo termine.

4783

Allegato 1

Aliquote d'imposta e limiti di esenzione per le piccole imprese nell'UE 1

Stato membro

Aliquota normale

Aliquota ridotta

Belgio Bulgaria Repubblica Ceca Danimarca Germania Estonia Grecia 3 Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Repubblica Slovacca 4 Finlandia Svezia Regno Unito Svizzera

21 % 20 % 20 % 25 % 19 % 20 % 21 % 16 % 19,6 % 21 % 20 % 15 % 21 % 21 % 15 % 25 % 18 % 19 % 20 % 22 % 20 % 19 % 20 % 19 % 22 % 25 % 17,5 % 7,6 %

6 % / 12 % 7% 10 % ­ 7% 9% 5 % / 10 % 4%/7% 2,1 % / 5,5 % 4,8 % / 13,5 % 4 % / 10 % 5%/8% 10 % 5%/9% 3 % / 6 % / 12 % 5 % / 18 % 5% 6% 10 % / 12 % 3%/7% 5 % / 12 % 9% 8,5 % 10 % 8 % / 12 % 6 % / 12 % 5% 2,4 % / 3,6 %

Limite di esenzione per le piccole imprese Euro

5 580 25 565 38 088 6 705 17 500 15 978 10 000 76 300 70 000 30 000 15 600 14 347 28 962 10 000 19 700 35 000 30 000 25 000 9 976 32 702 25 000 35 000 8 500 77 195 66 225

Franchi

Stato al 1° aprile 2010 Fonti: Commissione Europea, Fiscalità e unione doganale, 1° gennaio 2010, Die Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft; http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_ works/rates/vat_rates_de.pdf http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_ community/vat_in_EC_annexI.pdf www.tmf-vat.com/vat/eu-vat-rates.html.

1 Possono essere assoggettati all'aliquota ridotta solo i beni e le prestazioni di servizi di cui all'allegato III della Direttiva IVA. Si tratta segnatamente di alimenti e foraggio, approvvigionamento idrico, medicinali, fornitura di libri, accesso a manifestazioni, alloggio in alberghi e simili.

2 Tasso di cambio medio tra marzo 2009 e febbraio 2010: 1 euro = 1,51 franchi.

3 Dal 1° luglio 2010 l'aliquota nomale ammonta al 18 % e l'aliquota ridotta all'8 %.

4 Dal 1° luglio 2010 l'aliquota normale ammonta al 23 %.

4784

2

8 426 38 603 57 513 10 125 26 425 24 127 15 100 0 115 213 105 700 45 300 23 556 21 664 43 733 15 100 29 747 52 850 0 45 300 37 750 15 064 49 380 37 750 52 850 12 835 0 116 564 100 000

Allegato 2

Imposizione di prestazioni selezionate nell'UE Prodotti Medicinali Trasporto di alimentari persone nel Paese 6

6

Libri

Strutture d'alloggio

Entrata a manifestazioni culturali

Entrata a manifestazioni sportive

6

6

ex

6

BE

6

BG

20

20

20

20

7

20

20

CZ

10

10

10

10

10

10

10

DK

25

25

ex

25

25

25

ex

DE

7

19

7

7

7

ex

7

EE

20

9

20

9

9

20

20

EL

9

9

9

4,5

9

9

9

ES

4

4

7

4

7

ex

7

FR

5,5

2,1

5,5

5,5

5,5

5,5

19,6

IE

0

0

ex

0

13,5

ex

ex

IT

4

10

10

4

10

10

10

CY

0

0

15

5

5

ex

15

LV

21

10

10

21

21

ex

21

LT

21

5

21

9

21

ex

21

LU

3

3

3

3

3

3

3

HU

25

5

25

5

18

25

25

MT

0

0

0

5

5

5

18

NL

6

6

6

6

6

6

6

AT

10

20

10

10

10

ex

20

PL

3

7

7

0

7

7

7

PT

5

5

5

5

5

ex

5

RO

19

9

19

9

9

9

19

SI

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

SK

19

10

19

10

19

19

19

FI

12

8

8

8

8

8

8

SE

12

25

6

6

12

6

ex

UK

0

0

0

0

17,5

17,5

17,5

Cifre: aliquote percentuali ex: escluso dall'imposizione

Fonte: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/ rates/vat_rates_de.pdf.

4785

Allegato 3

Ripercussioni della parte B tenuto conto dell'aumento delle aliquote d'imposta a favore del finanziamento aggiuntivo dell'AI Il 27 settembre 2009 Popolo e Cantoni hanno accolto il progetto di finanziamento aggiuntivo dell'AI. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale è aumentata di 0,4 punti percentuali, l'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero di 0,2 punti percentuali.

