Decreto federale Disegno sull'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)», depositata il 14 agosto 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 14 agosto 2008 «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 75

Pianificazione del territorio

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo, un ordinato insediamento del territorio, la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili e la protezione delle terre coltive.

Nell'adempimento dei loro compiti, considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

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La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Emana in particolare disposizioni per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per limitare le costruzioni nelle aree non edificabili. Promuove e coordina la pianificazione territoriale dei Cantoni.

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3

1 2 3

Abrogato

RS 101 FF 2008 6643 FF 2010 915

2009-2761

929

Iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 75 (Pianificazione del territorio) Nei 20 anni seguenti l'accettazione dell'articolo 75 la superficie totale delle zone edificabili non puņ essere aumentata. In casi fondati il Consiglio federale puņ accordare deroghe.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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