Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 22 ottobre 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Registro dei tumori di San Gallo e Appenzello, concernente la domanda del 23 agosto 2010 per un adeguamento dell'autorizzazione generale (autorizzazione concernente il registro) a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: L'autorizzazione generale concernente il Registro dei tumori di San Gallo e Appenzello del 27 febbraio 1995 (pubblicata nel Foglio federale del 6 giugno 1995) viene adeguata come segue: 1. Titolare dell'autorizzazione a)

Al Registro dei tumori di San Gallo e Appenzello è rilasciata un'autorizzazione generale in virtù dell'articolo 321bis CP in combinato disposto con l'articolo 3 e l'articolo 11 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto. L'autorizzazione è legata alla responsabile del Registro, nella persona della dr. med. Silvia Ess, MPH, e pertanto dovrà essere riconfermata alla nuova direzione del Registro in caso di un avvicendamento in capo al Registro. L'autorizzazione comprende il diritto di raccogliere dati inerenti a persone affette da malattie tumorali e domiciliate nei Cantoni di San Gallo, Appenzello Interno e Appenzello Esterno o ivi curate.

Il Registro dei tumori di San Gallo e Appenzello è abilitato a trasmettere i dati inerenti a persone non domiciliate nella regione di San Gallo e Appenzello al registro dei tumori competente, a condizione che anche quest'ultimo sia in possesso di un'autorizzazione della Commissione peritale a ricevere dati personali non anonimizzati, che sottostanno al segreto medico.

L'eventuale cessazione d'uso del Registro deve essere comunicata immediatamente alla Commissione peritale con indicazione delle misure di protezione e di distruzione dei dati previste.

b)

Nessuna modifica.

c)

Nessuna modifica.

Per il resto il dispositivo dell'autorizzazione generale del 27 febbraio 1995 rimane in vigore in forma invariata.

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2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla responsabile del Registro dei tumori di San Gallo e Appenzello, dr. med. Silvia Ess, MPH, e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

16 novembre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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