Se non si considera il finanziamento aggiuntivo dell'AI, l'aliquota unica neutrale sotto il profilo del gettito ammonta al 6,1 per cento (con arrotondamento).

L'aumento proporzionale delle aliquote d'imposta di 0,4 punti percentuali a favore dell'AI corrisponde a 0,318 punti percentuali nel modello dell'aliquota unica.

Arrotondata, l'aliquota unica neutrale sotto il profilo del gettito ammonta dunque al 6,4 per cento tenuto conto del finanziamento aggiuntivo dell'AI. Alla predetta percentuale vanno ad aggiungersi 0,1 punti percentuali per il finanziamento del correttivo di politica sociale. Il passaggio ad un'aliquota unica del 6,5 per cento rende necessario anche un aumento della deduzione forfettaria dell'imposta precedente per i prodotti naturali (art. 28 cpv. 2 LIVA) che deve essere portata al 3,2 per cento.

Le ripercussioni del passaggio dalle aliquote d'imposte aumentate a seguito del finanziamento aggiuntivo dell'AI all'aliquota unica del 6,5 per cento si scostano solo lievemente da quelle del passaggio dalle aliquote in vigore fino alla fine del 2010 all'aliquota unica del 6,2 per cento. Al fine di facilitare la comparabilità, la numerazione delle tabelle seguenti segue quella delle tabelle del messaggio 2008, completata con una «a» nel presente messaggio aggiuntivo.

4786

A. Ripercussioni per i contribuenti Tabella 14a Ripercussioni per la sanità (aliquote d'imposta comprendenti il finanziamento aggiuntivo dell'AI) Importi in milioni di franchi

Imposta sulla cifra d'affari

Status quo (compreso il finanziamento aggiuntivo dell'AI)

Parte B con aliquota unica del 6,5%

Differenza

84

2 280

Imposta sulle prestazioni preliminari (non deducibile)

15

18

2 196 3

Imposta sul consumo

69

2 262

2 193

- Medici

5

681

676

- Dentisti

2

240

239

- Resto del settore della sanità

18

189

171

- Ospedali

7

834

828

- Veterinari

13

11

-2

- Altri

25

307

282

15

157

142

988

3

-985

Riduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi Tassa occulta Imposta netta Totale

67

67

0

1 154

2 507

1 353

Nella situazione attuale, le entrate dell'IVA realizzate nel settore della formazione pubblica ammontano a circa 615 milioni di franchi tenuto conto dell'aumento dell'aliquota fiscale a favore dell'AI. Con l'aliquota unica del 6,5 per cento, istituita nella parte B, tali entrate ascendono a 770 milioni di franchi. Questo aumento delle entrate della Confederazione di 155 milioni di franchi determina un onere supplementare per le economie domestiche pari a 44 franchi all'anno.

4787

Tabella 16a Entrate dell'IVA per la Confederazione provenienti dal settore della cultura (aliquote d'imposta comprendenti il finanziamento aggiuntivo dell'AI) Settore della cultura

Entrate IVA in milioni di franchi che rimangono nelle casse della Confederazione Status quo Parte B con aliquota Differenza (compreso il unica del 6,5 % finanziamento agguntivo dell'AI)

Cinema

11

18

Teatri e sale per concerti

15

24

9

7

7

0 0

Creatori culturali (musica compresa) Musei

7

13

13

Biblioteche

5

9

4

Zoo e giardini botanici

4

13

9 1

Circo e baracconisti Organizzatori di manifestazioni Diritti d'autore * Totale

2

3

16

20

4

1

0

-1

74

107

33

* Esclusi gli acquirenti finali privati.

Nella situazione attuale, il commercio di libri, opere d'arte e di supporti audiovisivi effettuato a valle dei settori dell'arte e in applicazione delle aliquote fiscali valide dal 1° gennaio 2011 genera entrate a titolo di IVA per circa 110 milioni di franchi all'anno. Nella parte B del progetto di riforma le suddette entrate provenienti dai settori a valle aumentano di circa 15 milioni di franchi raggiungendo i 125 milioni.

Il lieve rincaro dei biglietti di entrata alle manifestazioni culturali incide complessivamente sulle spese delle economie domestiche per 33 milioni di franchi (vedi tabella 16a), corrispondenti a un onere supplementare di 10 franchi all'anno per economia domestica.

