Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Big Fish versione 1.04 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 4 novembre 2010: 1.

In accoglimento della richiesta del 3 maggio 2010, l'apparecchio automatico da gioco Big Fish versione 1.04 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Big Fish versione 1.04 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 29 570 franchi, sono imputate a Guido Richenberger. L'importo di 19 570 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 10 000 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Guido Richenberger, Mugerenmatt 8, 6330 Cham

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

30 novembre 2010

7162

Commissione federale delle case da gioco

2010-2938