Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» depositata il 23 gennaio 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2009 «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del è modificata come segue: Art. 108b (nuovo)

Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa

La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

1

A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

2

1 2 3

a.

al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;

b.

se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000

RS 101 FF 2009 1103 2121 FF 2010 4667

2010-0586

4703

Iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati». DF

franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro. Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'art. 108b (Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa) La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b è applicabile direttamente.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

4704