4788

Tabella 19a Entrate dell'IVA per la Confederazione provenienti dal settore dello sport (aliquote d'imposta comprendenti il finanziamento aggiuntivo dell'AI) Entrate IVA che rimangono nelle casse della Confederazione

Status quo (compreso il finanziamento aggiuntivo dell'AI)

Parte B con aliquota unica del 6,5 %

Differenza

Prestazioni finora imponibili di contribuenti

113

96

Finora escluse dall'imposta, ora imponibili a)

1

3

2

Finora escluse dall'imposta, ora imponibili b)

25

42

17

Cifre d'affari imponibili di non contribuenti c)

11

10

-1

3

2

-1

153

153

0

Cifre d'affari escluse dall'imposta d) Totale

-17

a)

Eseguite da persone finora contribuenti a imprese o società non contribuenti.

Eseguite da contribuenti e non contribuenti a privati.

c) Tassa occulta per prestazioni finora di per sé imponibili per persone che rimangono non contribuenti.

d) Tassa occulta per prestazioni escluse dall'imposta finora e in futuro, eseguite a privati e non contribuenti.

b)

B. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Per la Confederazione l'onere dell'IVA relativa all'acquisto di beni e prestazioni di servizi si riduce di 75 fino a 80 milioni di franchi a seguito dell'aliquota unica del 6,5 per cento.

Lo sgravio risultante dall'acquisto di beni e prestazioni di servizi ammonta per i Cantoni a 165 milioni fino a raggiungere 170 milioni di franchi e per i Comuni a 155 milioni fino a raggiungere 160 milioni di franchi.

La riduzione dell'onere è superiore ai valori indicati nei numeri 3.4 e 3.5, poiché la differenza tra l'aliquota normale dell'8,0 per cento e l'aliquota unica del 6,5 per cento è di 0,1 punti percentuali maggiore rispetto a quella tra l'aliquota normale del 7,6 per cento e l'aliquota unica del 6,2 per cento.

Per il resto, si rimanda alle spiegazioni di cui ai numeri 3.4 e 3.5.

C. Ripercussioni per le economie domestiche private Le seguenti tabelle mostrano le ripercussioni per le economie domestiche private dell'introduzione di un'aliquota unica neutrale sotto il profilo del bilancio e della soppressione delle eccezioni. I maggiori e minori oneri si scostano solo lievemente dalle ripercussioni risultanti dalle aliquote d'imposta applicate fino alla fine del 2010.

4789

Tabella 20a Onere dell'IVA per le economie domestiche nello status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI e nella parte B con aliquota unica del 6,5 % (senza il correttivo di politica sociale) Classi di reddito (in franchi al mese)

Tutte le economie domestiche

Reddito mensile dell'economia domestica Persone per economia domestica

04 499

8 749 2.23

4 500 6 599

3 148 1.41

6 600 8 799

5 636 1.90

8 800 12 199

12 200 e oltre

7 654 2.27

10 318 2.75

17 031 2.83

303.64 3,97 %

380.40 3,69 %

576.01 3,38 %

322.66 4,22 %

399.46 3,87 %

582.21 3,42 %

19.02 0,25 %

19.06 0,18 %

6.21 0,04 %

Status quo (aliquote d'imposta: 8,0 %, 2,5 % e 3,8 %) Onere in franchi al mese Onere in % del reddito

331.45 3,79 %

162.48 5,16 %

236.10 4,19 %

Parte B con aliquota unica del 6,5 % Onere in franchi al mese Onere in % del reddito

348.21 3,98 %

182.76 5,81 %

255.36 4,53 %

Differenze in franchi e in percentuale Onere supplementare in franchi al mese Onere supplementare in % del reddito

16.76 0,19 %

20.27 0,64 %

19.26 0,34 %

Illustrazione 9a Onere per le economie domestiche nello status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI e nella parte B con aliquota unica del 6,5 % (in franchi al mese; senza il correttivo di politica sociale) 600

in franchi al mese

500 400 300 200 100 T utte le economie domestiche

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

Classi di re ddito Status quo (aliquote d'imposta: 8,0 %, 2,5 % e 3,8 %)

4790

Parte B con aliquota unica del 6,5 %

Illustrazione 10a Onere per le economie domestiche nello status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI e nella parte B con aliquota unica del 6,5 % (in percentuale del reddito dell'economia domestica; senza il correttivo di politica sociale)

in % del reddito dell'economia domestica

6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T utte le economie domestiche

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 e oltre

Classi di re ddito Status quo (aliquote d'imposta: 8,0 %, 2,5 % e 3,8 %)

Parte B con aliquota unica del 6,5 %

Tabella 21a Maggiore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B con aliquota unica del 6,5 % rispetto allo status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI (senza il correttivo di politica sociale) Classi di reddito (in franchi al mese) Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

