09.093 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Danimarca del 27 novembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La modifica di convenzione proposta prevede di inserire una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Altri punti della revisione comprendono l'introduzione di un'imposta residua del 15 per cento sui dividendi con un'aliquota zero, sui dividendi da partecipazioni determinanti e sui dividendi a istituzioni di previdenza nonché l'introduzione di un diritto di imposizione dello Stato della fonte per le pensioni con, in alcuni casi, la garanzia dei diritti acquisiti. Secondo la modifica proposta, la Convenzione sarà inoltre completata da una clausola di arbitrato e da una disposizione che tiene conto a livello fiscale dei contributi alla previdenza.

Il presente Protocollo e il Protocollo dell'11 marzo 1997 con lo Scambio di lettere del 22 settembre 2009 sono stati estesi alle isole Faeröer. L'estensione entra in vigore con il presente Protocollo.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti in Svizzera contribuendo al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale.

Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.931.41; di seguito CDI-D) è stata riveduta con il Protocollo dell'11 marzo 1997.

In virtù del modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Convenzione attribuisce il diritto d'imposizione per le pensioni private allo Stato di residenza.

In Danimarca, i contributi alla previdenza per la vecchiaia danese sono illimitatamente deducibili a fini fiscali mentre le prestazioni costituiscono il reddito imponibile. In passato, i contribuenti danesi trascorrevano di regola la loro vecchiaia in Paesi del sud Europa, in particolare in Francia e in Spagna. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni di questi Paesi attribuivano il diritto d'imposizione per le pensioni, conformemente alla norma contenuta nella CDI-D, allo Stato di residenza del beneficiario. Allo scopo di impedire la perdita di sostrato fiscale, la Danimarca aveva richiesto un diritto d'imposizione delle prestazioni di previdenza dello Stato della fonte e chiedeva una revisione delle esistenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni con la Francia e la Spagna. Poiché i negoziati con entrambi gli Stati non hanno avuto i risultati desiderati, nel mese di giugno del 2008 la Danimarca ha denunciato le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse con questi due Stati membri dell'UE.

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Nel mese di ottobre del 2008 la Danimarca ha chiesto alla Svizzera di introdurre nella CDI-D un'imposizione dello Stato della fonte per le prestazioni di previdenza, incorrendo il rischio che la Svizzera potesse diventare un Paese di ripiego per i pensionati danesi. Essa chiedeva inoltre di inserire un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per i dividendi da partecipazioni di portafoglio. La parte danese riteneva di non rivedere espressamente la disposizione sullo scambio di informazioni poiché la Svizzera era disposta solo a concedere un'assistenza amministrativa limitata per la frode fiscale o violazioni analoghe.

Oltre alle richieste di modifica della Danimarca, la Svizzera ha impiegato la revisione della Convenzione per precisare alcuni punti della Convenzione e per adeguarla alle condizioni attuali. Dopo due giorni, i negoziati sono sfociati il 3 dicembre 2008 nella parafatura di un Protocollo che modifica la Convenzione e di un Protocollo aggiuntivo (di seguito: Protocollo di modifica).

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Danimarca hanno convenuto in negoziati successivi di inserire nel Protocollo di modifica la relativa disposizione. Nel corso di questi negoziati, su richiesta della Svizzera, il Protocollo di modifica è stato completato da una disposizione che tiene conto a livello fiscale dei contributi alla previdenza e da una clausola di arbitrato. I negoziati si sono conclusi dopo un giorno il 19 maggio 2009 con la parafatura del presente Protocollo di modifica commentato qui di seguito, che sostituisce il Protocollo parafato il 3 dicembre 2008. Il Protocollo di modifica è stato firmato il 21 agosto 2009 a Copenaghen.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Valutazione

L'imposizione limitata dei dividendi da investimenti di portafoglio introdotta dal Protocollo di modifica è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni.

La revisione non si occupa degli investimenti diretti per partecipazioni determinanti che beneficiano sempre della piena restituzione dell'imposta alla fonte sui dividendi.

La stessa norma è applicabile per i dividendi a istituzioni di previdenza. Per quanto concerne le pensioni, è stato possibile rispondere a una richiesta legittima della Danimarca senza pregiudicare i pensionati danesi già residenti in Svizzera. La nuova disposizione sullo scambio d'informazioni corrisponde allo standard OCSE e soddisfa le direttive stabilite dal Consiglio federale. Grazie alla clausola d'arbitrato e alla disposizione che tiene conto a livello fiscale dei contributi alla previdenza sociale e professionale dell'altro Stato contraente è stato possibile raggiungere due obiettivi della recente politica svizzera in materia di convenzioni. Nel presente Protocollo di modifica è stato raggiunto un risultato equilibrato che contribuirà all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento alle disposizioni del Protocollo di modifica

Il presente Protocollo modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione del 1973 intesa ad evitare la doppia imposizione. Esso contiene inoltre un Protocollo su alcune questioni di interpretazione. Il contenuto principale di queste modifiche è illustrato qui di seguito.

