Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, desiderose di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l'ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006 (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 25 della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Se una persona ha a)

sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non giungono a una soluzione in via di amichevole composizione in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

su richiesta di questa persona, tutte le controversie pendenti di questo caso sono sottoposte a una procedura d'arbitrato. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. Qualora una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti la regolamentazione per via di amichevole composizione del lodo arbitrale, questa decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni interne degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

In virtù del presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della proce-

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Dal testo originale tedesco.

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dura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Art. II L'articolo 26 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

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5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. III Il numero 2 del Protocollo finale alla Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente: «2. Ad articolo 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista all'articolo 26 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

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Art. IV 1. Il presente Protocollo dev'essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna, il 3 settembre 2009, in due esemplari.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

Oskar Knapp

Johannes Kyrne

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Allegato

Scambio di note Nota Repubblica d'Austria I Eccellenza, in occasione della firma odierna del Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l'ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006, ho l'onore di comunicarle quanto segue in nome del Governo della Repubblica d'Austria: Resta inteso che per l'interpretazione dell'articolo 26, oltre ai principi contenuti nel Protocollo, bisogna tener conto anche dei principi di applicazione che discendono dai commentari dell'OCSE nella versione del mese di luglio 2008, comprese le note tecniche riguardanti l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE elaborate dal segretariato dell'OCSE nel mese di marzo del 2009, aggiunte come allegato al presente Protocollo.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente nota e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.

Gradisca, signor segretario di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

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Allegato

Nota tecnica riguardante il paragrafo 5 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE Il paragrafo 5 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE prevede che il segreto bancario non debba costituire un ostacolo allo scambio di informazioni a fini fiscali. L'articolo 26 prevede anche importanti misure di sicurezza a protezione della confidenzialità delle informazioni che si riferiscono all'assoggettato.

Lo standard vincola solo lo scambio di informazioni su domanda. Qualora vengano richieste informazioni, esse sono scambiate solo se verosimilmente pertinenti per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna dello Stato contraente. Gli Stati non sono autorizzati a partecipare a ricerche indiscriminate («fishing expedition») o a richiedere informazioni che non siano verosimilmente importanti per i rapporti fiscali di un determinato assoggettato. Nella formulazione della domanda le autorità competenti sono tenute a esporre la verosimile pertinenza delle informazioni. Ad esempio uno Stato non è autorizzato a richiedere in modo indiscriminato informazioni a istituti di credito dell'altro Stato riguardo a conti bancari di suoi residenti. Allo stesso modo un'amministrazione delle contribuzioni, anche se nel quadro di una verifica di un assoggettato, non può richiedere informazioni su un determinato assoggettato se non è stato rilevato alcun comportamento, o segnale di un possibile comportamento, che possa essere collegato con l'altro Stato. Inversamente l'autorità competente può richiedere ad esempio informazioni su determinati assoggettati se, nello stabilire l'imposta di un determinato assoggettato, emerge il sospetto che quest'ultimo abbia un conto bancario nell'altro Stato. Potrebbe parimenti essere il caso se fosse identificato un certo numero di assoggettati che dispongono ad esempio di carte di credito estere di banche dell'altro Stato. Lo Stato richiedente dovrebbe tuttavia sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Per quanto riguarda le ulteriori particolarità si rinvia al commentario dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE e dell'articolo 5 del modello di convenzione sullo scambio di informazioni.

Le informazioni scambiate sottostanno a severe disposizioni
in materia di segretezza. L'articolo 26 prevede espressamente che le informazioni scambiate devono rimanere segrete e possono essere utilizzate solo per i fini previsti nella convenzione. In caso di violazione di queste disposizioni in materia di segretezza, il diritto penale amministrativo e il diritto penale di entrambi gli Stati prevedono sanzioni. La pubblicazione non autorizzata di informazioni fiscalmente rilevanti ricevute da un altro Stato è di regola considerata una fattispecie di diritto penale per la quale è comminata una pena detentiva.

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Da come si può dedurre da queste spiegazioni, dal commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e dal manuale concernente lo scambio di informazioni dell'OCSE, risulta che il segreto bancario non sia incompatibile con uno scambio di informazioni efficace. Tutti i Paesi dispongono di regolamentazioni sul segreto bancario o sulla segretezza in materia fiscale. L'adempimento degli standard internazionali sullo scambio di informazioni offre solo eccezioni limitate per quanto concerne le regolamentazioni in materia di segreto bancario e non dovrebbe quindi minare la fiducia dei cittadini riguardo alla protezione della loro sfera privata.

