Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della Decisione 2007/599/CE per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici per il Fondo delle frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Traduzione1 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008 Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3 Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 7 settembre 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Decisione della Commissione C(2007) 3925 finale del 27/VIII/2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007­2013»3 Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e con riserva dell'adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

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Dal testo originale francese.

RS 0.362.31 Decisione 2007/599/CE della Commissione del 27 agosto 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007­2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

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Recepimento della decisione 2007/599/CE per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici per il Fondo delle frontiere esterne. Scambio di note

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 7 settembre 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

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