04 499

4 500 6 599

20.27

19.26

19.02

7.99

3.36

-2.15

25.73

Coppie (con 1 figlio) Coppie (con 2 figli) Pensionati

6 600 8 799

23.93

30.53

8 800 12 199

12 200 e oltre

19.06

6.21

-9.90

16.72

8.17

-6.42

22.80

26.89

11.97

32.33

30.52

21.02

31.21

18.86

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le reddito «8 «8 000 800 -- 12 12 199» 199»ee«12 «12000 200eeoltre».

oltre».

classi di reddito

4791

Tabella 22a Maggiore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B con aliquota unica del 6,5 % rispetto allo status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI (con il correttivo di politica sociale) Classi di reddito (in franchi al mese)

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

-

-

19.02

-

-

-2.15

8 800 12 199

12 200 e oltre

Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

19.06

6.21

-

-

16.72

8.17

-6.42

Coppie (con 1 figlio)

-

-

22.80

26.89

11.97

Coppie (con 2 figli)

-

-

32.33

30.52

21.02

Pensionati

-

-

31.21

-9.90

18.86

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le classi di reddito reddito «8 «8 800 000 -- 12 12199» 199»ee«12 «12200 000eeoltre».

oltre».

Tabella 23a Maggiore e minore onere secondo il tipo di economia domestica in franchi al mese nella parte B con aliquota unica del 6,5 % rispetto a un'aliquota unica del 6,4 % Classi di reddito (in franchi al mese) Tutte le economie domestiche Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati) Coppie (senza figli)

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

-17.43

-15.28

5.03

-5.26

-0.08

4.08

12 200 e oltre

6.22

9.07

5.65

5.22

6.06

8.73

Coppie (con 1 figlio)

5.16

6.33

9.19

Coppie (con 2 figli)

5.45

6.72

9.73

Pensionati

-21.45

8 800 12 199

-21.28

-26.26

5.62

8.09

Economie domestiche di pensionati e di una persona sola: a causa dell'esiguo numero di osservazioni sono state raggruppate le classi di classi di reddito reddito «8 «8 800 000 -- 12 12199» 199»ee«12 «12200 000eeoltre».

oltre»

4792

Tabella 24a Maggiore e minore onere delle singole categorie di spesa per quattro tipi di economia domestica nella parte B con aliquota unica del 6,5 % rispetto allo status quo con finanziamento aggiuntivo dell'AI Tipo di economia domestica

Economie domestiche di una persona sola (tranne i pensionati)

Reddito mensile dell'economia domestica

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Coppie (senza figli)

6 600 - 8 799

Classe di reddito (in franchi al mese)

7 507 Spese IVA Status in franchi quo (AI) al mese

8 800 - 12 199

IVA Parte B con 6,5 %

IVA Differenza

10 417 Spese IVA Status in franchi quo (AI) al mese

IVA IVA Parte B Differenza con 6,5 %

327.68

7.99

20.70

12.71

652.09

15.90

41.19

77.26

5.68

4.63

-1.05

133.33

9.80

8.00

Indumenti e calzature

161.27

11.95

9.67

-2.28

244.26

18.09

14.65

-3.45

Abitazione ed energia

1 273.28

20.62

16.74

-3.88

1 567.94

31.05

25.36

-5.70 -4.79

Bevande alcoliche e tabacchi

25.29 -1.80

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente

192.46

13.68

11.10

-2.58

344.04

25.21

20.42

Sanità

163.13

7.22

10.30

3.08

251.62

10.95

15.95

5.00

Trasporto

618.08

38.82

31.43

-7.39

908.31

57.31

46.39

-10.91

Comunicazioni

145.96

10.81

8.75

-2.06

204.34

15.14

12.25

-2.88

Tempo libero e cultura

538.78

24.43

25.96

1.53

773.31

32.52

35.35

2.83

37.51

1.20

2.43

1.23

38.17

1.22

2.47

1.25

Insegnamento Ristoranti e alberghi

515.65

34.29

30.99

-3.31

698.94

47.58

42.04

-5.54

Altri beni e servizi

174.71

11.08

9.60

-1.47

216.80

13.82

11.91

-1.91 18.02

1 661.74

34.02

43.16

9.14

2 443.41

53.52

71.54

Doni e trasferimenti verso altre economie domestiche

Assicurazioni

372.85

2.21

1.97

-0.24

193.55

1.15

1.02

-0.13

Altri trasferimenti (regali)

