Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 24 febbraio 2012

Iniziativa popolare federale «Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali», presentata il 4 agosto 2010; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali», presentata il 4 agosto 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2010-1987

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Marcel Graf, Grundstrasse 13e, 8934 Knonau 2. Su Graf, Grundstrasse 13e, 8934 Knonau 3. You Hoat Taing-Pfister, Huwel 5, 6064 Kerns 4. Iris Taing-Pfister, Huwel 5, 6064 Kerns 5. Christoph Gurtner, Schönbühlweg 1b, 6020 Emmenbrücke 6. Sou Leang Gurtner, Schönbühlweg 1b, 6020 Emmenbrücke 7. Ursula Graf, Höflistrasse 104, 8135 Langnau am Albis

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato per la pena di morte, Casella postale, 8135 Laugnau am Albis, e pubblicata nel Foglio federale del 24 agosto 2010.

10 agosto 2010

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 e 3 Ognuno ha diritto alla vita. Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, perde il diritto alla vita ed è punito con la pena di morte. In tutti gli altri casi la pena di morte è vietata.

1

La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. È fatta salva la pena di morte.

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Art. 123a cpv. 4 (nuovo) Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, è giustiziato a prescindere da perizie o conoscenze scientifiche. L'esecuzione capitale compete alla Confederazione. La pena capitale è eseguita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della condanna. Il giudice stabilisce le modalità e la data dell'esecuzione capitale.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 85 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 10 cpv. 1 e 3 e dell'art. 123a cpv. 4 (Pena di morte) Gli articoli 10 capoversi 1 e 3 e 123a capoverso 4 sulla pena di morte entrano in vigore immediatamente dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

Si applicano anche a reati commessi prima della loro entrata in vigore e che a tale momento non sono ancora stati oggetto di una sentenza passata in giudicato; non si applicano disposizioni contrarie di trattati internazionali.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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