Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 29 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'11 agosto 2005, del 21 ottobre 2008 e del 14 gennaio 20101, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)2: Art. 2 1

L'obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

2

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:

3

4

a)

i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;

b)

i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che: a)

impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo il capoverso 5;

b)

eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un'impresa assoggettata al campo d'applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I

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1 2

FF 2000 4513, 2005 4577, 2008 7501, 2010 985 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi: a)

i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

b)

i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

c)

i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;

d)

i capi muratori e i capi fabbrica;

e)

il personale con funzioni direttive;

f)

il personale tecnico-amministrativo.

Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

6

Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

7

II Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

29 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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