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Risposta della Confederazione Svizzera II Eccellenza, Ho l'onore di confermare la Sua nota odierna del tenore seguente: «in occasione della firma odierna del Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l'ultima volta con il Protocollo del 21 marzo 2006, ho l'onore di comunicarle quanto segue in nome del Governo della Repubblica d'Austria: Resta inteso che per l'interpretazione dell'articolo 26, oltre ai principi contenuti nel Protocollo, bisogna tener conto anche dei principi di applicazione che discendono dai commentari dell'OCSE nella versione del mese di luglio 2008, comprese le note tecniche riguardanti l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE elaborate dal segretariato dell'OCSE nel mese di marzo del 2009, aggiunte come allegato al presente Protocollo.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente nota e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.

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Allegato

Nota tecnica riguardante il paragrafo 5 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE Il paragrafo 5 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE prevede che il segreto bancario non debba costituire un ostacolo allo scambio di informazioni a fini fiscali. L'articolo 26 prevede anche importanti misure di sicurezza a protezione della confidenzialità delle informazioni che si riferiscono all'assoggettato.

Lo standard vincola solo lo scambio di informazioni su domanda. Qualora vengano richieste informazioni, esse sono scambiate solo se verosimilmente pertinenti per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna dello Stato contraente. Gli Stati non sono autorizzati a partecipare a ricerche indiscriminate («fishing expedition») o a richiedere informazioni che non siano verosimilmente importanti per i rapporti fiscali di un determinato assoggettato. Nella formulazione della domanda le autorità competenti sono tenute a esporre la verosimile pertinenza delle informazioni. Ad esempio uno Stato non è autorizzato a richiedere in modo indiscriminato informazioni a istituti di credito dell'altro Stato riguardo a conti bancari di suoi residenti. Allo stesso modo un'amministrazione delle contribuzioni, anche se nel quadro di una verifica di un assoggettato, non può richiedere informazioni su un determinato assoggettato se non è stato rilevato alcun comportamento, o segnale di un possibile comportamento, che possa essere collegato con l'altro Stato. Inversamente l'autorità competente può richiedere ad esempio informazioni su determinati assoggettati se, nello stabilire l'imposta di un determinato assoggettato, emerge il sospetto che quest'ultimo abbia un conto bancario nell'altro Stato. Potrebbe parimenti essere il caso se fosse identificato un certo numero di assoggettati che dispongono ad esempio di carte di credito estere di banche dell'altro Stato. Lo Stato richiedente dovrebbe tuttavia sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Per quanto riguarda le ulteriori particolarità si rinvia al commentario dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE e dell'articolo 5 del modello di convenzione sullo scambio di informazioni.

Le informazioni scambiate sottostanno a severe disposizioni
in materia di segretezza. L'articolo 26 prevede espressamente che le informazioni scambiate devono rimanere segrete e possono essere utilizzate solo per i fini previsti nella convenzione. In caso di violazione di queste disposizioni in materia di segretezza, il diritto penale amministrativo e il diritto penale di entrambi gli Stati prevedono sanzioni. La pubblicazione non autorizzata di informazioni fiscalmente rilevanti ricevute da un altro Stato è di regola considerata una fattispecie di diritto penale per la quale è comminata una pena detentiva.

Da come si può dedurre da queste spiegazioni, dal commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e dal manuale concernente lo scambio di informazioni dell'OCSE, risulta che il segreto bancario non sia incompatibile con uno scambio di informazioni efficace. Tutti i Paesi dispongono di regolamentazioni sul segreto bancario o sulla segretezza in materia fiscale. L'adempimento degli standard internazionali sullo scambio di informazioni offre solo eccezioni limitate per quanto 1173

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concerne le regolamentazioni in materia di segreto bancario e non dovrebbe quindi minare la fiducia dei cittadini riguardo alla protezione della loro sfera privata.» Ho l'onore di informarla che la presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua nota odierna e la mia risposta costituiscono pertanto parte integrante della Convenzione.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

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