Articolo I del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) L'attuale Convenzione attribuisce il diritto di imposizione per i dividendi allo Stato di residenza del beneficiario. La nuova Convenzione prevede ora che lo Stato della fonte avrà la possibilità di tassare fino al 15 per cento al massimo i dividendi di portafogli. A condizione che la società beneficiaria dei dividendi detenga almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice dei dividendi, i pagamenti di dividendi tra società rimangono esentati dall'imposizione nello Stato della fonte.

Inoltre, i dividendi pagati a un'istituzione di previdenza e a un'altra istituzione simile sottostanno esclusivamente al diritto di imposizione nello Stato di residenza di tali istituzioni. Il Protocollo determina le istituzioni di previdenza interessate. Per la Svizzera si tratta di tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a. Gli investimenti collettivi di capitale che investono esclusivamente in istituzioni di previdenza saranno trattati come gli investimenti diretti di capitale effettuati dalle istituzioni di previdenza stesse. Questi includono, oltre ai fondi di investimento e ai trust menzionati nel Protocollo, anche gli investimenti effettuati da fondazioni di investimento.

La disposizione modificata tiene conto della richiesta della Danimarca e corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni. La nuova disposizione non tocca gli investimenti diretti. Il diritto di imposizione dello Stato della fonte per dividendi versati a istituzioni di previdenza impedisce inoltre un onere fiscale supplementare di queste istituzioni che, essendo esentate da imposta in Svizzera, non possono computare l'imposta alla fonte residua. L'imposizione limitata dei dividendi da investimenti di portafoglio rientra anche negli interessi della Svizzera. Essa può contribuire a interrompere gli abusi recentemente osservati della CDI-D.

Articolo IV del Protocollo di modifica concernente l'articolo 18 della
Convenzione (Pensioni) L'attuale regolamentazione accorda il diritto di tassare le pensioni esclusivamente allo Stato di residenza. Poiché questo Stato dispone anche del diritto di imposizione esclusivo per le prestazioni delle assicurazioni sociali (art. 21 della Convenzione ­ Redditi non specificati), tutte le prestazioni di previdenza esterne al servizio pubblico sono tassate nello Stato di residenza.

La disposizione riveduta prevede un diritto non esclusivo di imposizione dello Stato della fonte per le pensioni se sono state costituite da contributi del beneficiario o del suo datore di lavoro, dedotte fiscalmente oppure non considerate come reddito imponibile. Questa disposizione si basa sul sistema previdenziale danese che prevede la deduzione fiscale illimitata dei contributi a istituzioni di previdenza. Inoltre, i pagamenti dei contributi del datore di lavoro, dedotti dal salario, non sono considerati come reddito del lavoratore. Con la nuova disposizione si garantisce che lo Stato 91

contraente che accorda la deduzione ai contributi possa in seguito tassare le rendite che ne risultano.

A causa dell'imposta sul reddito più elevata in Danimarca, questa nuova disposizione comporta un onere supplementare per i contribuenti. Le persone che si sono trasferite in Svizzera considerando la situazione giuridica attuale e che sono già pensionati, non devono essere ulteriormente gravati da questa nuova regolamentazione. L'articolo XI del Protocollo di modifica concernente l'entrata in vigore prevede dunque una regola di mantenimento dei diritti acquisiti. Essa prevede il mantenimento della disposizione attuale per le pensioni già in corso al momento della firma del Protocollo di modifica, ovvero al 21 agosto 2009, e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio nell'altro Stato contraente.

Contrariamente alla richiesta iniziale della Danimarca, questa modifica del diritto di imposizione non è applicabile alle rendite delle assicurazioni sociali. Le prestazioni dell'assicurazione sociale, in Svizzera le prestazioni del 1° pilastro, continuano ad essere sottoposte al diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario. Si tiene dunque conto del fatto che nel diritto svizzero in materia di rendite AVS e AI non vi è una base legale per l'imposizione alla fonte delle rendite pagate a persone residenti all'estero.

Articolo VI del Protocollo di modifica concernente l'articolo 23 della Convenzione (Disposizioni per eliminare la doppia imposizione) In ragione dell'introduzione della ripartizione del diritto di imposizione dei dividendi da investimenti di portafoglio è necessario prevedere, oltre all'esenzione generale, anche il computo per i proventi da dividendi.