177.35

11.31

10.61

-0.70

143.63

9.14

8.62

-0.53 -6.59

898.09

28.74

23.84

-4.90

1 209.12

38.69

32.10

Totale (in franchi al mese)

Imposte e tasse

7 335.79

264.05

261.90

-2.15

10 022.86

381.10

389.27

8.17

Totale (in % del reddito dell'economia domestica)

97,718 %

3,517 %

3,489 %

-0,029 %

96,214 %

3,658 %

3,737 %

0,078 %

Tipo di economia domestica Classe di reddito (in franchi al mese) Reddito mensile dell'economia domestica

Prodotti alimentari e bevande analcoliche Bevande alcoliche e tabacchi

Coppie (con 2 figli)

Pensionati

8 800 - 12 199

6 600 - 8 799

10 411 IVA Status Spese quo (AI) in franchi al mese 950.83

23.19

IVA Parte B con 6,5 % 60.07

IVA Differenza 36.88

7 570 IVA Status Spese quo (AI) in franchi al mese 703.91

17.17

IVA IVA Differenza Parte B con 6,5 % 44.47

27.30

91.12

6.65

5.47

-1.18

106.94

7.85

6.42

-1.43

Indumenti e calzature

357.14

26.45

21.41

-5.04

201.41

14.92

12.08

-2.84

Abitazione ed energia

1 563.03

30.26

24.81

-5.45

1 269.70

37.58

30.74

-6.84

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente

405.81

29.39

23.82

-5.57

341.26

24.51

19.88

-4.63 13.22

Sanità

301.87

19.18

6.19

558.94

22.43

35.65

Trasporto

873.69

56.26

45.54

-10.71

601.21

38.47

31.15

-7.33

Comunicazioni

229.42

16.99

13.76

-3.24

123.25

9.13

7.39

-1.74

Tempo libero e cultura

870.10

42.11

44.78

Insegnamento

12.99

2.68

651.80

24.83

29.37

4.53

76.02

2.43

4.92

2.49

20.80

0.67

1.35

0.68

Ristoranti e alberghi

595.02

39.23

35.56

-3.67

415.66

27.97

24.87

-3.10

Altri beni e servizi

293.96

17.67

17.01

-0.66

267.05

16.13

13.56

-2.58

2 673.44

60.69

83.92

23.23

1 061.78

59.51

23.44

Assicurazioni

36.07

Doni e trasferimenti verso altre economie domestiche

83.12

0.49

0.44

-0.05

335.45

1.99

1.77

-0.22

Altri trasferimenti (regali)

79.74

4.88

4.80

-0.08

176.46

11.31

10.62

-0.69

968.72

31.00

25.72

-5.28

1 205.74

38.58

32.01

-6.57

Imposte e tasse Totale (in franchi al mese)

10 413.04

400.69

431.21

30.52

8 041.37

329.62

360.82

31.21

Totale (in % del reddito dell'economia domestica)

100,024 %

3,849 %

4,142 %

0,293 %

106,234 %

4,355 %

4,767 %

0,412 %

4793

D. Ripercussioni sull'indice nazionale dei prezzi al consumo L'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenterà al massimo dello 0,466 per cento nell'anno successivo all'introduzione della parte B che prevede un'aliquota unica del 6,5 per cento.58 Tuttavia bisogna presumere che l'onere supplementare fiscale sarà trasferito ai consumatori solo nella misura del 70 per cento circa.

Tabella 25a Ripercussioni della parte B con aliquota unica del 6,5 % sull'indice nazionale dei prezzi al consumo Ponderazione (2010) Totale

Indice ricalcolato

Variazione in %

Contributo

100,210

100,677

0,466

0,466

11,074

104,004

3,902

0,431

Bevande alcoliche e tabacchi

1,771

98,978

-1,389

-0,025

Indumenti e calzature

4,471

98,978

-1,389

-0,062

Abitazione ed energia

25,780

99,728

-0,376

-0,097 -0,062

Prodotti alimentari, bevande analcoliche

Apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente

4,652

99,029

-1,325

Sanità

13,885

103,097

2,928

0,406

Trasporto

11,046

99,119

-1,198

-0,132 -0,039

Comunicazioni

2,795

98,978

-1,389

10,377

100,990

0,786

0,081

Insegnamento

0,670

103,398

3,240

0,022

Ristoranti e alberghi

8,454

99,827

-0,499

-0,042

Altri beni e servizi

5,237

99,972

-0,316

-0,017

Tempo libero e cultura

58

I calcoli sono stati effettuati dall'AFC in collaborazione con l'UST, Sezione Prezzi.

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