Articolo VII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 della Convenzione (Procedura amichevole) Questa disposizione prevede l'introduzione nella Convenzione di una clausola arbitrale che si basa su quella contenuta nel modello di convenzione OCSE. Essa è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al messaggio concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le
autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo in via di amichevole composizione entro tre anni dalla presentazione del caso e in nessuno degli Stati contraenti sia già stata emessa una decisione giurisdizionale. La prassi ha dimostrato che spesso la procedura di amichevole composizione non può concludersi entro i due anni previsti dal modello di convenzione OCSE. Su richiesta svizzera è stato pertanto deciso di aumentare il termine a tre anni. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti, a condizione che nessuno dei contribuenti interessati dalla procedura di amichevole composizione vi si opponga o che le autorità competenti e le persone interessate non trovino un'altra soluzione entro sei mesi dopo il lodo arbitrale. Le questioni concernenti la procedura devono essere ancora convenute dalle autorità competenti.

Poiché la Danimarca non ha ancora emanato i necessari strumenti giuridici per conformarsi agli obblighi della clausola arbitrale convenuta, l'articolo XI del Protocollo di modifica relativo all'entrata in vigore prevede che l'articolo 25 paragrafo 5 92

della Convenzione è applicabile dalla comunicazione della Danimarca alla Svizzera riguardo alla promulgazione delle necessarie disposizioni legali o dall'applicazione di una clausola arbitrale simile contenuta in una convenzione danese per evitare la doppia imposizione con uno Stato terzo. In questo contesto occorre sottolineare che la Danimarca, sulla base del Codice di comportamento dell'UE del 27 luglio 2006, è tenuta a creare le rispettive basi legali per l'attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Articolo VIII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 27 della Convenzione (Scambio d'informazioni) Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali e al contempo il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da perseguire a seguito del passaggio allo standard OCSE. Questi elementi sono commentati qui appresso.

La disposizione parafata corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le previste restrizioni dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario
relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per la tassazione o l'applicazione delle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Danimarca, purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 contiene le norme concernenti la segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte.

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Le informazioni possono quindi essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri scopi non fiscali, se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa oppure secondo le norme legali o la prassi amministrativa dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono
essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti, la seconda frase accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale. È attualmente in corso l'esame di un'eventuale futura sostituzione dell'ordinanza con una legge.

Le disposizioni dell'articolo 27 sono ulteriormente precisate nel Protocollo. Il numero 3 lettera a stabilisce il principio di sussidiarietà. Gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna 94

prima di richiedere informazioni all'altro Stato. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa (n. 3 lett. b).

Nel Protocollo sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 3 lett. c). Sono necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto deve inoltre indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. L'autorità competente dello Stato richiedente trasmette per scritto la domanda all'autorità competente dello Stato richiesto.

Queste esigenze limitano lo scambio di informazioni a domande concrete concernenti casi specifici. Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (n. 3 lett. d).

Il numero 3 lettera e garantisce i diritti procedurali del contribuente. In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato.

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Esse considerano pertanto esclusivamente i redditi riscossi a tale data o successivamente dai contribuenti interessati rispettivamente per lo stato patrimoniale a tale data o successivamente. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale disposizione in materia di assistenza amministrativa.
Articolo IX del Protocollo di modifica concernente l'articolo 28 della Convenzione (Altre disposizioni) L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (il cosiddetto Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681) coordina i sistemi di assicurazione sociale degli Stati partecipanti. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è applicabile a tutti i rami della sicurezza sociale e professionale: vecchiaia, invalidità, decesso, malattia, maternità, infortunio e disoccupazione nonché assegni famigliari e vale per i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che lavorano o hanno lavorato in Svizzera o in uno Stato UE e che si sono trasferiti in un altro Paese. Esso prevede in linea di massima la subordinazione alla sicurezza sociale e professionale di uno Stato.

Poiché le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concernenti la sicurezza sociale e professionale non coicindono con quelle della convenzione contro la doppia imposizione relative all'imposizione del reddito del lavoro, capita regolarmente che una persona abiti in uno Stato e fornisca i contributi alla sicurezza 95

sociale e professionale, ma lavora in un altro Stato in cui il suo reddito viene tassato.

La disposizione riveduta stabilisce che in tali casi i contributi alla sicurezza sociale e professionale devono essere considerati fiscalmente come se questi dovessero essere versati allo Stato in cui si lavora. Essa sostituisce quindi le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 decadute dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il seguente esempio illustra l'applicazione della disposizione: Il signor X è residente in Svizzera e lavora a tempo parziale per la filiale svizzera Y del gruppo danese Z. Esso è inoltre impiegato dalla società madre del gruppo danese Z. Secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone il signor X è sottoposto all'obbligo delle assicurazioni sociali esclusivamente in Svizzera. La disposizione garantisce che il signor X possa dedurre i contributi versati alla sicurezza sociale e professionale afferenti al suo reddito danese e al contempo dedurre i contributi versati alla sicurezza sociale e professionale danese.

Questa disposizione garantisce anche la deducibilità fiscale dei contributi da parte del gruppo Z.

In Svizzera, la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali e alla previdenza professionale è considerata in modo forfettario nelle tariffe dell'imposta alla fonte.

Dunque la prassi svizzera in vigore soddisfa già la regola contenuta nella disposizione.

Articolo XI del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Le disposizioni del Protocollo sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Per le pensioni sono mantenuti i diritti acquisiti. Per la clausola di arbitrato si rimanda al commento dell'articolo VII del Protocollo di modifica.

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Campo d'applicazione territoriale

La CDI-D esclude in linea di massima la Groenlandia e le Isole Faeröer dal campo d'applicazione territoriale della Convenzione. All'articolo 30 essa prevede tuttavia la possibilità di estendere il suo campo d'applicazione territoriale alle Isole Faeröer e alla Groenlandia tramite uno scambio di note per via diplomatica. Le Isole Faeröer e la Groenlandia fanno parte del Regno di Danimarca ma dispongono di una grande autonomia, in particolare in ambito fiscale.

Con lo scambio di lettere del 20 marzo 1978 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese (RS 0.672.931.411), le Isole Faeröer sono state integrate nella Convenzione del 23 novembre 1973. Alla parafatura del Protocollo di modifica le Isole Faeröer hanno espresso l'interesse di applicare nel loro rapporto con la Svizzera la futura versione della CDI-D. Poiché non vi sono motivi contrari all'integrazione delle Isole Faeröer nella futura versione della CDI-D, il 14 settembre 2009 è stato parafato a Copenaghen e a Berna uno scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese per l'estensione del campo d'applicazione territoriale della CDI-D alle Isole Faeröer dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 21 agosto 2009. La firma è stata apposta il 22 settembre 2009.

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Ai sensi dell'articolo 30 della nuova CDI-D e dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA (RS 172.010), la competenza di estendere la Convenzione alle Isole Faeröer compete al Consiglio federale. L'entrata in vigore dello scambio di lettere dipende dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica, il quale deve essere approvato dall'Assemblea federale. Lo scambio di lettere non necessita dunque dell'approvazione da parte del Parlamento.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione, i Cantoni e le associazioni interessate non hanno espresso riserve all'estensione della CDI-D alle Isole Faeröer.

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Conseguenze finanziarie

L'introduzione di un'imposta residua per i dividendi da partecipazioni di portafoglio provoca un maggiore gettito a titolo di imposta preventiva, il quale viene tuttavia compensato dal computo dell'imposta residua danese per i dividendi di società danesi. Poiché si presume che gli investimenti in Svizzera di persone residenti in Danimarca siano maggiori di quelli svizzeri in Danimarca, l'introduzione dell'imposta residua dovrebbe avere ripercussioni positive sul gettito fiscale svizzero. Le conseguenze finanziarie del passaggio alla norma di ripartizione delle pensioni non possono essere valutate per mancanza di informazioni concernenti le persone di entrambi i Paesi toccate dalla nuova regolamentazione. Supponendo che il saldo migratorio di pensionati tra la Svizzera e la Danimarca sia equivalente, non dovrebbero risultare perdite per la Svizzera.

Il Protocollo di modifica che introduce l'assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta per scopi fiscali, potrebbe essere considerato in certo qual modo dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e della garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme esso contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1973. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavvi97

so di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

Il presente Protocollo di modifica prevede di creare la possibilità per i contribuenti di avviare una procedura d'arbitrato per i casi di doppia imposizione. La Convenzione conclusa con il Sudafrica contiene una disposizione simile. L'obbligo previsto di tener conto a livello fiscale dei contributi alla previdenza sostituisce una disposizione simile nell'attuale CDI-D. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni prevede invece un'assistenza amministrativa ampliata conformemente al modello di convenzione dell'OCSE che costituisce una novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni. Rispetto alle altre, la nuova Convenzione contiene una disposizione importante ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale concernente il Protocollo tra la Svizzera e la Danimarca sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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